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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/11/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. R.G. 528/2018 cui sono riuniti i proc. n. R.G. 1005/2019 e n. R.G. 4665/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA Nel procedimento n. 528/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, al quale sono stati riuniti i procedimenti n. R.G. 1005/2019 e n. R.G. 4665/2019, vertenti TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa da sé medesima, Parte_1 C.F._1 domiciliata come in atti
Ricorrente E
– (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccardo Lini, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Carmela Filice , domiciliato come in atti Resistente nel procedimento n. 1005/2019
NONCHÈ
(C.F. e P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Calfa, domiciliata come in atti Resistente nel procedimento n. 4665/2019
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito e a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con separati ricorsi poi riuniti, depositati in data 12/02/2018 (R.G. 528/2018), 15/03/2019 (R.G. 1005/2019) e 23/12/2019 (R.G. 4665/2019) parte ricorrente, ha proposto opposizione, rispettivamente: avverso l'avviso di addebito n. 33420170004531283000 (erroneamente indicato in ricorso come n. 33420170004531282000), notificato in data 08/01/2018, per l'importo complessivo di € 2.125,26, relativo a contributi previdenziali asseritamente dovuti
1 CP_ alla Gestione Separata per l'anno 2010; avverso l'avviso di addebito n. 33420180007032158000, notificato in data 24/01/2019, per l'importo complessivo di € 2.666,34, relativo al pagamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Gestione CP_ Separata per l'anno 2011; avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199014638534000, dell'importo di € 2.248,87, notificata il 26/11/2019, emessa CP_ dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto dell' in relazione all'avviso di addebito n. 33420170004531283000 sopra richiamato, riferito all'anno d'imposta 2010.
CP_ La ricorrente – in riferimento al giudizio n. 528/2018 - ha dedotto: che l' con comunicazione del 01/07/2016, riferita all'anno 2010, ha proceduto all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, chiedendo il pagamento dei contributi previdenziali e relative sanzioni, ritenendo che il reddito da lavoro autonomo dichiarato dalla ricorrente per l'anno 2010 non fosse assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altri enti previdenziali;
di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di Castrovillari e, pertanto, soggetta alla disciplina previdenziale della Forense;
che, rientrando nel regime fiscale dei “minimi” era tenuta al solo versamento CP_3 alla del contributo integrativo pari al 4% del fatturato;
che, in ogni caso, il CP_4 credito è prescritto per essere decorso il termine quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Analoghi rilievi sono stati formulati da parte ricorrente in riferimento al giudizio n. R.G. 1005/2019, per ciò che concerne l'avviso di addebito n. 33420180007032158000 relativo al pagamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Gestione Separata per CP_1
l'anno 2011.
Nel giudizio riunito n . R.G. 4665/2019 – avente ad oggetto opposizione all'intimazione di pagamento n. 034201990146385 34000 (in relazione all'avviso di addebito n. 33420170004531283000 sotteso all'intimazione di pagamento opposta, riferito all'anno d'imposta 2010, già oggetto della prima opposizione nel procedimento più antico N.R.G. 528/2018) - la ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale relativo all'anno 2010, ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
CP_ Costituitasi (nel procedimento n. R.G. 1005/2019) l' ha dedotto la correttezza del proprio operato tenuto conto che, in base ai dati contenuti nel Modello Unico 2012 (redditi 2011), la ricorrente ha percepito redditi da lavoro autonomo non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Forense e che l'iscrizione alla Gestione Separata è CP_3 obbligatoria ex art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011. In merito all'eccezione di prescrizione, ha sostenuto che il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (24/09/2012) e che la prescrizione è stata interrotta con raccomandata del 04/08/2017, ricevuta il 23/08/2017.
Costituitasi (nel procedimento n. R.G. 4665/2019) (d'ora Controparte_2 in avanti, per brevità, solo , ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del CP_5 principio del contraddittorio e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha
2 sostenuto la legittimità dell'avviso di addebito e l'insussistenza della prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale ex art. 2946 c.c.
Le cause riunite, istruite mediante acquisizione documentale, sono state assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 09.09.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 (depositate solo da parte ricorrente e dall , il Giudicante CP_5 decide la causa con sentenza.
In via preliminare va rilevata la assoluta tardività e, quindi, l'inammissibilità delle nuove deduzioni formulate da parte ricorrente solo nelle note di trattazione scritta del 10.01.2022 in riferimento al mancato superamento dei limiti di reddito necessario per l'iscrizione alla gestione separata, mai indicato, in tutti gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, quale motivo di opposizione. Parimenti deve rilevarsi l'assoluta tardività e, quindi, l'inammissibilità delle nuove conclusioni formulate da parte ricorrente nelle predette note a pagina 4. Per le medesime ragioni, va rilevata l'assoluta tardività e, quindi, l'inammissibilità delle nuove deduzioni formulate da parte ricorrente solo nel verbale di udienza del 03.10.2024 (in riferimento al requisito dell'abitualità dell'attività, mai indicato, in tutti gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, quale motivo di opposizione) nonché delle nuove deduzioni e conclusioni formulate nelle note scritte del 03.10.2025 (anche in riferimento alla nullità dell'intimazione di pagamento in quanto inviata a mezzo pec in formato pdf e non p7m, trattandosi di motivo non originariamente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio n. RG 4665/2019). Sempre in via preliminare deve darsi atto del principio di autonomia dei giudizi riuniti [cfr. Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, n. 25083: “Nel contenzioso tributario, la riunione formale di più cause connesse, lasciando immutata la posizione delle parti in ciascuna di esse senza che le statuizioni riferite ad un processo si ripercuotano sull'altro, non altera l'autonomia delle relative domande e, quindi, delle relative decisioni, sicché ciascuna di esse è soggetta al rispettivo regime riguardo alle forme ed ai termini di impugnazione. Detto principio di autonomia dei giudizi è suscettibile di temperamento solo al fine di evitare un inutile aggravio degli oneri processuali e purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa” (nella specie, relativa a due distinti avvisi di accertamento e rettifica, rispetto ad uno dei quali era decorso il termine semestrale per l'impugnazione, la S.C. ha accolto l'eccezione di inammissibilità ritenendo che l'invocata applicazione del più ampio termine previsto per l'altro ricorso avrebbe leso i diritti di difesa della controparte)”; nonché Cassazione civile sez. trib., 27/06/2019, n. 17236: “Nel processo tributario la sentenza con la quale vengono decisi, a seguito di riunione, i ricorsi avverso atti impositivi riferiti a diverse annualità fiscali lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti nell'ambito di essi e, pertanto, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunzie quante sono le cause decise ... ”].
Tanto premesso, in riferimento al proc. n. R.G. 528/2018, si osserva quanto segue. CP_ Stante la mancata costituzione dell' all'udienza del 14.05.2018 parte ricorrente ha chiesto un termine per rinotificare il ricorso introduttivo all' e il giudice ha Controparte_6
3 concesso il richiesto termine (vedi verbale di udienza); alla successiva udienza del 28.10.2019 parte ricorrente nulla ha dedotto e prodotto in riferimento alla rinotifica (vedi relativo verbale). Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio. CP_ Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti dell' come disposto con ordinanza resa all'udienza del 14.05.2018 né, nel corso del giudizio, ha mai prodotto prova sia della prima notifica sia della rinotifica all'ente previdenziale. Deve, al riguardo, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e 307, co. 3, c.p.c. Invero, in base all'art. 307, comma 3, c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”. Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 c.p.c.
In riferimento al proc. n. RG 1005/2019, il ricorso deve essere rigettato in quanto inammissibile. Risulta documentalmente e non è contestato che l'avviso di addebito n. 33420180007032158000 - relativo al pagamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2011 - è stato notificato alla ricorrente in data CP_1
24/01/2019. Ora, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro contro l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007, Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010). Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione oltre il termine di 40 giorni risultando che l'avviso di addebito n. 33420180007032158000, come detto, è stato notificato il 24/01/2019 e il ricorso è stato depositato solo in data 15/03/2019, dunque, tardivamente, atteso che il termine di 40 giorni dalla notifica scadeva il 05/03/2019.
In riferimento al proc. n. RG 4665/2019, il ricorso deve essere rigettato per quanto si va ad esporre. Tale giudizio ha ad oggetto, come già sopra evidenziato, l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420199014638534000, di € 2.248,87, notificata il 26/11/2019, emessa CP_ dall' per conto dell' in relazione all'avviso di addebito n. CP_5
33420170004531282000, riferito all'anno d'imposta 2010.
4 In riferimento a tale atto parte ricorrente si è limitata a eccepire solo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995. Ebbene va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto Controparte_2 alle domande aventi a oggetto l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi all'avviso di addebito (la cui notifica è di esclusiva CP_ competenza dell' , in quanto afferente al merito della pretesa, per cui la domanda avrebbe CP_ dovuto essere proposta nei confronti dell'Ente impositore (nella specie l' , quale titolare del credito, che, tuttavia, non è stato evocato in giudizio nel caso che ci occupa. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]”. La richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 7514/2022), ha infatti precisato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” affermando un principio certamente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa. La domanda giudiziale è stata, dunque, proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva, né è possibile procedere all'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti dell' stante la carenza ab origine della corretta instaurazione dello stesso, che non può essere sanata successivamente. Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Atteso che, nel caso di specie, non è presente in atti dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio devono porsi a carico della parte ricorrente soccombente e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio recante n. R.G. 528/2018;
2. RIGETTA i ricorsi di cui ai procedimenti n. R.G. 1005/2019 e n. R.G. 4665/2019;
3. CONDANNA PARTE RICORRENTE al pagamento delle spese di lite in favore dell' , CP_1 che liquida in € 886,00, per compensi, oltre IVA e CPA come per legge se dovute e spese generali come per legge;
5
4. CONDANNA PARTE RICORRENTE al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in € 886,00, per compensi, oltre Controparte_2
IVA e CPA se dovute come per legge e spese generali come per legge;
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 10.11.2025. Il GIUDICE del LAVORO Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 09.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA Nel procedimento n. 528/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, al quale sono stati riuniti i procedimenti n. R.G. 1005/2019 e n. R.G. 4665/2019, vertenti TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa da sé medesima, Parte_1 C.F._1 domiciliata come in atti
Ricorrente E
– (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccardo Lini, Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Carmela Filice , domiciliato come in atti Resistente nel procedimento n. 1005/2019
NONCHÈ
(C.F. e P.IVA , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Calfa, domiciliata come in atti Resistente nel procedimento n. 4665/2019
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito e a intimazione di pagamento. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con separati ricorsi poi riuniti, depositati in data 12/02/2018 (R.G. 528/2018), 15/03/2019 (R.G. 1005/2019) e 23/12/2019 (R.G. 4665/2019) parte ricorrente, ha proposto opposizione, rispettivamente: avverso l'avviso di addebito n. 33420170004531283000 (erroneamente indicato in ricorso come n. 33420170004531282000), notificato in data 08/01/2018, per l'importo complessivo di € 2.125,26, relativo a contributi previdenziali asseritamente dovuti
1 CP_ alla Gestione Separata per l'anno 2010; avverso l'avviso di addebito n. 33420180007032158000, notificato in data 24/01/2019, per l'importo complessivo di € 2.666,34, relativo al pagamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Gestione CP_ Separata per l'anno 2011; avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199014638534000, dell'importo di € 2.248,87, notificata il 26/11/2019, emessa CP_ dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto dell' in relazione all'avviso di addebito n. 33420170004531283000 sopra richiamato, riferito all'anno d'imposta 2010.
CP_ La ricorrente – in riferimento al giudizio n. 528/2018 - ha dedotto: che l' con comunicazione del 01/07/2016, riferita all'anno 2010, ha proceduto all'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata, chiedendo il pagamento dei contributi previdenziali e relative sanzioni, ritenendo che il reddito da lavoro autonomo dichiarato dalla ricorrente per l'anno 2010 non fosse assoggettato a contribuzione obbligatoria presso altri enti previdenziali;
di essere iscritta all'Albo degli Avvocati di Castrovillari e, pertanto, soggetta alla disciplina previdenziale della Forense;
che, rientrando nel regime fiscale dei “minimi” era tenuta al solo versamento CP_3 alla del contributo integrativo pari al 4% del fatturato;
che, in ogni caso, il CP_4 credito è prescritto per essere decorso il termine quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
Analoghi rilievi sono stati formulati da parte ricorrente in riferimento al giudizio n. R.G. 1005/2019, per ciò che concerne l'avviso di addebito n. 33420180007032158000 relativo al pagamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Gestione Separata per CP_1
l'anno 2011.
Nel giudizio riunito n . R.G. 4665/2019 – avente ad oggetto opposizione all'intimazione di pagamento n. 034201990146385 34000 (in relazione all'avviso di addebito n. 33420170004531283000 sotteso all'intimazione di pagamento opposta, riferito all'anno d'imposta 2010, già oggetto della prima opposizione nel procedimento più antico N.R.G. 528/2018) - la ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale relativo all'anno 2010, ex art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
CP_ Costituitasi (nel procedimento n. R.G. 1005/2019) l' ha dedotto la correttezza del proprio operato tenuto conto che, in base ai dati contenuti nel Modello Unico 2012 (redditi 2011), la ricorrente ha percepito redditi da lavoro autonomo non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Forense e che l'iscrizione alla Gestione Separata è CP_3 obbligatoria ex art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011. In merito all'eccezione di prescrizione, ha sostenuto che il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (24/09/2012) e che la prescrizione è stata interrotta con raccomandata del 04/08/2017, ricevuta il 23/08/2017.
Costituitasi (nel procedimento n. R.G. 4665/2019) (d'ora Controparte_2 in avanti, per brevità, solo , ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione del CP_5 principio del contraddittorio e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha
2 sostenuto la legittimità dell'avviso di addebito e l'insussistenza della prescrizione, ritenendo applicabile il termine decennale ex art. 2946 c.c.
Le cause riunite, istruite mediante acquisizione documentale, sono state assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 09.09.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 (depositate solo da parte ricorrente e dall , il Giudicante CP_5 decide la causa con sentenza.
In via preliminare va rilevata la assoluta tardività e, quindi, l'inammissibilità delle nuove deduzioni formulate da parte ricorrente solo nelle note di trattazione scritta del 10.01.2022 in riferimento al mancato superamento dei limiti di reddito necessario per l'iscrizione alla gestione separata, mai indicato, in tutti gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, quale motivo di opposizione. Parimenti deve rilevarsi l'assoluta tardività e, quindi, l'inammissibilità delle nuove conclusioni formulate da parte ricorrente nelle predette note a pagina 4. Per le medesime ragioni, va rilevata l'assoluta tardività e, quindi, l'inammissibilità delle nuove deduzioni formulate da parte ricorrente solo nel verbale di udienza del 03.10.2024 (in riferimento al requisito dell'abitualità dell'attività, mai indicato, in tutti gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, quale motivo di opposizione) nonché delle nuove deduzioni e conclusioni formulate nelle note scritte del 03.10.2025 (anche in riferimento alla nullità dell'intimazione di pagamento in quanto inviata a mezzo pec in formato pdf e non p7m, trattandosi di motivo non originariamente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio n. RG 4665/2019). Sempre in via preliminare deve darsi atto del principio di autonomia dei giudizi riuniti [cfr. Cassazione civile sez. trib., 08/10/2019, n. 25083: “Nel contenzioso tributario, la riunione formale di più cause connesse, lasciando immutata la posizione delle parti in ciascuna di esse senza che le statuizioni riferite ad un processo si ripercuotano sull'altro, non altera l'autonomia delle relative domande e, quindi, delle relative decisioni, sicché ciascuna di esse è soggetta al rispettivo regime riguardo alle forme ed ai termini di impugnazione. Detto principio di autonomia dei giudizi è suscettibile di temperamento solo al fine di evitare un inutile aggravio degli oneri processuali e purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa” (nella specie, relativa a due distinti avvisi di accertamento e rettifica, rispetto ad uno dei quali era decorso il termine semestrale per l'impugnazione, la S.C. ha accolto l'eccezione di inammissibilità ritenendo che l'invocata applicazione del più ampio termine previsto per l'altro ricorso avrebbe leso i diritti di difesa della controparte)”; nonché Cassazione civile sez. trib., 27/06/2019, n. 17236: “Nel processo tributario la sentenza con la quale vengono decisi, a seguito di riunione, i ricorsi avverso atti impositivi riferiti a diverse annualità fiscali lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti nell'ambito di essi e, pertanto, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunzie quante sono le cause decise ... ”].
Tanto premesso, in riferimento al proc. n. R.G. 528/2018, si osserva quanto segue. CP_ Stante la mancata costituzione dell' all'udienza del 14.05.2018 parte ricorrente ha chiesto un termine per rinotificare il ricorso introduttivo all' e il giudice ha Controparte_6
3 concesso il richiesto termine (vedi verbale di udienza); alla successiva udienza del 28.10.2019 parte ricorrente nulla ha dedotto e prodotto in riferimento alla rinotifica (vedi relativo verbale). Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio. CP_ Parte ricorrente, infatti, non ha provveduto correttamente alla rinotifica nei confronti dell' come disposto con ordinanza resa all'udienza del 14.05.2018 né, nel corso del giudizio, ha mai prodotto prova sia della prima notifica sia della rinotifica all'ente previdenziale. Deve, al riguardo, trovare applicazione il combinato disposto di cui agli artt. 291, u.c. e 307, co. 3, c.p.c. Invero, in base all'art. 307, comma 3, c.p.c. “oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”. Secondo il dato letterale dell'art. 307 c.p.c. nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998) il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 291, u.c., c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l'estinzione del giudizio ex art. 307 co. 3 c.p.c.
In riferimento al proc. n. RG 1005/2019, il ricorso deve essere rigettato in quanto inammissibile. Risulta documentalmente e non è contestato che l'avviso di addebito n. 33420180007032158000 - relativo al pagamento dei contributi previdenziali asseritamente dovuti alla Gestione Separata per l'anno 2011 - è stato notificato alla ricorrente in data CP_1
24/01/2019. Ora, l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99 ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro contro l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione nel termine posto dall'art. 24 d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass. 4506/2007; Cass. n. 12263/2007, Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010). Ebbene, nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione oltre il termine di 40 giorni risultando che l'avviso di addebito n. 33420180007032158000, come detto, è stato notificato il 24/01/2019 e il ricorso è stato depositato solo in data 15/03/2019, dunque, tardivamente, atteso che il termine di 40 giorni dalla notifica scadeva il 05/03/2019.
In riferimento al proc. n. RG 4665/2019, il ricorso deve essere rigettato per quanto si va ad esporre. Tale giudizio ha ad oggetto, come già sopra evidenziato, l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 03420199014638534000, di € 2.248,87, notificata il 26/11/2019, emessa CP_ dall' per conto dell' in relazione all'avviso di addebito n. CP_5
33420170004531282000, riferito all'anno d'imposta 2010.
4 In riferimento a tale atto parte ricorrente si è limitata a eccepire solo l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell'art. 3, comma 9 L. n. 335/1995. Ebbene va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto Controparte_2 alle domande aventi a oggetto l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi all'avviso di addebito (la cui notifica è di esclusiva CP_ competenza dell' , in quanto afferente al merito della pretesa, per cui la domanda avrebbe CP_ dovuto essere proposta nei confronti dell'Ente impositore (nella specie l' , quale titolare del credito, che, tuttavia, non è stato evocato in giudizio nel caso che ci occupa. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]”. La richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 7514/2022), ha infatti precisato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” affermando un principio certamente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa. La domanda giudiziale è stata, dunque, proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva, né è possibile procedere all'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti dell' stante la carenza ab origine della corretta instaurazione dello stesso, che non può essere sanata successivamente. Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Atteso che, nel caso di specie, non è presente in atti dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio devono porsi a carico della parte ricorrente soccombente e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio recante n. R.G. 528/2018;
2. RIGETTA i ricorsi di cui ai procedimenti n. R.G. 1005/2019 e n. R.G. 4665/2019;
3. CONDANNA PARTE RICORRENTE al pagamento delle spese di lite in favore dell' , CP_1 che liquida in € 886,00, per compensi, oltre IVA e CPA come per legge se dovute e spese generali come per legge;
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4. CONDANNA PARTE RICORRENTE al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in € 886,00, per compensi, oltre Controparte_2
IVA e CPA se dovute come per legge e spese generali come per legge;
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 10.11.2025. Il GIUDICE del LAVORO Dott.ssa Maria Assunta Pacelli Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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