Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6531/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 6531/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 24 ottobre 2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 13
gennaio 2024
TRA
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25/10/1978, residente a[...], ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giotto, n. 25, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Orlando
(cf.: ) che la rappresenta e difende in virtù di procura CodiceFiscale_2
a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f. ) in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t. Dott. dr. (c.f. ) e Controparte_2 CodiceFiscale_3
rappresentata e difesa dagli Avv. Claudia Manzi (c.f.: C.F._4
) e (c.f.: ) in virtù di procura
[...] Controparte_3 CodiceFiscale_5
allegata al deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta
Pag. 1
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza ex art.127-ter c.p.c. con scadenza al 24 ottobre 2024 il procuratore dell'attore ha concluso chiedendo “di dichiarare la responsabilità civile dell'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_4
imprudenza, imperizia e negligenza nei trattamenti sanitari di cui in atti come
accertato in CTU;
per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore
dell'attore a totale risarcimento dei danni subiti e subendi, di natura
patrimoniale e non, ivi compreso il danno biologico permanente differenziale
nella misura del 3% (nel range dal 6 al 9%), ITT in giorni 20 pari a €
1.104,80, ITP al 75% per sessanta giorni pari a € 2.485,80, al 50% per altri
sessanta pari ad € 1.657,20 e al 25% per altri sessanta pari ad € 828,00, oltre
al danno morale quale pretium doloris patito, e per quanto altro dovuto,
anche a titolo di spese effettuate, della somma complessiva pari ad euro
19.506,86 o della misura maggiore o minore ritenuta di diritto ed accertata in
corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla
data del fatto sino al totale soddisfo”;
i procuratori della convenuta hanno concluso impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito perché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo che il rigetto della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposte da parte attrice è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
Pag. 2 convenuto in giudizio l' esponendo: Controparte_5
- che a seguito di incidente motociclistico, senza responsabilità di terzi verificatosi il 17/12/2016, veniva accompagnato presso il P.S. dell'
[...]
di Napoli e dalle indagini cliniche e rx-grafiche gli veniva CP_1
diagnosticata una “frattura scomposta mediodiafisaria di femore sinistro con sovrapposizione dei frammenti”;
- che ricoverato presso il reparto di Ortopedia veniva sottoposto a manovre di trazione dell'arto inferiore;
- che in data 22/12/2016 subiva intervento chirurgico di riduzione e stabilizzazione mediante fissatore esterno tipo Hoffman II;
- che veniva dimesso in data 02/01/2017;
- che nei controlli specialistici risultò un ritardo di consolidazione e successivamente un'angolazione dei frammenti della frattura;
- che in data 06/09/2017 effettuava altro ricovero presso la predetta struttura e sottoposto ad intervento di “mobilizzazione del ginocchio e rimozione del fissatore esterno”;
- che ai successivi controlli specialistici e rx-grafici veniva evidenziata una consolidazione in varo dei frammenti di frattura e un deficit del ROM a carico del ginocchio sinistro;
- che la struttura sanitaria sarebbe responsabile, avendo i sanitari effettuato la trazione dell'arto inferiore e la successiva riduzione con stabilizzazione con fissatore esterno, della erronea riduzione dei frammenti di frattura che appaiono non a contatto tra loro;
- che la diastasi dei frammenti costituirebbe la causa dell'embolia grassosa diagnosticata con angio-TC polmonare in data 21/12/2016 in cui si
Pag. 3 legge: “a carico di entrambi i polmoni si osserva la presenza di multiple e
diffuse aree di consolidazione alveolare tipo a vetro smerigliato ad estensione
lobulare che possono essere compatibili con una diffusa microembolia
adiposa”;
- che la non corretta riduzione dei frammenti e la conseguente erronea stabilizzazione con fissatore esterno, si porrebbe in correlazione causale diretta con la progressiva angolazione dei frammenti visibile nelle immagini delle RX-grafie risalenti al 17/01/2017, cioè a distanza di meno di 30 giorni dall'intervento;
- che nel corso dei successivi controlli specialistici a cui il Parte_1
si sottopose i sanitari della convenuta struttura mai evidenziarono la viziata posizione dei frammenti di frattura che inevitabilmente ne ha condizionato un'erronea consolidazione sino a pervenire all'attuale quadro clinico-
strumentale, come emerge dalla Rxgrafia del 20/4/2018;
- che i momenti di censura all'operato dei sanitari dell' possono CP_1
essere individuati: nell'errata scelta di trattamento per la frattura diafisaria di femore che, piuttosto della stabilizzazione con fissatori esterni, avrebbe maggiormente giovato di un intervento di riduzione ed osteosintesi con placca e viti;
nell'errata esecuzione delle manovre di riduzione e nell'omesso rilievo della erronea riduzione dei frammenti nel corso dei successivi controlli;
- che sarebbero residuati postumi invalidanti consistenti in una “grave alterazione del normale profilo anatomico del femore di sinistra con deficit della flesso-estensione del ginocchio omolaterale di oltre 20° con correlati riflessi disfunzionali statico-deambulatori” che verrebbero a configurare una
Pag. 4 invalidità permanente complessiva non inferiore al 17/18%;
- che il danno biologico permanente differenziale ovvero il maggior danno correlabile all'indicata erronea condotta professionale sanitaria sarebbe quantificabile con un tasso del 9/10% da intendere come aggravamento dell'invalidità permanente che sarebbe esitata alla lesione conseguente all'evento traumatico a sua volta quantificabile con un tasso orientativo pari al
7/8%.
- che il danno biologico temporaneo sarebbe indicabile in complessivi
150 gg., di cui 60 di ITT (rapportabile al maggiore periodo di convalescenza post-chirurgica in cui l'istante dovette osservare il riposo totale a causa della ritardata consolidazione della frattura), 30 gg. di ITP al 75% ed ulteriori 30
gg. di ITP al 50%;
- che andrà risarcito anche il danno morale inteso come pretium
doloris patito a seguito dell'erroneo comportamento professionale tenuto dai medici della struttura nel corso del ricovero del 17/12/2016 nonché della successiva assistenza sanitaria ricevuta.
- che prima di agire in sede giudiziale l'attore ha inoltrato in data
4.6.21 diffida risarcitoria nonché ha esperito la procedura di mediazione conclusasi con esito negativo, come da verbale del 5.11.2021.
L'attore ha concluso chiedendo, quindi, “
1. affermare la
responsabilità civile della in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t. dom.to per la carica presso la sede legale sita in Napoli alla via
A. Cardarelli, cosìcome addebitabile ad essa convenuta a titolo di
responsabilità contrattuale e 2.per l'effetto condannare la convenuta al
pagamento in favore dell'istante di quella somma che sarà specificata in
Pag. 5 corso di causa a totale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi
dall'istante, di natura patrimoniale e di natura non patrimoniale, ivi
compreso il danno biologico, morale, esistenziale, ITP, ITT, nonché per spese
effettuate e da effettuarsi e per quanto altro dovuto, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi dalla data del fatto sino al totale soddisfo. 3.
Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio da attribuirsi
al sottoscritto procuratore anticipatario, munendo la sentenza di provvisoria
esecuzione come per legge”.
In data 17.5.2023 si è costituita la deducendo la Controparte_1
nullità della domanda per omessa e/o insufficiente indicazione dei suoi elementi, nonché nel merito l'infondatezza della domanda per assenza di responsabilità e di nesso di causalità.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
ammessa ed espletata la CTU, precisate le conclusioni all'udienza del
24.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini
ex art. 190 c.p.c..
Preliminarmente deve rilevarsi la procedibilità della domanda perché
preceduta dall'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria conclusosi con verbale negativo del 5 novembre 2021 (all. n. 27 all'atto di citazione).
Va, inoltre, disattesa l'eccezione di nullità della citazione contenendo quest'ultima nel caso di specie tutti gli elementi di cui all'art. 163, nn. 3) e 4)
c.p.c. idonei a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della convenuta.
