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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 7713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7713 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 17637 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, riunito a RG
17552\2024,
TRA
C.f.: in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Quarto (Na) alla Via Cicori, n.107, presso lo studio dell' Avv. Domenico Fruttaldo, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ Elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala . RG 17637\2024 – e avv. Maria Sofia Lizzi – RG 17552\2024, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vanore, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossella Del Sarto, Maria Golia, Carlo Maria Liguori – per entrambi i procedimenti -, AU EM, NC LO e Ida Rampino, giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. Persona_1 17705, Racc. n. 8545, registrato presso l di Castellammare di Stabia Controparte_2 il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
I RICORSI INTRODUTTIVI Con separati ricorsi, poi riuniti, la società opponente in epigrafe indicata propone opposizione avversi due diverse intimazioni di pagamento. Con il ricorso RG 17637\2024, recante numero di ruolo più recente anche se depositato in data anteriore a quello riunito, si propone opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 071 2024 90336074 66/000, notificata in data 10.7.2024, riferita a una serie di cartelle di CP_ pagamento e avvisi di addebito per asserite pretese contributive.
Si eccepisce la mancata notifica dei predetti cartelle di pagamento e avvisi di addebito, nonché la prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale considerata l'epoca risalente agli anni dal 2008 al 2019 dei crediti di cui agli atti predetti. Parte ricorrente chiede, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, dichiararsi la nullità dei predetti atti per i vizi degli stessi e per la intervenuta prescrizione, con ogni conseguenza circa la cancellazione dei crediti. Con il ricorso RG 17552\2024, si propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 07176202400006281000, notificata in data 15.7.2024, CP_ riferita a una serie di cartelle di pagamento e avvisi di addebito per asserite pretese contributive. Si eccepisce la mancata notifica dei predetti cartelle di pagamento e avvisi di addebito, nonché la prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale considerata l'epoca risalente agli anni dal 2017 al 2019 dei crediti di cui agli atti predetti. Si chiede, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, dichiararsi la nullità dei predetti atti per i vizi degli stessi e per la intervenuta prescrizione, con ogni conseguenza circa la cancellazione dei crediti.
LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE Si sono costituiti gli enti convenuti, resistendo al ricorso, deducendone inammissibilità e infondatezza e concludendo per il rigetto dell'opposizione. CP_
La difesa dell' e quella dell' eccepiscono in particolare la tardività CP_3 dell'opposizione rispetto alla rituale notifica degli atti esecutivi presupposti, nonché l'infondatezza della eccezione di prescrizione, per l'effetto interruttivo dei predetti atti. Eccepisce ancora la propria carenza di legittimazione passiva per eventuali vizi propri degli atti, di competenza dell'agente per la riscossione. La difesa dell' insiste sulla intempestività e infondatezza Controparte_2 delle averse eccezioni circa la mancata notifica degli atti esecutivi presupposti, evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a eventuali vizi di notifica degli avvisi CP_ di addebito, di pertinenza dell' .
LO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI E LA DECISIONE All'esito delle udienze di comparizione delle parti è stata disposta la riunione dei processi, come richiesto dalle difese delle parti convenute e quindi all'esito della discussione all'udienza odierna, ritenute le cause mature per la decisione, le stesse vengono decise con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Deve rilevarsi che, nelle more del processo, parte ricorrente ha depositato in entrambi i ricorsi riuniti, procura ad litem speciale, con la quale la stessa ricorrente rinuncia all'azione e al diritto sostanziale a fondamento della stessa.. Ritiene il Tribunale, in conformità con quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione (ex multis sent. nr.18255/2004), che la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, comporta la volontà di abdicare al diritto e non soltanto la volontà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio. Nel caso in esame, essendo inequivoca la volontà manifestata ritualmente dalla parte deve dichiararsi cessata la materia del contendere, senza necessità di previa accettazione delle altre parti costituite, che, a fronte della rinuncia al diritto e all'azione, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere una decisione nel merito. Quanto al regime delle spese di lite, ritiene il Tribunale che la rinuncia all'azione integra una speciale ipotesi di dichiarazione di cessata materia del contendere, che deve considerarsi equivalente ad una sconfitta nel merito. La regolamentazione delle spese va effettuata alla stregua del criterio della “soccombenza complessiva” e quindi dell'esito complessivo della lite, come recentemente confermato dalla Suprema Corte di cassazione( Ord. Cass. Sez. 1 nr.345 Anno 2025), Tenuto conto della complessità della vicenda sostanziale e processuale, con formazione id orientamenti non univoci su talune delle questioni trattate, si ritiene nel caso in esame doversi compensare per metà le spese di lite, che per il resto, vengono poste a carico della parte ricorrente, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessata materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle resistenti, della restante metà delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 1000,00 per ciascuna di esse resistenti, per onorario, oltre accessori di legge. Napoli, 28/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 17637 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2024, riunito a RG
17552\2024,
TRA
C.f.: in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Quarto (Na) alla Via Cicori, n.107, presso lo studio dell' Avv. Domenico Fruttaldo, da cui è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ Elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala . RG 17637\2024 – e avv. Maria Sofia Lizzi – RG 17552\2024, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Vanore, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rossella Del Sarto, Maria Golia, Carlo Maria Liguori – per entrambi i procedimenti -, AU EM, NC LO e Ida Rampino, giusta procura generale alle liti del 18.6.14, conferita per atto Notaio recante Rep. n. Persona_1 17705, Racc. n. 8545, registrato presso l di Castellammare di Stabia Controparte_2 il 18.6.14 al n. 4058 serie 1T, il quale elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San Lazzaro RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
I RICORSI INTRODUTTIVI Con separati ricorsi, poi riuniti, la società opponente in epigrafe indicata propone opposizione avversi due diverse intimazioni di pagamento. Con il ricorso RG 17637\2024, recante numero di ruolo più recente anche se depositato in data anteriore a quello riunito, si propone opposizione avverso la intimazione di pagamento n. 071 2024 90336074 66/000, notificata in data 10.7.2024, riferita a una serie di cartelle di CP_ pagamento e avvisi di addebito per asserite pretese contributive.
Si eccepisce la mancata notifica dei predetti cartelle di pagamento e avvisi di addebito, nonché la prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale considerata l'epoca risalente agli anni dal 2008 al 2019 dei crediti di cui agli atti predetti. Parte ricorrente chiede, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, dichiararsi la nullità dei predetti atti per i vizi degli stessi e per la intervenuta prescrizione, con ogni conseguenza circa la cancellazione dei crediti. Con il ricorso RG 17552\2024, si propone opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria documento n. 07176202400006281000, notificata in data 15.7.2024, CP_ riferita a una serie di cartelle di pagamento e avvisi di addebito per asserite pretese contributive. Si eccepisce la mancata notifica dei predetti cartelle di pagamento e avvisi di addebito, nonché la prescrizione dei crediti, per decorso del termine quinquennale considerata l'epoca risalente agli anni dal 2017 al 2019 dei crediti di cui agli atti predetti. Si chiede, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, dichiararsi la nullità dei predetti atti per i vizi degli stessi e per la intervenuta prescrizione, con ogni conseguenza circa la cancellazione dei crediti.
LA COSTITUZIONE DELLE PARTI CONVENUTE Si sono costituiti gli enti convenuti, resistendo al ricorso, deducendone inammissibilità e infondatezza e concludendo per il rigetto dell'opposizione. CP_
La difesa dell' e quella dell' eccepiscono in particolare la tardività CP_3 dell'opposizione rispetto alla rituale notifica degli atti esecutivi presupposti, nonché l'infondatezza della eccezione di prescrizione, per l'effetto interruttivo dei predetti atti. Eccepisce ancora la propria carenza di legittimazione passiva per eventuali vizi propri degli atti, di competenza dell'agente per la riscossione. La difesa dell' insiste sulla intempestività e infondatezza Controparte_2 delle averse eccezioni circa la mancata notifica degli atti esecutivi presupposti, evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a eventuali vizi di notifica degli avvisi CP_ di addebito, di pertinenza dell' .
LO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI E LA DECISIONE All'esito delle udienze di comparizione delle parti è stata disposta la riunione dei processi, come richiesto dalle difese delle parti convenute e quindi all'esito della discussione all'udienza odierna, ritenute le cause mature per la decisione, le stesse vengono decise con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Deve rilevarsi che, nelle more del processo, parte ricorrente ha depositato in entrambi i ricorsi riuniti, procura ad litem speciale, con la quale la stessa ricorrente rinuncia all'azione e al diritto sostanziale a fondamento della stessa.. Ritiene il Tribunale, in conformità con quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Cassazione (ex multis sent. nr.18255/2004), che la rinuncia all'azione, a differenza della rinuncia agli atti, comporta la volontà di abdicare al diritto e non soltanto la volontà di rinunciare alla prosecuzione del giudizio. Nel caso in esame, essendo inequivoca la volontà manifestata ritualmente dalla parte deve dichiararsi cessata la materia del contendere, senza necessità di previa accettazione delle altre parti costituite, che, a fronte della rinuncia al diritto e all'azione, non hanno più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere una decisione nel merito. Quanto al regime delle spese di lite, ritiene il Tribunale che la rinuncia all'azione integra una speciale ipotesi di dichiarazione di cessata materia del contendere, che deve considerarsi equivalente ad una sconfitta nel merito. La regolamentazione delle spese va effettuata alla stregua del criterio della “soccombenza complessiva” e quindi dell'esito complessivo della lite, come recentemente confermato dalla Suprema Corte di cassazione( Ord. Cass. Sez. 1 nr.345 Anno 2025), Tenuto conto della complessità della vicenda sostanziale e processuale, con formazione id orientamenti non univoci su talune delle questioni trattate, si ritiene nel caso in esame doversi compensare per metà le spese di lite, che per il resto, vengono poste a carico della parte ricorrente, con liquidazione come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara la cessata materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle resistenti, della restante metà delle spese di lite, che liquida, per tale parte, in euro 1000,00 per ciascuna di esse resistenti, per onorario, oltre accessori di legge. Napoli, 28/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo