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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 14549/2023 cui è riunito il procedimento n.
9314/2022
TRA
, difeso dall'avv. VECCHIONE GIANLUCA;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. CP_1
MOSCARIELLO CARMEN
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/07/23 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver beneficiato di assegno di invalidità e di essere stata sottoposta in data 24/01/22 a visita di revisione, all'esito della quale la commissione medica riconosceva la sussistenza di una invalidità pari al
60%.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. concludeva confermando il giudizio espresso in sede amministrativa. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia chiedendo l'accertamento del diritto all'assegno di invalidità e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_1
Il procedimento per ATP veniva pertanto riunito al presente, in applicazione analogica dell'art. 274 c.p.c.
La parte convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso in opposizione è fondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. è stato inserito dall'art. 38, comma
1, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modif., in l. 15 luglio
2011, n. 111. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.l. 98 del 2011, cit.,
1 la disposizione è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. Il settimo comma, inserito dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 183, cit., ha invece vigore a decorrere dai trenta giorni successivi al 1° gennaio 2012.
Sempre in premessa, va sottolineato che la dichiarata finalità della modifica legislativa è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.).
Tale, o meglio, tali plurime finalità devono pertanto costituire, ad avviso del giudice adito, i necessari parametri cui deve essere informata l'interpretazione del testo normativo.
Tanto premesso, la disposizione richiamata stabilisce quanto segue:
«[I]. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo
442 codice di procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
[II]. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
[III]. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
[IV]. Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto
2 comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
[V]. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
[VI]. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
[VII]. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente
è inappellabile».
Tenuto conto che il diritto (finale) ad una delle prestazioni previdenziali o assistenziali elencate al primo comma dell'art. 445 bis c.p.c., ha, di regola, due distinti presupposti, l'uno sanitario, l'altro di carattere reddituale o c.d. socio-economico, il legislatore ha inteso scindere la tutela giurisdizionale, prevedendo, per l'accertamento giudiziale di questi due distinti presupposti, altrettanti giudizi: un primo procedimento, pregiudiziale ed a carattere necessario, previsto ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 445 bis, finalizzato esclusivamente (per le ragioni che si specificheranno di seguito) alla verifica (ovviamente previo scrutinio dell'esistenza di un concreto interesse ad agire per il conseguimento di un diritto: Cass. Sez L Sentenza n. 8932 del 05/05/2015; Sez L Sentenza n.
8533 del 27/04/2015) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere, ed a sua volta suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase e fase, eventuale, di opposizione); un distinto ed autonomo procedimento, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 445 bis, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione cui l'accertamento sanitario era preordinato, da ritenersi esperibile solo una volta che l'accertamento sanitario oggetto del primo procedimento sia divenuto definitivo. Tale secondo giudizio, infatti, secondo quanto prescritto dal legislatore, deve essere necessariamente (a
3 pena di improcedibilità) preceduto da un accertamento tecnico preventivo sul requisito sanitario che costituisce il presupposto clinico (fattuale) del diritto invocato.
E, considerato che nella casistica giurisprudenziale il fattore di maggior conflitto è costituito dalla contestazione in ordine al requisito sanitario, la scissione nei due distinti giudizi deve ritenersi aderente alla ratio deflattiva, nella misura in cui, una volta risolto, con un procedimento snello e di più rapida definizione, il contrasto sul requisito sanitario, nell'ottica legislativa tale definizione è idonea ad impedire l'ulteriore ricorso alla tutela giurisdizionale, e segnatamente ad impedire l'attivazione del giudizio ordinario, destinato all'accertamento del diritto “finale”; fermo restando che l'accertamento sanitario può essere rimesso in discussione, ma esclusivamente mediante il ricorso alla seconda fase di opposizione, limitato, secondo quanto si dirà appresso, alla sola denuncia di vizi che inficiano il percorso logico-procedimentale che ha condotto al predetto accertamento (in questi sensi v. Cass. Sez.
6-L
Sentenza n. 6084 del 17/03/2014; Sez 6-L Sentenza n. 6085 del 17/03/2014;
Sez L Sentenza n. 9876 del 09/04/2019).
Ora, dalla previsione, per il giudizio instaurato, a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», che il ricorso introduttivo contenga «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione», si evince che a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il
4 giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. In questi sensi, è stato chiarito che qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. Sez.
L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004). Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 4254 del 20/02/2009).
Va altresì chiarito che l'attribuzione di una determinata percentuale di invalidità deve essere il frutto di una corretta applicazione dei criteri stabiliti con il d.m. 05/02/92. È opportuno pertanto riportare i principali criteri cui deve uniformarsi il c.t.u., nella determinazione della percentuale complessiva di invalidità.
Principi base sono che «il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa (art. 1, comma 3 ed art. 2 comma 2 D.L. 23 novembre
1988, n. 509) che deve intendersi come capacità lavorativa generica con possibilità di variazioni in più del valore base, non superiori a cinque punti di percentuale, nel caso in cui vi sia anche incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) e sulla capacità lavorativa specifica».
5 Le variazioni, peraltro «possono anche essere nel senso di una riduzione, non maggiore di cinque punti quando l'infermità risulti non avere incidenza sulla capacità lavorativa semispecifica e specifica».
