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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1861/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. CA EL Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18/10/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio dall'avv. Carlo Zuali, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Controparte_3 C.F._4 appellati contumaci
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1759 emessa il 21/9/23 dal Tribunale di Verona (Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
, in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente Istruttore Parte_1 con provvedimento del 10/9/2024, insiste perché la Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
In linea principale:
- DICHIARARE inammissibili e/o irricevibili e/o non fondate e/o le eccezioni avversarie;
- ACCOGLIERE in tutto o in parte motivi proposti;
- ACCOGLIERE l'appello ovvero la decisione di prime cure;
E conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1759/2023 resa dal
Tribunale di Verona il 21/9/2023, nella persona del Dott. Marco Nappi
Quintiliano, nel procedimento distinto al n. 812/2022 Rg :
• In via preliminare:
- DICHIARARE improponibili e irricevibili le domande di per CP_1 omessa integrazione del contraddittorio del Curatore dell'eredità giacente Avv.
RG NI;
• In via subordinata sul punto:
- DICHIARARE nulla la sentenza impugnata n. 1759/2023 del Tribunale di
Verona per difetto di integrazione del contraddittorio nei riguardi del coerede ovvero Persona_1
- ANNULLARE o INVALIDARE la sentenza impugnata con rimessione degli atti al giudice di prime cure;
2 - DICHIARARE nulla la sentenza n. 1759/2023 del Tribunale di Verona per omessa e doverosa integrazione del contraddittorio nei confronti curatore dell'eredità giacente Avv. RG NI;
- DICHIARARE, per omessa doverosa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro fratello e coerede e del curatore Persona_1 dell'eredità giacente Avv. RG NI, la nullità, l'invalidità della sentenza e
- DISPORRE sulle spese della fase di appello e rimettere gli atti al Tribunale di
Verona con termine per la riassunzione;
- DISPORRE con la sentenza ex art 354 /1 cpc le statuizioni sulle spese oltre ad accessori (15%TF, 4 % CPA ed IVA al 22%) da distrarre a favore del difensore antistatario;
• In via preliminare ma non nel merito ove non ritenuta nulla la sentenza:
- DICHIARARE irricevibili le domande di per omessa richiesta CP_1 di dichiarare nulla la rinunzia all'eredità o invalida;
• Quindi:
-DICHIARARE l'assenza di volontà di accettare l'eredità da parte di Parte_1
e dei coeredi;
[...]
- DICHIARARE l'omessa autorappresentazione delle conseguenze;
- DICHIARARE la prescrizione dell'azione di impugnazione;
- DICHIARARE l'esistenza di un giudicato o di un accertamento incompatibile, ancorché assunto in sede di volontaria giurisdizione, con l'esercizio dell'azione;
- DICHIARARE l'esistenza di un giudicato o di un accertamento incompatibile, per la nomina ad istanza di di un curatore dell'eredità giacente, CP_1 con l'esercizio dell'azione;
- DICHIARARE che l'atto compiuto sulla vettura fu conservativo e non postulante la necessaria accettazione della qualità di erede;
3 - DICHIARARE che tale era l'orientamento dell'epoca;
- DICHIARARE la violazione dell'affidamento razionale su un diritto vivente in luogo di una giurisprudenza mutata dopo 10 anni;
- DICHIARARE che lo stesso ha, attraverso atti espliciti, CP_1 confessato e/o ammesso che gli eredi avessero correttamente rinunciato sia attraverso la nomina del curatore dell'eredità giacente sia mediante l'avvio della procedura ex art 481 cc;
-DICHIARARE il difetto di interesse ad agire e la condotta di CP_1 completamente contraddittoria;
Nel merito:
- RESPINGERE tutte le richieste prospettate da in quanto CP_1 inammissibili e/o irricevibili;
- DICHIARARE inammissibile e/o irricevibile ogni domanda nei confronti di
; Parte_1
E relativamente alle spese ed a costi processuali:
- ACCOGLIERE l'appello e CONDANNARE la controparte alla refusione integrale delle spese di lite oltre ad accessori (15% TF, 4% CPA ed IVA al 22%) relative al giudizio di prime cure come da nota spese in atti;
- Con refusione delle spese di lite oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. ed
I.V.A. al 22%) del presente grado di giudizio come da notula che verrà depositata;
- Con distrazione delle spese a favore del difensore che è (e che si dichiara) antistatario.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 2/2/22, conveniva in giudizio, CP_1 avanti il Tribunale di Verona , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
per sentire accertare in capo agli stessi, in forza di accettazione tacita
[...] conseguente ad un atto dispositivo posto in essere in data 20/3/2013, la qualità di
4 eredi legittimi di , deceduto in data 23/6/2012, suo compagno Persona_2 di vita e socio in affari, con il quale aveva stipulato un mutuo di € 300.000,00 per l'acquisto di un immobile ed aveva gestito una attività di ristorazione, poi chiusa per la consistente esposizione debitoria.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per aver Parte_1 rinunciato all'eredità in data 22/10/13, la cui impugnazione doveva ormai ritenersi prescritta ex art. 524 cc.
Nonostante la regolarità della notifica, e Controparte_2 Controparte_3 non si costituivano.
Con sentenza n. 1759 del 21/9/23, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3 accertava che tutti i convenuti erano eredi di ,
[...] Persona_2 condannandoli alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello. Parte_1
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta in data 18/10/23, CP_1 non si costituiva e così e a cui l'atto di Controparte_2 Controparte_3 citazione veniva notificato in data 19/12/23, venendo quindi dichiarati tutti contumaci.
All'udienza del 30/9/25, tenuta in modalità scritta, parte appellante richiamava le conclusioni come sopra trascritte e le difese svolte nella comparsa conclusionale senza necessità di replica, data la contumacia dei convenuti.
La Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha riconosciuto la qualità di eredi di in capo a , per avere questi appreso Persona_2 Parte_1 determinati beni mobile del de cuius e per aver compiuto un atto di accettazione espressa dell'eredità, dichiarandosi erede di insieme alla Persona_2
5 madre ed alla sorella, al fine di radiare ed esportare un veicolo caduto in successione, nonché in capo a e per Controparte_2 Controparte_3
l'accettazione tacita derivante dall'aver prestato il consenso per l'esportazione del suddetto veicolo all'estero. In particolare, il giudice di prime cure, richiamato il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15663/20, ha attribuito alla rottamazione dell'autovettura del de cuius la qualifica atto di alienazione di beni ereditari, che implicava accettazione.
I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata, riguardano i seguenti aspetti:
1. Violazione del contraddittorio e nullità della sentenza per non essere stato convenuto in giudizio anche pure Persona_1 chiamato all'eredità;
2. Violazione del principio dell'affidamento fondato sulla giurisprudenza fino a quel momento consolidata;
3. Mancata considerazione dell'assenza di volontà di accettare l'eredità;
4. Inammissibilità della domanda di accertamento della qualità di erede per validità della rinuncia;
5. Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione di impugnazione;
6. Errato rigetto dell'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo al
; Pt_2
7. Mancato accoglimento dell'eccezione di giudicato formatosi nell'ambito del procedimento ex art. 481 cc;
8. Omessa valutazione della rottamazione quale atto conservativo, sollecitato dalle autorità;
9. Omessa pronuncia sulla nomina del curatore dell'eredità giacente, incompatibile con una accettazione tacita;
6 10. Mancata integrazione del contraddittorio con il curatore dell'eredità giacente, nemmeno chiamato a partecipare alla mediazione obbligatoria.
***
, con numerosi motivi di appello, introduce diverse questioni Parte_1 che verranno esaminate e trattate, per chiarezza espositiva, secondo un ordine di priorità logica e giuridica.
Innanzitutto, devono essere esaminate le questioni relative alla integrità del contraddittorio in quanto potenzialmente preclusive di un corretto svolgimento del processo e, a tal riguardo, va considerato che afferma la Parte_1 nullità della sentenza impugnata, con necessità di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 co. 1 cpc, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del fratello, e dell'avv. Controparte_4
RG NI, quale curatore dell'eredità giacente.
Le doglianze non possono essere accolte.
, fratello del de cuius, non risulta aver partecipato al Controparte_4 compimento dell'atto dispositivo rappresentato dalla rottamazione dell'auto di
, mentre risulta che il medesimo ha dichiarato di rinunciare Persona_2 all'eredità, con la conseguenza che non può essergli esteso l'accertamento della qualità di erede. Infatti, la rinuncia all'eredità è un negozio giuridico unilaterale ad efficacia retroattiva, per cui il rinunciante deve essere considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità; ne deriva il difetto di legittimazione sia attiva che passiva del rinunciante per tutto ciò che attiene sul piano giuridico agli interessi economici del de cuius (sul punto cfr. Cass. 9225/17; 25125/14;
27274/08).
Va esclusa, altresì, la legittimazione passiva del curatore dell'eredità giacente.
La controversia non verte, infatti, su profili attinenti alla gestione o alla tutela della massa ereditaria, bensì verte sull'accertamento della qualità di erede in capo
7 a soggetti determinati in ragione dell'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 cc. E, considerato che il curatore dell'eredità giacente non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, non quando si discute della singola posizione di ciascun chiamato all'eredità. Pertanto, l'azione in questione è estranea all'ambito di competenza del curatore, la cui legittimazione – si ripete - è circoscritta, ex art. 528 cc, alle controversie incidenti sul patrimonio ereditario.
Altra questione idonea alla definizione del giudizio è rappresentata dall'accertamento dell'interesse ad agire in capo a questione CP_1 rigettata dal primo giudice sul presupposto che l'accoglimento della domanda del
“…determinerebbe l'assunzione, da parte dei convenuti, della qualità di CP_1 eredi puri e semplici del de cuius e dunque la possibilità di agire contro questi ultimi, in via di regresso e nei rapporti interni, all'esito dell'eventuale estinzione del debito originato dal contratto di mutuo, stipulato dall'attore e dal medesimo de cuius” (v. sentenza pag. 5 e 6). Sostiene l'appellante che tale affermazione non soddisfa la sussistenza dell'interesse ad agire, da intendersi come condizione dell'azione rilevabile anche d'ufficio, dovendo tale interesse essere allegato ed esplicitato.
Il motivo può essere accolto.
L'art. 100 cpc prescrive: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice e che deve essere concreto ed attuale, fin dalla prospettazione da parte di chi lo afferma.
8 L'interesse ad agire richiede, dunque, non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un determinato risultato utile giuridicamente apprezzabile, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione soltanto eventuale di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche;
in concreto, tale condizione dell'azione ex art. 100 cpc va identificata in quella situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo del diritto da cui deriva un pregiudizio all'attore; ne deriva che l'interesse ad agire deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza
(cfr. Cass. 12532/24; 27151/09; 28405/08; 17877/07). Più specificamente, la
Suprema Corte ha affermato che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Non può dirsi attuale, né concreto, l'interesse che presuppone un accertamento ancora da verificarsi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv.
553840; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998, Rv. 519613; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995, Rv. 491930; Cass. Sez. L, Sentenza n.
24434 del 23/11/2007, Rv. 600327; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del
23/12/2009, Rv. 611498) ... il cui esito, peraltro, ben avrebbe potuto essere diverso da quello ipotizzato…” (Cass. Sez. 2 sent. n. 12532 del 08/05/2024).
9 Ora, nel caso di specie, la soprariportata motivazione del primo giudice rivela già di per sé il carattere ipotetico dell'interesse di in vista di una CP_1 eventuale azione di regresso che il medesimo, una volta onorati i debiti anche per la quota spettante al de cuius, potrebbe esperire nei confronti degli eredi.
Inoltre, va osservato che lo stesso , nell'atto introduttivo del presente CP_1 giudizio, non ha in alcun modo prospettato il pregiudizio concreto ed attuale derivante dalla mancata assunzione della qualità di eredi in capo ai convenuti, limitandosi a riferire di essersi trovato da solo a dover affrontare l'ingente massa di debiti senza riuscire a farvi fronte. Al riguardo, in disparte il fatto che tale prospettazione esclude che il abbia assunto la qualità di creditore del de CP_1 cuius per aver provveduto al pagamento delle obbligazioni solidali, va rilevata la genericità dell'affermazione circa l'indicazione dell'esposizione debitoria complessiva, pur adombrando il rischio di future ed eventuali iniziative giudiziali dirette a far valere nei suoi confronti ulteriori crediti.
Infine, a comprova della mancanza di interesse ad agire in funzione di una ipotetica azione di regresso, va rilevato che il procedimento esecutivo ha ad oggetto l'immobile acquistato con mutuo fondiario 16/3/2010 da CP_1
e da , in comproprietà di entrambi (v. doc. 3 primo Persona_2 CP_1 grado), senza che, in questa sede, il abbia ritenuto di indicare quale fosse CP_1
l'ammontare delle rate impagate, di precisare se il ricavato della vendita forzata fosse sufficiente alla completa soddisfazione di tale debito residuo o di individuare l'eventuale eccedenza negativa di cui si era fatto eventualmente carico anche per la eredità giacente.
Parimenti, non risulta dimostrato l'eventuale diritto di regresso del nei CP_1 confronti degli eredi del de cuius in relazione ad altri asseriti debiti derivanti dalla società CI D'OR snc (ora cessata), trattandosi di obbligazioni indicate
10 in modo del tutto generico nell'atto introduttivo del giudizio di cui non risulta che il abbia provveduto ad onorarle. CP_1
Tanto basta per escludere la sussistenza di un interesse ad agire, concreto ed attuale, volto a perseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile con l'azione qui proposta, dovendosi ritenere che, in base alla sua stessa prospettazione, il ha un interesse di mero fatto all'accertamento della CP_1 qualità di eredi in capo ai consorti di nell'aspettativa di Persona_2 vedere i terzi creditori rivalersi sui beni degli eredi, anziché agire nei suoi soli confronti quale condebitore solidale.
Ne consegue che, in base all'applicazione del principio della ragione più liquida idonea alla definizione del giudizio, le altre doglianze restano assorbite in quanto hanno come presupposto la proponibilità dell'azione, qui esclusa.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza n.
1759 emessa il 21/9/23 da Tribunale di Verona, deve essere rigettata la domanda di per mancanza di una condizione dell'azione, ossia per CP_1 mancanza di un interesse ad agire, concreto ed attuale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di , CP_1 secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile, bassa complessità) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1759 emessa il 21/9/23 dal Tribunale di Verona, rigetta la domanda di
[...]
per mancanza di interesse ad agire;
CP_1
11 2. condanna alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1 alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, così liquidate:
- per il primo grado, in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 21 ottobre 2025
Il Presidente
CA EL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1861/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. CA EL Presidente rel.
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 18/10/2023, promossa con atto di citazione da
(C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso in giudizio dall'avv. Carlo Zuali, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Controparte_3 C.F._4 appellati contumaci
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1759 emessa il 21/9/23 dal Tribunale di Verona (Giudice dott. Marco Nappi Quintiliano).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
, in ottemperanza a quanto disposto dal Presidente Istruttore Parte_1 con provvedimento del 10/9/2024, insiste perché la Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
In linea principale:
- DICHIARARE inammissibili e/o irricevibili e/o non fondate e/o le eccezioni avversarie;
- ACCOGLIERE in tutto o in parte motivi proposti;
- ACCOGLIERE l'appello ovvero la decisione di prime cure;
E conseguentemente, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1759/2023 resa dal
Tribunale di Verona il 21/9/2023, nella persona del Dott. Marco Nappi
Quintiliano, nel procedimento distinto al n. 812/2022 Rg :
• In via preliminare:
- DICHIARARE improponibili e irricevibili le domande di per CP_1 omessa integrazione del contraddittorio del Curatore dell'eredità giacente Avv.
RG NI;
• In via subordinata sul punto:
- DICHIARARE nulla la sentenza impugnata n. 1759/2023 del Tribunale di
Verona per difetto di integrazione del contraddittorio nei riguardi del coerede ovvero Persona_1
- ANNULLARE o INVALIDARE la sentenza impugnata con rimessione degli atti al giudice di prime cure;
2 - DICHIARARE nulla la sentenza n. 1759/2023 del Tribunale di Verona per omessa e doverosa integrazione del contraddittorio nei confronti curatore dell'eredità giacente Avv. RG NI;
- DICHIARARE, per omessa doverosa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro fratello e coerede e del curatore Persona_1 dell'eredità giacente Avv. RG NI, la nullità, l'invalidità della sentenza e
- DISPORRE sulle spese della fase di appello e rimettere gli atti al Tribunale di
Verona con termine per la riassunzione;
- DISPORRE con la sentenza ex art 354 /1 cpc le statuizioni sulle spese oltre ad accessori (15%TF, 4 % CPA ed IVA al 22%) da distrarre a favore del difensore antistatario;
• In via preliminare ma non nel merito ove non ritenuta nulla la sentenza:
- DICHIARARE irricevibili le domande di per omessa richiesta CP_1 di dichiarare nulla la rinunzia all'eredità o invalida;
• Quindi:
-DICHIARARE l'assenza di volontà di accettare l'eredità da parte di Parte_1
e dei coeredi;
[...]
- DICHIARARE l'omessa autorappresentazione delle conseguenze;
- DICHIARARE la prescrizione dell'azione di impugnazione;
- DICHIARARE l'esistenza di un giudicato o di un accertamento incompatibile, ancorché assunto in sede di volontaria giurisdizione, con l'esercizio dell'azione;
- DICHIARARE l'esistenza di un giudicato o di un accertamento incompatibile, per la nomina ad istanza di di un curatore dell'eredità giacente, CP_1 con l'esercizio dell'azione;
- DICHIARARE che l'atto compiuto sulla vettura fu conservativo e non postulante la necessaria accettazione della qualità di erede;
3 - DICHIARARE che tale era l'orientamento dell'epoca;
- DICHIARARE la violazione dell'affidamento razionale su un diritto vivente in luogo di una giurisprudenza mutata dopo 10 anni;
- DICHIARARE che lo stesso ha, attraverso atti espliciti, CP_1 confessato e/o ammesso che gli eredi avessero correttamente rinunciato sia attraverso la nomina del curatore dell'eredità giacente sia mediante l'avvio della procedura ex art 481 cc;
-DICHIARARE il difetto di interesse ad agire e la condotta di CP_1 completamente contraddittoria;
Nel merito:
- RESPINGERE tutte le richieste prospettate da in quanto CP_1 inammissibili e/o irricevibili;
- DICHIARARE inammissibile e/o irricevibile ogni domanda nei confronti di
; Parte_1
E relativamente alle spese ed a costi processuali:
- ACCOGLIERE l'appello e CONDANNARE la controparte alla refusione integrale delle spese di lite oltre ad accessori (15% TF, 4% CPA ed IVA al 22%) relative al giudizio di prime cure come da nota spese in atti;
- Con refusione delle spese di lite oltre ad accessori (15% T.F., 4% C.P.A. ed
I.V.A. al 22%) del presente grado di giudizio come da notula che verrà depositata;
- Con distrazione delle spese a favore del difensore che è (e che si dichiara) antistatario.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 2/2/22, conveniva in giudizio, CP_1 avanti il Tribunale di Verona , e Parte_1 Controparte_2 CP_3
per sentire accertare in capo agli stessi, in forza di accettazione tacita
[...] conseguente ad un atto dispositivo posto in essere in data 20/3/2013, la qualità di
4 eredi legittimi di , deceduto in data 23/6/2012, suo compagno Persona_2 di vita e socio in affari, con il quale aveva stipulato un mutuo di € 300.000,00 per l'acquisto di un immobile ed aveva gestito una attività di ristorazione, poi chiusa per la consistente esposizione debitoria.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda per aver Parte_1 rinunciato all'eredità in data 22/10/13, la cui impugnazione doveva ormai ritenersi prescritta ex art. 524 cc.
Nonostante la regolarità della notifica, e Controparte_2 Controparte_3 non si costituivano.
Con sentenza n. 1759 del 21/9/23, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3 accertava che tutti i convenuti erano eredi di ,
[...] Persona_2 condannandoli alla rifusione delle spese processuali.
Avverso la sentenza, proponeva tempestivo appello. Parte_1
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta in data 18/10/23, CP_1 non si costituiva e così e a cui l'atto di Controparte_2 Controparte_3 citazione veniva notificato in data 19/12/23, venendo quindi dichiarati tutti contumaci.
All'udienza del 30/9/25, tenuta in modalità scritta, parte appellante richiamava le conclusioni come sopra trascritte e le difese svolte nella comparsa conclusionale senza necessità di replica, data la contumacia dei convenuti.
La Corte pronunciava la seguente sentenza.
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Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha riconosciuto la qualità di eredi di in capo a , per avere questi appreso Persona_2 Parte_1 determinati beni mobile del de cuius e per aver compiuto un atto di accettazione espressa dell'eredità, dichiarandosi erede di insieme alla Persona_2
5 madre ed alla sorella, al fine di radiare ed esportare un veicolo caduto in successione, nonché in capo a e per Controparte_2 Controparte_3
l'accettazione tacita derivante dall'aver prestato il consenso per l'esportazione del suddetto veicolo all'estero. In particolare, il giudice di prime cure, richiamato il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15663/20, ha attribuito alla rottamazione dell'autovettura del de cuius la qualifica atto di alienazione di beni ereditari, che implicava accettazione.
I motivi, in forza dei quali lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata, riguardano i seguenti aspetti:
1. Violazione del contraddittorio e nullità della sentenza per non essere stato convenuto in giudizio anche pure Persona_1 chiamato all'eredità;
2. Violazione del principio dell'affidamento fondato sulla giurisprudenza fino a quel momento consolidata;
3. Mancata considerazione dell'assenza di volontà di accettare l'eredità;
4. Inammissibilità della domanda di accertamento della qualità di erede per validità della rinuncia;
5. Mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione di impugnazione;
6. Errato rigetto dell'eccezione di carenza di interesse ad agire in capo al
; Pt_2
7. Mancato accoglimento dell'eccezione di giudicato formatosi nell'ambito del procedimento ex art. 481 cc;
8. Omessa valutazione della rottamazione quale atto conservativo, sollecitato dalle autorità;
9. Omessa pronuncia sulla nomina del curatore dell'eredità giacente, incompatibile con una accettazione tacita;
6 10. Mancata integrazione del contraddittorio con il curatore dell'eredità giacente, nemmeno chiamato a partecipare alla mediazione obbligatoria.
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, con numerosi motivi di appello, introduce diverse questioni Parte_1 che verranno esaminate e trattate, per chiarezza espositiva, secondo un ordine di priorità logica e giuridica.
Innanzitutto, devono essere esaminate le questioni relative alla integrità del contraddittorio in quanto potenzialmente preclusive di un corretto svolgimento del processo e, a tal riguardo, va considerato che afferma la Parte_1 nullità della sentenza impugnata, con necessità di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 co. 1 cpc, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del fratello, e dell'avv. Controparte_4
RG NI, quale curatore dell'eredità giacente.
Le doglianze non possono essere accolte.
, fratello del de cuius, non risulta aver partecipato al Controparte_4 compimento dell'atto dispositivo rappresentato dalla rottamazione dell'auto di
, mentre risulta che il medesimo ha dichiarato di rinunciare Persona_2 all'eredità, con la conseguenza che non può essergli esteso l'accertamento della qualità di erede. Infatti, la rinuncia all'eredità è un negozio giuridico unilaterale ad efficacia retroattiva, per cui il rinunciante deve essere considerato come se non fosse mai stato chiamato all'eredità; ne deriva il difetto di legittimazione sia attiva che passiva del rinunciante per tutto ciò che attiene sul piano giuridico agli interessi economici del de cuius (sul punto cfr. Cass. 9225/17; 25125/14;
27274/08).
Va esclusa, altresì, la legittimazione passiva del curatore dell'eredità giacente.
La controversia non verte, infatti, su profili attinenti alla gestione o alla tutela della massa ereditaria, bensì verte sull'accertamento della qualità di erede in capo
7 a soggetti determinati in ragione dell'intervenuta accettazione tacita ex art. 476 cc. E, considerato che il curatore dell'eredità giacente non è un rappresentante in senso proprio del chiamato all'eredità, è legittimato sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano l'eredità e il cui svolgimento rientra negli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne rappresentano il presupposto, non quando si discute della singola posizione di ciascun chiamato all'eredità. Pertanto, l'azione in questione è estranea all'ambito di competenza del curatore, la cui legittimazione – si ripete - è circoscritta, ex art. 528 cc, alle controversie incidenti sul patrimonio ereditario.
Altra questione idonea alla definizione del giudizio è rappresentata dall'accertamento dell'interesse ad agire in capo a questione CP_1 rigettata dal primo giudice sul presupposto che l'accoglimento della domanda del
“…determinerebbe l'assunzione, da parte dei convenuti, della qualità di CP_1 eredi puri e semplici del de cuius e dunque la possibilità di agire contro questi ultimi, in via di regresso e nei rapporti interni, all'esito dell'eventuale estinzione del debito originato dal contratto di mutuo, stipulato dall'attore e dal medesimo de cuius” (v. sentenza pag. 5 e 6). Sostiene l'appellante che tale affermazione non soddisfa la sussistenza dell'interesse ad agire, da intendersi come condizione dell'azione rilevabile anche d'ufficio, dovendo tale interesse essere allegato ed esplicitato.
Il motivo può essere accolto.
L'art. 100 cpc prescrive: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Tale interesse consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice e che deve essere concreto ed attuale, fin dalla prospettazione da parte di chi lo afferma.
8 L'interesse ad agire richiede, dunque, non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un determinato risultato utile giuridicamente apprezzabile, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione soltanto eventuale di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche;
in concreto, tale condizione dell'azione ex art. 100 cpc va identificata in quella situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo del diritto da cui deriva un pregiudizio all'attore; ne deriva che l'interesse ad agire deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza
(cfr. Cass. 12532/24; 27151/09; 28405/08; 17877/07). Più specificamente, la
Suprema Corte ha affermato che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
Non può dirsi attuale, né concreto, l'interesse che presuppone un accertamento ancora da verificarsi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv.
553840; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 10062 del 09/10/1998, Rv. 519613; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4444 del 20/04/1995, Rv. 491930; Cass. Sez. L, Sentenza n.
24434 del 23/11/2007, Rv. 600327; Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del
23/12/2009, Rv. 611498) ... il cui esito, peraltro, ben avrebbe potuto essere diverso da quello ipotizzato…” (Cass. Sez. 2 sent. n. 12532 del 08/05/2024).
9 Ora, nel caso di specie, la soprariportata motivazione del primo giudice rivela già di per sé il carattere ipotetico dell'interesse di in vista di una CP_1 eventuale azione di regresso che il medesimo, una volta onorati i debiti anche per la quota spettante al de cuius, potrebbe esperire nei confronti degli eredi.
Inoltre, va osservato che lo stesso , nell'atto introduttivo del presente CP_1 giudizio, non ha in alcun modo prospettato il pregiudizio concreto ed attuale derivante dalla mancata assunzione della qualità di eredi in capo ai convenuti, limitandosi a riferire di essersi trovato da solo a dover affrontare l'ingente massa di debiti senza riuscire a farvi fronte. Al riguardo, in disparte il fatto che tale prospettazione esclude che il abbia assunto la qualità di creditore del de CP_1 cuius per aver provveduto al pagamento delle obbligazioni solidali, va rilevata la genericità dell'affermazione circa l'indicazione dell'esposizione debitoria complessiva, pur adombrando il rischio di future ed eventuali iniziative giudiziali dirette a far valere nei suoi confronti ulteriori crediti.
Infine, a comprova della mancanza di interesse ad agire in funzione di una ipotetica azione di regresso, va rilevato che il procedimento esecutivo ha ad oggetto l'immobile acquistato con mutuo fondiario 16/3/2010 da CP_1
e da , in comproprietà di entrambi (v. doc. 3 primo Persona_2 CP_1 grado), senza che, in questa sede, il abbia ritenuto di indicare quale fosse CP_1
l'ammontare delle rate impagate, di precisare se il ricavato della vendita forzata fosse sufficiente alla completa soddisfazione di tale debito residuo o di individuare l'eventuale eccedenza negativa di cui si era fatto eventualmente carico anche per la eredità giacente.
Parimenti, non risulta dimostrato l'eventuale diritto di regresso del nei CP_1 confronti degli eredi del de cuius in relazione ad altri asseriti debiti derivanti dalla società CI D'OR snc (ora cessata), trattandosi di obbligazioni indicate
10 in modo del tutto generico nell'atto introduttivo del giudizio di cui non risulta che il abbia provveduto ad onorarle. CP_1
Tanto basta per escludere la sussistenza di un interesse ad agire, concreto ed attuale, volto a perseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile con l'azione qui proposta, dovendosi ritenere che, in base alla sua stessa prospettazione, il ha un interesse di mero fatto all'accertamento della CP_1 qualità di eredi in capo ai consorti di nell'aspettativa di Persona_2 vedere i terzi creditori rivalersi sui beni degli eredi, anziché agire nei suoi soli confronti quale condebitore solidale.
Ne consegue che, in base all'applicazione del principio della ragione più liquida idonea alla definizione del giudizio, le altre doglianze restano assorbite in quanto hanno come presupposto la proponibilità dell'azione, qui esclusa.
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza n.
1759 emessa il 21/9/23 da Tribunale di Verona, deve essere rigettata la domanda di per mancanza di una condizione dell'azione, ossia per CP_1 mancanza di un interesse ad agire, concreto ed attuale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di , CP_1 secondo la regola della soccombenza e vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile, bassa complessità) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1759 emessa il 21/9/23 dal Tribunale di Verona, rigetta la domanda di
[...]
per mancanza di interesse ad agire;
CP_1
11 2. condanna alla rifusione a favore di CP_1 Parte_1 alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, così liquidate:
- per il primo grado, in € 5.810,00 per compenso professionale, oltre al
15% per spese generali ed oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Venezia, 21 ottobre 2025
Il Presidente
CA EL
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