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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 8911/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carlini Silvia, in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mollica Davide Controparte_1 C.F._2 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 27.1.2025
Per parte resistente come da verbale d'udienza del 27.1.2025
Per il P.M.
Nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2024, ha adito il Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del pagina 1 di 5 vincolo matrimonio nonché di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_1
Con comparsa depositata il 27.12.2024, si è costituito in giudizio in Controparte_1 via preliminare eccependo l'improcedibilità della domanda e in ogni caso l'incompetenza dell'adito Tribunale di Torino in relazione alla domanda di affido esclusivo della figlia minore alla luce del disposto di cui all'art. 7 Reg. UE 1111/19; nel merito, accertata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana, ha chiesto di pronunciare la separazione e successivamente lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'udienza del 27.1.25 sono state sentite le parti ed all'esito il Giudice Relatore ha invitato le stesse alla precisazione delle conclusioni, attesa l'eccezione del difetto di giurisdizione italiana con riguardo ai profili relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente alla disamina dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal resistente, occorre affrontare il profilo relativo alla sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alle domande formulate nel presente giudizio, relative cioè allo status ed all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Per quanto attiene al primo profilo (status), bisogna fare riferimento all'art. 3 del Reg. 1111/19 che individua i criteri alternativi di giurisdizione, stabilendo che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: […] (ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, […]”.
Nel caso di specie, è documentale che l'ultima residenza abituale dei coniugi sia stata in Italia ed il resistente continua a risiedervi (cfr. certificato di stato di famiglia sub all. ricorso).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione italiana in relazione alla domanda formulata dalla ricorrente di separazione coniugale e di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Quanto alla legge applicabile, la normativa cui occorre fare riferimento è quella del Reg. UE 1259/2010, il cui art. 8 stabilisce che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: […] b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, non è dubbia l'applicabilità della legge italiana alla presente controversia, in quanto legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stato adito il Tribunale (cfr. stato di famiglia dell'8.1.2024 in atti).
Diverso è il discorso per quanto concerne il profilo relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
L'art. 7 Reg. UE 1111/19 stabilisce che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
pagina 2 di 5 Nella vicenda in esame, è pacifico che la minore viva ormai da tempo (giugno 2023) in
Germania. Il trasferimento abitativo della minore in Germania deve considerarsi avvenuto con il consenso del resistente, il quale ha confermato in udienza non solo di averla accompagnata personalmente in Germania, ma altresì di aver firmato il nulla osta al trasferimento scolastico, circostanza quest'ultima documentale (cfr. doc. 2 attoreo).
La ricorrente ha, fra l'altro, dichiarato in udienza che la figlia ha preso la residenza in Germania (v. verbale d'udienza).
Ritiene, dunque, il Collegio che, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal resistente, debba essere declinata la giurisdizione italiana a favore di quella tedesca, vivendo pacificamente la figlia minore da ben oltre un anno in Germania ed ivi dovendosi, pertanto, individuare il luogo di residenza abituale della stessa.
Si precisa che non sussiste la giurisdizione italiana neppure con riguardo al profilo concernente il mantenimento della figlia minore, atteso che, in relazione ad esso, trova applicazione il Reg. CE 4/2009 in materia di “obbligazioni alimentari” il cui art. 3 stabilisce che “sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: […] l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Nel caso di specie, non è dubbio che la domanda formulata dalla ricorrente in punto mantenimento della minore sia “accessoria” a quella relativa alla responsabilità genitoriale, in relazione alla quale -come si è detto- difetta la giurisdizione italiana.
Dev'essere, pertanto, declinata la giurisdizione italiana a favore di quella tedesca anche con riguardo alla domanda attorea di mantenimento della minore in ragione della vis attractiva dell'azione sulla responsabilità genitoriale.
Tale conclusione è supportata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 3 del regolamento CE n. 4 del 2009 indica alle lett. a) e b) due fori alternativi, ovvero il foro del convenuto e quello della residenza abituale del creditore, rimettendo al proponente la domanda di natura alimentare la scelta tra i due fori. Questa facoltà di scelta, tuttavia, non ha carattere assoluto, non potendo operare nelle ipotesi regolate dalle lett. c) e d) che, al contrario, contengono regole inderogabili di determinazione della giurisdizione, fondate sulla vis attractiva dell'azione sul vincolo e di quella sulla responsabilità genitoriale rispetto alle domande aventi ad oggetto crediti alimentari dei figli minori. Solo escludendo il vincolo di accessorietà tra la domanda relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale e quella riguardante gli obblighi alimentari paterni nei confronti dei figli minori, possono tornare ad essere applicabili i fori alternativi ma, come si è già ampiamente illustrato mediante l'esame della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, il giudizio sulla natura principale ed accessoria delle due domande, non costituisce una valutazione di merito, quantitativa o qualitativa (la preminenza delle domande di natura alimentare) come viene sollecitato dalla parte ricorrente, ma deve essere esclusivamente desunto dal parametro regolamentare così come interpretato e giustificato (in funzione del preminente interesse del minore) dalla Corte di Giustizia” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 27091/2017).
Sussiste, invece, la giurisdizione italiana con riguardo alla domanda di mantenimento del coniuge formulata dalla ricorrente nei confronti del marito, trattandosi di domanda “accessoria” all'azione relativa allo status, in relazione alla quale -come si è detto- è competente l'Autorità Giurisdizionale italiana. La giurisdizione italiana sussiste, peraltro, anche in virtù dell'ulteriore criterio di competenza giurisdizionale previsto dalla lett. a) dell'art. 3 Reg. CE 4/09.
Sulla domanda di separazione pagina 3 di 5 Accertata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana in relazione alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, occorre ora procedere alla disamina dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente.
Nel dettaglio, il resistente ha motivato tale eccezione in ragione della sentenza marocchina che ha condannato l'odierna ricorrente a reintegrare la casa coniugale con immediata efficacia.
A tale eccezione si è opposta la ricorrente, assumendo l'irrilevanza, ai fini di causa, della sentenza straniera.
L'eccezione del resistente è, ad avviso del Collegio, infondata e, come tale, va disattesa.
Appare dirimente il rilievo secondo cui la sentenza marocchina è stata pronunciata in epoca anteriore all'instaurazione del presente giudizio (la sentenza è datata 16 aprile 2024 mentre il ricorso per separazione risulta depositato il 20 maggio 2024), di talchè la pronuncia straniera non è di ostacolo alla successiva proposizione della domanda di separazione coniugale da parte della ricorrente.
Ciò posto, venendo alla disamina della domanda attorea di separazione, essa è accoglibile in base alla normativa sostanziale italiana poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le domande e le difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse, tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Atteso che la domanda sullo scioglimento del vincolo matrimoniale non risulta allo stato procedibile, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Sulla domanda di mantenimento del coniuge
La ricorrente ha domandato, all'ultima udienza, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
La domanda è inammissibile perché tardivamente formulata oltre i termini previsti dall'art. 473bis 17 cpc, senza che sia stata neppure allegata alcuna circostanza nuova suscettibile di giustificarne la proposizione all'ultima udienza.
Sulle spese di lite
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
dichiara il difetto della giurisdizione italiana in relazione alle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore ed al mantenimento della medesima per essere competente in relazione ad esse l'autorità giurisdizionale tedesca;
dichiara inammissibile la domanda di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente;
provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
Spese di lite al definitivo. pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Isabella Messina Giudice dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 8911/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Carlini Silvia, in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Mollica Davide Controparte_1 C.F._2 in forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 27.1.2025
Per parte resistente come da verbale d'udienza del 27.1.2025
Per il P.M.
Nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2024, ha adito il Tribunale, chiedendo di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del pagina 1 di 5 vincolo matrimonio nonché di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_1
Con comparsa depositata il 27.12.2024, si è costituito in giudizio in Controparte_1 via preliminare eccependo l'improcedibilità della domanda e in ogni caso l'incompetenza dell'adito Tribunale di Torino in relazione alla domanda di affido esclusivo della figlia minore alla luce del disposto di cui all'art. 7 Reg. UE 1111/19; nel merito, accertata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana, ha chiesto di pronunciare la separazione e successivamente lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
All'udienza del 27.1.25 sono state sentite le parti ed all'esito il Giudice Relatore ha invitato le stesse alla precisazione delle conclusioni, attesa l'eccezione del difetto di giurisdizione italiana con riguardo ai profili relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Preliminarmente alla disamina dell'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal resistente, occorre affrontare il profilo relativo alla sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alle domande formulate nel presente giudizio, relative cioè allo status ed all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minore.
Per quanto attiene al primo profilo (status), bisogna fare riferimento all'art. 3 del Reg. 1111/19 che individua i criteri alternativi di giurisdizione, stabilendo che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: […] (ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, […]”.
Nel caso di specie, è documentale che l'ultima residenza abituale dei coniugi sia stata in Italia ed il resistente continua a risiedervi (cfr. certificato di stato di famiglia sub all. ricorso).
Sussiste, pertanto, la giurisdizione italiana in relazione alla domanda formulata dalla ricorrente di separazione coniugale e di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Quanto alla legge applicabile, la normativa cui occorre fare riferimento è quella del Reg. UE 1259/2010, il cui art. 8 stabilisce che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: […] b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, non è dubbia l'applicabilità della legge italiana alla presente controversia, in quanto legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stato adito il Tribunale (cfr. stato di famiglia dell'8.1.2024 in atti).
Diverso è il discorso per quanto concerne il profilo relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore.
L'art. 7 Reg. UE 1111/19 stabilisce che “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”.
pagina 2 di 5 Nella vicenda in esame, è pacifico che la minore viva ormai da tempo (giugno 2023) in
Germania. Il trasferimento abitativo della minore in Germania deve considerarsi avvenuto con il consenso del resistente, il quale ha confermato in udienza non solo di averla accompagnata personalmente in Germania, ma altresì di aver firmato il nulla osta al trasferimento scolastico, circostanza quest'ultima documentale (cfr. doc. 2 attoreo).
La ricorrente ha, fra l'altro, dichiarato in udienza che la figlia ha preso la residenza in Germania (v. verbale d'udienza).
Ritiene, dunque, il Collegio che, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal resistente, debba essere declinata la giurisdizione italiana a favore di quella tedesca, vivendo pacificamente la figlia minore da ben oltre un anno in Germania ed ivi dovendosi, pertanto, individuare il luogo di residenza abituale della stessa.
Si precisa che non sussiste la giurisdizione italiana neppure con riguardo al profilo concernente il mantenimento della figlia minore, atteso che, in relazione ad esso, trova applicazione il Reg. CE 4/2009 in materia di “obbligazioni alimentari” il cui art. 3 stabilisce che “sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: […] l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti”.
Nel caso di specie, non è dubbio che la domanda formulata dalla ricorrente in punto mantenimento della minore sia “accessoria” a quella relativa alla responsabilità genitoriale, in relazione alla quale -come si è detto- difetta la giurisdizione italiana.
Dev'essere, pertanto, declinata la giurisdizione italiana a favore di quella tedesca anche con riguardo alla domanda attorea di mantenimento della minore in ragione della vis attractiva dell'azione sulla responsabilità genitoriale.
Tale conclusione è supportata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 3 del regolamento CE n. 4 del 2009 indica alle lett. a) e b) due fori alternativi, ovvero il foro del convenuto e quello della residenza abituale del creditore, rimettendo al proponente la domanda di natura alimentare la scelta tra i due fori. Questa facoltà di scelta, tuttavia, non ha carattere assoluto, non potendo operare nelle ipotesi regolate dalle lett. c) e d) che, al contrario, contengono regole inderogabili di determinazione della giurisdizione, fondate sulla vis attractiva dell'azione sul vincolo e di quella sulla responsabilità genitoriale rispetto alle domande aventi ad oggetto crediti alimentari dei figli minori. Solo escludendo il vincolo di accessorietà tra la domanda relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale e quella riguardante gli obblighi alimentari paterni nei confronti dei figli minori, possono tornare ad essere applicabili i fori alternativi ma, come si è già ampiamente illustrato mediante l'esame della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, il giudizio sulla natura principale ed accessoria delle due domande, non costituisce una valutazione di merito, quantitativa o qualitativa (la preminenza delle domande di natura alimentare) come viene sollecitato dalla parte ricorrente, ma deve essere esclusivamente desunto dal parametro regolamentare così come interpretato e giustificato (in funzione del preminente interesse del minore) dalla Corte di Giustizia” (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite sent. 27091/2017).
Sussiste, invece, la giurisdizione italiana con riguardo alla domanda di mantenimento del coniuge formulata dalla ricorrente nei confronti del marito, trattandosi di domanda “accessoria” all'azione relativa allo status, in relazione alla quale -come si è detto- è competente l'Autorità Giurisdizionale italiana. La giurisdizione italiana sussiste, peraltro, anche in virtù dell'ulteriore criterio di competenza giurisdizionale previsto dalla lett. a) dell'art. 3 Reg. CE 4/09.
Sulla domanda di separazione pagina 3 di 5 Accertata la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana in relazione alla domanda di separazione formulata dalla ricorrente, occorre ora procedere alla disamina dell'eccezione di improcedibilità sollevata dal resistente.
Nel dettaglio, il resistente ha motivato tale eccezione in ragione della sentenza marocchina che ha condannato l'odierna ricorrente a reintegrare la casa coniugale con immediata efficacia.
A tale eccezione si è opposta la ricorrente, assumendo l'irrilevanza, ai fini di causa, della sentenza straniera.
L'eccezione del resistente è, ad avviso del Collegio, infondata e, come tale, va disattesa.
Appare dirimente il rilievo secondo cui la sentenza marocchina è stata pronunciata in epoca anteriore all'instaurazione del presente giudizio (la sentenza è datata 16 aprile 2024 mentre il ricorso per separazione risulta depositato il 20 maggio 2024), di talchè la pronuncia straniera non è di ostacolo alla successiva proposizione della domanda di separazione coniugale da parte della ricorrente.
Ciò posto, venendo alla disamina della domanda attorea di separazione, essa è accoglibile in base alla normativa sostanziale italiana poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 cc.
Le domande e le difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse, tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
Atteso che la domanda sullo scioglimento del vincolo matrimoniale non risulta allo stato procedibile, la causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Sulla domanda di mantenimento del coniuge
La ricorrente ha domandato, all'ultima udienza, il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore.
La domanda è inammissibile perché tardivamente formulata oltre i termini previsti dall'art. 473bis 17 cpc, senza che sia stata neppure allegata alcuna circostanza nuova suscettibile di giustificarne la proposizione all'ultima udienza.
Sulle spese di lite
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 cc;
dichiara il difetto della giurisdizione italiana in relazione alle domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore ed al mantenimento della medesima per essere competente in relazione ad esse l'autorità giurisdizionale tedesca;
dichiara inammissibile la domanda di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente;
provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
Spese di lite al definitivo. pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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