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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8165/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8165/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PAGNIELLO FABRIZIO, con elezione di Email_1 domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata ad Controparte_1 C.F._2
AVEZZANO (AQ) il 08/08/1964, con il patrocinio dell'avv. CANUTI
RICCARDO, con elezione di domicilio Email_2
presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/01/2022 chiedeva la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge , con la quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in Anzio (RM) il 05.08.1990, precisando che dall'unione era nata la IA (08.11.2001) e deducendo, a fondamento della domanda, che Per_1
i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento, che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie in quanto convivente con la IA, maggiorenne ma non
1 economicamente indipendente, e che venisse determinato in euro 600,00 mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento della IA, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva altresì che venissero poste a carico della moglie le rate di mutuo, pure intestate al ricorrente, gravanti sull'immobile sito in Nettuno, via
Frasso Sabino n. 7, di proprietà esclusiva della ressietente.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase CP_1 CP_1
presidenziale, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva che venisse stabilito in euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo paterno per il mantenimento della IA, che il ricorrente continuasse a farsi carico delle rate di mutuo gravanti sull'immobile di Nettuno a lei intestato, nonché che venisse posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie un Pt_1
assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili.
All'udienza del 16.05.2022 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominando il Giudice istruttore per il proseguo.
Con sentenza non definitiva n. 318/23, pubblicata il 09.01.2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale tra parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ebbene, con riguardo ai provvedimenti consequenziali alla separazione delle parti, occorre in primo luogo confermare l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della IA, la quale pur essendo maggiorenne non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, in quanto attualmente iscritta al corso di laurea di medicina presso l'Università La Sapienza di Roma. L'importo di tale contributo, tenuto conto della concorde volontà delle parti sul punto, deve essere confermato in euro 500,00 mensili, come già stabilito in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, e dovrà essere corrisposto da a Parte_1 [...]
, in quanto genitore convivente con la IA . CP_1
Ciascun genitore, per le medesime ragioni, dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per la IA . Per_1
2 Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nulla deve disporsi, invece, con riguardo all'assegnazione, richiesta dal ricorrente, della casa coniugale sita in Roma, piazza del Caravaggio n. 14, dal momento che costituisce circostanza pacifica tra le parti quella per cui madre e IA risiedono stabilmente nell'immobile di proprietà della resistente sito in Nettuno (RM). In assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti che abitano la casa coniugale, la quale risulta essere stata rilasciata nel caso in esame, non può trovare applicazione, pertanto, l'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c.
Non possono altresì trovare accoglimento le domande formulate da entrambe le parti, aventi ad oggetto la corresponsione delle rate del mutuo gravante sull'immobile sito in Nettuno, via Frasso Sabino n. 7, in quanto la pretesa non è azionabile in questa sede e dovrà essere oggetto di autonomo giudizio.
Venendo infine alla domanda di mantenimento in proprio favore formulata dalla parte resistente, ritiene il Collegio che la stessa debba essere rigettata, tenuto conto dell'idoneità delle disponibilità reddituali e patrimoniali della sig.ra che CP_1
appaiono congrue al fine di provvedere alle proprie necessità. Ed invero la signora
3 svolge, e risulta avere sempre svolto, attività di lavoro autonomo in quanto titolare di un esercizio commerciale nel campo della vendita di profumi, dal quale ha ricavato un reddito complessivo annuo pari ad euro 19.598,00 nel 2019, 12.572,00 nel 2020 e 13.228,00 nel 2021, essendo peraltro socia della ARTEPROFUMI
S.R.L. Nessuna rilevanza assume peraltro la dedotta chiusura e cessazione di detta attività, nella fase conclusiva del giudizio, in quanto non supportata da riscontri probatori in atti. Occorre altresì rilevare che la signora, che risulta proprietaria di più unità immobiliari site in provincia di Isernia, le quali sono suscettibili di divenire produttive di reddito, risiede nell'immobile di sua proprietà a Nettuno, il cui mutuo è intestato al marito. Il ricorrente quindi allo stato sostiene mensilmente l'esborso di euro 960,00 per corrisponderne le relative rate di mutuo sull'immobile acquistato in via esclusiva dalla moglie, che ne risulta infatti unica proprietaria. A fronte di tale contributo da parte del ricorrente, la non sostiene spese CP_1 abitative, al di fuori delle utenze, per l'immobile in cui abita unitamente alla IA.
In ragione di quanto appena esposto, tenuto conto dell'autonoma capacità economica della parte resistente e delle sue consistenze patrimoniali, ciascun coniuge dovrà provvedere al proprio autonomo sostentamento.
La soccombenza della resistente in ordine alla domanda di mantenimento in proprio favore giustifica la condanna della medesima al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente. Ciò, in ragione altresì dell'accordo intervenuto tra le parti con riguardo al contributo paterno dovuto per il mantenimento della IA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
8165/2022, preso atto della sentenza parziale n. n. 318/23 intervenuta tra
[...]
e , così provvede: Pt_1 Controparte_1
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- determina in euro 500,00 mensili il contributo dovuto da a Parte_1
per il mantenimento della IA maggiorenne ma non Controparte_1
economicamente indipendente, da corrispondere a Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la IA;
4 - condanna al pagamento del 50% delle spese di lite sostenute da Controparte_1
, che liquida nella somma complessiva pari ad euro 1500,00, oltre Iva e CNF. Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8165/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PAGNIELLO FABRIZIO, con elezione di Email_1 domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata ad Controparte_1 C.F._2
AVEZZANO (AQ) il 08/08/1964, con il patrocinio dell'avv. CANUTI
RICCARDO, con elezione di domicilio Email_2
presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 27/01/2022 chiedeva la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge , con la quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio in Anzio (RM) il 05.08.1990, precisando che dall'unione era nata la IA (08.11.2001) e deducendo, a fondamento della domanda, che Per_1
i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva che ciascun coniuge provvedesse al proprio autonomo sostentamento, che la casa coniugale venisse assegnata alla moglie in quanto convivente con la IA, maggiorenne ma non
1 economicamente indipendente, e che venisse determinato in euro 600,00 mensili il contributo da lui dovuto per il mantenimento della IA, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva altresì che venissero poste a carico della moglie le rate di mutuo, pure intestate al ricorrente, gravanti sull'immobile sito in Nettuno, via
Frasso Sabino n. 7, di proprietà esclusiva della ressietente.
