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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 713/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Racalmuto - P/zzza Vittori Emanuele 20 92020 Racalmuto AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - P/zza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500003025000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912022000774719000 TARI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 270 TARI 2016
contro
Comune di Racalmuto - P/zzza Vittori Emanuele 20 92020 Racalmuto AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - P/zza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 279 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Racalmuto - P/zzza Vittori Emanuele 20 92020 Racalmuto AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - P/zza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 607 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 604 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 444 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte, preliminarmente, dà atto della presenza, in collegamento da remoto e ai fini della pratica forense, del dr. Nominativo_1, presso lo studio legale dell'avv. Difensore_2.
Parte ricorrente si riporta al ricorso alle note depositate con vittoria di spese.
Le due parti resistenti si riportano ciascuna alle proprie controdeduzioni.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 713/2025, depositato il 31/03/2025, il Sig. Avv. Ricorrente_1, difeso da sé stesso, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 9180202500003025000, fascicolo n. 2024/000042105, limitatamente alle sottostanti cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento meglio specificate nel ricorso, concernenti Tari anni 2014-2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e del Comune di Racalmuto.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in modalità da remoto, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il preavviso di fermo, notificato in data 04/02/2025, e le sottostanti cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento, citate in epigrafe concernenti Tari anni 2014-2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità del preavviso di fermo avente ad oggetto veicolo strumentale all'attività professionale;
2) Illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 50 DPR 602/1973;
3) Omessa allegazione di atti prodromici e difetto di motivazione;
4) Avvenuta impugnazione della cartella esattoriale n. 29120230001018825/000 contenuta nel preavviso di fermo;
5) Difetto di notifica degli atti di accertamento;
6) Decadenza dei termini dell'ente impositore;
7) Intervenuta prescrizione;
Conclude per la sospensione dell'azione di fermo amministrativo e per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 25/05/2025. Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Rivendica la legittimità e regolarità della procedura di riscossione, ritenendo infondata l'eccezione di nullità del fermo in quanto avente ad oggetto un veicolo strumentale all'attività di impresa. Contesta la violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 e il difetto di motivazione lamentati dal ricorrente. Rileva altresì il mancato decorso dei termini di prescrizione e ritiene irrilevante l'avvenuta impugnazione della cartella esattoriale n. 2912023 0001018825/000. Insiste sulla legittimità e regolarità della procedura di riscossione,
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Racalmuto, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 10/04/2025. Osserva che gli avvisi di accertamento prodromici sono stati regolarmente notificati entro i termini di decadenza.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 18/12/2025, la parte ricorrente comunica che la cartella di pagamento n. 2912023 0001018825/000 è stata annullata con Sentenza n. 679/2025 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Agrigento pronunciata in data 11/02/2025 e depositata in Cancelleria in data
11/03/2025. Eccepisce la nullità della notifica degli avvisi di accertamento n. 270, 297, 607 e 604 relativi agli anni 2015 e 2016, nonché l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. 444 per l'anno 2017, poiché notificate a mani di somigliare con vivente senza della successiva raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Insiste sui motivi e per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
L' eccezione di illegittimità del preavviso di fermo avente ad oggetto veicolo strumentale all'attività professionale è infondata e va rigettata. La parte ricorrente non fornisce alcuna prova circa la strumentalità del veicolo in relazione alla professione di avvocato. Nel caso in trattazione non si tratta di veicolo indispensabile all'esercizio della professione non essendo i ricavi direttamente collegabili con l'impiego di autoveicolo peraltro non in modalità esclusiva. Ne segue il rigetto dell'eccezione.
L'eccezione di illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 è infondata e va rigettata. L'art. 50 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce i termini per l'inizio dell'esecuzione.
L'espropriazione forzata inizia con il pignoramento, ex art. 491 c.p.c. e non con il fermo amministrativo che costituisce misura cautelare a garanzia del credito.
L'eccezione di carenza di motivazione è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n.
9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83); nell'atto impugnato sono indicate gli avvisi di accertamento è le cartelle di pagamento regolarmente notificate e quindi, a conoscenza della parte ricorrente.
Irrilevante ed inconferente il quarto motivo del ricorso poiché il relativo alla cartella di pagamento n.
29120230001018825/000, non impugnata con il ricorso de quo. La pronuncia relativa all'autonomo ricorso avverso la sopraddetta cartelle è intervenuta successivamente alla notifica del preavviso di fermo impugnato.
L'avviso di accertamento n. 270, del 27/07/2020, relativo a TARSU anno 2016, è stato consegnato dal messo notificatore in data 12/11/2020 a mani della moglie del destinatario. Analoga procedura è stata effettuata per gli avvisi di accertamento n. 297 relativo alla Tari anno 2015; n. 607 relativo alla Tari anno
2016; n. 604 relativa alla Tari anno 2016. Alla consegna degli atti a mani di soggetto diverso dal destinatario, il messo comunale avrebbe dovuto dare comunicazione al destinatario dell'avvenuta consegna dell'atto. Della comunicazione (c.d. raccomandata informativa) non vi è prova che sia stata inviata. Sicché il mancato perfezionamento della procedura di notifica. Ne segue che il provvedimento di fermo amministrativo risulta privo dei sopraddetti titoli.
L'avviso n. 444 relativo a TARI anno 2017, risulta regolarmente notificato mani del destinatario in data
21/09/2021, come da avviso di ricevimento prodotto in copia dalla parte resistente. L'avviso è divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.
La cartella di pagamento n. 291 2022 000774719/000 relativa alla TARI anno 2014, è stata notificata in data 27/01/2023, a mezzo PEC (Identificativo messaggio: opec2941.20230127091202.14116.17.
Email_4) ed è divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini.
L' eccezione di intervenuta prescrizione in ordine all'avviso di accertamento n. 444 ed alla cartella di pagamento n. 291 2022 000774719/000, notificate rispettivamente nell'anno 2021 e nel 2023, non può trovare accoglimento giacché non decorso il termine previsto dall'articolo 2948 c.c.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente agli avvisi di accertamento n. 270, n. 297, n. 607 e n. 604. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Spese di giudizio compensate.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 713/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Racalmuto - P/zzza Vittori Emanuele 20 92020 Racalmuto AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - P/zza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500003025000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2912022000774719000 TARI 2015 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 270 TARI 2016
contro
Comune di Racalmuto - P/zzza Vittori Emanuele 20 92020 Racalmuto AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - P/zza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 279 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Racalmuto - P/zzza Vittori Emanuele 20 92020 Racalmuto AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - P/zza Metello 92100 Agrigento AG
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 607 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 604 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 444 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte, preliminarmente, dà atto della presenza, in collegamento da remoto e ai fini della pratica forense, del dr. Nominativo_1, presso lo studio legale dell'avv. Difensore_2.
Parte ricorrente si riporta al ricorso alle note depositate con vittoria di spese.
Le due parti resistenti si riportano ciascuna alle proprie controdeduzioni.
La Corte pone la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 713/2025, depositato il 31/03/2025, il Sig. Avv. Ricorrente_1, difeso da sé stesso, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 9180202500003025000, fascicolo n. 2024/000042105, limitatamente alle sottostanti cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento meglio specificate nel ricorso, concernenti Tari anni 2014-2017, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e del Comune di Racalmuto.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, in modalità da remoto, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il preavviso di fermo, notificato in data 04/02/2025, e le sottostanti cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento, citate in epigrafe concernenti Tari anni 2014-2017.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce:
1) Illegittimità del preavviso di fermo avente ad oggetto veicolo strumentale all'attività professionale;
2) Illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 50 DPR 602/1973;
3) Omessa allegazione di atti prodromici e difetto di motivazione;
4) Avvenuta impugnazione della cartella esattoriale n. 29120230001018825/000 contenuta nel preavviso di fermo;
5) Difetto di notifica degli atti di accertamento;
6) Decadenza dei termini dell'ente impositore;
7) Intervenuta prescrizione;
Conclude per la sospensione dell'azione di fermo amministrativo e per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 25/05/2025. Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa. Rivendica la legittimità e regolarità della procedura di riscossione, ritenendo infondata l'eccezione di nullità del fermo in quanto avente ad oggetto un veicolo strumentale all'attività di impresa. Contesta la violazione dell'art. 50 D.P.R. 602/1973 e il difetto di motivazione lamentati dal ricorrente. Rileva altresì il mancato decorso dei termini di prescrizione e ritiene irrilevante l'avvenuta impugnazione della cartella esattoriale n. 2912023 0001018825/000. Insiste sulla legittimità e regolarità della procedura di riscossione,
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Il Comune di Racalmuto, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 10/04/2025. Osserva che gli avvisi di accertamento prodromici sono stati regolarmente notificati entro i termini di decadenza.
Conclude per l'inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memorie illustrative depositate in data 18/12/2025, la parte ricorrente comunica che la cartella di pagamento n. 2912023 0001018825/000 è stata annullata con Sentenza n. 679/2025 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Agrigento pronunciata in data 11/02/2025 e depositata in Cancelleria in data
11/03/2025. Eccepisce la nullità della notifica degli avvisi di accertamento n. 270, 297, 607 e 604 relativi agli anni 2015 e 2016, nonché l'illegittimità dell'avviso di accertamento n. 444 per l'anno 2017, poiché notificate a mani di somigliare con vivente senza della successiva raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto. Insiste sui motivi e per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è parzialmente fondato.
L' eccezione di illegittimità del preavviso di fermo avente ad oggetto veicolo strumentale all'attività professionale è infondata e va rigettata. La parte ricorrente non fornisce alcuna prova circa la strumentalità del veicolo in relazione alla professione di avvocato. Nel caso in trattazione non si tratta di veicolo indispensabile all'esercizio della professione non essendo i ricavi direttamente collegabili con l'impiego di autoveicolo peraltro non in modalità esclusiva. Ne segue il rigetto dell'eccezione.
L'eccezione di illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 50 DPR 602/1973 è infondata e va rigettata. L'art. 50 del DPR 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce i termini per l'inizio dell'esecuzione.
L'espropriazione forzata inizia con il pignoramento, ex art. 491 c.p.c. e non con il fermo amministrativo che costituisce misura cautelare a garanzia del credito.
L'eccezione di carenza di motivazione è infondata e va rigettata. L'obbligo della motivazione è soddisfatto allorquando pone il contribuente in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali consentendogli di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale (Cass. Sez. I n.
9058/87, 4740/85, CTC n. 2436/83); nell'atto impugnato sono indicate gli avvisi di accertamento è le cartelle di pagamento regolarmente notificate e quindi, a conoscenza della parte ricorrente.
Irrilevante ed inconferente il quarto motivo del ricorso poiché il relativo alla cartella di pagamento n.
29120230001018825/000, non impugnata con il ricorso de quo. La pronuncia relativa all'autonomo ricorso avverso la sopraddetta cartelle è intervenuta successivamente alla notifica del preavviso di fermo impugnato.
L'avviso di accertamento n. 270, del 27/07/2020, relativo a TARSU anno 2016, è stato consegnato dal messo notificatore in data 12/11/2020 a mani della moglie del destinatario. Analoga procedura è stata effettuata per gli avvisi di accertamento n. 297 relativo alla Tari anno 2015; n. 607 relativo alla Tari anno
2016; n. 604 relativa alla Tari anno 2016. Alla consegna degli atti a mani di soggetto diverso dal destinatario, il messo comunale avrebbe dovuto dare comunicazione al destinatario dell'avvenuta consegna dell'atto. Della comunicazione (c.d. raccomandata informativa) non vi è prova che sia stata inviata. Sicché il mancato perfezionamento della procedura di notifica. Ne segue che il provvedimento di fermo amministrativo risulta privo dei sopraddetti titoli.
L'avviso n. 444 relativo a TARI anno 2017, risulta regolarmente notificato mani del destinatario in data
21/09/2021, come da avviso di ricevimento prodotto in copia dalla parte resistente. L'avviso è divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.
La cartella di pagamento n. 291 2022 000774719/000 relativa alla TARI anno 2014, è stata notificata in data 27/01/2023, a mezzo PEC (Identificativo messaggio: opec2941.20230127091202.14116.17.
Email_4) ed è divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini.
L' eccezione di intervenuta prescrizione in ordine all'avviso di accertamento n. 444 ed alla cartella di pagamento n. 291 2022 000774719/000, notificate rispettivamente nell'anno 2021 e nel 2023, non può trovare accoglimento giacché non decorso il termine previsto dall'articolo 2948 c.c.
Il parziale accoglimento del ricorso costituisce giusto motivo per compensare, tra le parti, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente agli avvisi di accertamento n. 270, n. 297, n. 607 e n. 604. Rigetta, nel resto, il ricorso.
Spese di giudizio compensate.