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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 144/2023 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 3 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 144/2023 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione,
promossa da
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'Avv. Orazio Parte_1
Marazzotta del foro di Enna C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_1
studio di quest'ultimo sede di Enna, Via Libertà n. 38,
opponente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto (n.
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t, nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia;
Email_1
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 25.1.2023, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001009656
con cui veniva richiesto il pagamento di una sanzione pari ad Euro 10.000,00, notificata il 30
dicembre 2022.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
A seguito di deposito di note autorizzate l' rappresentava di aver provveduto ad annullare CP_2
l'ordinanza impugnata in autotutela.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti. CP_2
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato. Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
CP_ Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell' volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, in seno alle note autorizzate l' ha come di seguito rappresentato Il competente ufficio CP_2
CP_ amministrativo della sede di Enna ha comunicato che l'Ordinanza di Ingiunzione oggetto del
presente contenzioso è stata annullata, per notificazione dell'atto di accertamento avvenuta oltre il
termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 (oltre 90 gg dalla data di approvazione del rendiconto
generale come da PEI 5580.27/01/2025.0001499 del Direttore Regionale e CP_2 CP_2
Coordinatore Regionale Legale). Di conseguenza, è stato annullato anche il relativo atto di
accertamento.
La violazione della norma citata, figura tra i motivi di ricorso.
A ciò si aggiunga che l' non ha contestato l'eccezione di intervenuto pagamento degli importi CP_2
pretesi.
Di qui la soccombenza virtuale dell' . CP_2
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l' alla loro rifusione nella misura indicata in parte CP_2
dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione. Enna, 03.12.2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 3 dicembre 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 144/2023 R.G. Lav. avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione,
promossa da
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall'Avv. Orazio Parte_1
Marazzotta del foro di Enna C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_1
studio di quest'ultimo sede di Enna, Via Libertà n. 38,
opponente contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto (n.
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce – PEC
t, nonché dall'Avv. Francesco Gramuglia;
Email_1
opposti
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione Conclusioni delle parti: come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 25.1.2023, il ricorrente si rivolgeva al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001009656
con cui veniva richiesto il pagamento di una sanzione pari ad Euro 10.000,00, notificata il 30
dicembre 2022.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione e per i motivi spiegati in ricorso.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
A seguito di deposito di note autorizzate l' rappresentava di aver provveduto ad annullare CP_2
l'ordinanza impugnata in autotutela.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza.
*******
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti sulla domanda principale avendo l' provveduto ad annullare in autotutela l'ordinanza opposta ed i sottesi accertamenti. CP_2
Trattasi di atto volontario idoneo a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di conflitto tra le parti le quali, peraltro, hanno manifestato la mancanza di interesse rispetto ad un accertamento giudiziale del diritto azionato. Tuttavia, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime questo decidente dalla pronuncia sulle spese rimanendo, sul punto, contrasto tra le parti.
CP_ Al riguardo, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'istanza dell' volta ad ottenere la compensazione integrale in quanto.
Ed invero, in seno alle note autorizzate l' ha come di seguito rappresentato Il competente ufficio CP_2
CP_ amministrativo della sede di Enna ha comunicato che l'Ordinanza di Ingiunzione oggetto del
presente contenzioso è stata annullata, per notificazione dell'atto di accertamento avvenuta oltre il
termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 (oltre 90 gg dalla data di approvazione del rendiconto
generale come da PEI 5580.27/01/2025.0001499 del Direttore Regionale e CP_2 CP_2
Coordinatore Regionale Legale). Di conseguenza, è stato annullato anche il relativo atto di
accertamento.
La violazione della norma citata, figura tra i motivi di ricorso.
A ciò si aggiunga che l' non ha contestato l'eccezione di intervenuto pagamento degli importi CP_2
pretesi.
Di qui la soccombenza virtuale dell' . CP_2
Tuttavia, alla luce del comportamento processuale tenuto dall'istituto previdenziale, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensarle in ragione della metà.
Invece, riguardo alla residua metà, deve farsi applicazione del principio della cosiddetta soccombenza virtuale condannando quindi l' alla loro rifusione nella misura indicata in parte CP_2
dispositiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
compensa le spese in ragione di 1/2 e condanna l' al pagamento delle spese residue che si liquidano in complessivi € 843,0 oltre a spese generali IVA e Cpa come per legge, con distrazione. Enna, 03.12.2025.