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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3037/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3037/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Callegaro Antonella;
Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Antonello Barbara CP_1
Parte convenuta con l'intervento di
AVV. , quale curatore speciale dei minori CP_2
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Precisa le conclusioni chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa familiare al padre, con Per_ affidamento condiviso dei due figli minori;
nulla per perché sta svolgendo attività lavorativa e mantenimento diretto da parte della madre per , oltre al 50% delle spese straordinarie e, Parte_2
tenendo conto che la sig.ra non ha una situazione lavorativa stabile, della richiesta di contributo Pt_1
abitativo di cui sopra e della disparità economica tra le parti, un assegno di mantenimento a favore dell'attrice di € 300,00 mensili”. pagina 1 di 17 Per parte convenuta:
“Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e , ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle necessarie trascrizioni e annotazioni della sentenza definitiva nei registri di matrimonio e di stato civile, alle seguenti condizioni:
1. assegnare la casa coniugale sita in Casalserugo (PD), Via Toscanini n. 2, con tutti i mobili ed
Per_ arredi al sig. che vi abiterà con i figli e . Ordinare alla signora CP_1 Parte_2 Pt_1
di abbandonare la casa coniugale, trasferendo altrove la propria residenza e i propri effetti
[...]
personali;
2. disporre l'affidamento dei figli:
(a) in via principale, esclusivo al padre, con residenza presso lo stesso nell'abitazione sita in
Casalserugo (PD), via Toscanini n. 2;
(b) in via subordinata, condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione di Casalserugo (PD), via Toscanini n. 2.
In caso di accoglimento delle domande formulate ai precedenti punti 2 (a) o 2 (b), 1) disporre le modalità del diritto di visita della madre tenendo conto delle esigenze e dell'interesse dei Parte_1
figli minori, come disposto nel provvedimento del G.I.
9.2.2024 in cui è stato previsto che la madre possa accordarsi direttamente con i figli ma con obbligo di avvisare il padre almeno il giorno prima dei tempi in cui starà con loro;
2) porre a carico della medesima l'obbligo di corrispondere l'assegno per il contributo al Parte_1
mantenimento dei figli nella somma di Euro 200,00 (duecento) mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e sportive) che si rendessero necessarie per gli stessi;
3) disporre che il signor possa riscuotere e gestire l'indennità di frequenza corrisposta a CP_1
nel suo esclusivo interesse e tenendo conto delle esigenze della figlia. Parte_2
(c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse disposto l'affido condiviso con assegnazione della casa coniugale alla signora e residenza prevalente dei figli presso Pt_1 quest'ultima, porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere il contributo per il CP_1 mantenimento degli stessi nella somma massima mensile di € 200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo altresì le modalità del diritto di visita del padre al fine di salvaguardare la migliore relazione possibile CP_1
pagina 2 di 17 tra il medesimo e i figli/figlio non residenti/e con lui, come emergente all'esito delle indagini già commissionate ai Servizi Sociali;
3. In ogni caso, attese le dichiarazioni della signora in corso di causa, le relazioni dei Servizi Pt_1
Sociali e la documentazione in atti che attesta la costante occupazione lavorativa della stessa, disporre che nessun contributo al mantenimento è dovuto dal signor alla signora , CP_1 Parte_1
con conseguente revoca/modifica di ogni precedente diverso provvedimento già assunto sul punto.
4. Rigettarsi comunque tutte le domande formulate da parte attrice sia in atto introduttivo che nelle successive memorie e note scritte, per tutti i motivi già esposti e documentati in atti e perché infondate in fatto e in diritto;
Si dichiara di non accettare alcun contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove di controparte. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria, si rinnovano le seguenti istanze in quanto non ammesse in corso di causa: - Disporsi le opportune indagini a mezzo della Polizia Tributaria sul reddito e sul patrimonio della signora Pt_1
e ordinare alla stessa e/o al suo datore di lavoro ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio tutte le buste paga dalla data di assunzione, copia delle dichiarazioni dei redditi e modelli CUD di , gli Parte_1 estratti del suo conto personale e copia del finanziamento dedotto per l'acquisto dell'autovettura; -
Acquisire in causa il fascicolo penale archiviato n. 6914/2019 R.G.N.R. Procura Rep.-Trib. PD”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.5.2019 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario il 22.5.2004 a Casalserugo (PD) con e che dal matrimonio sono nati i CP_1
Per_ figli (in data 8.6.2007) e (in data 2.2.2009), chiedeva che venisse pronunciata la Parte_2
separazione personale dei coniugi con addebito al marito, alle condizioni indicate in ricorso.
In data 14.11.2019 si costituiva in giudizio, chiedendo a sua volta la separazione con CP_1
addebito alla moglie e concludendo quanto al resto come da memoria di costituzione.
All'udienza presidenziale celebrata il 21.11.2019, il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del 12.3.2020, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
affidamento condiviso dei figli minori e con residenza prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa Per_1 Parte_2
coniugale; contributo a carico del di euro 250,00 per ciascun figlio, da versarsi alla CP_1
entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale Pt_1
di Padova;
ulteriore contributo di euro 250,00 in favore della moglie da versarsi entro il 5 di Pt_1
pagina 3 di 17 ogni mese;
frequentazione dei figli da parte del padre come da punto 3 di pagina 7 del ricorso introduttivo della ”. Pt_1
Con la memoria integrativa per la fase davanti al Giudice istruttore, parte attrice chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori con riguardo all'assegno di mantenimento per sé e per i figli alla luce della disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande;
analogamente, il convenuto con la comparsa di costituzione chiedeva a sua volta la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti e l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Integrato il contraddittorio sulle reciproche istanze delle parti, con ordinanza del 21.3.2021 il Giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti temporanei, disponeva che versasse a CP_1 Pt_1 entro il 5 di ogni mese la somma di € 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e di €
[...]
400,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
incaricava il Servizio Sociale competente territorialmente anche in collaborazione con i servizi dell'Ulss, di effettuare una indagine sulle capacità genitoriali, sulla relazione di ciascun figlio con i genitori, con interventi di supporto alla genitorialità e di sostegno per i minori se ritenuti necessari, assegnando altresì al Servizio Sociale l'incarico di indicare quale potesse essere il miglior regime di affidamento, collocamento e di incontri con il genitore non collocatario, alla luce delle criticità riscontrate;
contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.
I Servizi Sociali depositavano una prima relazione in data 28.2.2022, in cui concludevano proponendo
Per un percorso di sostegno genitoriale per le parti, il riavvio di una presa in carico psicologica di e e l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali;
faceva seguito in data 22.5.2022 relazione di Parte_2
aggiornamento, con cui veniva ribadita la proposta di affidamento dei minori ai Servizi Sociali per consentire un adeguato monitoraggio e supporto degli stessi, con suggerimento di valutare la possibilità Per_ che venisse collocato presso il padre e accolta presso una adeguata comunità educativa. Parte_2
Con ricorso depositato in data 17.6.2022, chiedeva la modifica urgente dei CP_1 provvedimenti provvisori con riguardo all'affidamento e alla collocazione dei figli.
Con ordinanza del 29.6.2022, il Giudice istruttore provvedeva sulle istanze istruttorie delle parti e fissava per discussione sull'istanza di modifiche dei provvedimenti temporanei nuova udienza, assegnando a parte attrice termine per il deposito di una memoria di replica.
In data 12.7.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento, nella quale segnalavano che , nel pomeriggio del 15.6.2022, si era allontanata da casa senza dare alcuna Parte_2
pagina 4 di 17 indicazione alla madre ed era rientrata il giorno dopo, senza che la madre avesse mostrato alcuna preoccupazione.
Sentite le parti all'udienza del 19.7.2022 e analizzate le relazioni dei Servizi Sociali, il Giudice istruttore con ordinanza del 21.7.2022, a modifica delle condizioni vigenti relative ai figli minori, così
Per_ disponeva: “
1. affida i figli minori e ai Servizi Sociali, con esercizio della Parte_2
responsabilità genitoriale nel modo seguente: per quanto riguarda le decisioni di maggiore interesse per i figli, i Servizi Sociali competenti dovranno favorire il coinvolgimento dei genitori e, in mancanza di accordo, la scelta sarà rimessa esclusivamente ai Servizi Sociali stessi;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da ciascun genitore, quando Per_ terrà i figli con sé;
2. dispone la collocazione prevalente e la residenza di presso il padre;
3.
Per_ dispone che le frequentazioni di con la madre avvengano due pomeriggi a settimana dalle 14:00
(ovvero dall'uscita da scuola) alle 20:00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 14:00
(ovvero dall'uscita da scuola) alla domenica sera alle ore 20:00; due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione tra genitori del reciproco piano ferie entro il 31.5 di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il giorno di
Natale ovvero di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
4. dispone la collocazione temporanea di presso Parte_2
una comunità educativa, con individuazione e inserimento a cura dei Servizi Sociali;
5. revoca
l'assegnazione della casa familiare a favore di;
6. revoca il contributo per il Parte_1
mantenimento dei due figli minori a carico di a favore di , disponendo che CP_1 Parte_1
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando li terrà con sé, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017; 5. incarica
i Servizi Sociali di: - monitorare la situazione del nucleo familiare, prevedendo la presenza a cadenza
Per_ settimanale di un operatore ovvero attivando un servizio di educativa domiciliare per presso entrambi i genitori;
- individuare, contestualmente all'inserimento nella comunità, un calendario di incontri di con ciascun genitore;
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, la cui Parte_2
frequentazione viene sollecitata da questo giudice ad entrambi i genitori;
- attivare ogni servizio e percorso a tutela dei minori, in particolare per il loro sostegno psicologico;
- depositare entro il
10.11.2022 una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori e del nucleo familiare, con eventuali indicazioni per la modifica dei provvedimenti nell'interesse dei due figli minori;
6. nomina
pagina 5 di 17 curatore speciale dei minori l'avvocato , assegnando termine sino al 10.11.2022 per il CP_2
deposito di memoria nel loro interesse;
7. fissa nuova udienza al 25.11.2022 ore 10:00”.
A seguito di nuova istanza di modifica dei provvedimenti temporanei, in punto assegno di mantenimento, da parte dell'attrice, veniva fissata udienza di discussione al 25.11.2022, con termine al convenuto per prendere posizione sull'istanza di controparte;
nelle more, si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori e i Servizi Sociali depositavano nuova relazione di aggiornamento, in cui davano conto, tra l'altro, dell'inserimento di nella Comunità Educativa “La casa di Nena” e Parte_2
Per_ del rientro di con il figlio nella casa coniugale, mentre si era trasferita CP_1 Parte_1 presso l'abitazione della madre.
All'udienza del 25.11.2022, parte convenuta rinunciava alle prove orali ammesse e parte attrice aderiva alla rinuncia;
con ordinanza del 2.12.2022 il Giudice istruttore così disponeva: “
1. a parziale modifica dei provvedimenti temporanei, pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento a CP_1 favore di , la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, Parte_1
con decorrenza dalla data della domanda (3.10.2022);
2. attribuisce alla curatrice speciale dei minori avv. poteri di riscossione e gestione delle somme corrisposte a titolo di indennità di CP_2
frequenza per , con autorizzazione al prelievo dal conto corrente intestato alla minore per Parte_2 soddisfare sue specifiche esigenze;
3. dispone la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi Sociali, affinché mantengano gli interventi già attivati a favore dei minori e dei genitori e rafforzino il sostegno Per_ psicologico per e prevedendo, per quest'ultimo, sedute con cadenza almeno Parte_2
settimanale; assegna ai Servizi Sociali termine per il deposito di relazione di aggiornamento sino all'8.6.2023; 5. fissa nuova udienza al 22.6.2023 ore 12:00 per esame della relazione”.
I Servizi Sociali facevano pervenire in data 20.6.2023 una relazione nella quale davano atto degli esiti
Per_ positivi della permanenza di in comunità e di presso il padre;
a tale relazione era Parte_2
allegata quella del Consultorio familiare, relativa al percorso di sostegno alla genitorialità attivato in cui si riportava, tra l'altro, che al termine del colloquio congiunto del marzo 2023 aveva Parte_1
manifestato la sua contrarietà a proseguire il percorso di sostegno.
All'udienza del 22.6.2023, all'esito della discussione, il Giudice istruttore conferiva alla curatrice Per_ speciale il potere sostanziale di autorizzare l'attività lavorativa di per il periodo estivo;
disponeva la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi Sociali affidatari dei minori affinché mantenessero attivi tutti gli interventi già in essere a loro favore;
assegnava termine ai Servizi Sociali sino al pagina 6 di 17 29.12.2023 per il deposito della relazione, fissava nuova udienza all'8.2.2024 per l'ascolto dei due figli minori e rimetteva la causa al collegio per la sentenza non definitiva sullo status, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n.1698/2023 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
In data 7.2.2024 i Servizi Sociali facevano pervenire la relazione di aggiornamento, nella quale riportavano che era notevolmente migliorata nel comportamento, aveva conseguito il Parte_2
diploma di scuola media inferiore con un buon rendimento scolastico e da settembre aveva iniziato a frequentare la scuola professionale ENAIP di Rovigo con indirizzo di “addetta alla vendita” sempre Per_ con buon rendimento e che la cui permanenza presso il padre proseguiva positivamente, aveva a sua volta concluso l'anno scolastico con buon esito presso l'ENAIP di Conselve (PD), chiedendo infine al Tribunale di valutare la possibilità di far rientrare presso l'abitazione del padre, tenuto Parte_2
conto anche della volontà manifestata in tal senso dalla stessa e della disponibilità del padre ad accoglierla;
alla relazione veniva allegata quella del Consultorio Familiare datata 22.12.2023, nella quale si dava conto del percorso di sostegno alla genitorialità continuato dal solo padre, atteso che la madre aveva rifiutato di parteciparvi anche individualmente.
All'udienza del 8.2.2024 aveva luogo l'ascolto dei minori, all'esito del quale il Giudice con ordinanza
9.2.2024 così disponeva: “a modifica dei provvedimenti temporanei vigenti, così provvede:
1. dispone la collocazione e la residenza di presso l'abitazione del padre, ove vivrà con il padre e il Parte_2
Per_ fratello assegnando ai Servizi Sociali affidatari dei minori il compito di curare la cessazione della permanenza presso la comunità e il trasferimento della minore con sollecitudine;
2. dispone che
Per_ e potranno accordarsi direttamente con la madre per le frequentazioni, in base agli Parte_2
impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori e di quelli lavorativi della madre, con impegno di quest'ultima ad avvisare il padre dei tempi in cui starà con i figli almeno il giorno prima;
3. incarica i
Servizi Sociali affidatari dei minori di mantenere il monitoraggio della situazione del nucleo familiare, mantenendo attivi tutti gli interventi già in essere a sostegno dei minori, nonché dei genitori, ove vi sia il consenso di questi ultimi;
assegna termine per il deposito di relazione di aggiornamento, con la quale i Servizi indicheranno le soluzioni ritenute più opportune in via definitiva sull'affidamento, la collocazione e le frequentazioni dei figli minori, entro il 12.9.2024; 4. dispone che la curatrice speciale dei minori depositi, entro il 12.9.2024, breve memoria con la quale illustri le proprie conclusioni nell'interesse esclusivo dei figli minori, nella quale dia anche conto della gestione delle somme
pagina 7 di 17 corrisposte a titolo di indennità di frequenza di , alla luce dei poteri conferiti con Parte_2
provvedimento del 2.12.2022”, rinviando a nuova udienza per esame dell'ultima relazione e precisazione delle conclusioni.
Nell'ultima relazione di aggiornamento datata 13.9.2024, i Servizi Sociali riportavano che da febbraio
2024 era tornata a vivere con il padre e, descritti i cambiamenti positivi nel frattempo Parte_2 intervenuti, chiedevano di valutare la possibilità di revocare l'affidamento dei due minori ai Servizi
Sociali; anche a tale relazione veniva allegato un aggiornamento del Consultorio Familiare datato
10.9.2024, ove si riferiva l'esito degli ulteriori incontri avvenuti con il padre nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità proseguito solo dal medesimo.
All'udienza per esame relazione e precisazione delle conclusioni, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
*******
1.
Essendo intervenuta la sentenza parziale sullo status, la presente decisione ha per oggetto la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto, nonché i provvedimenti riguardanti
Per_ l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della figlia minore ( è nelle more Parte_2
diventato maggiorenne), nonché l'assegno di mantenimento richiesto da Parte_1
2.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto negli atti introduttivi, pur dovendosi dare atto che tale domanda non è stata ribadita né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., né in sede di precisazione delle conclusioni (e tuttavia illustrata in sede di comparsa conclusionale), la stessa è priva di fondamento.
Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ. n. 3923 del
19.2.2018).
Sul punto, deve osservarsi, in primo luogo, che parte convenuta non ha formulato alcuna istanza istruttoria con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
pagina 8 di 17 Quanto alla documentazione proveniente dal fascicolo penale n. R.G.N.R. 6914/2019 (incardinato a seguito delle querele sporte dalla sig.ra nei confronti del marito e archiviato con decreto del Pt_1
G.i.p. di Padova del 27.1.2020), la stessa non è idonea a provare che la crisi coniugale fosse insorta a causa dei comportamenti contrari ai dover coniugali della sig.ra soprattutto alla luce del fatto Pt_1
che i fatti riportati a sommarie informazioni e nelle relazioni di intervento della P.G. sono risalenti al
2016 e che, secondo la stessa difesa del convenuto, vi era stata una riconciliazione dei coniugi nel 2017
a seguito di domanda di separazione del sig. , come riportato anche dai Servizi Sociali con CP_1
relazione di quello stesso anno (cfr. comparsa di costituzione del 11.6.2020).
La prova dell'imputabilità all'attrice della crisi coniugale non può nemmeno desumersi dal decreto di archiviazione del G.i.p., che si riferisce alla condotta della sig.ra dal punto di vista della Pt_1
contraddittorietà delle sue affermazioni, ai fini della valutazione in punto di sufficienza o meno degli elementi per sostenere l'accusa nel giudizio penale;
il riferimento, poi, alla relazione extraconiugale ivi contenuto non può assumere rilievo nel caso di specie, considerato che la stessa difesa del convenuto la colloca nel 2016, dunque prima della pacifica riconciliazione del 2017.
In altri termini, l'assenza di prova specifica non solo sul nesso causale ma, ancor prima, sul preciso momento di insorgenza della crisi coniugale per fatto addebitabile all'attrice, soprattutto a fronte dell'emersione di fasi di intollerabilità acuta alternate a periodi di riappacificazione, induce a rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto.
3.
Parte attrice sin dal ricorso introduttivo ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli.
All'esito dell'istruttoria, la difesa di ha fatto presente che l'attrice ha seguito abbastanza Parte_1
regolarmente il percorso genitoriale proposto, che vi sono stati notevoli miglioramenti nel nucleo familiare, sia per i minori che dal punto di vista dei rapporti tra genitori.
Parte convenuta, come già negli atti introduttivi e poi nel corso del giudizio, ha chiesto invece in via principale l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, rilevando che in corso di causa sono state a più riprese evidenziate le carenze genitoriali della madre, originariamente convivente con i figli minori, e che la stessa ha sempre assunto un atteggiamento oppositivo anche in relazione ai percorsi proposti dai
Servizi Sociali.
Tanto premesso, va rilevato, sulla situazione attuale dei figli, che sin dalla relazione datata 19.6.2023, i
Servizi Sociali hanno riportato che , accolta nella Comunità Educativa “La casa di Nena” in Parte_2
data 12.9.2023 ha nel tempo migliorato il proprio atteggiamento, accettando le regole della comunità e pagina 9 di 17 le indicazioni del personale e ha raggiunto un buon rendimento scolastico, avendo conseguito il diploma di terza media e terminato proficuamente il primo anno della scuola professionale Enaip di
Rovigo.
Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali datata 13.9.2024, si evince altresì che da quando ha fatto rientro a casa del padre (febbraio 2024), ha tenuto un comportamento rispettoso degli Parte_2
accordi presi con il padre quando a frequenza e orari delle uscite e non ha volutamente rispristinato le precedenti amicizie, che avevano originato situazioni di pregiudizio per la stessa.
Per_ Per quanto sia appena diventato maggiorenne, vale la pena segnalare, ai fini della valutazione in esame, che anche riguardo alla situazione del ragazzo i Servizi Sociali hanno riscontrato il positivo andamento della sua permanenza a casa con il padre e del suo percorso scolastico, che lo ha visto occupato anche nell'alternanza-scuola lavoro con atteggiamento di entusiasmo;
il ragazzo sin dal 2023 ha iniziato a lavorare presso l'impresa nella quale lavora il padre, impegnandosi dalla mattina al tardo pomeriggio, ha aperto un proprio conto (monitorato dal padre) e nel tempo libero esce con fidanzata ed amici, smettendo così di giocare con i videogiochi, che in passato lo avevano assorbito completamente anche sino a tarda notte.
Sempre nell'ultima relazione, i Servizi Sociali hanno dato atto che ha continuato a Parte_2
Per_ frequentare regolarmente la madre, mentre non altrettanto ha fatto e che il rapporto tra le parti negli ultimi mesi è parso più sereno, tanto da consentire delle uscite di tutti e quattro i componenti della famiglia insieme.
La situazione attuale rende certamente non più attuale l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e, pertanto, occorre valutare la capacità genitoriale delle parti al fine di stabilire la soluzione più confacente al benessere della minore . Parte_2
Quanto alla madre, va rilevato che la stessa, in corso di causa, non ha fornito elementi idonei a dimostrate il superamento delle importanti criticità ravvisate dai Servizi Sociali, che sin dalla relazione datata 22.5.2022 avevano riportato che a fronte dell'ipotesi di un affidamento dei figli ai Parte_1
Servizi e della loro collocazione in comunità, aveva dichiarato più volte in presenza dei minori che “lei
è stanca dei figli… non ne può più del fatto che non riesce a farsi rispettare da e vuole farsi Parte_2 una nuova vita senza i figli”, chiedendo espressamente che i minori venissero accolti presso una famiglia o una comunità; in quell'occasione la madre, a fronte del rilievo sulla estrema carenza igienica del suo ambiente domestico ove conviveva co i due minori, aveva affermato di non voler più occuparsi delle pulizie domestiche.
pagina 10 di 17 I Servizi Sociali, sempre nella relazione 22.5.2022, hanno dato atto anche del fatto che Parte_1
che nel frattempo aveva trovato un compagno, in più occasioni aveva preferito trascorrere il fine
Per_ settimana di pertinenza di con il compagno anziché con il figlio, che rifiutava di frequentare il
Per_ compagno della madre (sul punto, va anche rilevato che i rapporti tra e la madre si sono sostanzialmente interrotti).
La tendenza dell'attrice a sottovalutare i fattori di rischio connessi ai comportamenti assunti dai figli quando convivevano presso la madre (le uscite frequenti di con ragazzi più grandi, con Parte_2
Per_ allontanamento da casa per recarsi a Padova e l'abitudine di di dormire tutto il pomeriggio e di fare uso eccessivo di videogiochi), ha comportato una vera e propria situazione di pericolo nell'episodio del
15.6.2022, allorquando si era allontanata da casa per rientrarvi il pomeriggio del giorno Parte_2
seguente.
In quel frangente, la madre non si era preoccupata di venire a sapere dove la figlia si trovasse e aveva manifestato insofferenza per il suo ruolo di genitore, dichiarando ai Servizi, ancora una volta, di non poterne più dei figli e di volersi rifare una vita; sentita in udienza su tale fatto, l'attrice ha fornito una versione dei fatti contraddittoria, come già rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza 21.7.2022 che il Collegio condivide anche in punto di motivazione.
Considerate tali premesse, non può trascurarsi che reiterando un atteggiamento già Parte_1
assunto nel 2019, ha rifiutato di proseguire gli incontri con il Consultorio Familiare, interrompendoli improvvisamente e definitivamente, perché ritenuti “inutili e per lei costosi ed impegnativi vista la notevole distanza da dove abita attualmente”, come si evince della relazione del Consultorio Familiare datata 7.6.2023 e dalle successive relazioni anche dei Servizi Sociali.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente che, nonostante le energie profuse nel corso del procedimento tramite i Servizi Sociali, volte principalmente a consentire ai figli di recuperare un contesto di vita sano ed equilibrato e a sostenere la genitorialità della madre e del padre, l'attrice non è stata in grado di raggiungere risultati concreti per riprendere il pieno esercizio del suo ruolo genitoriale. non appare idonea ad esercitare la responsabilità genitoriale, tenendo conto che nel corso Parte_1 dell'istruttoria non ha manifestato una fattiva disponibilità con gli operatori dei Servizi Sociali, mantenendo un atteggiamento diffidente nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, senza aver mai riconsiderato in maniera critica i suoi agiti passati, evidentemente pregiudizievoli per il benessere psicofisico dei figli e senza mettersi in discussione (si veda anche la relazione dei Servizi del 6.2.2024,
pagina 11 di 17 secondo cui la madre ha continuato ad essere “molto provocatoria e offensiva” persino nei confronti del personale della comunità ove era collocata la figlia).
Deve inoltre prendersi in considerazione la circostanza che la madre ha interrotto ogni rapporto con il
Consultorio Familiare, nonostante l'incarico ai Servizi fosse volto anche ad offrire un percorso di supporto alla genitorialità della madre e del padre.
Con riferimento alla valutazione di tale contegno, il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui la libertà di autodeterminazione del genitore trova un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana e matura crescita, anche questo di rango costituzionale, altresì, tutelato da normative sovranazionali che è «compito del tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull'esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico potrebbero consentire, se seguiti, ad uno
o ad entrambi i genitori, di superare le proprie fragilità e criticità personali e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale» (Tribunale di Milano, sez. IX, 11.3.2017).
In merito alla posizione del padre, per quanto all'esordio del procedimento fossero state rilevate criticità anche nelle sue funzioni genitoriali – tanto da determinare l'affidamento provvisorio dei figli ai
Servizi Sociali -, lo stesso ha manifestato in maniera costante la volontà di occuparsi dei figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali 25.2.2022) e ha proficuamente beneficiato del percorso di sostegno,
Per_ creando in tempi brevi le condizioni per una positiva permanenza di presso di sé e per il recupero di un rapporto con lo stesso, come dimostrato dal coinvolgimento del ragazzo, con soddisfazione di quest'ultimo, nella propria attività lavorativa, prima con il tirocinio formativo nell'estate del 2023, poi con l'alternanza scuola-lavoro e, infine, con l'assunzione come apprendista al termine del triennio.
Quanto a , i Servizi Sociali hanno dato conto (cfr. relazione 6.2.2024) che nel periodo in cui Parte_2 la figlia è rimasta nella Comunità, il padre è stata “la figura genitoriale più presente e collaborativa con la struttura” e sin dal rientro di nella casa familiare il clima si è sempre mantenuto Parte_2
sereno, consentendo alla figlia di conservare il rispetto per le regole l'impegno nella scuola maturato nel corso della sua permanenza in comunità (cfr. relazione del 13.9.2024).
Con l'ultima relazione, inoltre, il Consultorio ha fatto presente che il padre è “parso più attento e consapevole dei bisogni emotivi e relazionali dei figli sottolineando di aver colto nel tempo un grande miglioramento per quanto riguarda la relazione tra loro… il padre cerca di organizzare dei momenti e delle iniziative comuni per favorire un senso di coesione e di appartenenza famigliare… a conferma dei cambiamenti positivi della figlia egli riporta che, pur avendo da tempo un fidanzato di 17 anni
pagina 12 di 17 [oggi la ragazza ne ha 16], ha sempre rispettato gli accordi presi con il padre rispetto ai Parte_2
giorni e agli orari di frequentazione di questo ragazzo. Il padre ha voluto conoscere sia il ragazzo che
i suoi genitori, stabilendo con loro un rapporto di fiducia e collaborazione”, così confermando gli esiti positivi del percorso intrapreso e le buone risorse genitoriali, anche sul piano della sintonizzazione con i bisogni emotivi dei figli e sul quello normativo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la soluzione più tutelante per sia quella Parte_2 dell'affidamento in via esclusiva al padre, genitore che ha rappresentato il punto di riferimento principale per entrambi i figli.
Va quindi confermata la collocazione della figlia minore presso il padre e l'assegnazione della casa familiare al padre stesso.
In relazione frequentazioni con la madre, considerata l'età di (che ha 16 anni compiuti), va Parte_2 altresì confermata l'attuale regolamentazione per cui la stessa può accordarsi direttamente con la madre, in base ai propri impegni scolastici ed extrascolastici e agli impegni lavorativi della madre, con impegno di quest'ultima ad avvisare il padre dei tempi in cui starà la figlia almeno il giorno prima.
4.
Per_ Per quanto concerne il mantenimento dei figli, ritiene di nulla dovere per il figlio in Parte_1
quanto economicamente autosufficiente, mentre ha chiesto di contribuire al mantenimento di Parte_2
in via diretta, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie. ha invece chiesto che venga posto a carico della madre un contributo al mantenimento CP_1 dei figli di € 200,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese generali.
In punto di diritto, va rammentato che nella determinazione del contributo per il mantenimento della prole minore di età, il Giudice deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art.148 c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ciò premesso, il convenuto è proprietario della casa coniugale, di un terreno adiacente la stessa, nonché della quota indivisa di 1/3 di un ulteriore terreno in comproprietà con il fratello e la sorella (doc. 29 di parte convenuta), risulta aver percepito negli anni 2018, 2019 e 2020 un reddito rispettivamente di €
33.868,22, € 32.326,85 e € 33.017,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi depositate dal convenuto in data
18.7.2022) ed è ancora gravato dai finanziamenti contratti con OS UC SP con un esborso pagina 13 di 17 mensile di € 223,00 (doc.8 convenuto) e con con un esborso mensile di € 262,00 (doc.7 Parte_3
convenuto), mentre il finanziamento erogato da (doc.9) dovrebbe essere estinto, in quanto le Pt_4
84 rate decorrevano dal 30.10.2016.
invece, è proprietaria della quota indivisa di 1/12 di un immobile sito a Pordenone ove – Parte_1
secondo le concordi allegazioni delle parti – la stessa vive, nonché di altro immobile che risulta in corso di costruzione;
la stessa è stata assunta da ultimo in data 29.8.2023 da OD AL SP con uno stipendio mensile di circa € 800,00, come dedotto negli scritti conclusivi.
Inoltre, anche risulta essere obbligata al pagamento di rate per il rientro due finanziamenti Parte_1
contratti con OS UC SP (doc.19 e 20 di parte attrice) che comportano un esborso mensile rispettivamente di € 150,55 ed € 45,00.
La situazione patrimoniale e reddituale delle parti è rimasta sostanzialmente invariata nel corso del giudizio, posto che anche prima di trasferirsi a Pordenone l'attrice aveva lavorato presso una trattoria, con un compenso mensile di circa € 700,00 (cfr. docc. 13-21 attrice).
I provvedimenti di cui all'ordinanza del 21.7.2022 avevano previsto, in occasione della collocazione Per_ temporanea di in comunità e di presso il padre, che ciascun genitore mantenesse i figli Parte_2
nel tempo in cui li avrebbe tenuti con sé, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie;
da allora, la situazione è considerevolmente mutata, considerato che anche , dal febbraio del 2024, è Parte_2
collocata presso il padre, dove vive anche il fratello appena diventato maggiorenne.
Ritiene questo Collegio che la madre debba offrire, in base alle proprie sostanze, un contributo per il mantenimento dei figli, soprattutto tenendo conto che gli stessi non permangono mai presso la sua abitazione a Pordenone;
il mantenimento ordinario di entrambi figli grava infatti interamente sul padre, che provvede in via esclusiva all'accudimento di , ma anche sostanzialmente al Parte_2
Per_ mantenimento di
Su quest'ultimo punto, va precisato che la circostanza che il ragazzo sia stato assunto con contratto di apprendistato non vale a far venir meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, poiché tale obbligo resta a carico dei genitori fintanto che non si sia esaurito, in congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, la qual cosa non può considerarsi verificata con la sottoscrizione di un contratto di apprendistato (cfr. Cass. Civ. 35494/2023).
Considerato che il padre può beneficiare dell'assegno unico in quanto affidatario esclusivo e genitore convivente con i figli, il Collegio ritiene di porre a carico di la somma mensile di € 300,00 Parte_1
(€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il pagina 14 di 17 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di febbraio del
2024.
L'affidamento esclusivo al padre comporta anche la gestione, da parte sua, della indennità di Parte_2
per le necessità specifiche della figlia, ove detta indennità dovesse essere riconfermata.
5.
in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto che il marito venga obbligato a Parte_1 corrisponderle un assegno di mantenimento di € 300,00, ponendo a fondamento della domanda la circostanza di non avere ancora un'occupazione stabile, la disparità economica tra i coniugi e la circostanza che i comproprietari dell'immobile di famiglia sito di Pordenone, ove l'attrice vive, pretendono il pagamento di un canone di locazione. ha chiesto il rigetto della domanda, allegando che l'attrice dispone di capacità CP_1
lavorativa che può facilmente mettere a frutto, come dimostrato dalle attività lavorative che risulta aver svolto in corso di causa;
che la stessa, pur lavorando solo alcune ore al giorno, può integrate le proprie entrate occupando il resto della giornata con altri lavori, risultando che la stessa abbia iniziato a lavorate anche nella RSA, ove è inserita la sua madre.
Nel giudizio di separazione, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez.VI, ordinanza n.5251 del 1.3.2017); i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale, durante la separazione personale, il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass. Civ. Sez.I, sentenza n.
12196 del 16.5.2017).
Il Collegio ritiene, alla luce della disparità nelle condizioni economiche sopra riportate e della finalità dell'assegno nel giudizio di separazione, che sussistano i presupposti per riconoscere a il Parte_1
relativo diritto;
in punto di quantificazione, si stima congrua la conferma dell'attuale assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, considerato che dall'ordinanza del 2.12.2022 non sono sopravvenuti mutamenti significativi con riguardo alla situazione reddituale delle parti, posto che l'attrice non ha provato di essere onerata dal pagamento di un canone di locazione e ha mantenuto una capacità lavorativa analoga a quella documentata sin dall'esordio del procedimento.
6. pagina 15 di 17 Considerato l'esito complessivo della controversia, si ravvisa una sostanziale, reciproca soccombenza
(l'attrice è soccombente con riguardo alla domanda di affidamento e mantenimento dei figli, mentre il convenuto è soccombente con riferimento alla domanda di addebito e assegno di mantenimento a favore della moglie), che giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Quanto alle spese della curatrice speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, le stesse vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, dal momento che l'attività è stata esplicata nell'esclusivo interesse dei minori e tenendo conto che la nomina era stata disposta contestualmente all'affidamento dei figli ai Servizi Sociali.
Ritenuto, quindi, necessario, attesa l'attività di natura legale svolta, applicare le tariffe professionali previste dalla disciplina di riferimento per l'attività processuale dell'avvocato in ambito civile, alla luce di quanto previsto dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 per i procedimenti contenziosi di bassa complessità e valore indeterminabile e applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese della curatrice speciale si liquidano in complessivi €
3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
si specifica, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, che il pagamento dovrà avvenire a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto;
2) affida la figlia minore in via esclusiva al padre con collocazione Parte_2 CP_1
prevalente presso il padre stesso;
3) assegna la casa familiare a affinché vi abiti con i figli;
CP_1
4) dispone che potrà accordarsi direttamente con la madre per le frequentazioni, in base agli Parte_2
impegni scolastici ed extrascolastici della minore e di quelli lavorativi della madre, con impegno di quest'ultima ad avvisare il padre dei tempi in cui starà con la figlia almeno il giorno prima;
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Parte_1
Per_
e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'obbligo di versare al Parte_2
padre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel
Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova, con decorrenza dal mese di febbraio del
2024;
pagina 16 di 17 6) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese un CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) compensa le spese di giudizio tra le parti;
8) pone le spese della curatrice speciale dei minori a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuna ed in via solidale tra loro e liquida le stesse in € 3.809,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA ed al rimborso forfettario al 15%, con pagamento da eseguirsi a favore dell'Erario.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3037/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Callegaro Antonella;
Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Antonello Barbara CP_1
Parte convenuta con l'intervento di
AVV. , quale curatore speciale dei minori CP_2
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Precisa le conclusioni chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa familiare al padre, con Per_ affidamento condiviso dei due figli minori;
nulla per perché sta svolgendo attività lavorativa e mantenimento diretto da parte della madre per , oltre al 50% delle spese straordinarie e, Parte_2
tenendo conto che la sig.ra non ha una situazione lavorativa stabile, della richiesta di contributo Pt_1
abitativo di cui sopra e della disparità economica tra le parti, un assegno di mantenimento a favore dell'attrice di € 300,00 mensili”. pagina 1 di 17 Per parte convenuta:
“Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e , ordinando CP_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle necessarie trascrizioni e annotazioni della sentenza definitiva nei registri di matrimonio e di stato civile, alle seguenti condizioni:
1. assegnare la casa coniugale sita in Casalserugo (PD), Via Toscanini n. 2, con tutti i mobili ed
Per_ arredi al sig. che vi abiterà con i figli e . Ordinare alla signora CP_1 Parte_2 Pt_1
di abbandonare la casa coniugale, trasferendo altrove la propria residenza e i propri effetti
[...]
personali;
2. disporre l'affidamento dei figli:
(a) in via principale, esclusivo al padre, con residenza presso lo stesso nell'abitazione sita in
Casalserugo (PD), via Toscanini n. 2;
(b) in via subordinata, condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso il padre nell'abitazione di Casalserugo (PD), via Toscanini n. 2.
In caso di accoglimento delle domande formulate ai precedenti punti 2 (a) o 2 (b), 1) disporre le modalità del diritto di visita della madre tenendo conto delle esigenze e dell'interesse dei Parte_1
figli minori, come disposto nel provvedimento del G.I.
9.2.2024 in cui è stato previsto che la madre possa accordarsi direttamente con i figli ma con obbligo di avvisare il padre almeno il giorno prima dei tempi in cui starà con loro;
2) porre a carico della medesima l'obbligo di corrispondere l'assegno per il contributo al Parte_1
mantenimento dei figli nella somma di Euro 200,00 (duecento) mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla metà di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative e sportive) che si rendessero necessarie per gli stessi;
3) disporre che il signor possa riscuotere e gestire l'indennità di frequenza corrisposta a CP_1
nel suo esclusivo interesse e tenendo conto delle esigenze della figlia. Parte_2
(c) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse disposto l'affido condiviso con assegnazione della casa coniugale alla signora e residenza prevalente dei figli presso Pt_1 quest'ultima, porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere il contributo per il CP_1 mantenimento degli stessi nella somma massima mensile di € 200,00 per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo altresì le modalità del diritto di visita del padre al fine di salvaguardare la migliore relazione possibile CP_1
pagina 2 di 17 tra il medesimo e i figli/figlio non residenti/e con lui, come emergente all'esito delle indagini già commissionate ai Servizi Sociali;
3. In ogni caso, attese le dichiarazioni della signora in corso di causa, le relazioni dei Servizi Pt_1
Sociali e la documentazione in atti che attesta la costante occupazione lavorativa della stessa, disporre che nessun contributo al mantenimento è dovuto dal signor alla signora , CP_1 Parte_1
con conseguente revoca/modifica di ogni precedente diverso provvedimento già assunto sul punto.
4. Rigettarsi comunque tutte le domande formulate da parte attrice sia in atto introduttivo che nelle successive memorie e note scritte, per tutti i motivi già esposti e documentati in atti e perché infondate in fatto e in diritto;
Si dichiara di non accettare alcun contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove di controparte. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre agli accessori di legge.
In via istruttoria, si rinnovano le seguenti istanze in quanto non ammesse in corso di causa: - Disporsi le opportune indagini a mezzo della Polizia Tributaria sul reddito e sul patrimonio della signora Pt_1
e ordinare alla stessa e/o al suo datore di lavoro ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio tutte le buste paga dalla data di assunzione, copia delle dichiarazioni dei redditi e modelli CUD di , gli Parte_1 estratti del suo conto personale e copia del finanziamento dedotto per l'acquisto dell'autovettura; -
Acquisire in causa il fascicolo penale archiviato n. 6914/2019 R.G.N.R. Procura Rep.-Trib. PD”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.5.2019 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario il 22.5.2004 a Casalserugo (PD) con e che dal matrimonio sono nati i CP_1
Per_ figli (in data 8.6.2007) e (in data 2.2.2009), chiedeva che venisse pronunciata la Parte_2
separazione personale dei coniugi con addebito al marito, alle condizioni indicate in ricorso.
In data 14.11.2019 si costituiva in giudizio, chiedendo a sua volta la separazione con CP_1
addebito alla moglie e concludendo quanto al resto come da memoria di costituzione.
All'udienza presidenziale celebrata il 21.11.2019, il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
con ordinanza del 12.3.2020, venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
affidamento condiviso dei figli minori e con residenza prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa Per_1 Parte_2
coniugale; contributo a carico del di euro 250,00 per ciascun figlio, da versarsi alla CP_1
entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale Pt_1
di Padova;
ulteriore contributo di euro 250,00 in favore della moglie da versarsi entro il 5 di Pt_1
pagina 3 di 17 ogni mese;
frequentazione dei figli da parte del padre come da punto 3 di pagina 7 del ricorso introduttivo della ”. Pt_1
Con la memoria integrativa per la fase davanti al Giudice istruttore, parte attrice chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori con riguardo all'assegno di mantenimento per sé e per i figli alla luce della disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande;
analogamente, il convenuto con la comparsa di costituzione chiedeva a sua volta la modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti e l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Integrato il contraddittorio sulle reciproche istanze delle parti, con ordinanza del 21.3.2021 il Giudice istruttore, a modifica dei provvedimenti temporanei, disponeva che versasse a CP_1 Pt_1 entro il 5 di ogni mese la somma di € 100,00 a titolo di contributo al suo mantenimento e di €
[...]
400,00 complessivi a titolo di contributo al mantenimento per i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
incaricava il Servizio Sociale competente territorialmente anche in collaborazione con i servizi dell'Ulss, di effettuare una indagine sulle capacità genitoriali, sulla relazione di ciascun figlio con i genitori, con interventi di supporto alla genitorialità e di sostegno per i minori se ritenuti necessari, assegnando altresì al Servizio Sociale l'incarico di indicare quale potesse essere il miglior regime di affidamento, collocamento e di incontri con il genitore non collocatario, alla luce delle criticità riscontrate;
contestualmente, venivano assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.
I Servizi Sociali depositavano una prima relazione in data 28.2.2022, in cui concludevano proponendo
Per un percorso di sostegno genitoriale per le parti, il riavvio di una presa in carico psicologica di e e l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali;
faceva seguito in data 22.5.2022 relazione di Parte_2
aggiornamento, con cui veniva ribadita la proposta di affidamento dei minori ai Servizi Sociali per consentire un adeguato monitoraggio e supporto degli stessi, con suggerimento di valutare la possibilità Per_ che venisse collocato presso il padre e accolta presso una adeguata comunità educativa. Parte_2
Con ricorso depositato in data 17.6.2022, chiedeva la modifica urgente dei CP_1 provvedimenti provvisori con riguardo all'affidamento e alla collocazione dei figli.
Con ordinanza del 29.6.2022, il Giudice istruttore provvedeva sulle istanze istruttorie delle parti e fissava per discussione sull'istanza di modifiche dei provvedimenti temporanei nuova udienza, assegnando a parte attrice termine per il deposito di una memoria di replica.
In data 12.7.2022 i Servizi Sociali depositavano una relazione di aggiornamento, nella quale segnalavano che , nel pomeriggio del 15.6.2022, si era allontanata da casa senza dare alcuna Parte_2
pagina 4 di 17 indicazione alla madre ed era rientrata il giorno dopo, senza che la madre avesse mostrato alcuna preoccupazione.
Sentite le parti all'udienza del 19.7.2022 e analizzate le relazioni dei Servizi Sociali, il Giudice istruttore con ordinanza del 21.7.2022, a modifica delle condizioni vigenti relative ai figli minori, così
Per_ disponeva: “
1. affida i figli minori e ai Servizi Sociali, con esercizio della Parte_2
responsabilità genitoriale nel modo seguente: per quanto riguarda le decisioni di maggiore interesse per i figli, i Servizi Sociali competenti dovranno favorire il coinvolgimento dei genitori e, in mancanza di accordo, la scelta sarà rimessa esclusivamente ai Servizi Sociali stessi;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata da ciascun genitore, quando Per_ terrà i figli con sé;
2. dispone la collocazione prevalente e la residenza di presso il padre;
3.
Per_ dispone che le frequentazioni di con la madre avvengano due pomeriggi a settimana dalle 14:00
(ovvero dall'uscita da scuola) alle 20:00 e, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 14:00
(ovvero dall'uscita da scuola) alla domenica sera alle ore 20:00; due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con comunicazione tra genitori del reciproco piano ferie entro il 31.5 di ciascun anno;
una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il giorno di
Natale ovvero di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
4. dispone la collocazione temporanea di presso Parte_2
una comunità educativa, con individuazione e inserimento a cura dei Servizi Sociali;
5. revoca
l'assegnazione della casa familiare a favore di;
6. revoca il contributo per il Parte_1
mantenimento dei due figli minori a carico di a favore di , disponendo che CP_1 Parte_1
ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando li terrà con sé, oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017; 5. incarica
i Servizi Sociali di: - monitorare la situazione del nucleo familiare, prevedendo la presenza a cadenza
Per_ settimanale di un operatore ovvero attivando un servizio di educativa domiciliare per presso entrambi i genitori;
- individuare, contestualmente all'inserimento nella comunità, un calendario di incontri di con ciascun genitore;
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, la cui Parte_2
frequentazione viene sollecitata da questo giudice ad entrambi i genitori;
- attivare ogni servizio e percorso a tutela dei minori, in particolare per il loro sostegno psicologico;
- depositare entro il
10.11.2022 una relazione di aggiornamento sulla situazione dei minori e del nucleo familiare, con eventuali indicazioni per la modifica dei provvedimenti nell'interesse dei due figli minori;
6. nomina
pagina 5 di 17 curatore speciale dei minori l'avvocato , assegnando termine sino al 10.11.2022 per il CP_2
deposito di memoria nel loro interesse;
7. fissa nuova udienza al 25.11.2022 ore 10:00”.
A seguito di nuova istanza di modifica dei provvedimenti temporanei, in punto assegno di mantenimento, da parte dell'attrice, veniva fissata udienza di discussione al 25.11.2022, con termine al convenuto per prendere posizione sull'istanza di controparte;
nelle more, si costituiva in giudizio il curatore speciale dei minori e i Servizi Sociali depositavano nuova relazione di aggiornamento, in cui davano conto, tra l'altro, dell'inserimento di nella Comunità Educativa “La casa di Nena” e Parte_2
Per_ del rientro di con il figlio nella casa coniugale, mentre si era trasferita CP_1 Parte_1 presso l'abitazione della madre.
All'udienza del 25.11.2022, parte convenuta rinunciava alle prove orali ammesse e parte attrice aderiva alla rinuncia;
con ordinanza del 2.12.2022 il Giudice istruttore così disponeva: “
1. a parziale modifica dei provvedimenti temporanei, pone a carico di a titolo di assegno di mantenimento a CP_1 favore di , la somma di € 200,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, Parte_1
con decorrenza dalla data della domanda (3.10.2022);
2. attribuisce alla curatrice speciale dei minori avv. poteri di riscossione e gestione delle somme corrisposte a titolo di indennità di CP_2
frequenza per , con autorizzazione al prelievo dal conto corrente intestato alla minore per Parte_2 soddisfare sue specifiche esigenze;
3. dispone la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi Sociali, affinché mantengano gli interventi già attivati a favore dei minori e dei genitori e rafforzino il sostegno Per_ psicologico per e prevedendo, per quest'ultimo, sedute con cadenza almeno Parte_2
settimanale; assegna ai Servizi Sociali termine per il deposito di relazione di aggiornamento sino all'8.6.2023; 5. fissa nuova udienza al 22.6.2023 ore 12:00 per esame della relazione”.
I Servizi Sociali facevano pervenire in data 20.6.2023 una relazione nella quale davano atto degli esiti
Per_ positivi della permanenza di in comunità e di presso il padre;
a tale relazione era Parte_2
allegata quella del Consultorio familiare, relativa al percorso di sostegno alla genitorialità attivato in cui si riportava, tra l'altro, che al termine del colloquio congiunto del marzo 2023 aveva Parte_1
manifestato la sua contrarietà a proseguire il percorso di sostegno.
All'udienza del 22.6.2023, all'esito della discussione, il Giudice istruttore conferiva alla curatrice Per_ speciale il potere sostanziale di autorizzare l'attività lavorativa di per il periodo estivo;
disponeva la prosecuzione dell'incarico in capo ai Servizi Sociali affidatari dei minori affinché mantenessero attivi tutti gli interventi già in essere a loro favore;
assegnava termine ai Servizi Sociali sino al pagina 6 di 17 29.12.2023 per il deposito della relazione, fissava nuova udienza all'8.2.2024 per l'ascolto dei due figli minori e rimetteva la causa al collegio per la sentenza non definitiva sullo status, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con sentenza parziale n.1698/2023 il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle ulteriori domande.
In data 7.2.2024 i Servizi Sociali facevano pervenire la relazione di aggiornamento, nella quale riportavano che era notevolmente migliorata nel comportamento, aveva conseguito il Parte_2
diploma di scuola media inferiore con un buon rendimento scolastico e da settembre aveva iniziato a frequentare la scuola professionale ENAIP di Rovigo con indirizzo di “addetta alla vendita” sempre Per_ con buon rendimento e che la cui permanenza presso il padre proseguiva positivamente, aveva a sua volta concluso l'anno scolastico con buon esito presso l'ENAIP di Conselve (PD), chiedendo infine al Tribunale di valutare la possibilità di far rientrare presso l'abitazione del padre, tenuto Parte_2
conto anche della volontà manifestata in tal senso dalla stessa e della disponibilità del padre ad accoglierla;
alla relazione veniva allegata quella del Consultorio Familiare datata 22.12.2023, nella quale si dava conto del percorso di sostegno alla genitorialità continuato dal solo padre, atteso che la madre aveva rifiutato di parteciparvi anche individualmente.
All'udienza del 8.2.2024 aveva luogo l'ascolto dei minori, all'esito del quale il Giudice con ordinanza
9.2.2024 così disponeva: “a modifica dei provvedimenti temporanei vigenti, così provvede:
1. dispone la collocazione e la residenza di presso l'abitazione del padre, ove vivrà con il padre e il Parte_2
Per_ fratello assegnando ai Servizi Sociali affidatari dei minori il compito di curare la cessazione della permanenza presso la comunità e il trasferimento della minore con sollecitudine;
2. dispone che
Per_ e potranno accordarsi direttamente con la madre per le frequentazioni, in base agli Parte_2
impegni scolastici ed extrascolastici dei figli minori e di quelli lavorativi della madre, con impegno di quest'ultima ad avvisare il padre dei tempi in cui starà con i figli almeno il giorno prima;
3. incarica i
Servizi Sociali affidatari dei minori di mantenere il monitoraggio della situazione del nucleo familiare, mantenendo attivi tutti gli interventi già in essere a sostegno dei minori, nonché dei genitori, ove vi sia il consenso di questi ultimi;
assegna termine per il deposito di relazione di aggiornamento, con la quale i Servizi indicheranno le soluzioni ritenute più opportune in via definitiva sull'affidamento, la collocazione e le frequentazioni dei figli minori, entro il 12.9.2024; 4. dispone che la curatrice speciale dei minori depositi, entro il 12.9.2024, breve memoria con la quale illustri le proprie conclusioni nell'interesse esclusivo dei figli minori, nella quale dia anche conto della gestione delle somme
pagina 7 di 17 corrisposte a titolo di indennità di frequenza di , alla luce dei poteri conferiti con Parte_2
provvedimento del 2.12.2022”, rinviando a nuova udienza per esame dell'ultima relazione e precisazione delle conclusioni.
Nell'ultima relazione di aggiornamento datata 13.9.2024, i Servizi Sociali riportavano che da febbraio
2024 era tornata a vivere con il padre e, descritti i cambiamenti positivi nel frattempo Parte_2 intervenuti, chiedevano di valutare la possibilità di revocare l'affidamento dei due minori ai Servizi
Sociali; anche a tale relazione veniva allegato un aggiornamento del Consultorio Familiare datato
10.9.2024, ove si riferiva l'esito degli ulteriori incontri avvenuti con il padre nell'ambito del percorso di sostegno alla genitorialità proseguito solo dal medesimo.
All'udienza per esame relazione e precisazione delle conclusioni, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art.190 c.p.c.
*******
1.
Essendo intervenuta la sentenza parziale sullo status, la presente decisione ha per oggetto la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto, nonché i provvedimenti riguardanti
Per_ l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della figlia minore ( è nelle more Parte_2
diventato maggiorenne), nonché l'assegno di mantenimento richiesto da Parte_1
2.
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto negli atti introduttivi, pur dovendosi dare atto che tale domanda non è stata ribadita né con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., né in sede di precisazione delle conclusioni (e tuttavia illustrata in sede di comparsa conclusionale), la stessa è priva di fondamento.
Come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ. n. 3923 del
19.2.2018).
Sul punto, deve osservarsi, in primo luogo, che parte convenuta non ha formulato alcuna istanza istruttoria con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
pagina 8 di 17 Quanto alla documentazione proveniente dal fascicolo penale n. R.G.N.R. 6914/2019 (incardinato a seguito delle querele sporte dalla sig.ra nei confronti del marito e archiviato con decreto del Pt_1
G.i.p. di Padova del 27.1.2020), la stessa non è idonea a provare che la crisi coniugale fosse insorta a causa dei comportamenti contrari ai dover coniugali della sig.ra soprattutto alla luce del fatto Pt_1
che i fatti riportati a sommarie informazioni e nelle relazioni di intervento della P.G. sono risalenti al
2016 e che, secondo la stessa difesa del convenuto, vi era stata una riconciliazione dei coniugi nel 2017
a seguito di domanda di separazione del sig. , come riportato anche dai Servizi Sociali con CP_1
relazione di quello stesso anno (cfr. comparsa di costituzione del 11.6.2020).
La prova dell'imputabilità all'attrice della crisi coniugale non può nemmeno desumersi dal decreto di archiviazione del G.i.p., che si riferisce alla condotta della sig.ra dal punto di vista della Pt_1
contraddittorietà delle sue affermazioni, ai fini della valutazione in punto di sufficienza o meno degli elementi per sostenere l'accusa nel giudizio penale;
il riferimento, poi, alla relazione extraconiugale ivi contenuto non può assumere rilievo nel caso di specie, considerato che la stessa difesa del convenuto la colloca nel 2016, dunque prima della pacifica riconciliazione del 2017.
In altri termini, l'assenza di prova specifica non solo sul nesso causale ma, ancor prima, sul preciso momento di insorgenza della crisi coniugale per fatto addebitabile all'attrice, soprattutto a fronte dell'emersione di fasi di intollerabilità acuta alternate a periodi di riappacificazione, induce a rigettare la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto.
3.
Parte attrice sin dal ricorso introduttivo ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli.
All'esito dell'istruttoria, la difesa di ha fatto presente che l'attrice ha seguito abbastanza Parte_1
regolarmente il percorso genitoriale proposto, che vi sono stati notevoli miglioramenti nel nucleo familiare, sia per i minori che dal punto di vista dei rapporti tra genitori.
Parte convenuta, come già negli atti introduttivi e poi nel corso del giudizio, ha chiesto invece in via principale l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori, rilevando che in corso di causa sono state a più riprese evidenziate le carenze genitoriali della madre, originariamente convivente con i figli minori, e che la stessa ha sempre assunto un atteggiamento oppositivo anche in relazione ai percorsi proposti dai
Servizi Sociali.
Tanto premesso, va rilevato, sulla situazione attuale dei figli, che sin dalla relazione datata 19.6.2023, i
Servizi Sociali hanno riportato che , accolta nella Comunità Educativa “La casa di Nena” in Parte_2
data 12.9.2023 ha nel tempo migliorato il proprio atteggiamento, accettando le regole della comunità e pagina 9 di 17 le indicazioni del personale e ha raggiunto un buon rendimento scolastico, avendo conseguito il diploma di terza media e terminato proficuamente il primo anno della scuola professionale Enaip di
Rovigo.
Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali datata 13.9.2024, si evince altresì che da quando ha fatto rientro a casa del padre (febbraio 2024), ha tenuto un comportamento rispettoso degli Parte_2
accordi presi con il padre quando a frequenza e orari delle uscite e non ha volutamente rispristinato le precedenti amicizie, che avevano originato situazioni di pregiudizio per la stessa.
Per_ Per quanto sia appena diventato maggiorenne, vale la pena segnalare, ai fini della valutazione in esame, che anche riguardo alla situazione del ragazzo i Servizi Sociali hanno riscontrato il positivo andamento della sua permanenza a casa con il padre e del suo percorso scolastico, che lo ha visto occupato anche nell'alternanza-scuola lavoro con atteggiamento di entusiasmo;
il ragazzo sin dal 2023 ha iniziato a lavorare presso l'impresa nella quale lavora il padre, impegnandosi dalla mattina al tardo pomeriggio, ha aperto un proprio conto (monitorato dal padre) e nel tempo libero esce con fidanzata ed amici, smettendo così di giocare con i videogiochi, che in passato lo avevano assorbito completamente anche sino a tarda notte.
Sempre nell'ultima relazione, i Servizi Sociali hanno dato atto che ha continuato a Parte_2
Per_ frequentare regolarmente la madre, mentre non altrettanto ha fatto e che il rapporto tra le parti negli ultimi mesi è parso più sereno, tanto da consentire delle uscite di tutti e quattro i componenti della famiglia insieme.
La situazione attuale rende certamente non più attuale l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali e, pertanto, occorre valutare la capacità genitoriale delle parti al fine di stabilire la soluzione più confacente al benessere della minore . Parte_2
Quanto alla madre, va rilevato che la stessa, in corso di causa, non ha fornito elementi idonei a dimostrate il superamento delle importanti criticità ravvisate dai Servizi Sociali, che sin dalla relazione datata 22.5.2022 avevano riportato che a fronte dell'ipotesi di un affidamento dei figli ai Parte_1
Servizi e della loro collocazione in comunità, aveva dichiarato più volte in presenza dei minori che “lei
è stanca dei figli… non ne può più del fatto che non riesce a farsi rispettare da e vuole farsi Parte_2 una nuova vita senza i figli”, chiedendo espressamente che i minori venissero accolti presso una famiglia o una comunità; in quell'occasione la madre, a fronte del rilievo sulla estrema carenza igienica del suo ambiente domestico ove conviveva co i due minori, aveva affermato di non voler più occuparsi delle pulizie domestiche.
pagina 10 di 17 I Servizi Sociali, sempre nella relazione 22.5.2022, hanno dato atto anche del fatto che Parte_1
che nel frattempo aveva trovato un compagno, in più occasioni aveva preferito trascorrere il fine
Per_ settimana di pertinenza di con il compagno anziché con il figlio, che rifiutava di frequentare il
Per_ compagno della madre (sul punto, va anche rilevato che i rapporti tra e la madre si sono sostanzialmente interrotti).
La tendenza dell'attrice a sottovalutare i fattori di rischio connessi ai comportamenti assunti dai figli quando convivevano presso la madre (le uscite frequenti di con ragazzi più grandi, con Parte_2
Per_ allontanamento da casa per recarsi a Padova e l'abitudine di di dormire tutto il pomeriggio e di fare uso eccessivo di videogiochi), ha comportato una vera e propria situazione di pericolo nell'episodio del
15.6.2022, allorquando si era allontanata da casa per rientrarvi il pomeriggio del giorno Parte_2
seguente.
In quel frangente, la madre non si era preoccupata di venire a sapere dove la figlia si trovasse e aveva manifestato insofferenza per il suo ruolo di genitore, dichiarando ai Servizi, ancora una volta, di non poterne più dei figli e di volersi rifare una vita; sentita in udienza su tale fatto, l'attrice ha fornito una versione dei fatti contraddittoria, come già rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza 21.7.2022 che il Collegio condivide anche in punto di motivazione.
Considerate tali premesse, non può trascurarsi che reiterando un atteggiamento già Parte_1
assunto nel 2019, ha rifiutato di proseguire gli incontri con il Consultorio Familiare, interrompendoli improvvisamente e definitivamente, perché ritenuti “inutili e per lei costosi ed impegnativi vista la notevole distanza da dove abita attualmente”, come si evince della relazione del Consultorio Familiare datata 7.6.2023 e dalle successive relazioni anche dei Servizi Sociali.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto appare evidente che, nonostante le energie profuse nel corso del procedimento tramite i Servizi Sociali, volte principalmente a consentire ai figli di recuperare un contesto di vita sano ed equilibrato e a sostenere la genitorialità della madre e del padre, l'attrice non è stata in grado di raggiungere risultati concreti per riprendere il pieno esercizio del suo ruolo genitoriale. non appare idonea ad esercitare la responsabilità genitoriale, tenendo conto che nel corso Parte_1 dell'istruttoria non ha manifestato una fattiva disponibilità con gli operatori dei Servizi Sociali, mantenendo un atteggiamento diffidente nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, senza aver mai riconsiderato in maniera critica i suoi agiti passati, evidentemente pregiudizievoli per il benessere psicofisico dei figli e senza mettersi in discussione (si veda anche la relazione dei Servizi del 6.2.2024,
pagina 11 di 17 secondo cui la madre ha continuato ad essere “molto provocatoria e offensiva” persino nei confronti del personale della comunità ove era collocata la figlia).
Deve inoltre prendersi in considerazione la circostanza che la madre ha interrotto ogni rapporto con il
Consultorio Familiare, nonostante l'incarico ai Servizi fosse volto anche ad offrire un percorso di supporto alla genitorialità della madre e del padre.
Con riferimento alla valutazione di tale contegno, il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui la libertà di autodeterminazione del genitore trova un limite nel diritto del minore ad un percorso di sana e matura crescita, anche questo di rango costituzionale, altresì, tutelato da normative sovranazionali che è «compito del tribunale in ogni caso assicurare attraverso provvedimenti incidenti sull'esercizio e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale. Ciò nella misura in cui interventi di supporto anche di tipo terapeutico potrebbero consentire, se seguiti, ad uno
o ad entrambi i genitori, di superare le proprie fragilità e criticità personali e di conservare integra la propria responsabilità genitoriale» (Tribunale di Milano, sez. IX, 11.3.2017).
In merito alla posizione del padre, per quanto all'esordio del procedimento fossero state rilevate criticità anche nelle sue funzioni genitoriali – tanto da determinare l'affidamento provvisorio dei figli ai
Servizi Sociali -, lo stesso ha manifestato in maniera costante la volontà di occuparsi dei figli (cfr. relazione dei Servizi Sociali 25.2.2022) e ha proficuamente beneficiato del percorso di sostegno,
Per_ creando in tempi brevi le condizioni per una positiva permanenza di presso di sé e per il recupero di un rapporto con lo stesso, come dimostrato dal coinvolgimento del ragazzo, con soddisfazione di quest'ultimo, nella propria attività lavorativa, prima con il tirocinio formativo nell'estate del 2023, poi con l'alternanza scuola-lavoro e, infine, con l'assunzione come apprendista al termine del triennio.
Quanto a , i Servizi Sociali hanno dato conto (cfr. relazione 6.2.2024) che nel periodo in cui Parte_2 la figlia è rimasta nella Comunità, il padre è stata “la figura genitoriale più presente e collaborativa con la struttura” e sin dal rientro di nella casa familiare il clima si è sempre mantenuto Parte_2
sereno, consentendo alla figlia di conservare il rispetto per le regole l'impegno nella scuola maturato nel corso della sua permanenza in comunità (cfr. relazione del 13.9.2024).
Con l'ultima relazione, inoltre, il Consultorio ha fatto presente che il padre è “parso più attento e consapevole dei bisogni emotivi e relazionali dei figli sottolineando di aver colto nel tempo un grande miglioramento per quanto riguarda la relazione tra loro… il padre cerca di organizzare dei momenti e delle iniziative comuni per favorire un senso di coesione e di appartenenza famigliare… a conferma dei cambiamenti positivi della figlia egli riporta che, pur avendo da tempo un fidanzato di 17 anni
pagina 12 di 17 [oggi la ragazza ne ha 16], ha sempre rispettato gli accordi presi con il padre rispetto ai Parte_2
giorni e agli orari di frequentazione di questo ragazzo. Il padre ha voluto conoscere sia il ragazzo che
i suoi genitori, stabilendo con loro un rapporto di fiducia e collaborazione”, così confermando gli esiti positivi del percorso intrapreso e le buone risorse genitoriali, anche sul piano della sintonizzazione con i bisogni emotivi dei figli e sul quello normativo.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che la soluzione più tutelante per sia quella Parte_2 dell'affidamento in via esclusiva al padre, genitore che ha rappresentato il punto di riferimento principale per entrambi i figli.
Va quindi confermata la collocazione della figlia minore presso il padre e l'assegnazione della casa familiare al padre stesso.
In relazione frequentazioni con la madre, considerata l'età di (che ha 16 anni compiuti), va Parte_2 altresì confermata l'attuale regolamentazione per cui la stessa può accordarsi direttamente con la madre, in base ai propri impegni scolastici ed extrascolastici e agli impegni lavorativi della madre, con impegno di quest'ultima ad avvisare il padre dei tempi in cui starà la figlia almeno il giorno prima.
4.
Per_ Per quanto concerne il mantenimento dei figli, ritiene di nulla dovere per il figlio in Parte_1
quanto economicamente autosufficiente, mentre ha chiesto di contribuire al mantenimento di Parte_2
in via diretta, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie. ha invece chiesto che venga posto a carico della madre un contributo al mantenimento CP_1 dei figli di € 200,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese generali.
In punto di diritto, va rammentato che nella determinazione del contributo per il mantenimento della prole minore di età, il Giudice deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche del tenore di vita goduto dallo stesso nel corso della convivenza con entrambi i genitori, nonché delle risorse economiche di questi, in modo da realizzare il principio generale di cui all'art.148 c.c., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Ciò premesso, il convenuto è proprietario della casa coniugale, di un terreno adiacente la stessa, nonché della quota indivisa di 1/3 di un ulteriore terreno in comproprietà con il fratello e la sorella (doc. 29 di parte convenuta), risulta aver percepito negli anni 2018, 2019 e 2020 un reddito rispettivamente di €
33.868,22, € 32.326,85 e € 33.017,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi depositate dal convenuto in data
18.7.2022) ed è ancora gravato dai finanziamenti contratti con OS UC SP con un esborso pagina 13 di 17 mensile di € 223,00 (doc.8 convenuto) e con con un esborso mensile di € 262,00 (doc.7 Parte_3
convenuto), mentre il finanziamento erogato da (doc.9) dovrebbe essere estinto, in quanto le Pt_4
84 rate decorrevano dal 30.10.2016.
invece, è proprietaria della quota indivisa di 1/12 di un immobile sito a Pordenone ove – Parte_1
secondo le concordi allegazioni delle parti – la stessa vive, nonché di altro immobile che risulta in corso di costruzione;
la stessa è stata assunta da ultimo in data 29.8.2023 da OD AL SP con uno stipendio mensile di circa € 800,00, come dedotto negli scritti conclusivi.
Inoltre, anche risulta essere obbligata al pagamento di rate per il rientro due finanziamenti Parte_1
contratti con OS UC SP (doc.19 e 20 di parte attrice) che comportano un esborso mensile rispettivamente di € 150,55 ed € 45,00.
La situazione patrimoniale e reddituale delle parti è rimasta sostanzialmente invariata nel corso del giudizio, posto che anche prima di trasferirsi a Pordenone l'attrice aveva lavorato presso una trattoria, con un compenso mensile di circa € 700,00 (cfr. docc. 13-21 attrice).
I provvedimenti di cui all'ordinanza del 21.7.2022 avevano previsto, in occasione della collocazione Per_ temporanea di in comunità e di presso il padre, che ciascun genitore mantenesse i figli Parte_2
nel tempo in cui li avrebbe tenuti con sé, oltre a farsi carico del 50% delle spese straordinarie;
da allora, la situazione è considerevolmente mutata, considerato che anche , dal febbraio del 2024, è Parte_2
collocata presso il padre, dove vive anche il fratello appena diventato maggiorenne.
Ritiene questo Collegio che la madre debba offrire, in base alle proprie sostanze, un contributo per il mantenimento dei figli, soprattutto tenendo conto che gli stessi non permangono mai presso la sua abitazione a Pordenone;
il mantenimento ordinario di entrambi figli grava infatti interamente sul padre, che provvede in via esclusiva all'accudimento di , ma anche sostanzialmente al Parte_2
Per_ mantenimento di
Su quest'ultimo punto, va precisato che la circostanza che il ragazzo sia stato assunto con contratto di apprendistato non vale a far venir meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, poiché tale obbligo resta a carico dei genitori fintanto che non si sia esaurito, in congruo termine, la fase di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro, la qual cosa non può considerarsi verificata con la sottoscrizione di un contratto di apprendistato (cfr. Cass. Civ. 35494/2023).
Considerato che il padre può beneficiare dell'assegno unico in quanto affidatario esclusivo e genitore convivente con i figli, il Collegio ritiene di porre a carico di la somma mensile di € 300,00 Parte_1
(€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il pagina 14 di 17 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di febbraio del
2024.
L'affidamento esclusivo al padre comporta anche la gestione, da parte sua, della indennità di Parte_2
per le necessità specifiche della figlia, ove detta indennità dovesse essere riconfermata.
5.
in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto che il marito venga obbligato a Parte_1 corrisponderle un assegno di mantenimento di € 300,00, ponendo a fondamento della domanda la circostanza di non avere ancora un'occupazione stabile, la disparità economica tra i coniugi e la circostanza che i comproprietari dell'immobile di famiglia sito di Pordenone, ove l'attrice vive, pretendono il pagamento di un canone di locazione. ha chiesto il rigetto della domanda, allegando che l'attrice dispone di capacità CP_1
lavorativa che può facilmente mettere a frutto, come dimostrato dalle attività lavorative che risulta aver svolto in corso di causa;
che la stessa, pur lavorando solo alcune ore al giorno, può integrate le proprie entrate occupando il resto della giornata con altri lavori, risultando che la stessa abbia iniziato a lavorate anche nella RSA, ove è inserita la sua madre.
Nel giudizio di separazione, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi (cfr. Cass. Civ. Sez.VI, ordinanza n.5251 del 1.3.2017); i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale, durante la separazione personale, il dovere di assistenza materiale (cfr. Cass. Civ. Sez.I, sentenza n.
12196 del 16.5.2017).
Il Collegio ritiene, alla luce della disparità nelle condizioni economiche sopra riportate e della finalità dell'assegno nel giudizio di separazione, che sussistano i presupposti per riconoscere a il Parte_1
relativo diritto;
in punto di quantificazione, si stima congrua la conferma dell'attuale assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, considerato che dall'ordinanza del 2.12.2022 non sono sopravvenuti mutamenti significativi con riguardo alla situazione reddituale delle parti, posto che l'attrice non ha provato di essere onerata dal pagamento di un canone di locazione e ha mantenuto una capacità lavorativa analoga a quella documentata sin dall'esordio del procedimento.
6. pagina 15 di 17 Considerato l'esito complessivo della controversia, si ravvisa una sostanziale, reciproca soccombenza
(l'attrice è soccombente con riguardo alla domanda di affidamento e mantenimento dei figli, mentre il convenuto è soccombente con riferimento alla domanda di addebito e assegno di mantenimento a favore della moglie), che giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Quanto alle spese della curatrice speciale dei minori, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, le stesse vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, dal momento che l'attività è stata esplicata nell'esclusivo interesse dei minori e tenendo conto che la nomina era stata disposta contestualmente all'affidamento dei figli ai Servizi Sociali.
Ritenuto, quindi, necessario, attesa l'attività di natura legale svolta, applicare le tariffe professionali previste dalla disciplina di riferimento per l'attività processuale dell'avvocato in ambito civile, alla luce di quanto previsto dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 per i procedimenti contenziosi di bassa complessità e valore indeterminabile e applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, le spese della curatrice speciale si liquidano in complessivi €
3.809,00 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge;
si specifica, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, che il pagamento dovrà avvenire a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal convenuto;
2) affida la figlia minore in via esclusiva al padre con collocazione Parte_2 CP_1
prevalente presso il padre stesso;
3) assegna la casa familiare a affinché vi abiti con i figli;
CP_1
4) dispone che potrà accordarsi direttamente con la madre per le frequentazioni, in base agli Parte_2
impegni scolastici ed extrascolastici della minore e di quelli lavorativi della madre, con impegno di quest'ultima ad avvisare il padre dei tempi in cui starà con la figlia almeno il giorno prima;
5) pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Parte_1
Per_
e del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'obbligo di versare al Parte_2
padre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate nel
Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova, con decorrenza dal mese di febbraio del
2024;
pagina 16 di 17 6) pone a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di ogni mese un CP_1 Parte_1 assegno di mantenimento di € 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) compensa le spese di giudizio tra le parti;
8) pone le spese della curatrice speciale dei minori a carico di entrambe nella misura del 50% ciascuna ed in via solidale tra loro e liquida le stesse in € 3.809,00 per compenso professionale oltre IVA e CPA ed al rimborso forfettario al 15%, con pagamento da eseguirsi a favore dell'Erario.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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