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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1128/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'Avv. KAHSAI MIRIAM (c.f. ) e C.F._2 dall'Avv. PRANDI RICCARDO (c.f. ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Kahsai in Cuneo, C.so Nizza n. 18;
OPPONENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. ), quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._4
individuale EN.COS. (p. i.v.a.: ), rappresentato e difeso, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. PENZA ALFONSO (c.f. ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Mondovì, Via Francesco Vigo
n. 6;
OPPOSTO/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza figurata del 24.6.2025. In particolare:
1 - per parte opponente: previo richiamo alle istanze istruttorie già formulate, come da atto di citazione (“- voglia l'ill.mo Tribunale, - contrariis reiectis,
- nel merito:
* dichiarare nullo, annullare e dichiarare comunque inefficace, per i motivi dedotti in parte motiva, il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolto il sig.
da ogni domanda contro di lui proposta;
Parte_1
- in via riconvenzionale:
* accertare e dichiarare che il contratto di appalto è stato risolto per iniziativa dell'appaltatore ex art. 1454 c.c. a data 12 dicembre 2019, e/o comunque per suo recesso in data 31 ottobre 2019; per l'effetto, accertata e dichiarata la risoluzione, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta alla restituzione delle somme tutte percepite per effetto del contratto così risolto nella misura di euro 42.900,00, ovvero in quella diversa misura in corso di causa accertanda e determinanda;
dichiarare altresì tenuta e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore, in quella misura in corso di causa accertanda e determinanda;
- in ogni caso:
* con il favore delle spese e competenze di causa”);
- per parte opposta: previo richiamo alle istanze istruttorie già formulate (“prove per interrogatorio e testi dedotte nella memoria ex art. 183 co. VI, n. 2”), “NEL
MERITO/ Respingersi l'opposizione e la domanda riconvenzionale ex adverso proposte, siccome infondate e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 538/2020 emesso da codesto Tribunale.
IN VIA SUBORDINATA/ Accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto inter partes il 12.3.2018 e per l'effetto dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig. al pagamento, in favore del Sig. Parte_1 CP_1
, dell'importo di Euro 30.800,00, ovvero di quell'altro importo, anche
[...] superiore, che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della risoluzione del contratto (30.12.2019) sino al giorno antecedente al deposito del ricorso ed al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
2 In ogni caso, col favore delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.4.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio quale titolare della ditta En.Cos. (cessata dal Controparte_1
31.12.2020), per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 68/2021 (R.G. n.
190/2021), emesso in favore della parte opposta da codesto Tribunale in data
1.2.2021, notificato all'opponente in data 25.2.2021, avente ad oggetto la corresponsione di Euro 30.800,00 (oltre interessi e spese di procedura), a titolo di saldo ancora dovuto per lavori svolti in esecuzione del contratto d'appalto stipulato in data 12.3.2018 concernente la “demolizione parziale di edificio”, il “rifacimento solai” e le “opere di drenaggio”. In particolare, l'opponente ha eccepito:
- l'inidoneità delle fatture a costituire prova dell'esistenza del credito;
- l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12.3.2018 per effetto di diffida ad adempiere trasmessa dallo stesso appaltatore in data 12.12.2019, preceduta da dichiarazioni di recesso comunicate con lettere del 31.10.2019 e del
14.11.2019, con conseguente estinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto con effetto retroattivo;
- l'inesigibilità ed indeterminatezza del credito azionato, non essendovi stata accettazione dell'opera da parte del committente e non essendo neppure state terminate le opere.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme già corrisposte in relazione del contratto di appalto, pari ad Euro 42.900,00, oltre alla condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti (“in quella misura in corso di causa accertanda e determinanda”).
Con comparsa depositata in data 19.7.2021 si è costituita la parte opposta, contestando i motivi di opposizione e la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale, chiedendo pertanto, in via preliminare, la concessione della
3 provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in via subordinata, la declaratoria di intervenuta risoluzione per inadempimento dell'opponente e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al pagamento di Euro 30.800,00 “ovvero di quell'altro importo, anche superiore, che risulterà all'esito del giudizio”, oltre interessi, il tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 9.11.2021, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il precedente giudice titolare del fascicolo ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12.5.2022.
Con ordinanza del 13.5.2022, rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, il medesimo giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza figurata del 1.2.2024 lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal 3.2.2023), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa è stata successivamente rimessa sul ruolo istruttorio disponendo CTU volta all'accertamento delle opere concretamente eseguite da parte opposta alla data del
12.12.2019, determinando il corrispettivo eventualmente ancora dovuto da parte opponente all'opposto, tenuto conto di quello originariamente pattuito (Euro
72.000,00 oltre IVA); all'esito, tentata inutilmente la conciliazione e sentito a chiarimenti il CTU, la causa è stata nuovamente assunta in decisione all'udienza figurata del 24.6.2025.
Domanda monitoria
1. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
1.1. È noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sulla parte opposta, essendo a carico dell'opponente quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
1.2. Nella specie, vertendosi in tema di contratto di appalto, trovano applicazione i generali principi espressi in tema di obbligazioni contrattuali, secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col
4 principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
2. Ebbene, nel caso in esame, l'esistenza del contratto (espressamente qualificato come “appalto”) posto a fondamento della domanda monitoria – stipulato in Creva il
12.3.2018 ed avente ad oggetto la realizzazione di lavori edili (Demolizione parziale di fabbricato;
Rifacimento solai e Opere di drenaggio) – è pacifica e risulta per tabulas (v. doc. 1 allegato all'atto di citazione ed alla comparsa di risposta, quest'ultimo completo anche del preventivo di spesa richiamato per relationem quale allegato). In particolare, secondo quanto stabilito all'art. 5 di tale scrittura, il corrispettivo dovuto dal committente sarebbe stato pari ad Euro 72.000,00 “al netto dell'IVA”.
3. Parimenti pacifico e documentalmente provato è che, in relazione alle attività espletate in esecuzione del suddetto contratto di appalto, parte opposta abbia emesso
– nel corso del rapporto – le fatture nn. 2, 3, 8 e 9 del 2019 (cfr. doc. prodotti sub nn.
2, 3, 4 e 5) per complessivi Euro 73.700,00 (di cui Euro 6.700,00 a titolo di IVA al
10%), di cui parte opponente ha corrisposto unicamente la minor somma di Euro
42.900,00 (cfr. le distinte di pagamento datate 27.5.2019, 21.8.2019, 20.9.2019 e
28.10.2019 allegate ai nn. 6, 7, 8 e 9 della comparsa di costituzione, nonché pag. 5 dell'atto appena citato, ove l'opposto specifica che “la fattura n. 2/2019 risulta insoluta per € 9.400,00 – la fattura 8/2019 risulta insoluta per € 7.400,00 – la fattura
n. 9/2019 risulta insoluta per € 3.000,00 – la fattura 3/2019 è insoluta per €
11.000,00”), così residuando un credito a favore di En.Cos. pari a complessivi Euro
30.800,00, pari all'importo richiesto in sede monitoria.
4. Nel proporre opposizione, si è limitato ad eccepire Parte_1
l'inidoneità delle fatture emesse dall'appaltatore a fornire idonea prova del credito nel presente giudizio di opposizione e la non debenza delle somme azionate per effetto della (pacifica) intervenuta risoluzione del contratto in esame ex art. 1454 co. 3 c.c. a far data dal 27.12.2019, a fronte della diffida ad adempiere inviatagli dall'appaltatore-
5 odierno opposto in data 12.12.2019 (cfr. doc. n. 10 allegato alla comparsa), sostenendo, in particolare che, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, lo stesso non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
pertanto, secondo l'opponente, l'opposto sarebbe tenuto, per effetto dell'invocata risoluzione contrattuale, a restituire il corrispettivo ricevuto (pari ad
Euro 42.900,00). Inoltre, ha eccepito l'inesigibilità del credito per non essere le opere state terminate ed accettate dal committente.
5. Tale difesa non coglie nel segno.
5.1. In primo luogo, le contestazioni circa il valore probatorio della documentazione (in specie, peraltro, rappresentata non solo dalle fatture ma anche dal contratto e dalla diffida ad adempiere) sulla cui base è stato concesso il provvedimento monitorio opposto, risultano evidentemente generiche ed irrilevanti.
Infatti, nella dinamica processuale della contestazione dei fatti posti a base delle domande e delle eccezioni, il richiamo al dato astratto della pregnanza degli elementi di prova offerti dalla controparte, avulso dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, si risolve, a ben vedere, in una contestazione generica e di stile, in quanto tale inidonea a far sorgere in capo al proprio contraddittore l'onere di dimostrare l'esistenza di detti fatti e rapporti. Ciò in quanto l'onere di specifica contestazione delineato dall'art. 115 c.p.c. soggiace agli stessi limiti del potere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto, per cui deve esplicarsi, simmetricamente, in affermazioni difensive specifiche e non generiche (cfr. Cass. civ. n. 5356/2009).
5.2. In secondo luogo, quanto alla affermata mancata accettazione delle opere deve sottolinearsi, oltre all'evidente genericità dell'eccezione (peraltro neppure coltivata nelle successive difese), da un lato, che l'ultimazione e la consegna delle opere non sia ostativa alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente e, dall'altro, che non risulta specificamente contestata l'avvenuta esecuzione, alla data del 12.12.2019, delle opere specificamente indicate nelle fatture azionate in sede monitoria (inferiori, per importo, al corrispettivo contrattualmente convenuto al punto 5 del contratto di appalto), corrispondente alla gran parte dei lavori concordati: in particolare, come evidenziato dallo stesso opponente, a fine
6 ottobre e metà novembre 2019 l'opposto aveva dichiarato che i lavori eseguiti erano stati realizzati “al 90%” (cfr. pag. 1 della terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. grassetto aggiunto), circostanza che trova peraltro riscontro nelle conclusioni del proprio CTP, Geom. il quale ha affermato che i lavori eseguiti Controparte_2 dalla “corrispondono a circa l'80% del preventivo” (v. pag. 1 doc. 6 CP_3
produzione opponente).
5.3. Infine, non può condividersi l'interpretazione fornita dall'opponente circa l'effetto risolutorio discendente dalla risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto per cui è causa.
5.3.1. Per quanto, infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive come l'appalto, il quale non può considerarsi “ad esecuzione continuata o periodica”, il principio di retroattività di cui all'art. 1458 co. 1 c.c., correlato al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze eventualmente imputabili, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta (l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite), qualora non sia configurabile la restituzione in natura all'appaltatore dell'opera parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente va determinato con riferimento al prezzo delle opere già eseguite, che può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (ex multis: Cass. civ. n.
22065/2022; Cass. civ. n. 15705/2013; Cass. civ. n. 3455/2015): diversamente opinando, infatti, si finirebbe con l'ammettere che il committente possa ritenere le opere già eseguite dall'appaltatore, non rimovibili senza arrecare danno, mantenendo al contempo il diritto alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto ormai risolto, con evidente danno in capo all'appaltatore, il quale, tenuto ad assolvere all'obbligo restitutorio conseguente alla risoluzione, non avrebbe diritto ad ottenere alcun compenso per le opere di cui il committente si sia comunque giovato, con indebito vantaggio patrimoniale di quest'ultimo.
7 5.3.2. Nella specie, quindi, considerato pure che la risoluzione è stata invocata dall'appaltatore per effetto dell'inadempimento del committente (in particolare, nella missiva del 12.12.2019 si contesta la mancata fornitura dei materiali necessari per provvedere alla ricostruzione del tetto, unica opera ancora mancante, nonché il pagamento di soltanto il 50% dei lavori eseguiti, pari a circa il 90%: v. doc. 10 produzione opposta) – neppure oggetto di specifica contestazione ovvero in altro modo giustificato – e che il CTU nominato in corso di causa, Geom. Persona_1
, con motivazione logica e neppure oggetto di osservazioni, ha accertato come
[...]
“i lavori oggetto di causa sono stati regolarmente realizzati come da contratto definito dalle parti”, quantificando il valore venale residuo delle opere realizzate dall'appaltatore in importo (Euro 33.000,00 + IVA: cfr. pag. 4 della relazione peritale) inferiore a quello azionato in sede monitoria, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, risultando il committente tenuto al pagamento dell'importo di cui Parte_1
al decreto monitorio opposto a titolo di equivalente pecuniario dell'opera effettivamente realizzata dall'appaltatore prima dell'invocata risoluzione contrattuale.
6. Si precisa che nessun provvedimento deve adottarsi in punto di esecutorietà, essendo il decreto già munito di efficacia esecutiva, come da ordinanza resa ai sensi dell'art. 648 co. 1 c.p.c.
Domanda riconvenzionale
7. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, per quanto sia pacifica la già intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 co. 3 c.c.
(cfr. Cass. civ. n. 9488/2013), alla luce delle motivazioni poc'anzi espresse (v. par. sub 5.3), dev'essere rigettata la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto di appalto (complessivi Euro 42.900,00).
8. Parimenti dev'essere rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale afferente al risarcimento dei danni subiti, la quale risulta evidentemente generica e priva di alcun supporto probatorio, non avendo l'attore in riconvenzionale neppure specificato l'esistenza e l'entità dei danni che sarebbero stati patiti per effetto della condotta dell'appaltatore.
Spese
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
8 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, conformemente alla nota spese depositata dalla difesa di parte opposta (di poco inferiore alla somma dei valori medi dello scaglione di riferimento).
10. Analogamente vanno poste a carico di parte opponente le spese occorse per la disposta CTU, da ritenersi circoscritte, in assenza di apposita istanza di liquidazione, all'importo liquidato a titolo di acconto in sede di conferimento dell'incarico peritale
(Euro 500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 68/2021
(R.G. n°. 190/2021), emesso in favore dell'opposto da codesto Tribunale in data
1.2.2021, già esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento formulata da parte opponente;
3. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese occorse per la CTU svolta nel presente giudizio;
4. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
14.023,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 1128 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti, dall'Avv. KAHSAI MIRIAM (c.f. ) e C.F._2 dall'Avv. PRANDI RICCARDO (c.f. ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Kahsai in Cuneo, C.so Nizza n. 18;
OPPONENTE/ATTORE IN RICONVENZIONALE
E
(c.f. ), quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._4
individuale EN.COS. (p. i.v.a.: ), rappresentato e difeso, come da P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. PENZA ALFONSO (c.f. ed C.F._5
elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Mondovì, Via Francesco Vigo
n. 6;
OPPOSTO/CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza figurata del 24.6.2025. In particolare:
1 - per parte opponente: previo richiamo alle istanze istruttorie già formulate, come da atto di citazione (“- voglia l'ill.mo Tribunale, - contrariis reiectis,
- nel merito:
* dichiarare nullo, annullare e dichiarare comunque inefficace, per i motivi dedotti in parte motiva, il decreto ingiuntivo opposto, mandando assolto il sig.
da ogni domanda contro di lui proposta;
Parte_1
- in via riconvenzionale:
* accertare e dichiarare che il contratto di appalto è stato risolto per iniziativa dell'appaltatore ex art. 1454 c.c. a data 12 dicembre 2019, e/o comunque per suo recesso in data 31 ottobre 2019; per l'effetto, accertata e dichiarata la risoluzione, dichiarare tenuta e condannare parte convenuta alla restituzione delle somme tutte percepite per effetto del contratto così risolto nella misura di euro 42.900,00, ovvero in quella diversa misura in corso di causa accertanda e determinanda;
dichiarare altresì tenuta e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'odierno attore, in quella misura in corso di causa accertanda e determinanda;
- in ogni caso:
* con il favore delle spese e competenze di causa”);
- per parte opposta: previo richiamo alle istanze istruttorie già formulate (“prove per interrogatorio e testi dedotte nella memoria ex art. 183 co. VI, n. 2”), “NEL
MERITO/ Respingersi l'opposizione e la domanda riconvenzionale ex adverso proposte, siccome infondate e, conseguentemente, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 538/2020 emesso da codesto Tribunale.
IN VIA SUBORDINATA/ Accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto inter partes il 12.3.2018 e per l'effetto dichiararsi tenuto e condannarsi il Sig. al pagamento, in favore del Sig. Parte_1 CP_1
, dell'importo di Euro 30.800,00, ovvero di quell'altro importo, anche
[...] superiore, che risulterà all'esito del giudizio, oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della risoluzione del contratto (30.12.2019) sino al giorno antecedente al deposito del ricorso ed al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della notifica del decreto ingiuntivo al saldo.
2 In ogni caso, col favore delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, Legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.4.2021, ha Parte_1
convenuto in giudizio quale titolare della ditta En.Cos. (cessata dal Controparte_1
31.12.2020), per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 68/2021 (R.G. n.
190/2021), emesso in favore della parte opposta da codesto Tribunale in data
1.2.2021, notificato all'opponente in data 25.2.2021, avente ad oggetto la corresponsione di Euro 30.800,00 (oltre interessi e spese di procedura), a titolo di saldo ancora dovuto per lavori svolti in esecuzione del contratto d'appalto stipulato in data 12.3.2018 concernente la “demolizione parziale di edificio”, il “rifacimento solai” e le “opere di drenaggio”. In particolare, l'opponente ha eccepito:
- l'inidoneità delle fatture a costituire prova dell'esistenza del credito;
- l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto del 12.3.2018 per effetto di diffida ad adempiere trasmessa dallo stesso appaltatore in data 12.12.2019, preceduta da dichiarazioni di recesso comunicate con lettere del 31.10.2019 e del
14.11.2019, con conseguente estinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto con effetto retroattivo;
- l'inesigibilità ed indeterminatezza del credito azionato, non essendovi stata accettazione dell'opera da parte del committente e non essendo neppure state terminate le opere.
Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme già corrisposte in relazione del contratto di appalto, pari ad Euro 42.900,00, oltre alla condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti (“in quella misura in corso di causa accertanda e determinanda”).
Con comparsa depositata in data 19.7.2021 si è costituita la parte opposta, contestando i motivi di opposizione e la fondatezza della spiegata domanda riconvenzionale, chiedendo pertanto, in via preliminare, la concessione della
3 provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in via subordinata, la declaratoria di intervenuta risoluzione per inadempimento dell'opponente e, per l'effetto, la condanna di quest'ultimo al pagamento di Euro 30.800,00 “ovvero di quell'altro importo, anche superiore, che risulterà all'esito del giudizio”, oltre interessi, il tutto con vittoria di spese.
Con ordinanza del 9.11.2021, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il precedente giudice titolare del fascicolo ha concesso la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 12.5.2022.
Con ordinanza del 13.5.2022, rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti, il medesimo giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza figurata del 1.2.2024 lo scrivente magistrato (subentrato nella titolarità del fascicolo a far data dal 3.2.2023), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa è stata successivamente rimessa sul ruolo istruttorio disponendo CTU volta all'accertamento delle opere concretamente eseguite da parte opposta alla data del
12.12.2019, determinando il corrispettivo eventualmente ancora dovuto da parte opponente all'opposto, tenuto conto di quello originariamente pattuito (Euro
72.000,00 oltre IVA); all'esito, tentata inutilmente la conciliazione e sentito a chiarimenti il CTU, la causa è stata nuovamente assunta in decisione all'udienza figurata del 24.6.2025.
Domanda monitoria
1. Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.
1.1. È noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, venendo in rilievo un rapporto processuale “a parti invertite”, l'onere di provare l'an ed il quantum della pretesa grava sulla parte opposta, essendo a carico dell'opponente quello relativo fatto modificativo/estintivo della pretesa creditoria.
1.2. Nella specie, vertendosi in tema di contratto di appalto, trovano applicazione i generali principi espressi in tema di obbligazioni contrattuali, secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., coordinato con l'art. 115 c.p.c. e col
4 principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
2. Ebbene, nel caso in esame, l'esistenza del contratto (espressamente qualificato come “appalto”) posto a fondamento della domanda monitoria – stipulato in Creva il
12.3.2018 ed avente ad oggetto la realizzazione di lavori edili (Demolizione parziale di fabbricato;
Rifacimento solai e Opere di drenaggio) – è pacifica e risulta per tabulas (v. doc. 1 allegato all'atto di citazione ed alla comparsa di risposta, quest'ultimo completo anche del preventivo di spesa richiamato per relationem quale allegato). In particolare, secondo quanto stabilito all'art. 5 di tale scrittura, il corrispettivo dovuto dal committente sarebbe stato pari ad Euro 72.000,00 “al netto dell'IVA”.
3. Parimenti pacifico e documentalmente provato è che, in relazione alle attività espletate in esecuzione del suddetto contratto di appalto, parte opposta abbia emesso
– nel corso del rapporto – le fatture nn. 2, 3, 8 e 9 del 2019 (cfr. doc. prodotti sub nn.
