TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/04/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 1862/2025 RGL, promosso da
Pt_1
contro
Controparte_1
alle ore 9.15 sono presenti l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' e l'avv. Pt_1
SILVIA CORDOVA anche in sostituzione dell'avv. RAOUL SCOTTO DI TELLA per
. Controparte_2
L'avv. CORDOVA rileva che il giudizio monitorio è stato introdotto praticamente contestualmente al pagamento e, pertanto, dichiara di rinunciare al decreto ingiuntivo e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
L'avv. SPARACINO, stante la superiore rinuncia si associa alla richiesta insistendo nella liquidazione alle spese di lite.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.30
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
*********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n. RGL 1862/2025 promossa
D A in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in Pt_1
Roma ed elettivamente nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59 con l'Avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- opponente -
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raoul Scotto di Tella e Silvia Controparte_1
Cordova ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo Piazza Virgilio
4, giusta procura in atti.
- opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza del 16 aprile 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite :
❖ DICHIARA cessata la materia del contendere
❖ REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1431/2024 emesso il 18.12.2024 dal
Tribunale di Palermo (nel giudizio monitorio recante n. RGL n. 17940/2024).
❖ Dichiara non dovute le spese di lite 2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.02.2025 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio proponendo opposizione al decreto Controparte_3
ingiuntivo n° 1431/2024 emesso il 18.12.2024 dal Tribunale di Palermo (nel giudizio monitorio recante n. RGL n. 17940/2024) e notificato il 13 gennaio 2025.
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta creditoria “in quanto la suddetta somma era stata pagata sul rateo di dicembre 2024, con valuta 02 dicembre
2024. [..]”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva Parte_2
chiedendo la cessazione della materia del contendere atteso che, stante la data della liquidazione della prestazione (ottobre) e stante il mancato pagamento delle somme nel mese a seguire, aveva ritenuto di dover agire per il recupero.
All'odierna udienza, in realtà fissata per la discussione della sola istanza cautelare, previa rinuncia della l Decreto Ingiuntivo opposto (in quanto la prestazione di cui CP_1
si chiedeva il pagamento in fase monitoria, in effetti, era stata erogata quasi contestualmente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo nel mese di dicembre 2024), sulla comune richiesta dei procuratori di dichiarare cessata la materia del contendere, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale depositata nel fascicolo telematico
Sulla base di quanto dichiarato in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del comportamento processuale di parte opposta che legittima la soccombenza virtuale, quest'ultima non è tenuta al pagamento stante la dichiarazione reddituale ex art 152 cpc versata in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
3