Il d.m. citato ribadisce inoltre che «a mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del
1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori».
Nel caso, poi, di infermità plurime, il decreto recita: «i criteri per giungere alla valutazione finale sono i seguenti: sono calcolate dapprima le percentuali relative alle singole infermità secondo i criteri individuati al punto 2) lettere a) b) c). Di seguito, occorre tener presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza».
Ora, per quanto concerne il concorso funzionale, esso si determina allorché una pluralità di menomazioni «interessano lo stesso organo o lo stesso apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella
(danni oculari, acustici, degli arti ecc.). In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato».
Sono invece «in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali:
IT = IP1 + IP2 - (IP1 x IP2) dove l'invalidità totale finale IT è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del loro prodotto. Ad esempio, se la prima menomazione (IP1) è valutata con il 20% e la seconda (IP2) con il 15%, il risultato finale (IT) sarà (0,20+0,15)-(0,20x0,15) = 0,32 e quindi 32%. In caso di menomazioni di numero superiore a due, il procedimento si ripete e continua con lo stesso metodo».
Tanto premesso, nella specie, il primo c.t.u. aveva ritenuto che per il grado delle patologie riscontrate la percentuale complessiva di invalidità fosse pari al 61%.
In proposito la ricorrente rileva «che le patologie riguardanti gli esiti di quadrantectomia mammaria e il disturbo depressivo da cui è affetta, rispetto all'epoca in cui le vennero accertati e quantificati, rispettivamente, con il 60% ed il 40% di invalidità dal precedente CTU,
6 Dott. , contrariamente a quanto sostenuto dalla Dott.ssa , Per_1 Per_2 non hanno subito alcun miglioramento, ma anzi la patologia tumorale è addirittura peggiorata, passando quest'ultima da un indice di Karnofsky di
80-90% a 70%».
Il c.t.u. osservava che «la constatazione che gli specialisti oncologi abbiano individuato nell'ultimo controllo un indice di di 70 e Per_3 non più di 80-90 come in precedenza, dal punto di vista clinico e, conseguentemente, da quello medico-legale, non assume alcuna importanza proprio perché il valore riconosciuto rientra, comunque, nella fascia di valutazione per la quale il paziente “può accudire se stesso” quindi, in concreto, senza particolare incidenza funzionale per cui la valutazione da me espressa del 35% appare equa».
Al riguardo, la parte osserva: «non è “sufficiente” a giustificare il presunto miglioramento asserito, perché, come si evince dalla tabella di
Karnofsky che si allega, la percentuale di 70 è indiscutibilmente più grave rispetto a quello di 80-90 (minore è la percentuale, maggiore è la gravità), ma anche perché tale valore (del 70%) pur prevedendo una conservata capacità di accudimento della propria persona (ambito questo, non attinente al caso di specie ove si verte in tema di residua capacità lavorativa), in relazione all'attività lavorativa indica invece :“Normali attività e lavoro NON possibili».
La motivazione contenuta nella c.t.u. appare in effetti insufficiente, tenuto conto che nella specie non si discuteva della valutazione in termini di autonomia del soggetto, bensì in relazione alla percentuale da applicare ad una singola patologia ai sensi dei principi sopra richiamati.
Disposta pertanto la rinnovazione dell'incarico ai sensi dell'art. 196
c.p.c., il c.t.u. successivamente nominato osserva:
«In sintesi, tenuto conto delle patologie produttive dell'invalidità e dei riferimenti tabellari di legge, la capacità lavorativa della ricorrente intesa come generica validità fisio-psichica è da ritenere ridotta nella misura del 76% (settantasei per cento) in maniera continuativa e di conseguenza già all'atto della revisione effettuata dalla Commissione CP_1 di Pozzuoli il giorno 1° marzo 2022 (visita del 24 gennaio 2022)
La presente stima è difforme rispetto a quella indicata dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile sopra indicata e si discosta anche dalla stima effettuata dal Consulente nominato in corso di
ATPO.
In merito necessita esprimere alcune considerazioni anche alla luce dei rilievi espressi nel ricorso in opposizione dal patrocinante della ricorrente.
In primo luogo è evidente l'errore valutativo allorquando in corso di ATPO
7 RG n. 9314/2022 l'Ausiliario indica quale complesso menomativo
<<esiti di quadrantectomia mammaria sx e linfadenectomia per>
carcinoma duttale infiltrante pT1cpNS0G3 con successiva CHT ed RT in attuale trattamento con Tamoxifene e follow up semestrale: valutabile nella misura del 35%>> L'Ausiliario sembra dimentica che la neoplasia risulta trattata con intento curativo a luglio 2013 per cui - elasso il termine dei
5 anni di controlli periodici in assenza di documentati e/o obiettivabili reliquati funzionali - la malattia è da considerare guarita.
Secondo errore valutativo è relativo è quello riguardante la diagnosi
<
La formulazione diagnostica risulta infatti compiuta solo sulla base dei documenti medici mentre l'esame obiettivo psichico (id est esame delle condizioni mentali della ricorrente) viene annotato dal CTU in maniera del tutto parziale, generica e, altresì, mischiata con l'esame neurologico come di seguito si potrà leggere e verificare <<sistema nervoso e psiche: soggetto orientato nel tempo nello spazio. riflessi osteo-tendinei normoelicitabili. prove di coordinazione motoria ben condotte. la perizianda accede al colloquio apparendo collaborativa ed in grado fornire adeguatamente le notizie anamnestiche. tono dell tendenzialmente depresso>> null'altro (!).
Infine, relativamente alla terza menomazione individuata dal CTU di prime cure:
<<segni strumentali di neuropatia a carico del muscolo interosseo>
dorsale e dell'abduttore del mignolo della mano sx: valutabile nella misura del 20%>>
Si tratta di affezione riguardante l'apparato muscolo-scheletrico ed è evidente la carenza diagnostica laddove è documentato ed obiettivabile anche un danno artrosico al rachide con protrusioni discali.
Ne deriva che a motivo di dette improprie diagnosi la stima complessiva appare non solo riduttiva ma, anche evidentemente priva di idoneo supporto clinico-diagnostico.
In questa ottica si condividono a grandi linee (pur con imprecisioni e richiami non sempre appropriati) le doglianze di p. ricorrente riportate nel ricorso in opposizione.
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Lo stato psichico, allo stato obiettivabile, è l'esito di un “continuum” di malattia ad esordio remoto (2019) con terapia di supporto farmacologico alquanto irregolare (livello funzionale attuale secondo G.A.F. Scale circa
55) cui si associa condizione di disco-artrosi del rachide e turbe neuromotorie alla mano sinistra in soggetto in iniziale sovrappeso
Il quadro depressivo attuale è ascrivibile a vissuti remoti (matrimonio
8 vissuto con difficoltà) e correlabile in parte alla malattia oncologica che seppure non recente ha certamente contribuito al manifestarsi della difettività psichica.
A motivo dell'estrema variabilità nel tempo delle difettività psichiche trova applicazione, nel caso de quo, lo strumento della revisione a gennaio del 2026».
Essendo la motivazione congrua e perfettamente idonea a consentire di ricostruire il procedimento logico seguito dal consulente, né essendo ravvisabile nel ragionamento seguito alcun elemento di contraddizione, ogni altra valutazione atterrebbe a ragioni di merito come tali insindacabili dal giudice adito, ove, come nella specie, adeguatamente e correttamente motivata la relazione peritale.
Tenuto conto che l'accertamento tecnico preventivo si è concluso in senso favorevole all'istante, e considerato che non è stato possibile procedere all'omologa in quella sede, stante il manifestato dissenso, si deve dare risposta al quesito se sia possibile procedere all'omologa in questa sede, stante l'evidente vuoto normativo sul punto. Ora, per le ragioni esposte in precedenza, ed avallate dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, è del tutto evidente che se questa fase di opposizione deve intendersi limitata al solo accertamento del requisito sanitario, e se in pendenza di tale giudizio deve ritenersi tuttora impedita la procedibilità del giudizio ordinario così come deve ritenersi impedito il corso dell'iter volto all'accertamento degli ulteriori requisiti socioeconomici ai fini del pagamento della prestazione, che deve avvenire entro il termine di 120 giorni dalla notifica agli enti competenti del provvedimento di omologa, è altrettanto evidente che è necessario attribuire al provvedimento conclusivo di questa fase di opposizione i medesimi effetti che la legge attribuisce al decreto di omologa, affinché la definitiva conclusione della fase dell'accertamento sanitario (sia che, in assenza di dissenso, sia stata direttamente omologata la c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, sia che, proposto il dissenso, sia stato instaurato il giudizio di opposizione) sfoci sempre in un provvedimento produttivo dei soli effetti giuridici che consentono, una volta risolto il problema dell'accertamento sanitario, di dare avvio all'ulteriore corso dell'iter procedimentale amministrativo ai fini del riconoscimento del diritto cui
l'accertamento era finalizzato.
La perizia va pertanto omologata conformemente alle conclusioni rassegnate dal c.t.u..
Omologata la perizia nei sensi sopra precisati, ai sensi dell'art. 445 bis comma 5 c.p.c., l' sarà tenuto, nel termine di 120 giorni dalla CP_1 notifica del presente provvedimento a cura della parte interessata, alla
9 verifica degli ulteriori requisiti socioeconomici e, in caso di esito positivo della verifica, al pagamento della prestazione cui l'accertamento era finalizzato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese di c.t.u., demandata ad un separato decreto, va in questa sede ricordato che essa si sottrae al regime delle spese di lite, atteso che, secondo quanto già rilevato dalla
Cassazione, in tema di compenso al consulente d'ufficio, l'obbligo di pagare la prestazione eseguita ha natura solidale in quanto non trova applicazione, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n.
23586 del 15/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze contenute nella c.t.u., sussistendo l'invalidità nella misura del 76% con decorrenza dalla revisione del
24/01/22, per gli effetti previsti dall'art. 445 bis comma 5 c.p.c.;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di CP_1 lite che liquida in € 2697,00, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 28/01/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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