2, 3, 4 e 5) per complessivi Euro 73.700,00 (di cui Euro 6.700,00 a titolo di IVA al
10%), di cui parte opponente ha corrisposto unicamente la minor somma di Euro
42.900,00 (cfr. le distinte di pagamento datate 27.5.2019, 21.8.2019, 20.9.2019 e
28.10.2019 allegate ai nn. 6, 7, 8 e 9 della comparsa di costituzione, nonché pag. 5 dell'atto appena citato, ove l'opposto specifica che “la fattura n. 2/2019 risulta insoluta per € 9.400,00 – la fattura 8/2019 risulta insoluta per € 7.400,00 – la fattura
n. 9/2019 risulta insoluta per € 3.000,00 – la fattura 3/2019 è insoluta per €
11.000,00”), così residuando un credito a favore di En.Cos. pari a complessivi Euro
30.800,00, pari all'importo richiesto in sede monitoria.
4. Nel proporre opposizione, si è limitato ad eccepire Parte_1
l'inidoneità delle fatture emesse dall'appaltatore a fornire idonea prova del credito nel presente giudizio di opposizione e la non debenza delle somme azionate per effetto della (pacifica) intervenuta risoluzione del contratto in esame ex art. 1454 co. 3 c.c. a far data dal 27.12.2019, a fronte della diffida ad adempiere inviatagli dall'appaltatore-
5 odierno opposto in data 12.12.2019 (cfr. doc. n. 10 allegato alla comparsa), sostenendo, in particolare che, non trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica, lo stesso non si sottrae alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della retroattività di tutti gli effetti della risoluzione, anche in ordine alle prestazioni già eseguite;
pertanto, secondo l'opponente, l'opposto sarebbe tenuto, per effetto dell'invocata risoluzione contrattuale, a restituire il corrispettivo ricevuto (pari ad
Euro 42.900,00). Inoltre, ha eccepito l'inesigibilità del credito per non essere le opere state terminate ed accettate dal committente.
5. Tale difesa non coglie nel segno.
5.1. In primo luogo, le contestazioni circa il valore probatorio della documentazione (in specie, peraltro, rappresentata non solo dalle fatture ma anche dal contratto e dalla diffida ad adempiere) sulla cui base è stato concesso il provvedimento monitorio opposto, risultano evidentemente generiche ed irrilevanti.
Infatti, nella dinamica processuale della contestazione dei fatti posti a base delle domande e delle eccezioni, il richiamo al dato astratto della pregnanza degli elementi di prova offerti dalla controparte, avulso dalla specificità dei fatti e dei rapporti come allegati in giudizio, si risolve, a ben vedere, in una contestazione generica e di stile, in quanto tale inidonea a far sorgere in capo al proprio contraddittore l'onere di dimostrare l'esistenza di detti fatti e rapporti. Ciò in quanto l'onere di specifica contestazione delineato dall'art. 115 c.p.c. soggiace agli stessi limiti del potere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto, per cui deve esplicarsi, simmetricamente, in affermazioni difensive specifiche e non generiche (cfr. Cass. civ. n. 5356/2009).
5.2. In secondo luogo, quanto alla affermata mancata accettazione delle opere deve sottolinearsi, oltre all'evidente genericità dell'eccezione (peraltro neppure coltivata nelle successive difese), da un lato, che l'ultimazione e la consegna delle opere non sia ostativa alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente e, dall'altro, che non risulta specificamente contestata l'avvenuta esecuzione, alla data del 12.12.2019, delle opere specificamente indicate nelle fatture azionate in sede monitoria (inferiori, per importo, al corrispettivo contrattualmente convenuto al punto 5 del contratto di appalto), corrispondente alla gran parte dei lavori concordati: in particolare, come evidenziato dallo stesso opponente, a fine
6 ottobre e metà novembre 2019 l'opposto aveva dichiarato che i lavori eseguiti erano stati realizzati “al 90%” (cfr. pag. 1 della terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. grassetto aggiunto), circostanza che trova peraltro riscontro nelle conclusioni del proprio CTP, Geom. il quale ha affermato che i lavori eseguiti Controparte_2 dalla “corrispondono a circa l'80% del preventivo” (v. pag. 1 doc. 6 CP_3
produzione opponente).
5.3. Infine, non può condividersi l'interpretazione fornita dall'opponente circa l'effetto risolutorio discendente dalla risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto di appalto per cui è causa.
5.3.1. Per quanto, infatti, nei contratti a prestazioni corrispettive come l'appalto, il quale non può considerarsi “ad esecuzione continuata o periodica”, il principio di retroattività di cui all'art. 1458 co. 1 c.c., correlato al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze eventualmente imputabili, dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta (l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite), qualora non sia configurabile la restituzione in natura all'appaltatore dell'opera parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico del committente va determinato con riferimento al prezzo delle opere già eseguite, che può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum (ex multis: Cass. civ. n.
22065/2022; Cass. civ. n. 15705/2013; Cass. civ. n. 3455/2015): diversamente opinando, infatti, si finirebbe con l'ammettere che il committente possa ritenere le opere già eseguite dall'appaltatore, non rimovibili senza arrecare danno, mantenendo al contempo il diritto alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto ormai risolto, con evidente danno in capo all'appaltatore, il quale, tenuto ad assolvere all'obbligo restitutorio conseguente alla risoluzione, non avrebbe diritto ad ottenere alcun compenso per le opere di cui il committente si sia comunque giovato, con indebito vantaggio patrimoniale di quest'ultimo.
7 5.3.2. Nella specie, quindi, considerato pure che la risoluzione è stata invocata dall'appaltatore per effetto dell'inadempimento del committente (in particolare, nella missiva del 12.12.2019 si contesta la mancata fornitura dei materiali necessari per provvedere alla ricostruzione del tetto, unica opera ancora mancante, nonché il pagamento di soltanto il 50% dei lavori eseguiti, pari a circa il 90%: v. doc. 10 produzione opposta) – neppure oggetto di specifica contestazione ovvero in altro modo giustificato – e che il CTU nominato in corso di causa, Geom. Persona_1
, con motivazione logica e neppure oggetto di osservazioni, ha accertato come
[...]
“i lavori oggetto di causa sono stati regolarmente realizzati come da contratto definito dalle parti”, quantificando il valore venale residuo delle opere realizzate dall'appaltatore in importo (Euro 33.000,00 + IVA: cfr. pag. 4 della relazione peritale) inferiore a quello azionato in sede monitoria, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, risultando il committente tenuto al pagamento dell'importo di cui Parte_1
al decreto monitorio opposto a titolo di equivalente pecuniario dell'opera effettivamente realizzata dall'appaltatore prima dell'invocata risoluzione contrattuale.
6. Si precisa che nessun provvedimento deve adottarsi in punto di esecutorietà, essendo il decreto già munito di efficacia esecutiva, come da ordinanza resa ai sensi dell'art. 648 co. 1 c.p.c.
Domanda riconvenzionale
7. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, per quanto sia pacifica la già intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 co. 3 c.c.
(cfr. Cass. civ. n. 9488/2013), alla luce delle motivazioni poc'anzi espresse (v. par. sub 5.3), dev'essere rigettata la richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto di appalto (complessivi Euro 42.900,00).
8. Parimenti dev'essere rigettata l'ulteriore domanda riconvenzionale afferente al risarcimento dei danni subiti, la quale risulta evidentemente generica e priva di alcun supporto probatorio, non avendo l'attore in riconvenzionale neppure specificato l'esistenza e l'entità dei danni che sarebbero stati patiti per effetto della condotta dell'appaltatore.
Spese
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
8 dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, conformemente alla nota spese depositata dalla difesa di parte opposta (di poco inferiore alla somma dei valori medi dello scaglione di riferimento).
10. Analogamente vanno poste a carico di parte opponente le spese occorse per la disposta CTU, da ritenersi circoscritte, in assenza di apposita istanza di liquidazione, all'importo liquidato a titolo di acconto in sede di conferimento dell'incarico peritale
(Euro 500,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 68/2021
(R.G. n°. 190/2021), emesso in favore dell'opposto da codesto Tribunale in data
1.2.2021, già esecutivo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale di restituzione e risarcimento formulata da parte opponente;
3. pone definitivamente a carico di parte opponente le spese occorse per la CTU svolta nel presente giudizio;
4. condanna parte opponente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte opposta delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
14.023,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Cuneo il 20/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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