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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/04/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa in materia di lavoro-previdenza iscritta al n. 296/2024 R.A.C.L., promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Vito Cofano, che la rappresenta e difende per delega allegata agli atti, ricorrente contro
( (c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lanusei, presso la sede dell' , CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, in virtù di procura generale in atti, resistente
Oggetto: materia lavoro/previdenza – pagamento somme pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 Legge
118/1971
***
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, quale invalida civile totale, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età e, per l'effetto, la condanna di al pagamento, in suo favore, CP_2
delle somme a tale titolo dovute a decorrere dal mese di settembre 2023, oltre maggiorazioni, interessi e rivalutazione come per legge.
La ricorrente ha dedotto di avere beneficiato, dal 1° settembre 2009, stanti le gravi patologie riconosciutele, dell'indennità di accompagnamento per minori, che l' ha continuato ad erogare CP_2
anche a seguito del raggiungimento della maggiore età, avvenuto in data 11 agosto 2023. pagina 1 di 2 La ricorrente ha dedotto di avere diritto, automaticamente al raggiungimento della maggiore età e, quindi, dal 1° settembre 2023, a percepire la pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 della Legge 118/1971, che l' ha erogato solo dal 1° luglio 2024, come da provvedimento del 21 giugno 2024 (doc. 2 CP_2
ricorso), omettendo di corrispondere dieci mensilità arretrate.
La ricorrente ha contestato che, nonostante il ricorso proposto al Comitato Provinciale del 14 CP_2 ottobre 2024, l' non ha provveduto a quanto richiesto. CP_1
Si è costituito in giudizio , che ha sostenuto di avere provveduto in autotutela a revocare la CP_2
prestazione di invalidità civile con decorrenza da luglio 2024 (n. 044530007071348) ed a liquidare contestualmente una nuova prestazione con decorrenza dal mese di settembre 2023 (n.
044530007073368), nonché a liquidare gli arretrati con il rateo di aprile 2025.
Ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, con spese almeno parzialmente compensate.
All'udienza del 15 aprile 2025, parte ricorrente si è associata alla richiesta formulata da parte resistente, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese legali.
Alla luce di quanto dichiarato dalle parti, venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
***
Il riconoscimento del beneficio da parte di a decorrere dal 1° settembre 2023 solo in data CP_2
successiva al deposito del decreto introduttivo del presente giudizio giustifica la condanna di al CP_2
pagamento delle spese di lite, che sono liquidate come da
P.Q.M.
con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Vito Cofano per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessata materia del contendere tra le parti;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 890,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di pare ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Lanusei, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa in materia di lavoro-previdenza iscritta al n. 296/2024 R.A.C.L., promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Vito Cofano, che la rappresenta e difende per delega allegata agli atti, ricorrente contro
( (c.f. ), in persona del suo legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lanusei, presso la sede dell' , CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, in virtù di procura generale in atti, resistente
Oggetto: materia lavoro/previdenza – pagamento somme pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 Legge
118/1971
***
Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2024, ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1
di ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità, quale invalida civile totale, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età e, per l'effetto, la condanna di al pagamento, in suo favore, CP_2
delle somme a tale titolo dovute a decorrere dal mese di settembre 2023, oltre maggiorazioni, interessi e rivalutazione come per legge.
La ricorrente ha dedotto di avere beneficiato, dal 1° settembre 2009, stanti le gravi patologie riconosciutele, dell'indennità di accompagnamento per minori, che l' ha continuato ad erogare CP_2
anche a seguito del raggiungimento della maggiore età, avvenuto in data 11 agosto 2023. pagina 1 di 2 La ricorrente ha dedotto di avere diritto, automaticamente al raggiungimento della maggiore età e, quindi, dal 1° settembre 2023, a percepire la pensione di inabilità ex artt. 2 e 12 della Legge 118/1971, che l' ha erogato solo dal 1° luglio 2024, come da provvedimento del 21 giugno 2024 (doc. 2 CP_2
ricorso), omettendo di corrispondere dieci mensilità arretrate.
La ricorrente ha contestato che, nonostante il ricorso proposto al Comitato Provinciale del 14 CP_2 ottobre 2024, l' non ha provveduto a quanto richiesto. CP_1
Si è costituito in giudizio , che ha sostenuto di avere provveduto in autotutela a revocare la CP_2
prestazione di invalidità civile con decorrenza da luglio 2024 (n. 044530007071348) ed a liquidare contestualmente una nuova prestazione con decorrenza dal mese di settembre 2023 (n.
044530007073368), nonché a liquidare gli arretrati con il rateo di aprile 2025.
Ha concluso chiedendo che venisse dichiarata la cessata materia del contendere, con spese almeno parzialmente compensate.
All'udienza del 15 aprile 2025, parte ricorrente si è associata alla richiesta formulata da parte resistente, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese legali.
Alla luce di quanto dichiarato dalle parti, venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio, può essere dichiarata la cessata materia del contendere.
***
Il riconoscimento del beneficio da parte di a decorrere dal 1° settembre 2023 solo in data CP_2
successiva al deposito del decreto introduttivo del presente giudizio giustifica la condanna di al CP_2
pagamento delle spese di lite, che sono liquidate come da
P.Q.M.
con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Vito Cofano per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessata materia del contendere tra le parti;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 890,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di pare ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Lanusei, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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