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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/09/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3743 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa dall'avv. MANUEL MAGGIOLI (C.F. ), in proprio ex art. 86 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
TRIBUNALE DI RIMINI
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. Il
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/12/2023, è stato tempestivamente opposto il provvedimento del
16/11/2023, comunicato in data 17/11/2023, con cui il Tribunale di Rimini, a fronte dell'istanza dell'Avv. Manuel Maggioli (attuale ricorrente), nominato difensore di fiducia di Parte_1
ammesso al Patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale RGNR 4074/2018,
[...] ha rigettato la richiesta di liquidazione rilevando che “il difensore non ha in alcun modo specificato
l'attività svolta, facendo generico riferimento ad alcune attività che potrebbero essere state svolte sia davanti al GIP sia al dibattimento (di cui non ha neppure precisato se concluse o meno)”. L'odierno ricorrente con la presente opposizione contesta il decreto di rigetto e insiste per la liquidazione di complessivi euro 3.430,00, oltre alle riduzioni e agli accessori di legge, per l'attività svolta, della quale fornisce in questa sede un'articolata ricostruzione, evidenziando in particolare:
- L'attività svolta in giudizio, consistita nella partecipazione alle udienze davanti al Giudice
Monocratico tenute in data 06/08/2018 e 05/11/2018;
- La presentazione di tre istanze di revoca/modifica delle misure cautelari applicate all'assistito
Parte_1
- La presentazione di ricorso al Tribunale della Libertà e la partecipazione alla relativa udienza del 14/09/2018.
Il ricorrente ha prodotto altresì documentazione volta a comprovare le summenzionate attività, mentre non è stata proposta osservazione alcuna in punto di diritto.
All'udienza del 26 giugno 2024 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , quale soggetto legittimato passivo nei giudizi di opposizione in materia Controparte_1 di patrocinio a spese dello Stato, mentre l'odierno ricorrente aveva convenuto in giudizio il Tribunale di Rimini.
Nessuno si è costituito in giudizio per il , sicché all'udienza del 23/10/2024 Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e con ordinanza del 27/08/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza in trenta giorni ex art. 281-sexies c.p.c.
Tanto premesso, preliminarmente occorre rilevare il difetto di legittimazione passiva del Tribunale di
Rimini, giacché, per giurisprudenza consolidata, unico legittimato passivo nei giudizi di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell'"erario", è il (v. Cass., sez. 6, ord. 5314/2018). Controparte_1
Nel merito, l'opposizione va accolta nei seguenti limiti.
In primo luogo, occorre osservare che l'art. 15 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, disciplinante il rito applicabile alle controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 (cui rimanda l'art. 84 del medesimo D.P.R.), al comma 5 prevede che: “Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti
e le informazioni necessari ai fini della decisione”.
Dunque, al Presidente o al Giudice da lui delegato è richiesto di accertare l'attività effettivamente svolta dal soggetto (difensore, ausiliario del magistrato o altro) che ha opposto il decreto di liquidazione, senza essere vincolato al contenuto dell'istanza. Nel caso di specie, pur a fronte di un'istanza di liquidazione effettivamente generica, l'odierno opponente nel presente giudizio ha documentato l'attività difensiva da lui prestata in favore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, consistita nello studio del fascicolo, nella partecipazione all'udienza del 06/08/2018, nella discussione della causa all'udienza del 05/11/2018, nonché nella presentazione di un'istanza di riesame al Tribunale della Libertà e di tre istanze di modifica/revoca della misura cautelare.
Sotto tale profilo, dunque, l'opposizione merita accoglimento e deve procedersi alla liquidazione del compenso spettante all'avv. Maggioli.
La liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in quanto il procedimento penale di primo grado, limitatamente al quale è competente questo Tribunale, si è concluso con sentenza del 05/11/2018 e persino il successivo giudizio di appello si è concluso in data anteriore (11-18/07/2019) all'entrata in vigore dei successivi parametri forensi.
Il ricorrente ha richiesto un compenso per la fase studio di euro 810,00, equivalente al valore massimo contemplato dalla normativa;
ha inoltre domandato euro 320,00 per la partecipazione a 2 udienze, euro 500,00 per le istanze di modifica/revoca delle misure cautelari ed euro 1.000 per la fase decisionale;
da ultimo ha richiesto euro 800,00 a titolo di compenso forfettario per la fase cautelare.
