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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/11/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1512/2023
Il Giudice SS NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti CATONI ANNA **/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a CP_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BONURA HARALD MASSIMO/ resistente
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo;
contributi
[...]
CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È fondato il primo motivo di opposizione, col che il decreto va revocato, sebbene vi debba essere condanna al pagamento delle annualità contributive portate dal decreto e non investite dall'opposizione.
È pacifico che per il periodo 2007-2014 e per gli stessi debiti, la ha CP_1
agito previamente affidando i carichi a concessionario per la riscossione, così che ne è seguita esecuzione esattoriale. Ha poi ottenuto un secondo titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo qui opposto.
La ritiene che la duplicazione del titolo esecutivo sia sempre CP_1
ammessa, e che tutto si risolva poi nel verificare l'effettivo pagamento onde scomputare la somma pagata dal secondo titolo esecutivo, in modo da non avere duplicazione di pagamenti.
Tale tesi confligge con il più recente orientamento della cassazione, la quale non ammette la duplicazione di titoli senza limiti, ma solo a precise condizioni, ovvero se vi sia un interesse sottostante e non si incorra in abuso del processo (Cass.21768/19, Cass.13612/25).
In particolare, la cassazione stigmatizza il fatto che il creditore deve allegare lo specifico interesse sotteso alla duplicazione del titolo esecutivo.
In mancanza di tale allegazione (v. Cass.13612/25, che ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso per il solo fatto della mancata allegazione dell'interesse) la duplicazione è indebita.
Nel caso di specie, la non ha allegato alcuno specifico interesse alla CP_1
duplicazione del titolo esecutivo, in termini ad esempio di diversa efficacia e valenza dell'un titolo rispetto all'altro.
Pag. 2 di 3 In mancanza di allegazione sul punto, la duplicazione del titolo deve ritenersi indebita.
Le spese del presente giudizio sono compensate attesa la soccombenza reciproca, trattandosi di domanda articolata in più capi, costituiti da ciascuna pretesa creditizia in rapporto al singolo anno di contribuzione, anziché di un'unica domanda.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente al pagamento delle somme esposte nel decreto ingiuntivo per annualità contributive e correlati crediti diversi da quelli del periodo 2007-2014; compensa le spese del giudizio di opposizione.
Il Giudice
SS NA
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1512/2023
Il Giudice SS NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti CATONI ANNA **/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a CP_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BONURA HARALD MASSIMO/ resistente
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo;
contributi
[...]
CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È fondato il primo motivo di opposizione, col che il decreto va revocato, sebbene vi debba essere condanna al pagamento delle annualità contributive portate dal decreto e non investite dall'opposizione.
È pacifico che per il periodo 2007-2014 e per gli stessi debiti, la ha CP_1
agito previamente affidando i carichi a concessionario per la riscossione, così che ne è seguita esecuzione esattoriale. Ha poi ottenuto un secondo titolo esecutivo, ovvero il decreto ingiuntivo qui opposto.
La ritiene che la duplicazione del titolo esecutivo sia sempre CP_1
ammessa, e che tutto si risolva poi nel verificare l'effettivo pagamento onde scomputare la somma pagata dal secondo titolo esecutivo, in modo da non avere duplicazione di pagamenti.
Tale tesi confligge con il più recente orientamento della cassazione, la quale non ammette la duplicazione di titoli senza limiti, ma solo a precise condizioni, ovvero se vi sia un interesse sottostante e non si incorra in abuso del processo (Cass.21768/19, Cass.13612/25).
In particolare, la cassazione stigmatizza il fatto che il creditore deve allegare lo specifico interesse sotteso alla duplicazione del titolo esecutivo.
In mancanza di tale allegazione (v. Cass.13612/25, che ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso per il solo fatto della mancata allegazione dell'interesse) la duplicazione è indebita.
Nel caso di specie, la non ha allegato alcuno specifico interesse alla CP_1
duplicazione del titolo esecutivo, in termini ad esempio di diversa efficacia e valenza dell'un titolo rispetto all'altro.
Pag. 2 di 3 In mancanza di allegazione sul punto, la duplicazione del titolo deve ritenersi indebita.
Le spese del presente giudizio sono compensate attesa la soccombenza reciproca, trattandosi di domanda articolata in più capi, costituiti da ciascuna pretesa creditizia in rapporto al singolo anno di contribuzione, anziché di un'unica domanda.
P.Q.M.
Revoca il decreto ingiuntivo;
condanna parte opponente al pagamento delle somme esposte nel decreto ingiuntivo per annualità contributive e correlati crediti diversi da quelli del periodo 2007-2014; compensa le spese del giudizio di opposizione.
Il Giudice
SS NA
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