Sentenza breve 29 maggio 2025
Decreto collegiale 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 29/05/2025, n. 10366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10366 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10366/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04979/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4979 del 2025, proposto da
UD MO HM HM BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati 17;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione,
del decreto di rigetto/archiviazione dell’istanza di emersione del lavoro irregolare RM-OMISSIS-, provvedimento prot. N. RM-OMISSIS--EM-DOM_2020-17/07/2024 emesso dalla UTG Prefettura di Roma - S.U.I., provvedimento comunicato a mezzo pec all’Avv. Erica Scalco in data 24.2.2025, data in cui si è avuto piena ed effettiva conoscenza del provvedimento di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, conosciuto e non, ordinando alla P.A. la riapertura della procedura di emersione con fissazione della convocazione per la definizione della procedura di emersione con rilascio dell’attesa occupazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che, con nota depositata in data 23.5.2025, l’amministrazione resistente ha evidenziato di aver annullato in autotutela il provvedimento impugnato e di aver convocato le parti per la data del 20.5.2025;
Ritenuto che, salve le future decisioni dell’amministrazione, quanto sopra sia idoneo a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, infine, che sussistano giustificati motivi, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie (in particolare, per la cronologia della vicenda, così come ripercorsa dall’amministrazione nella nota già citata), per disporre l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Silvia Simone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO