TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1284/2024 promossa da:
- (CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. Beatrice Compieta ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Via Umberto I N. 24 63018 Porto Sant'Elpidio; RICORRENTI
CP_1
(CF: ) contumace;
Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e ricorrevano Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile di loro proprietà sito in Porto Sant'Elpidio (FM) in via Gandhi n 12, distinto al
NCEU, Foglio 26, particella 1353, sub 14, 17 e 21 da parte di e Controparte_2
conseguentemente ordinare l'immediato rilascio dello stesso, libero da persone e cose, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse che:
pagina 1 di 5 - i ricorrenti sono proprietari dell'immobile sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) in via Gandhi n 12, distinto al NCEU, Foglio 26, particella 1353, sub 14, 17 e 21;
- tale immobile veniva concesso in comodato di uso gratuito alla loro madre sig.ra la quale, dopo qualche anno, vi iniziò una convivenza sentimentale Parte_3
con il sig. ; Controparte_2
- nell'ultimo anno il legame affettivo fra la sig.ra e il sig. Parte_3 CP_2 veniva meno, tanto che ella lo invitava ripetutamente a trovare una nuova sistemazione finché, dopo l'ennesimo rifiuto ad andarsene, il giorno di Pasqua fu proprio la sig.ra ad uscire di casa. In tale occasione si recò dai genitori del Parte_3
compagno della figlia riferendo loro che la convivenza con il sig. era CP_2
divenuta intollerabile, che non avevano più alcuna relazione sentimentale e che non sarebbe tornata a casa finché lui non se ne fosse andato;
- -in attesa del rilascio la sig.ra decideva di trasferirsi momentaneamente dalla Parte_3
figlia a Cascina (PI) dove, purtroppo, scopriva di essere affetta da una malattia grave, tanto da costringerla a chiedere il domicilio sanitario temporaneo;
- gli attuali ricorrenti, sig.ri e , appurata la fine della convivenza Pt_1 Parte_2 della loro madre con il resistente, chiedevano al sig. il rilascio celere del loro CP_2
immobile, informandolo anche delle precarie condizioni di salute della loro madre e del desiderio di quest'ultima di poter trascorrere gli ultimi giorni di vita nella sua casa;
- il sig. nonostante le rassicurazioni circa la ricerca di un nuovo alloggio, di CP_2
fatto non se ne è mai andato, continuando a vivere nella casa dei ricorrenti;
- - in data 02/06/2024, purtroppo, la sig.ra veniva a mancare. Parte_3
Tanto premesso in fatto, svolte le argomentazioni in diritto, i ricorrenti concludevano domandando di “condannare il sig. al rilascio, in favore dei ricorrenti sig. ri Controparte_2
e , dell' immobile situato in Porto Sant'Elpidio alla via Gandhi n 12; Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 23.01.2025 Controparte_2
compariva personalmente;
il Giudice avvertiva il sig. della necessaria assistenza CP_2
pagina 2 di 5 del difensore;
il sig. dichiarava che se ne sarebbe andato e stava aspettando un CP_2
prestito che sarebbe arrivato a fine mese.
All'udienza del 20.02.2025 i ricorrenti davano atto che il non aveva lasciato la casa Pt_2 veniva ammessa la prova testimoniale. All'odierna udienza del 27.03.2025, veniva escusso il teste , e il Giudice discussa la causa il giudice tratteneva la causa in Testimone_1
decisione.
***
La domanda svolta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Il contratto di comodato è definito dall'art. 1810 c.c. come “il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Dunque, tale istituto, essenzialmente a titolo gratuito, può avere ad oggetto sia un bene mobile che un bene immobile e può essere concluso sia in forma scritta che verbalmente non essendo prescritta dalla legge alcuna forma particolare.
Trattandosi di un contratto reale, inoltre, per il suo perfezionamento è sufficiente la consegna della cosa.
Mediante tale contratto il comodatario si obbliga a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene secondo l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, senza poterne concedere il godimento a terzi in assenza del previo consenso del comodante.
Per quanto attiene la durata dell'istituto in esame l'art. 1809 c.c. sancisce che “il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, o in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto”. Peraltro, se durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravvenga un urgente e non preveduto bisogno del comodante, costui può esigerne la restituzione immediata.
L'art. 1810 c.c. prevede invece il comodato precario, vale a dire il comodato senza la determinazione specifica della durata.
Segnatamente la norma dispone che:” se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
pagina 3 di 5 Tale tipologia di comodato d'uso si caratterizza per il fatto di far dipendere la scadenza del vincolo negoziale dalla volontà potestativa del comodante, il quale può farla maturare a suo libito mediante richiesta di restituzione del bene.
Sul punto la giurisprudenza è granitica nel sostenere che: “Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario”( ex multis Cass. civile Sez.
Unite sent. n. 3168/2011).
Sulla scorta di tale principio di diritto, la Cassazione ha altresì affermato che:” […] in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato
e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art.
1810 cod. civ”.
Nel caso di specie dall'escussione del teste compagno della ricorrente Tes_1
sin dai tempi dell'università e che ha dichiarato di essere stato a diretta Parte_2 conoscenza dei fatti per averne parlato proprio con la è emerso che il comodato Parte_3
era stato concesso alla sola sig.ra nel 2009-2010 e che la sig.ra aveva iniziato a Parte_3 convivere nell'immobile con il resistente solo nel 2014. Dunque va escluso che il comodato fosse nato come comodato a termine per esigenze abitative della famiglia posto che la convivenza di fatto era nata ben cinque anni dopo che i ricorrenti avevano concesso alla sola in comodato, il loro immobile. Parte_3
Ne consegue che una volta venuta meno la convivenza di fatto con il sig. la CP_2
successiva occupazione del bene immobile da parte di quest'ultimo deve ritenersi sine titulo e quindi illegittima.
Orbene, alla luce delle sopraesposte circostanze, la domanda avanzata da parte ricorrente deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, non sussistendo alcun titolo che legittimi la detenzione o il possesso dell'immobile da parte di . Controparte_2
Va ritenuto congruo un termine di 60 giorni per il rilascio dell'immobile.
Infine, quanto alle spese di lite si deve applicare il principio della soccombenza pertanto il resistente va condannato a rifondere le spese di lite come liquidate in dispositivo secondo i pagina 4 di 5 parametri minimi (stante la non complessità della lite) del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022 e ridotti della metà per la fase istruttoria ed esclusa la fase decisoria stante l'escussione di un solo teste. Va esclusa la fase decisoria in quanto avvenuta tramite rinvio al ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1284-
2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda proposta e e per l'effetto, Parte_1 Parte_2
ordina a di rilasciare, entro 60 giorni dalla notifica della Controparte_2
presente sentenza, in favore di e , il bene Parte_1 Parte_2
immobile, sgombero da persone e cose sito in Porto Sant'Elpidio (FM) in via Gandhi n
12, distinto al NCEU, Foglio 26, particella 1353, sub 14, 17 e 21;
• condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del presente Controparte_2
giudizio che si liquidano in € 1.904,50 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1284/2024 promossa da:
- (CF: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: ) con il patrocinio dell'avv. Beatrice Compieta ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in Via Umberto I N. 24 63018 Porto Sant'Elpidio; RICORRENTI
CP_1
(CF: ) contumace;
Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Alla odierna udienza la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e ricorrevano Parte_1 Parte_2
all'intestato Tribunale al fine di far accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo dell'immobile di loro proprietà sito in Porto Sant'Elpidio (FM) in via Gandhi n 12, distinto al
NCEU, Foglio 26, particella 1353, sub 14, 17 e 21 da parte di e Controparte_2
conseguentemente ordinare l'immediato rilascio dello stesso, libero da persone e cose, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva, in sintesi e per quanto di interesse che:
pagina 1 di 5 - i ricorrenti sono proprietari dell'immobile sito nel Comune di Porto Sant'Elpidio (FM) in via Gandhi n 12, distinto al NCEU, Foglio 26, particella 1353, sub 14, 17 e 21;
- tale immobile veniva concesso in comodato di uso gratuito alla loro madre sig.ra la quale, dopo qualche anno, vi iniziò una convivenza sentimentale Parte_3
con il sig. ; Controparte_2
- nell'ultimo anno il legame affettivo fra la sig.ra e il sig. Parte_3 CP_2 veniva meno, tanto che ella lo invitava ripetutamente a trovare una nuova sistemazione finché, dopo l'ennesimo rifiuto ad andarsene, il giorno di Pasqua fu proprio la sig.ra ad uscire di casa. In tale occasione si recò dai genitori del Parte_3
compagno della figlia riferendo loro che la convivenza con il sig. era CP_2
divenuta intollerabile, che non avevano più alcuna relazione sentimentale e che non sarebbe tornata a casa finché lui non se ne fosse andato;
- -in attesa del rilascio la sig.ra decideva di trasferirsi momentaneamente dalla Parte_3
figlia a Cascina (PI) dove, purtroppo, scopriva di essere affetta da una malattia grave, tanto da costringerla a chiedere il domicilio sanitario temporaneo;
- gli attuali ricorrenti, sig.ri e , appurata la fine della convivenza Pt_1 Parte_2 della loro madre con il resistente, chiedevano al sig. il rilascio celere del loro CP_2
immobile, informandolo anche delle precarie condizioni di salute della loro madre e del desiderio di quest'ultima di poter trascorrere gli ultimi giorni di vita nella sua casa;
- il sig. nonostante le rassicurazioni circa la ricerca di un nuovo alloggio, di CP_2
fatto non se ne è mai andato, continuando a vivere nella casa dei ricorrenti;
- - in data 02/06/2024, purtroppo, la sig.ra veniva a mancare. Parte_3
Tanto premesso in fatto, svolte le argomentazioni in diritto, i ricorrenti concludevano domandando di “condannare il sig. al rilascio, in favore dei ricorrenti sig. ri Controparte_2
e , dell' immobile situato in Porto Sant'Elpidio alla via Gandhi n 12; Parte_1 Parte_2
Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
, nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 23.01.2025 Controparte_2
compariva personalmente;
il Giudice avvertiva il sig. della necessaria assistenza CP_2
pagina 2 di 5 del difensore;
il sig. dichiarava che se ne sarebbe andato e stava aspettando un CP_2
prestito che sarebbe arrivato a fine mese.
All'udienza del 20.02.2025 i ricorrenti davano atto che il non aveva lasciato la casa Pt_2 veniva ammessa la prova testimoniale. All'odierna udienza del 27.03.2025, veniva escusso il teste , e il Giudice discussa la causa il giudice tratteneva la causa in Testimone_1
decisione.
***
La domanda svolta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Il contratto di comodato è definito dall'art. 1810 c.c. come “il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”.
Dunque, tale istituto, essenzialmente a titolo gratuito, può avere ad oggetto sia un bene mobile che un bene immobile e può essere concluso sia in forma scritta che verbalmente non essendo prescritta dalla legge alcuna forma particolare.
Trattandosi di un contratto reale, inoltre, per il suo perfezionamento è sufficiente la consegna della cosa.
Mediante tale contratto il comodatario si obbliga a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene secondo l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa, senza poterne concedere il godimento a terzi in assenza del previo consenso del comodante.
Per quanto attiene la durata dell'istituto in esame l'art. 1809 c.c. sancisce che “il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto, o in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto”. Peraltro, se durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravvenga un urgente e non preveduto bisogno del comodante, costui può esigerne la restituzione immediata.
L'art. 1810 c.c. prevede invece il comodato precario, vale a dire il comodato senza la determinazione specifica della durata.
Segnatamente la norma dispone che:” se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
pagina 3 di 5 Tale tipologia di comodato d'uso si caratterizza per il fatto di far dipendere la scadenza del vincolo negoziale dalla volontà potestativa del comodante, il quale può farla maturare a suo libito mediante richiesta di restituzione del bene.
Sul punto la giurisprudenza è granitica nel sostenere che: “Nel contratto di comodato, il termine finale può, a norma dell'art. 1810 c.c., risultare dall'uso cui la cosa dev'essere destinata, in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in mancanza di tale destinazione, invece, l'uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile "ad nutum" da parte del proprietario”( ex multis Cass. civile Sez.
Unite sent. n. 3168/2011).
Sulla scorta di tale principio di diritto, la Cassazione ha altresì affermato che:” […] in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato
e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma dell'art.
1810 cod. civ”.
Nel caso di specie dall'escussione del teste compagno della ricorrente Tes_1
sin dai tempi dell'università e che ha dichiarato di essere stato a diretta Parte_2 conoscenza dei fatti per averne parlato proprio con la è emerso che il comodato Parte_3
era stato concesso alla sola sig.ra nel 2009-2010 e che la sig.ra aveva iniziato a Parte_3 convivere nell'immobile con il resistente solo nel 2014. Dunque va escluso che il comodato fosse nato come comodato a termine per esigenze abitative della famiglia posto che la convivenza di fatto era nata ben cinque anni dopo che i ricorrenti avevano concesso alla sola in comodato, il loro immobile. Parte_3
Ne consegue che una volta venuta meno la convivenza di fatto con il sig. la CP_2
successiva occupazione del bene immobile da parte di quest'ultimo deve ritenersi sine titulo e quindi illegittima.
Orbene, alla luce delle sopraesposte circostanze, la domanda avanzata da parte ricorrente deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, non sussistendo alcun titolo che legittimi la detenzione o il possesso dell'immobile da parte di . Controparte_2
Va ritenuto congruo un termine di 60 giorni per il rilascio dell'immobile.
Infine, quanto alle spese di lite si deve applicare il principio della soccombenza pertanto il resistente va condannato a rifondere le spese di lite come liquidate in dispositivo secondo i pagina 4 di 5 parametri minimi (stante la non complessità della lite) del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.147/2022 e ridotti della metà per la fase istruttoria ed esclusa la fase decisoria stante l'escussione di un solo teste. Va esclusa la fase decisoria in quanto avvenuta tramite rinvio al ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1284-
2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
• accoglie la domanda proposta e e per l'effetto, Parte_1 Parte_2
ordina a di rilasciare, entro 60 giorni dalla notifica della Controparte_2
presente sentenza, in favore di e , il bene Parte_1 Parte_2
immobile, sgombero da persone e cose sito in Porto Sant'Elpidio (FM) in via Gandhi n
12, distinto al NCEU, Foglio 26, particella 1353, sub 14, 17 e 21;
• condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del presente Controparte_2
giudizio che si liquidano in € 1.904,50 per compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Fermo 27.03.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 5 di 5