Articolo 9 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 dicembre 1965
Art. 9.
A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina e' registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.
A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965