Invero, “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto
Pag. 6 comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti
costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163
cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con
valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con
riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva
dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua
"ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle
condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. sent. n.
11751/2013).
Passando al merito appare utile premettere i princìpi giurisprudenziali,
ormai consolidati, in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia.
Si deve considerare che nel caso di specie la disciplina di riferimento è
la Legge Balduzzi essendo la prestazione sanitaria, fonte di responsabilità,
anteriore (dicembre 2016) all'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianchi
avvenuta solo nella primavera del 2017.
In punto di diritto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di responsabilità civile nell'attività medica, la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata (sia essa parte del o una impresa privata non convenzionata) è CP_6
di tipo contrattuale ex art. 1218 c.c. (sia che si ritenga che l'obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del S.S.N. sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del
Pag. 7 contratto atipico di «spedalità» o «assistenza sanitaria» con la sola accettazione del paziente presso la struttura). In particolare si è in presenza di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cosiddetto “contratto di spedalità”), che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario
Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo
“lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., all'uopo, anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13593,
Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1698; Cass. civ., sez. III, 14 luglio
2004, n. 13066; Cass. civ., sez. III, 8 gennaio 1999, n. 103). “L'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale,
comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima” (cfr.: Cass. civ. sent. n. 24791/2008).
Sul piano processuale, “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno
Pag. 8 evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato)” (Cass. 28991/2019;
Cass, 26907/2020).
In sostanza, nel caso in cui venga dedotta una responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria l'attore-danneggiato, deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica e quella del relativo nesso di causalità tra azione o omissione dei sanitari e l'evento di danno e non deve allegare, cioè dedurre, anche la colpa del sanitario,
l'imputabilità del fattore causale a colpa dei sanitari non rientra tra gli oneri probatori gravanti sul danneggiato.
Pertanto, dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che è rappresentato dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato.
Grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non
solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una
Pag. 9 condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
Per determinare quale sia stato nel caso concreto l'evolversi della vicenda medica oggetto del giudizio e le conseguenze della stessa, occorre considerare le condizioni dell'attore ed i trattamenti che gli furono praticati
In base alla domanda formulata dall'attore è stato richiesto ai
CCTTUU nominati di accertare se nella condotta dei sanitari si rilevano errori nella esecuzione dell'intervento
I Consulenti d'Ufficio hanno rilevato quanto segue:
-il trattamento di una frattura scomposta medio diafisaria di femore è
da ritenere di routinaria esecuzione per un ortopedico oltretutto dipendente di una struttura ospedaliera specializzata per lesioni traumatiche quale può
ritenersi l' e, pertanto, il caso in esame non presentava la Controparte_1
risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà;
-tutte le Linee Guida e la letteratura specialistica raccomandano di sottoporre ad intervento chirurgico i pazienti con frattura del femore nel più
breve tempo possibile, ovvero entro 24-48 ore dall'arrivo in ospedale;
Pag. 10 -nel caso in esame era indicato un trattamento chirurgico con chiodo endomidollare che avrebbe evitato molto probabilmente e sicuramente con il criterio “del più probabile che non” il ritardo di consolidazione e la consolidazione con angolazione dei frammenti;
- analizzando adesso il caso in questione risulta alquanto evidente che il tipo di frattura medio-diafisaria scomposta del femore sinistro riportata dal ricorrente meritava indubbiamente un trattamento di riduzione e sintesi chirurgica interna con chiodo endomidollare come ,d'altronde , tutte le linee guida consigliano e ritengono più opportuno escludendo solo alcuni casi particolari (quali fratture esposte o in politraumi dove è necessario dare la priorità di trattamento ad altre patologie per poi procedere al trattamento della frattura di femore). D'altronde, gli stessi Consulenti di parte convenuta, nel loro parere tecnico preliminare convengono sul fatto che in questo tipo di fratture diafisarie di femore è più opportuno un trattamento chirurgico di osteosintesi interna (placca e viti o, ancora meglio, il chiodo endomidollare).
Gli stessi giustificano la scelta di trattare la frattura applicando i fissatori esterni con il fatto che durante la degenza, in attesa dell'intervento, il
21/12/16, dopo 4 giorni dall'evento traumatico, veniva diagnosticata una microembolia polmonare grassosa, segnalata anche dall'anestesista che,
comunque, non poneva controindicazioni all'intervento chirurgico. Pertanto,
quanto affermato dai CCTT di parte convenuta che, tra l'altro non risulta annotato in cartella né comunicato al paziente, non può essere considerato un motivo sufficiente per giustificare la scelta del trattamento effettuato dai sanitari dell' Controparte_1
-pertanto, è da ritenere indubbiamente censurabile la condotta del
Pag. 11 personale sanitario della struttura convenuta per non avere provveduto a sottoporre il paziente all'intervento chirurgico più opportuno;
-tenuto conto che generalmente gli esiti anatomofunzionali previsti per una frattura diafisaria del femore trattata chirurgicamente (come nel caso in esame), nell'ipotesi più favorevole, meritano una valutazione percentuale di permanente danno biologico intorno al sei per cento, si può addebitare alla condotta censurabile della struttura convenuta) una quota di danno biologico differenziale di natura iatrogena del tre per cento di permanente danno biologico, considerando la differenza tra gli attuali esiti e il valore percentuale medio previsto per tale lesione;
- a ciò si dovrà aggiungere, però, anche un periodo di inabilità
temporanea riconducibile al prolungamento di cure e trattamenti a cui è stato costretto a sottoporsi il ricorrente;
tale periodo di danno biologico temporaneo
“differenziale” può indicarsi, sulla base della comune esperienza medico-
legale, in venti giorni di totale;
sessanta giorni mediamente valutabili al 75%,
sessanta giorni mediamente valutabili al 50%, sessanta giorni mediamente valutabili al 25%.
Ritenuta esaustiva la consulenza, anche nelle risposte alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta, nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, seguendo gli orientamenti recenti della
Suprema Corte (cfr.: Cass, n. 8532/2020; Cass., n. 25164/2020), il danno biologico va determinato facendo applicazione delle tabelle di cui Decreto Ministeriale 16 luglio 2024 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 173 del 25 luglio 2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Si ricorda che in materia di lesioni micropermanenti trovano
Pag. 12 applicazione i criteri risarcitori di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, cui rinvia l'articolo 7, comma 4, della legge n. 24/2017, cd.
Gelli-Bianco, che conferma quanto già previsto dall'articolo 3 comma 3 della
L. n. 183/2012, cd legge Balduzzi, legge applicabile ratione temporis al caso in esame come già esposto.
La liquidazione va operata partendo dal punto di invalidità totale individuato sulla base dei postumi verificatisi a seguito dell'intervento.
In particolare, “in tema di responsabilità medica, allorché un paziente,
già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia
sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un
esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe
comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento
stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve
assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla
quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la
percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile
alla responsabilità del sanitario” (Cass. 6341/2014).
Considerato che il al momento dell'intervento (22.12.2016) Parte_1
aveva 38 anni, in base alle tabelle richiamate per (6% danno che sarebbe residuato in caso di trattamento sanitario corretto + 3% danno iatrogeno =)
9% di invalidità spettano € (16.863,83 – 8.309,72 =) 8.554,11 per danno biologico/dinamico relazionale. Non sono stati provati elementi ulteriori per procedere ad aumenti (cd. personalizzazione) del danno biologico/dinamico relazionale considerato che quanto allegato dall'attore rientra già nella valutazione dei punti di invalidità.
Pag. 13 Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale considerato da un lato la minima percentuale di danno iatrogeno che impedisce di poter presumere l'esistenza di questa diversa voce di danno tenuto conto dell'assenza di specifiche allegazioni al riguardo.
Deve, poi, essere riconosciuto il danno biologico temporaneo
“differenziale”, cioè i giorni in più di invalidità patiti a causa delle errate cure.
Per 20 giorni di Inabilità Temporanea totale: € 1.104,80
Per 60 giorni di I.T. parziale mediamente valutabili al 75%: € 2.485,80
Per 60 giorni di I.T parziale mediamente valutabili al 50%: € 1.657,20
Per 60 giorni di I.T. parziale mediamente valutabili al 25%: € 828,60
Totale danno da invalidità temporanea: € 6.076,40.
Pertanto, in totale, il danno non patrimoniale subito dall'attore ammonta all'attualità ad € (8.554,11 + 6.076,40 =) 14.633,51.
I CCTTUU hanno anche accertato che non si ravvisano ripercussioni sulla capacità lavorativa specifica del ricorrente né perdite di chance lavorative in quanto la quota di danno iatrogeno differenziale è minima e,
pertanto, le riferite eventuali difficoltà lavorative sono riconducibili esclusivamente agli esiti del trauma riportato in data 17/12/2016.
Non risultano esibite spese mediche né sono da prevedere spese mediche future.
In conclusione, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 15270,67
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute all'attore e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità.
Pag. 14 Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può
essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio
(così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)». Questo
tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c.,
adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi
Pag. 15 fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'inadempimento, 22.12.2016, ed il suo risarcimento (poco più di nove anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Il criterio di liquidazione di particolare danno si applica anche nel caso di obbligazione risarcitoria derivante da inadempimento contrattuale, come nella fattispecie. In particolare, “in tema di inadempimento di obbligazioni
contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la
rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi
compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione
dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno
derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione
risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma
di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe
conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli” (Cass. 37798/2022).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'evento dannoso sull'importo sopra liquidato di € 14.633,51 svalutato all'epoca dell'evento, che si fa coincidere con la data dell'intervento, 22.12.2016, con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,207 dell'ultima rilevazione (dicembre
2024 - FOI nt 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) consultabile sul sito web dell'ISTAT (www.istat.it), ad
€ 12.123,87 e quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 22 dicembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed
Pag. 16 impiegati accertata dall' fino alla data della presente decisione. CP_7
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, € 14.633,51 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c..
Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di entrambe le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 6
giugno 2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del 30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord.
n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della SO , con il conseguente diritto Controparte_5
dell'attore di ripetere dal predetto convenuto le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta
[...]
al pagamento, in favore dell'attore, delle rimenanti spese di lite CP_8
che si liquidano in dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario per dichiara fattone anticipo. Il contributo unificato a carico della SO
può essere riconosciuto nella inferiore misura di euro 237,00 atteso lo scaglione del decisum e quelli di cui all'art. 13 DPR 115/2002 nella formulazione applicabile ratione temporis. Si riconoscono le spese di mediazione come documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti della Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_9
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda del Parte_1
Pag. 17 dichiara la responsabilità dell' Controparte_9
in ordine all'evento dannoso per il quale è causa e, per l'effetto, la
[...]
condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attore e, quindi, al pagamento in favore del della complessiva somma di € 14.633,51 oltre Parte_1
interessi compensativi nella misura del 2% annuo dal momento del sinistro,
22.12.2016, sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè, su €
12.123,87 e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 22 dicembre, secondo gli indici dei prezzi al CP_7
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulle somma come sopra riconosciuta di € 14.633,51, maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) pone le spese di CTU, come già liquidate con decreto del 6 giugno
2024, nei rapporti con i CCTTUU a carico delle parti in solido tra loro mentre nei soli rapporti interni tra le parti si pongono a carico esclusiva della convenuta, con diritto dell'attore di ripetere quanto già versato o verserà in base al decreto;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore liquidate in complessivi € 5.077,00 per compensi ed €
318,90 per spese vive, oltre 15% sui compensi per rimborso spese forfettarie,
Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Gennaro
Orlando dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 4 aprile 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
Pag. 18 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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