TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3670 /2021 R.G. vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F. ) ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Anna Santarsiero;
RICORRENTE
L' , in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, ROMA rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avvocati Susanna Mazzaferri C.F._2
( t) (tel n. 071/508267, fax n. 071/9949177), Email_1
(C.F. ) e Filomena Camardese;
CP_2 C.F._3
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 21.12.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare che il sig. sia invalido in misura pari o superiore Pt_1
al 75% dalla data della domanda amministrativa ovvero da altra data che il CTU accerti e per l'effetto, dichiari in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio contributivo introdotto dall'art. 80, comma 3, della L. n.
388/2000;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.
In via istruttoria, si insiste affinchè venga nominato un CTU esperto nelle patologie di cui è affetto il ricorrente (neurologo e/o psichiatra) al fine di accertare il grado di invalidità dello stesso pari o superiore al 75% dalla data della domanda amministrativa ovvero da altra data che il Consulente riterrà
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 24 giugno 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
2 “Si ribadisce che il ricorrente è invalido al 80% con riduzione permanente della capacità lavorativa oltre il 74% e dunque per questo, esiste la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del beneficio contributivo introdotto dall'art. 80, comma 3, della Legge
n°. 388/2000. Inoltre, la decorrenza è stata per un mero rinfuso di parole indicata visita peritale, invece, si voleva indicare le visite specifiche eseguite nel giugno del 2021 da cui decorrere il benefico in questione, perciò, si conferma pertanto quanto relazionato nell'elaborato, cui questa nota è parte integrante.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_1
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 21.12.2021, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta che è invalido al 80% con riduzione permanente della capacità Parte_1
lavorativa oltre il 74% e dunque per questo, esiste la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento del beneficio contributivo introdotto dall'art. 80, comma 3, della Legge n°. 388/2000, con decorrenza giugno 2021;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in favore CP_1
di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3