Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 102
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del preavviso di fermo per veicolo strumentale all'attività professionale

    La Corte ha rigettato l'eccezione ritenendo infondata la prova della strumentalità del veicolo all'attività professionale, non essendo i ricavi direttamente collegabili all'impiego dell'autoveicolo, peraltro non in modalità esclusiva.

  • Rigettato
    Illegittimità del preavviso di fermo per violazione dell'art. 50 DPR 602/1973

    La Corte ha rigettato l'eccezione, precisando che l'art. 50 del DPR 602/1973 disciplina l'inizio dell'esecuzione forzata che decorre dal pignoramento, mentre il fermo amministrativo è una misura cautelare a garanzia del credito.

  • Rigettato
    Omessa allegazione di atti prodromici e difetto di motivazione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che l'obbligo di motivazione sia soddisfatto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, cosa avvenuta in quanto nell'atto impugnato sono indicati gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento regolarmente notificate.

  • Rigettato
    Avvenuta impugnazione della cartella esattoriale n. 29120230001018825/000

    La Corte ha ritenuto questo motivo irrilevante e inconferente in quanto la pronuncia relativa all'autonomo ricorso avverso la suddetta cartella è intervenuta successivamente alla notifica del preavviso di fermo impugnato.

  • Accolto
    Difetto di notifica degli avvisi di accertamento n. 270, 297, 607 e 604

    La Corte ha accolto l'eccezione, ritenendo che alla consegna degli atti a mani di soggetto diverso dal destinatario, il messo comunale avrebbe dovuto dare comunicazione al destinatario dell'avvenuta consegna dell'atto tramite raccomandata informativa, di cui non vi è prova dell'invio. Ne consegue il mancato perfezionamento della procedura di notifica e che il provvedimento di fermo amministrativo risulta privo dei suddetti titoli.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento n. 444 per l'anno 2017

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che l'avviso n. 444 relativo a TARI anno 2017, sia stato regolarmente notificato al destinatario e sia divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini.

  • Rigettato
    Notifica cartella di pagamento n. 2912022000774719000 TARI 2014

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento sia stata notificata a mezzo PEC e sia divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che non sia decorso il termine previsto dall'articolo 2948 c.c. per gli atti notificati nel 2021 e nel 2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 102
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo