Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Clemi Tinto giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 941 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui Uffici è domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Fulvio Pedone, presso il cui studio, in Lecce alla via Papatodero n. 24, sono elettivamente domiciliati, in virtù di mandato in atti
APPELLATI
NONCHE' NEI CONFONTI DI
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Controparte_3 CodiceFiscale_3
Totaro, presso il cui studio, in Lecce alla via Papatodero n. 24, è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in atti
APPELLATA
All'udienza del 17.05.2023 svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1
Il fatto è stato così ricostruito dal Tribunale di Lecce con l'appellata sentenza n. 1412/2021 del
24.04.2021, pubbl. il 13.5.2021:
“Con atto in data 9.5.2017, in proprio e nella qualità di genitori di Controparte_1 CP_2 Per_1
convenivano al giudizio di questo tribunale il , al fine di ottenere il
[...] Parte_1
risarcimento di tutti i danni patiti iure proprio, quantificati in complessivi € 569.700,00, per il decesso di quest'ultimo, avvenuto in data 28.03.2015, per ave contratto infezione da virus dell'epatite B e C, a seguito di varie emotrasfusioni praticategli nel 1983 presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica del di Bari, ove era stato ricoverato per la CP_4
cura di altra patologia (leucemia linfatica acuta). Deducevano che la sussistenza del nesso causale diretto tra il contagio da epatite HBV e HCV e le somministrazioni trasfusionali era stato accertato, in sede di richiesta di indennizzo ex. L.
210/1992, dalla Commissione medica ospedaliera di Taranto con processo verbale ML/V n. 2161, in data 17.4.2007.
Anche il nesso causale tra la detta patologia ed il decesso del sig. era rimasto accertato dalla predetta Persona_1
C.M.O. con processo verbale n. 3588 del 4.11.2015.
Si costituiva il convenuto e si opponeva alla domanda eccependo anzitutto il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva nonché la prescrizione del diritto e, comunque, l'infondatezza nel merito della domanda. Contestava anche il quantum debeatur e chiedeva comunque, nel caso di riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni, la decurtazione di quanto già ricevuto da padre del de cuius, a titolo di indennizzo ai sensi della L. 210/1992. Controparte_1
Con separato atto in data 09.11.2017, , in qualità di sorella di , conveniva al giudizio Controparte_3 Persona_1
di questo tribunale il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti iure proprio, Parte_1
quantificati in complessivi € 178.695,00 a causa della morte del proprio fratello.
In detto secondo giudizio, contrassegnato dal n. 11640/2017, si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda, poiché infondata.
All'udienza del 27.03.2019, il Giudice, dato atto della contestuale pendenza dei due giudizi, disponeva la riunione della causa contrassegnata dal n. 11640/2017 R.G. a quella recante il n. 5086/2017 R.G.
Il giudizio così riunito veniva istruito, oltre che documentalmente, con consulenza medico-legale e, precisate le conclusioni nell'udienza, svoltasi con modalità cartolare, del 27.01.2021, era riservato per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.”
Con la suddetta sentenza n. 1412/2021, il Tribunale di Lecce, rigettata l'eccezione di prescrizione,
“definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, con atto 9.5.2017 da Controparte_1 CP_2
nonché da con autonomo atto 9.11.2017, in separato giudizio, riunito al presente, in proprio Controparte_3
ed in qualità rispettivamente di genitori e sorella di nei confronti del Persona_1 Controparte_5
[.. , ogni altra istanza, eccezione, deduzione respinta, così provvede: accoglie per quanto di ragione la domanda degli
[...]
attori e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
€. 255.400,00, in favore di della somma di € 250.000 ed in favore di della somma di CP_2 Controparte_3
€ 100.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ufficiali Istat sulle dette somme devalutate, come indicato in parte motiva;
condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_3
, che liquida in complessivi €. 6.500,00 oltre spese di ctu se corrisposte ed accessori come per legge.” Il Tribunale
[...]
così motivava “Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta pacifico che , nel 1983, quando Persona_1
aveva soltanto 28 mesi di vita, fu sottoposto a n. 2 emotrasfusioni presso il Policlinico di Bari. Alla stregua di tutti i principi di cui innanzi, la valutazione del caso concreto non presenta invero particolari difficoltà, atteso che nella relazione del ctu, dr. si legge "non v'è dubbio, dunque, in accordo con quanto già espresso dai colleghi della CMO di Taranto, che il Per_2
decesso sia da porre in relazione causale diretta ed esclusiva con il contagio da parte del virus dell'epatite B e C, a sua volta con estrema probabilità derivante dalle attività trasfusionali poste in essere nel 1983 nei confronti dell'allora giovanissimo paziente in corso di severa emopatia (Leucemia linfatica acuta), infermità quest'ultima che era invece evoluta nella remissione clinica completa".
Avverso la predetta sentenza, il ha proposto appello, cui hanno resistito i sigg.ri. Parte_1
e . Per_1 CP_2
All'udienza del 17.05.2023 svoltasi a trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta “IN VIA PREGIUDIZIALE,
INFONDATEZZA DELLA DOMANDA IURE PROPRIO PER INTERVENUTA
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AZIONATO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 2947, COMMA I E III C.C.; ERRONEITÁ DELLA SENTENZA IMPUGNATA
NELLA PARTE IN CUI HA RESPINTO DETTA ECCEZIONE.”; in particolare “contesta l'apodittica applicazione del più lungo termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 cc. dovendosi più attentamente verificare se, rispetto al pregiudizio invocato (o, almeno, rispetto ad alcuni di essi) non debba ritenersi applicabile la regola generale di cui all'art. 2947 I comma c.c. con la previsione del termine quinquennale per l'azione da risarcimento del danno da fatto illecito…”
e assume che “il termine di prescrizione del diritto vantato iure proprio deve necessariamente decorrere, come già accennato, dal momento in cui i congiunti hanno avuto la consapevolezza della malattia del proprio familiare e della riconducibilità della stessa all'evento trasfusione;
detto termine, va, dunque, collocato al momento della scoperta del contagio, nei termini specificati dalla giurisprudenza di legittimità, e non già al momento della data del decesso…”
3 Il motivo è infondato.
Come è noto, giusta il disposto dell'art. 2935 c.c., la prescrizione della pretesa risarcitoria inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. L'art. 2947 c.c., comma 1°, aggiunge che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il “fatto si è verificato”.
Ai fini che qui interessano, è sufficiente richiamare l'autorevole ricostruzione della S.C. (Cass. Sez. Un.
11.1.2008 n. 583) che ha chiarito che la responsabilità del per i danni conseguenti Parte_1
ad infezioni da virus Hbv, Hiv e Hcv contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947 co. 1 cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Peraltro, il suddetto principio in tema di exordium praescriptionis deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto, e cioè da un lato al parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello delle conoscenze scientifiche dell'epoca, dovendosi - a tal fine - ricostruire accuratamente lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca onde accertare se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore.
La giurisprudenza distingue la posizione del contagiato e quella dei suoi congiunti in quanto titolari di diversi diritti di risarcimento, sebbene legati ad un medesimo fatto: “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento "iure hereditatis", trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale
(alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima "iure proprio", in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (cass. n. 7553 del 15/05/2012).
In sostanza, in ordine al risarcimento del danno richiesto iure successionis valgono i principi d'ordine generale secondo cui l'erede subentra nella stessa posizione del dante causa, con la conseguente
4 azionabilità della pretesa fin dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere da quest'ultimo, ossia dal giorno in cui l'interessato ebbe consapevolezza della sussistenza di un danno personale, mentre in favore dei congiunti del contagiato, che abbiano però agito in giudizio iure proprio per il risarcimento del danno causato da decesso ascrivibile all'emotrasfusione con sangue infetto, opera la prescrizione decennale.
Nella fattispecie, pertanto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il diritto azionato iure proprio dagli odierni appellati non si è prescritto, considerando che il sig. è deceduto in data Persona_1
28.03.2015 e il giudizio di primo grado è stato introdotto nel 2017.
B. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta “GRADATAMENTE, NEL MERITO,
ERRONEITA' DELLA SENTENZA PER AVERE RICONOSCIUTO LA SUSSISTENZA DEGLI
ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA RESPONSABILITA' DEL MINISTERO. VIOLAZIONE
DELL'ART. 2043 C.C. INSUSSISTENZA DEL PREGIUDIZIO LAMENTATO. VIOLAZIONE
DELL'ART, 2697 C.C. IN RELAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO DA PERDITA
DEL RAPPORTO PARENTALE. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE IN RELAZIONE AL
QUANTUM.”; assume che “Nel caso di specie, deve escludersi, in primo luogo, la ricorrenza del presupposto psicologico della colpa per la configurabilità in concreto della responsabilità ex art. 2043 c.c. e del conseguente diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale giunge all'affermazione della responsabilità aquiliana del nell'ipotesi di Parte_1
contagio di epatite B o C o del Virus dell'HIV tramite emotrasfusioni, deducendo un comportamento omissivo consistito nella inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e di commercializzazione di sangue umano ed emoderivati che competerebbero al Invero, a tali affermazioni di Parte_1
principio si oppone la dirimente considerazione alla luce della quale non essendo all'epoca delle trasfusioni ( 1983) individuabile alcun virus patogeno, non può ritenersi imputabile all'Amministrazione convenuta alcuna omissione del dovere di vigilanza per non aver impedito l'evento, in quanto non sussistono la colpa e il nesso causale richiesti a fondamento della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..”
Il motivo è infondato.
B1. Va rilevato che la responsabilità del per inosservanza colposa dei suoi doveri Parte_1
istituzionali, anche di sorveglianza, in materia di produzione e commercializzazione del sangue umano ed emoderivati trova fondamento legislativo in numerose disposizioni di legge, e in particolare, nella l. n°
592/1967 (art.1), che attribuisce al le direttive tecniche per l'organizzazione, il funzionamento Parte_1
e il coordinamento dei servizi inerenti alla raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per uso trasfusionale e per la preparazione dei suoi derivati e ne esercita la vigilanza, nonché (art. 21) il compito di autorizzare l'importazione e l'esportazione di sangue umano e dei suoi
5 derivati per uso terapeutico;
nella fondamentale L. n. 833/1978, che istituendo il Servizio Sanitario
Nazionale non solo ha riconosciuto in capo al Ministro della Sanità il ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale, ma ha - in particolare - stabilito (v. art. 4, n° 6) che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale e nella L. n. 107 del 4-5-1990 che disciplina le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e la produzione di plasmaderivati.
D'altro canto, il generale principio del neminem laedere impone l'obbligo di adottare ogni opportuna cautela idonea a tutelare la pubblica incolumità, specie nei confronti di attività talmente rilevanti, come quelle della distribuzione di farmaci emoderivati e della trasfusione.
Si è osservato, inoltre, (cfr. ex pl. Trib. Roma 31.8.2005, 2006, I, 794) che, già l'art. 44 d.p.r. n. CP_6
1256/71 prevedeva l'esclusione dalla donazione di chi era stato affetto da epatite virale;
che, stando alle regole di prudenza, l'adozione di metodi indiretti, tra cui quello per l'individuazione degli anticorpi in soggetti venuti a contatto con l'epatite B, ovvero quello delle transaminasi e, segnatamente, della ALT, metodo –quest'ultimo- suggerito (ma non fatto osservare) dallo stesso Ministero della Sanità con circolare del 28.3.1966 n. 50 (par. F), avrebbe certamente consentito di escludere l'utilizzo di emoderivati provenienti da soggetti portatori di virus epatici.
Tale argomento è sicuramente persuasivo, atteso che, ancor prima dell'identificazione dei virus e, per quanto qui interessi, dell'HCV, la letteratura medica aveva piena consapevolezza della gravità del rischio di contagio correlato a trasfusioni di sangue proveniente da donatori portatori di virus epatici.
La colpa ascrivibile al non va, dunque, ravvisata nel non avere previsto quanto non Parte_1
era ancora prevedibile, ma semplicemente nell'avere omesso di fare tutto ciò che, secondo la letteratura medica dell'epoca, era ben possibile (e doveroso) fare, per esempio emanando disposizioni volte ad un accertamento, con le metodiche dell'epoca, sul sangue dei donatori, ovvero facendo eseguire ricerche specifiche sulla funzionalità epatica che, ove eseguite, avrebbero sicuramente messo in evidenza dati di ordine patologico che avrebbero sconsigliato l'impiego del sangue per la trasfusione (atteso che la ricerca delle transaminasi, ove eseguita, avrebbe sicuramente indotto a non utilizzare il sangue del donatore che era sicuramente all'epoca dei fatti già affetto da epatite HCV) .
B2. In riferimento al nesso causale, il Giudice di prime cure ha correttamente evidenziato nella sentenza che: “Nel caso in esame, dalla documentazione in atti, risulta pacifico che nel 1983, quando aveva Persona_1
soltanto 28 mesi di vita, fu sottoposto a n. 2 emotrasfusioni presso il Policlinico di Bari.
6 Alla stregua di tutti i principi di cui innanzi, la valutazione del caso concreto non presenta invero particolari difficoltà, atteso che nella relazione del ctu, dr. si legge "non v'è dubbio, dunque, in accordo con quanto già espresso dai colleghi Per_2
della CMO di Taranto, che il decesso sia da porre in relazione causale diretta ed esclusiva con il contagio da parte del virus dell'epatite B e C, a sua volta con estrema probabilità derivante dalle attività trasfusionali poste in essere nel 1983 nei confronti dell'allora giovanissimo paziente in corso di severa emopatia (Leucemia linfatica acuta), infermità quest'ultima che era invece evoluta nella remissione clinica completa".
La Suprema Corte ha puntualizzato che “in tema di responsabilità aquiliana – nella quale vige, alla stregua delle regole di cui agli artt. 40 e 41 c.p. , il principio di equivalenza delle cause temperato da quello della causalità adeguata – il nesso di causalità consiste anche nella regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”; ne consegue che – sussistendo a carico del Ministero della Sanità (oggi , anche prima dell'entrata in vigore della Parte_1
L. 4 maggio 1990 n. 107, un obbligo di controllo e vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi (non emergenti dagli atti e non dedotti dal appellante), che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta Parte_1
doverosa del se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento” (Cass. Civ. Sez. Un. n. Parte_1
576/2008).
Inoltre la Suprema Corte con la sentenza n. 20934/2015 ha confermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, per l'unicità dell'evento lesivo consistente nella lesione dell'integrità fisica, vi è la presunzione di responsabilità del per il contagio verificatosi negli anni tra il 1979 e il 1989, stante Parte_1
l'avvenuta scoperta scientifica della prevedibilità delle relative infezioni, individuabile nel 1978, con il conseguente obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, presunzione che può essere vinta solo se viene fornita dallo stesso la prova dell'adozione di condotte e misure necessarie per evitare la Parte_1
contagiosità, a prescindere dalla conoscenza di strumenti di prevenzione specifica”.
Appurata la correttezza del criterio probabilistico va osservato che incombeva al convenuto Parte_1
provare l'inesistenza della condotta antigiuridica ovvero l'irrilevanza causale della stessa in relazione all'evento dannoso con la conseguenza che nella fattispecie va pertanto affermata la responsabilità del in relazione all'epatite C contratta dal sig. in seguito alle trasfusioni di Parte_1 Per_1
sangue subite.
7 B3. Quanto al danno sofferto dagli appellati iure proprio per la perdita del rapporto parentale, che il appellante nega, la Corte sottolinea che il danno va individuato nel "...vuoto costituito dal Parte_1
non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti" (Cass. n. 10107/11) e che “nella liquidazione di tale posta risarcitoria rilevano indici idonei a comprovare la gravità della sofferenza patita, quali l'intensità del vincolo familiare, la consistenza del medesimo, le abitudini di vita, la situazione di convivenza ( cfr. Cass. Civ. sent. n.
23917/13)”.
La Corte rimanda la trattazione di questo punto unitamente all'esame degli appelli incidentali (sub D).
C. Con il terzo motivo di appello principale, il appellante lamenta “IN VIA Parte_1
SUBORDINATA, NELLA DENEGATA IPOTESI DI RIGETTO DEI MOTIVI DI SUB A) E C),
ISTANZA DI COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO IN RELAZIONE AGLI IMPORTI EX L.
210/92. ERRONEITA' DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, PER NON AVERE ACCOLTO
LA DOMANDA DI COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A
FONDAMENTO DELLA ISTANZA E DELL'ART. 1223 C.C., NONCHE' DELLA FUNZIONE
RIPARATORIA DEL RISARCIMENTO.”; in particolare il Ministero sottolinea che “Nello specifico, è Per_ pacifico nel presente giudizio, che in favore del sig. nella qualità di tutore del figlio sia stato Controparte_1
riconosciuto il diritto all'indennizzo ex artt. 1,2 della l. 210/92, in virtù della sentenza n. 599/2012 del Giudice Unico del Lavoro di Lecce, divenuta cosa giudicata. Con D.D. del 1/10/2015, il ha corrisposto allo Parte_1
stesso, nella predetta qualità, l'importo di € 108.539,42 di cui € 97.442,71 a titolo di indennizzo ex l. 210/92, con riferimento alla sesta categoria della Tabella A allegata dal DPR 834/81, relativo al periodo 1/07/04- 31/08/15, oltre interessi legali e spese, in esecuzione della decisione predetta.
In data 28.03.2015, il danneggiato è deceduto, ma l'evento non è mai stato comunicato alla Amministrazione, che ne ha preso conoscenza solo con la ricezione dell'atto introduttivo del presente giudizio. L'Amministrazione, dunque, risulta creditrice nei confronti degli eredi dell'importo relativo ai ratei di indennizzo decorrenti dalla data di indennizzo sino al
31.08.2015, pari all'importo di € 3.973,65.
A seguito di istanza di corresponsione del beneficio una tantum presentata dagli odierni attori, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l. 210/92 e al riconoscimento, da parte della competente CMO del nesso di causalità tra decesso e patologie, con determina dell'8.03.2016 la ha corrisposto al sig. l'importo di € 77.468,53.” Parte_2 Controparte_1
Il motivo è fondato.
8 Il primo giudice, sul punto, ha disposto “Quanto, infine, alla richiesta di compensatio lucri cum damno, si osserva che non ne ricorrono nella specie i presupposti, atteso che la liquidazione del danno si riferisce al risarcimento richiesto dagli attori iure proprio e non iure ereditario, mentre le somme versate a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, riguardano il danno subito dal de cuius. La compensazione non può quindi operare tra soggetti diversi, titolari anche di differenti diritti (cfr. Cass., n. 1133/2015)..”
In senso contrario alla decisione censurata, la sentenza della Cassazione del 22/09/2022 n. 27736 (che ha confermato quanto già precedentemente deciso con l'ordinanza n. 21967/19) ha statuito: “rilevato che, qualora non si ammettesse lo scomputo di tale somma dall'ammontare dell'intero risarcimento dovuto, la vittima si troverebbe a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico del medesimo soggetto (il due diverse Parte_1
attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo, questa Corte, con riferimento al caso anche ora in esame, come già riportato testualmente nella parte relativa ai fatti di causa, ha osservato che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è stata correttamente proposta per la prima volta in appello, trattandosi di mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio ed e', quindi, rilevabile dal giudice che, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può far riferimento, per il principio di acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio, anche a quelle intervenute successivamente in corso di causa e a tale riguardo ha espressamente richiamato Cass. 24/09/2014, n. 20111.”
Principio confermato con la sentenza n. 8773/2022, che ha, in particolare, specificato che “il soggetto convenuto con l'azione di danno (il è il medesimo soggetto passivamente legittimato rispetto alla Parte_1
domanda di pagamento dell'indennizzo ex L. n. 210 del 92, "in quanto soggetto pubblico che decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale", come già ripetutamente affermato da questa Corte
(Sez. U, Sentenza n. 12538 del 09/06/2011, Rv. 617317 01, ove si aggiunge che la legittimazione delle Regioni sussiste solo quando l'attore lamenti il ritardato pagamento del beneficio già concesso). Pertanto, sussistendo identità soggettiva tra il debitore del risarcimento e il debitore dell'indennizzo, è doveroso defalcare questo da quello (Sez.
3 - Sentenza n. 8532 del 06/05/2020, Rv. 657813 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 6573 del 14/03/2013, Rv. 625543 - 01).”
Inoltre, con la stessa sentenza, la Suprema Corte, con riferimento all'eccezione che il principio della compensatio lucri cum damno non potrebbe trovare applicazione, a causa della diversità fra la natura del risarcimento accordato (inteso a ristorare il danno sofferto iure proprio in conseguenza della morte del congiunto), e la natura dell'indennizzo una tantum previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, ha affermato che “Tale deduzione è infondata, in quanto l'indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, spetta agli aventi diritto iure proprio, e non iure hereditario, come già stabilito da questa Corte (ex multi s, tra le più recenti,
Sez. L -, Sentenza n. 26842 del 25/11/2020, Rv. 659632 - 01; Sez. L -, Sentenza n. 11407 del 11/05/2018, Rv.
648818 - 01).
9 Tanto si desume:
-) dal fatto che la legge parla di "aventi diritto", e "non di eredi";
-) dal fatto che tra gli aventi diritto la legge prevede un ordine successivo (la presenza del coniuge esclude il beneficio per i figli, quella dei figli esclude il beneficio per i fratelli, e così via), incompatibile con le previsioni degli artt. 571 e 581 c.c.;
-) dal fatto che il beneficio è accordato ai soli familiari viventi a carico, requisito non necessario per l'acquisto della qualità di erede;
-) dal fatto che l'assegno una tantum è accordato "anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia", precisazione inspiegabile se davvero l'indennizzo di cui si discorre fosse attribuito ai superstiti jure hereditario;
-) dal fatto, infine (ma è quel che più rileva), che l'indennizzo una tantum di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 2, comma
3, spetta agli aventi diritto ivi elencati anche quando la persona contagiata, prima di morire, abbia ottenuto il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla suddetta Legge, art. 1, come già affermato da questa Corte (ex multis, Sez. 6 L, Ordinanza n.
19502 del 23/07/2018; Sez. L -, Sentenza n. 26842 del 25/11/2020).”
Ciò premesso, appare chiaro che, nella fattispecie, vi sono i presupposti per scomputare le somme versate a titolo di indennizzo agli appellati (aventi diritto in quanto genitori e sorella del de cuius) dalle somme spettanti a titolo di risarcimento. Per_ Nello specifico, è pacifico che in favore del sig. nella qualità di tutore del figlio Controparte_1
sia stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ex artt. 1 e 2 della l. 210/92, in virtù della sentenza n.
599/2012 del Giudice Unico del Lavoro di Lecce, divenuta cosa giudicata e che con D.D. del 1/10/2015, il ha corrisposto allo stesso l'importo di € 108.539,42 di cui € 97.442,71 a titolo di Parte_1
indennizzo ex l. 210/92, con riferimento alla sesta categoria della Tabella A allegata dal DPR 834/81, relativo al periodo 1/07/04- 31/08/15, oltre interessi legali e spese, in esecuzione della decisione predetta.
In data 28.03.2015, il danneggiato è deceduto, ma l'evento non è mai stato comunicato alla
Amministrazione, che ne ha preso conoscenza solo con la ricezione dell'atto introduttivo del presente giudizio. L'Amministrazione, dunque, risulta creditrice nei confronti degli eredi dell'importo relativo ai ratei di indennizzo decorrenti dalla data di indennizzo sino al 31.08.2015, pari all'importo di € 3.973,65.
A seguito di istanza di corresponsione del beneficio una tantum presentata dagli odierni attori, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l. 210/92 e al riconoscimento, da parte della competente CMO del nesso di causalità tra decesso e patologie, con determina dell'8.03.2016 la ha corrisposto al sig. Parte_2
l'importo di € 77.468,53. Controparte_1
Di conseguenza, sulla somma che sarà riconosciuta agli appellanti incidentali, andrà sottratto per ciascuno
10 Part di essi l'importo di € 1.324,55 - pari alla quota di 1/3 di € 3.973,65 somma per la quale ha maturato il diritto alla restituzione – e per l'importo di € 77.468,53. Controparte_1
D. A questo punto la Corte esamina i due appelli incidentali svolti il primo dai sigg.ri Controparte_1
e e il secondo dalla sig.ra CP_2 Controparte_3
L'unico motivo di appello sollevato da entrambe le parti verte sulla quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale che secondo gli appellanti incidentali avrebbe dovuto essere liquidato non sulla base delle Tabelle di Milano, ma sulla base di quelle del Tribunale di Roma, riconosciute anche dalla
Suprema Corte.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Questa corte conferma che per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psicofisica, si deve fare riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate, riconosciute dalla giurisprudenza della Suprema Corte come corretto parametro da prendere in considerazione su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, la Cassazione, con la recente sentenza del 18/04/2023, n.10335, ha ribadito l'orientamento già espresso con la sentenza n. 10579/2021 e ha chiarito che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.”
E invero, le nuove Tabelle di Milano redatte nell'anno 2022, adeguandosi ai principi espressi dal giudice di legittimità, prevedono un sistema a forbice e propongono poi una distribuzione dei punti secondo i parametri di fatto indicati dalla detta sentenza della Cassazione. Tutti questi elementi, ovviamente, per essere valutati ai fini della liquidazione del danno devono essere allegati e provati.
Dai documenti in atti, si evince che il sig. (vittima primaria) è deceduto all'età di 34 anni Persona_1
(il 28.3.2015) e che i genitori (vittime secondarie) al momento della sua morte avevano, rispettivamente,
74 anni (è nato il [...]) e 71 anni (è nata il [...]). Controparte_1 CP_2
Orbene, sulla base delle suddette tabelle, questa Corte procede alla distribuzione dei punti, considerando il “valore punto” della tabella integrata a punti 2022 pari a € 3.365,00:
11 - età della vittima primaria: 22 punti
- età di entrambe le vittime secondarie: 12 punti per ciascuna
- convivenza: 25 punti
- per la sopravvivenza di tre congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (i genitori e la sorella):
9 punti
- in riferimento alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, considerato che può assegnarsi fino ad un massimo di 30 punti, si possono riconoscere
20 punti ai genitori.
Di conseguenza, considerando il valore punto di € 3.365,00 e i punti come sopra attribuiti, la somma da liquidare in favore di e di è di € 296.120,00 ciascuno;
su detti importi, Controparte_1 CP_2
devalutati alla data del decesso di e anno per anno rivalutati, competeranno gli interessi Persona_1
legali dalla stessa data e sino alla data della presente sentenza. Gli interessi per il periodo successivo e fino al saldo saranno conteggiati sull'importo liquidato, senza ulteriore rivalutazione.
Quanto al danno da riconoscere alla sorella (vittima secondaria) si rileva che la stessa, Controparte_3
alla data del decesso di aveva 33 anni (è nata il [...]). Persona_1
Sulla base delle suddette tabelle, questa Corte procede alla distribuzione dei punti, considerando il “valore punto” della tabella integrata a punti 2022 pari a € 1.461,20:
- età della vittima primaria: 16 punti
- età della vittima secondaria: 16 punti per Controparte_3
- convivenza 20 punti
- per la sopravvivenza di tre congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (i genitori e la sorella):
9 punti
- in riferimento alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, considerato che può assegnarsi fino ad un massimo di 30 punti, si possono riconoscere
15 punti alla sorella.
Di conseguenza, considerando il valore punto di € 1.461,20 e i punti come sopra attribuiti, la somma da liquidare in favore di è di € 111.051,20; su detto importo, devalutato alla data del Controparte_3
decesso di e anno per anno rivalutato, competeranno gli interessi legali dalla stessa data e Persona_1
sino alla data della presente sentenza. Gli interessi per il periodo successivo e fino al saldo saranno conteggiati sull'importo liquidato, senza ulteriore rivalutazione.
Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo
12 all'esito complessivo del giudizio, vanno poste interamente a carico del . Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1412/2021 del 24.04.2021, pubbl. il
13.5.2021, in parziale modifica di detta sentenza, che conferma nel resto:
1. condanna il ministero al pagamento:
a. di € 217,326,92 in favore di Controparte_1
b. di € 294.795,45 in favore di;
CP_2
c. di € 109.729,65 in favore di Controparte_3
oltre interessi come da motivazione;
2. condanna il al pagamento in favore degli appellati e delle Parte_1 Controparte_1 CP_2
spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi €. 9.000,00, per compensi, oltre i.v.a.,
c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge;
3. condanna il appellante al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_3
presente grado di giudizio liquidate in complessivi €. 6.000,00, per compensi, oltre i.v.a., c.a.p. e spese generali nella misura del 15% del compenso a termini di legge
Lecce, 23 luglio 2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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