Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Marisa Barbato, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 22/01/2025, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 18420/2023 R.G. promossa da:
C.F. , rappr. e dif. dall'avv. Grazia Parte_1 C.F._1
Ferrara, come da procura in atti,
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dagli avv.ti Maurizio e Controparte_1
Manuela Parlato, come da procura in atti,
RESISTENTE
e rappr. e dif. dall'avv. Mauro Elberti, come da procura generale in atti, CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n. 071.20239025489088.000
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2023, l'istante in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n°071.20239025489088.000 notificata dall'Ente Riscossore
, sede Napoli in data 06/09/2023 a mezzo posta, nonché Controparte_1
addebito n. 37120120010943482000 di € 9.122,48 (Anno 2005 gestione separata contributi su reddito, Ente Impositore sede di Soccavo, Napoli) sottesi alla predetta intimazione. CP_2
Deduceva, a sostegno dell'opposizione, l'omessa notifica della cartella e dell'avviso e la prescrizione dei crediti, anche successiva alle presunte date di notifica degli atti sottesi
(stante il richiamo in ricorso alla pronuncia della CASS. SEZ. UNITE SENT.
23397/25.10.2016).
L' e l' hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività e nel CP_2 CP_3
merito il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, scaduto il termine per il deposito di note, la causa, istruita documentalmente, viene decisa con la presente sentenza, comunicata alle parti.
*****
In merito all'impugnazione dell'intimazione di pagamento, va premesso che l'art. 24 del D.
L.vo n. 46/99 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, per cui la notifica della cartella di pagamento segna solo l'inizio del termine di 40 giorni per proporre l'opposizione.
Non par dubbio, tuttavia, che la mancata notifica di detta cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, ma il momento di garanzia dovrà essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa, atto che, come nella specie, sarebbe rappresentato dall'intimazione di pagamento (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del
1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. civ., Sez. V, 06/11/2003, n.16666; Cass. civ., Sez. I, 21/06/2002, n.9080; Cass. civ., Sez. I, 23/05/2002, n.7533; Cass. sez. I,
5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Alla luce di quanto sopra, allorché sia impugnato un atto successivo alla cartella esattoriale, possono astrattamente ipotizzarsi tre diverse ipotesi: l'intimazione di pagamento rappresenta il primo atto impositivo validamente notificato dal quale decorrono i termini per l'impugnazione della cartella esattoriale e, quindi, la domanda va qualificata quale opposizione ex art. 24 del D. L.vo n.46/99; ovvero, in ragione dei motivi dell'impugnazione, l'atto va qualificato come opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Orbene, nella fattispecie in esame parte ricorrente allega l'omessa notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito in contestazione;
col presente ricorso, pertanto, ha prospettato contestazioni sul merito della pretesa contributiva, deducendo l'intervenuta prescrizione dei contributi iscritti a ruolo, intendendo, quindi, recuperare la tutela giurisdizionale ex art. 24 che afferma perduta a causa dell'omessa notificazione di cartella/avviso. Inoltre, con il medesimo ricorso l'istante ha eccepito anche la prescrizione successiva alla (presunta) notifica sia della cartella che dell'avviso, con ciò proponendo un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo costituito dalle cartelle esattoriali sottese all'intimazione.
E' necessario allora valutare l'eccezione relativa alla mancata notifica della cartella e dell'avviso sottesi all'intimazione di pagamento.
Dalla documentazione prodotta da risulta, con riferimento alla cartella n. CP_3
07120100193758683000, che la notifica è regolarmente avvenuta in data 18.10.2010 a mezzo di un delegato al ritiro presso l'ufficio postale.
Quanto all'avviso di addebito n. 371 2012 00109434 82, dalla produzione dell' risulta CP_2
che la notifica è avvenuta in data 3.1.2013 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'indirizzo di residenza del ricorrente (non vi è contestazione al riguardo). La riferibilità della ricevuta di ritorno all'avviso si desume dal codice presente su entrambi gli atti.
La notifica a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R è prevista dal D.L. n.
78/2010; alla notifica eseguita direttamente dall' a mezzo raccomandata A.R. ex art. CP_2
26 D.P.R. n. 602/1973, non trova applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. n. 890/1982. Al riguardo, la SC ha chiarito che: “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del
1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)”(Cass. n. 12083/16).
Ed ancora, secondo Cass. 23511/2016: “E' stato osservato che anche se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.
2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 22488/2014; n. 2008/2008). Difettando, infatti, apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12083/2016; n. 23213/2014; n. 16949/2014;
4895/2014; n. 9111/2012; n. 270/2012). (In senso conforme vedi, Cass., sent. n.
1304/2017, Cass. sent. n. 3061/19, Cass. sent. n. 4556/20).
Accertata la regolarità delle notifiche della cartella e dell'avviso in questione, pertanto può esaminarsi solo l'eccezione di prescrizione successiva alla data di notifica, ormai pacificamente quinquennale (vedi Cass SS.UU. n. 23397 del 17.11.2016).
L'art. 29 del D. Lgs. 46/1999 dispone infatti:
“29. Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie.
1. Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
E' stato chiarito che “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti
l'iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo
l'irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un'azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, per la quale, prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, comma 1, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per
l'opposizione al provvedimento sanzionatorio” (vedi Cass. civ., Sez. Unite, 13/07/2000, n. 489; vedi anche Cass. civ., Sez. lavoro, 24215 del 17/11/2009).
Nel caso concreto, quindi, pur risultando, come già chiarito, la cartella esattoriale e l'avviso di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta regolarmente notificati è decorso dalle notifiche sopra viste il termine quinquennale di prescrizione.
Ed infatti, pur in presenza del preavviso di fermo notificato al ricorrente in data 29.11.2014, depositato nella produzione di gli altri atti prodotti da la comunicazione CP_3 CP_3
preventiva di ipoteca e l'intimazione di pagamento, risultano notificati il 21/22.1.20, dunque successivamente al decorso del quinquennio, con conseguente estinzione per prescrizione dei crediti contributivi e la perdita del diritto dell'agente di riscossione di procedere ad esecuzione forzata.
Ne consegue la declaratoria di inesistenza del diritto dell'ente riscossore a procedere in sede esecutiva sulla base del ruolo oggetto di causa per intervenuta prescrizione relativamente alla cartella e all'avviso sopra indicati.
Le spese di lite con l vanno compensate interamente in mancanza di responsabilità CP_2
dell' in relazione alla fase successiva alla notifica dell'avviso di addebito, mentre CP_2
seguono la soccombenza di e si liquidano come in dispositivo. CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva sulla base della cartella n. 07120100193758683000 e dell'avviso di addebito n. 371
2012 00109434 82, per intervenuta prescrizione;
compensa le spese di lite con l' CP_2
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.700,00 oltre Iva, Cpa e CP_3
spese generali come per legge.
Si comunichi
Napoli, così deciso in data 28/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Marisa Barbato