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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 7 novembre 2022, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SONIA SANTAGATI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. FABIO FESTA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni
All'udienza del 7 maggio 2025 ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio contratto con con Sentenza non definitiva;
Parte_1
non si è opposto alla pronuncia in punto status. Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con Decreto in data 13 ottobre 2020. Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da e in Paderno Dugnano il 19 settembre 2009 (trascritto Parte_1 Parte_2 all'atto n. 63 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio di predetto Comune);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, dopo il passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
III. Rimette la causa in istruttoria avanti il Giudice Delegato per l'ulteriore corso come da separata ordinanza;
IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 8 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 7 novembre 2022, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio dell'Avv. SONIA SANTAGATI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. FABIO FESTA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO - in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni
All'udienza del 7 maggio 2025 ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti Parte_2 civili del matrimonio contratto con con Sentenza non definitiva;
Parte_1
non si è opposto alla pronuncia in punto status. Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con Decreto in data 13 ottobre 2020. Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. La causa deve essere rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso. Si provvede sul punto come da separata ordinanza.
III. Le spese del giudizio saranno regolate con la statuizione definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto da e in Paderno Dugnano il 19 settembre 2009 (trascritto Parte_1 Parte_2 all'atto n. 63 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio di predetto Comune);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, dopo il passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898.
III. Rimette la causa in istruttoria avanti il Giudice Delegato per l'ulteriore corso come da separata ordinanza;
IV. Riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 8 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti