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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/10/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa NA Di RO in data 16/10/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.1597/2021R.g. Tra n.18/09/1980 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Annamena Rubino
RICORRENTE E
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore − P.IVA_1 [...]
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t. − Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del l.r.p.t. Controparte_4
(C.F. , in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_4
RESISTENTE OGGETTO: trasferimento del lavoratore CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 26/10/2021, depositato in data 25/10/2021,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: A. Accertare e dichiarare - previa declatoria di nullità
e/o inefficacia e conseguente disapplicazione dell'art. 13, comma 4°, del
CCNI del 06.03.2019 (valido per gli a.s. 2019/20, 2020/21 e 2021/22) e di ogni altra norma contrattuale contraria - il diritto di precedenza della ricorrente in qualità di figlia referente unica, nonché convivente, di genitore disabile grave, ex art. 33 della L. 104/92 ed ex art. 601 del D.Lsg. 297/94, nella procedura di mobilità interprovinciale per cui è causa e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute, ciascuna secondo la propria competenza, di assegnare alla ricorrente una sede nell'ambito territoriale del Comune di Vallelonga (VV) . B. Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte resistente, non costituitasi in giudizio, va dichiarata contumace.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 15.06.2022, 15.11.2023, 10.04.2024, 20.05.2024, e all'udienza del 15.10.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
In via preliminare si rileva che parte attrice, in sede di deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. ha chiesto che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (sopraggiunto trasferimento interprovinciale della ricorrente – come da decreto del 23.05.25 dell'
[...]
e relati vo bollettino dei trasferimenti). Controparte_4
La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere è largamente diffusa e, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione), ne deriva una deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda
2 che si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n.9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038;
Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151). Nel caso in esame, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ricorrendone i presupposti . Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzati i motivi della decisione.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 16 ottobre 2025
Il Giudice
NA Di RO
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