Quanto alla fase di studio, l'importo riconoscibile deve essere necessariamente ridotto entro il limite dei valori medi, pari ad euro 450,00, in quanto l'art. 82, D.P.R. 115/02 statuisce espressamente al 1° comma che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”
Per quanto concerne le somme richieste per la partecipazione alle udienze, deve escludersi che tale attività sia riconducibile alla fase istruttoria, in quanto difettano i requisiti prescritti dall'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014, ove prevede che si intendono “c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali
o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Per la presentazione delle istanze di revoca/modifica delle misure cautelari presentate al Giudice
Monocratico, riconducibile alla fase introduttiva, e per l'attività pertinente alla fase decisoria, si ritiene congruo liquidare gli importi rispettivamente di € 500,00 e di € 1.000,00 domandati dal ricorrente, in quanto adeguati alla difficoltà e al pregio della prestazione professionale fornita.
Sulla sommatoria degli importi per le fasi di studio (euro 450,00), introduttiva (euro 500,00) e decisoria (euro 1.000,00) dovrà essere applicata la riduzione di 1/3 prevista ex art. 106-bis, D.P.R.
115/02 per le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, arrivando a un compenso al netto delle riduzioni di euro 1.300,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale della Libertà, si ritiene congruo riconoscere l'importo complessivo di € 800,00 richiesto dal difensore, cui va applicata la riduzione di 1/3 prevista ex art. 106-bis, D.P.R. 115/02, per un importo totale di € 533,00, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
In conclusione, pertanto, all'avv. Maggioli deve essere liquidato un compenso totale di € 1.833,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha indicato con sufficiente dettaglio l'attività prestata solamente in sede di opposizione al decreto di rigetto e che il procedimento è stato introdotto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Tribunale di Rimini;
2) In accoglimento dell'opposizione, dispone la liquidazione a carico dello Stato, in favore dell'Avv. Manuel Maggioli, dell'importo di € 1.833,00, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) Compensa le spese di lite.
Rimini, 28/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Zito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Zito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3743 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa dall'avv. MANUEL MAGGIOLI (C.F. ), in proprio ex art. 86 C.F._1
c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio;
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
TRIBUNALE DI RIMINI
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. Il
non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13/12/2023, è stato tempestivamente opposto il provvedimento del
16/11/2023, comunicato in data 17/11/2023, con cui il Tribunale di Rimini, a fronte dell'istanza dell'Avv. Manuel Maggioli (attuale ricorrente), nominato difensore di fiducia di Parte_1
ammesso al Patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale RGNR 4074/2018,
[...] ha rigettato la richiesta di liquidazione rilevando che “il difensore non ha in alcun modo specificato
l'attività svolta, facendo generico riferimento ad alcune attività che potrebbero essere state svolte sia davanti al GIP sia al dibattimento (di cui non ha neppure precisato se concluse o meno)”. L'odierno ricorrente con la presente opposizione contesta il decreto di rigetto e insiste per la liquidazione di complessivi euro 3.430,00, oltre alle riduzioni e agli accessori di legge, per l'attività svolta, della quale fornisce in questa sede un'articolata ricostruzione, evidenziando in particolare:
- L'attività svolta in giudizio, consistita nella partecipazione alle udienze davanti al Giudice
Monocratico tenute in data 06/08/2018 e 05/11/2018;
- La presentazione di tre istanze di revoca/modifica delle misure cautelari applicate all'assistito
Parte_1
- La presentazione di ricorso al Tribunale della Libertà e la partecipazione alla relativa udienza del 14/09/2018.
Il ricorrente ha prodotto altresì documentazione volta a comprovare le summenzionate attività, mentre non è stata proposta osservazione alcuna in punto di diritto.
All'udienza del 26 giugno 2024 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del , quale soggetto legittimato passivo nei giudizi di opposizione in materia Controparte_1 di patrocinio a spese dello Stato, mentre l'odierno ricorrente aveva convenuto in giudizio il Tribunale di Rimini.
Nessuno si è costituito in giudizio per il , sicché all'udienza del 23/10/2024 Controparte_1 ne è stata dichiarata la contumacia.
Con deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'opposizione e con ordinanza del 27/08/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della sentenza in trenta giorni ex art. 281-sexies c.p.c.
Tanto premesso, preliminarmente occorre rilevare il difetto di legittimazione passiva del Tribunale di
Rimini, giacché, per giurisprudenza consolidata, unico legittimato passivo nei giudizi di opposizione a liquidazioni di compensi e onorari inerenti a giudizi civili e penali, suscettibili di restare a carico dell'"erario", è il (v. Cass., sez. 6, ord. 5314/2018). Controparte_1
Nel merito, l'opposizione va accolta nei seguenti limiti.
In primo luogo, occorre osservare che l'art. 15 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, disciplinante il rito applicabile alle controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 (cui rimanda l'art. 84 del medesimo D.P.R.), al comma 5 prevede che: “Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti
e le informazioni necessari ai fini della decisione”.
Dunque, al Presidente o al Giudice da lui delegato è richiesto di accertare l'attività effettivamente svolta dal soggetto (difensore, ausiliario del magistrato o altro) che ha opposto il decreto di liquidazione, senza essere vincolato al contenuto dell'istanza. Nel caso di specie, pur a fronte di un'istanza di liquidazione effettivamente generica, l'odierno opponente nel presente giudizio ha documentato l'attività difensiva da lui prestata in favore della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, consistita nello studio del fascicolo, nella partecipazione all'udienza del 06/08/2018, nella discussione della causa all'udienza del 05/11/2018, nonché nella presentazione di un'istanza di riesame al Tribunale della Libertà e di tre istanze di modifica/revoca della misura cautelare.
Sotto tale profilo, dunque, l'opposizione merita accoglimento e deve procedersi alla liquidazione del compenso spettante all'avv. Maggioli.
La liquidazione deve avvenire sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, in quanto il procedimento penale di primo grado, limitatamente al quale è competente questo Tribunale, si è concluso con sentenza del 05/11/2018 e persino il successivo giudizio di appello si è concluso in data anteriore (11-18/07/2019) all'entrata in vigore dei successivi parametri forensi.
Il ricorrente ha richiesto un compenso per la fase studio di euro 810,00, equivalente al valore massimo contemplato dalla normativa;
ha inoltre domandato euro 320,00 per la partecipazione a 2 udienze, euro 500,00 per le istanze di modifica/revoca delle misure cautelari ed euro 1.000 per la fase decisionale;
da ultimo ha richiesto euro 800,00 a titolo di compenso forfettario per la fase cautelare.
Quanto alla fase di studio, l'importo riconoscibile deve essere necessariamente ridotto entro il limite dei valori medi, pari ad euro 450,00, in quanto l'art. 82, D.P.R. 115/02 statuisce espressamente al 1° comma che “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.”
Per quanto concerne le somme richieste per la partecipazione alle udienze, deve escludersi che tale attività sia riconducibile alla fase istruttoria, in quanto difettano i requisiti prescritti dall'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014, ove prevede che si intendono “c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali
o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Per la presentazione delle istanze di revoca/modifica delle misure cautelari presentate al Giudice
Monocratico, riconducibile alla fase introduttiva, e per l'attività pertinente alla fase decisoria, si ritiene congruo liquidare gli importi rispettivamente di € 500,00 e di € 1.000,00 domandati dal ricorrente, in quanto adeguati alla difficoltà e al pregio della prestazione professionale fornita.
Sulla sommatoria degli importi per le fasi di studio (euro 450,00), introduttiva (euro 500,00) e decisoria (euro 1.000,00) dovrà essere applicata la riduzione di 1/3 prevista ex art. 106-bis, D.P.R.
115/02 per le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, arrivando a un compenso al netto delle riduzioni di euro 1.300,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Quanto al procedimento incardinato dinanzi al Tribunale della Libertà, si ritiene congruo riconoscere l'importo complessivo di € 800,00 richiesto dal difensore, cui va applicata la riduzione di 1/3 prevista ex art. 106-bis, D.P.R. 115/02, per un importo totale di € 533,00, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge.
In conclusione, pertanto, all'avv. Maggioli deve essere liquidato un compenso totale di € 1.833,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che il ricorrente ha indicato con sufficiente dettaglio l'attività prestata solamente in sede di opposizione al decreto di rigetto e che il procedimento è stato introdotto nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Tribunale di Rimini;
2) In accoglimento dell'opposizione, dispone la liquidazione a carico dello Stato, in favore dell'Avv. Manuel Maggioli, dell'importo di € 1.833,00, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) Compensa le spese di lite.
Rimini, 28/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Zito