, nel costituirsi in giudizio già nella fase CP_1 CP_1
presidenziale, contestava tutto quanto ex adverso dedotto e chiedeva che venisse stabilito in euro 900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, il contributo paterno per il mantenimento della IA, che il ricorrente continuasse a farsi carico delle rate di mutuo gravanti sull'immobile di Nettuno a lei intestato, nonché che venisse posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla moglie un Pt_1
assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili.
All'udienza del 16.05.2022 il Presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominando il Giudice istruttore per il proseguo.
Con sentenza non definitiva n. 318/23, pubblicata il 09.01.2023, il Tribunale dichiarava la separazione personale tra parti e disponeva la rimessione della causa in istruttoria sulle questioni accessorie.
Concessi i termini ex art.183, VI comma, c.p.c., acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ebbene, con riguardo ai provvedimenti consequenziali alla separazione delle parti, occorre in primo luogo confermare l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della IA, la quale pur essendo maggiorenne non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, in quanto attualmente iscritta al corso di laurea di medicina presso l'Università La Sapienza di Roma. L'importo di tale contributo, tenuto conto della concorde volontà delle parti sul punto, deve essere confermato in euro 500,00 mensili, come già stabilito in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, e dovrà essere corrisposto da a Parte_1 [...]
, in quanto genitore convivente con la IA . CP_1
Ciascun genitore, per le medesime ragioni, dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie per la IA . Per_1
2 Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita dei figli, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Nulla deve disporsi, invece, con riguardo all'assegnazione, richiesta dal ricorrente, della casa coniugale sita in Roma, piazza del Caravaggio n. 14, dal momento che costituisce circostanza pacifica tra le parti quella per cui madre e IA risiedono stabilmente nell'immobile di proprietà della resistente sito in Nettuno (RM). In assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti che abitano la casa coniugale, la quale risulta essere stata rilasciata nel caso in esame, non può trovare applicazione, pertanto, l'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c.
Non possono altresì trovare accoglimento le domande formulate da entrambe le parti, aventi ad oggetto la corresponsione delle rate del mutuo gravante sull'immobile sito in Nettuno, via Frasso Sabino n. 7, in quanto la pretesa non è azionabile in questa sede e dovrà essere oggetto di autonomo giudizio.
Venendo infine alla domanda di mantenimento in proprio favore formulata dalla parte resistente, ritiene il Collegio che la stessa debba essere rigettata, tenuto conto dell'idoneità delle disponibilità reddituali e patrimoniali della sig.ra che CP_1
appaiono congrue al fine di provvedere alle proprie necessità. Ed invero la signora
3 svolge, e risulta avere sempre svolto, attività di lavoro autonomo in quanto titolare di un esercizio commerciale nel campo della vendita di profumi, dal quale ha ricavato un reddito complessivo annuo pari ad euro 19.598,00 nel 2019, 12.572,00 nel 2020 e 13.228,00 nel 2021, essendo peraltro socia della ARTEPROFUMI
S.R.L. Nessuna rilevanza assume peraltro la dedotta chiusura e cessazione di detta attività, nella fase conclusiva del giudizio, in quanto non supportata da riscontri probatori in atti. Occorre altresì rilevare che la signora, che risulta proprietaria di più unità immobiliari site in provincia di Isernia, le quali sono suscettibili di divenire produttive di reddito, risiede nell'immobile di sua proprietà a Nettuno, il cui mutuo è intestato al marito. Il ricorrente quindi allo stato sostiene mensilmente l'esborso di euro 960,00 per corrisponderne le relative rate di mutuo sull'immobile acquistato in via esclusiva dalla moglie, che ne risulta infatti unica proprietaria. A fronte di tale contributo da parte del ricorrente, la non sostiene spese CP_1 abitative, al di fuori delle utenze, per l'immobile in cui abita unitamente alla IA.
In ragione di quanto appena esposto, tenuto conto dell'autonoma capacità economica della parte resistente e delle sue consistenze patrimoniali, ciascun coniuge dovrà provvedere al proprio autonomo sostentamento.
La soccombenza della resistente in ordine alla domanda di mantenimento in proprio favore giustifica la condanna della medesima al pagamento della metà delle spese di lite sostenute dal ricorrente. Ciò, in ragione altresì dell'accordo intervenuto tra le parti con riguardo al contributo paterno dovuto per il mantenimento della IA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
8165/2022, preso atto della sentenza parziale n. n. 318/23 intervenuta tra
[...]
e , così provvede: Pt_1 Controparte_1
- dispone che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento;
- determina in euro 500,00 mensili il contributo dovuto da a Parte_1
per il mantenimento della IA maggiorenne ma non Controparte_1
economicamente indipendente, da corrispondere a Controparte_1
presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese;
dispone che l'assegno predetto sia annualmente rivalutato secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie per la IA;
4 - condanna al pagamento del 50% delle spese di lite sostenute da Controparte_1
, che liquida nella somma complessiva pari ad euro 1500,00, oltre Iva e CNF. Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 06/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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