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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 457/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NAPOLEONE FABIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4725/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Opera - Via D. Aligheri Nr. 12 20090 Opera MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682023007044114100 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti. Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro il Comune di Opera in relazione alla cartella di pagamento n. 068 2023 007044114100 dell'importo complessivo di € 1.196,88, relativa all'IMU 2015, deducendone la nullità per omessa/inesistente notifica dell'avviso di liquidazione/accertamento presupposto (n. 581/2020 del 14 dicembre 2020). Precisava la ricorrente che la cartella era stata stata notificata via PEC alla contribuente il 26 giugno 2023. La ricorrente affermava che l'avviso di liquidazione, richiamato in cartella, indicato come notificato il 26 marzo 2021 a mezzo messo comunale, non era mai pervenuto, né via PEC né tramite consegna postale;
assumeva di averne avuto conoscenza solo il 4 luglio 2023, a seguito di successiva PEC del Comune. Riferiva di aver richiesto immediatamente copia della notifica (PEC del 26 giugno 2023), anche per valutare l'adesione alla
“rottamazione-quater” con scadenza al 30 giugno 2023; il Comune, con PEC del 28 giugno 2023, trasmetteva per errore un certificato medico riferito a un dipendente comunale e solo il 4 luglio 2023 inviava copia dell'avviso con attestazione del messo comunale circa il deposito in Comune e l'invio della raccomandata informativa. La ricorrente evidenziava, inoltre, di essere professionista iscritta all'Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano fin dal 1992 e di disporre di PEC pubblica (INI-PEC e REGINDE) già dal 2018; quindi il Comune avrebbe potuto effettuare la notifica via PEC, denunciando la violazione degli artt. 1, 6 e
8 della L. n. 212/2000 e dei principi di buona fede e collaborazione ex L. n. 241/1990.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per tutte le contestazioni inerenti motivazione del ruolo, interessi, prescrizione, e notifiche degli atti prodromici, essendo materie di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, evidenziava che la motivazione della cartella era imputabile all'ente creditore;
quanto agli interessi, quelli precedenti alla cartella erano determinati dal soggetto impositore, mentre quelli di mora decorrevano ex lege ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/1973, non richiedendo indicazione analitica in cartella.
Si costituiva altresì il Comune di Opera (ente impositore), che depositava le proprie controdeduzioni, chiedendo, in via preliminare, il rigetto del ricorso per essere stato notificato solo al Comune e non anche ad AD (soggetto emittente la cartella); in subordine, nel merito, sosteneva la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 581/2020 per l'anno 2015, eseguita a mezzo messo comunale in data
26 marzo 2021 presso il Comune di residenza della contribuente, entro i termini, tenuto conto della sospensione emergenziale di cui all'art. 67, commi 1 e 4, del D.L. 18/2020; aggiungeva che nel 2021 non sussisteva alcun obbligo di notifica via PEC per le persone fisiche e che la scelta del messo comunale era, comunque, valida. Sulle interlocuzioni di giugno-luglio 2023, il Comune dava atto di aver risposto tempestivamente, dapprima con PEC del 28 giugno 2023 (con errore materiale nell'allegato), poi con PEC del 4 luglio 2023 (allegando la documentazione corretta), nonostante la chiusura degli uffici tra il 29 giugno e il 2 luglio per il ponte del santo patrono.
La ricorrente depositava “Reclamo – Memoria aggiuntiva con deposito documenti”, sostenendo che la mancata/irrituale notifica dell'atto presupposto comportava nullità della cartella e ribadendo l'assenza di prova circa la effettiva ricezione della raccomandata informativa relativa al deposito del 26 marzo 2021, anche alla luce della temporanea assenza dal domicilio in periodo COVID. Documentava la propria iscrizione all'Albo e la pubblicità della PEC in INI-PEC e REGINDE dal 2018, deducendo che il Comune avrebbe potuto notificare via PEC. Successivamente, la ricorrente depositava brevi repliche, insistendo sul vizio radicale della notifica dell'avviso IMU 2015, sulla mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa, sulla percorribilità della notifica via PEC in quanto professionista con PEC, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la nullità della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato. La ricorrente contesta la mancata o irrituale notifica dell'avviso n. 581/2020, assumendo di non aver ricevuto la raccomandata informativa conseguente al deposito presso il Comune il 26 marzo 2021. Dalle produzioni del Comune (allegate anche dalla contribuente) risulta la relata del messo comunale recante attestazione del deposito dell'atto e della spedizione della raccomandata informativa. Tale prova documentale è idonea a dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica, non essendo necessaria la prova della conoscenza dell'atto da parte del destinatario, bensì della regolarità del procedimento. Le allegazioni della contribuente (assenza dal domicilio durante il periodo pandemico, mancanza di portierato, mancata ricezione soggettiva) non inficiano la presunzione di conoscibilità legale, derivante dal perfezionamento ex lege della notifica a mezzo messo con raccomandata informativa, a fronte di relata formalmente regolare. Quanto al termine, l'avviso risulta notificato entro la scadenza, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale (art. 67, commi 1 e 4, D.L. 18/2020), richiamata dal Comune, che ha comportato un differimento dei termini di decadenza. Le deduzioni della ricorrente circa la necessità (o obbligo) di utilizzare la PEC nei confronti delle persone fisiche non risultano condivisibili nel caso di specie. Nel marzo 2021, non era normativamente imposto, per gli avvisi IMU destinati a persone fisiche, un obbligo generalizzato di notifica a mezzo PEC, sicché la scelta del messo comunale rientrava tra le modalità legittime di notificazione di cui l'Ente aveva facoltà. La circostanza che la ricorrente, in quanto professionista, disponesse di indirizzo PEC pubblico (INI-PEC/REGINDE) non si traduceva in un obbligo cogente per l'ente impositore né la mancata opzione per la PEC, di per sé, determina invalidità della notifica ove questa sia stata comunque perfezionata secondo legge. Le invocate violazioni degli artt. 1, 6 e
8 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dei principi di buona fede non possono condurre ad annullamento dell'atto in assenza di un vizio tipico del modello notificatorio. L'errore materiale nell'allegato
PEC del 28 giugno 2023 è stato colmato con l'invio del 4 luglio 2023 e non elide la validità di una notifica già perfezionata nel 2021. Le doglianze sul mancato accesso tempestivo alla definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) afferiscono a profili successivi e non incidono sulla legittimità della pretesa tributaria, né sulla validità degli atti presupposti. Le censure relative alla motivazione della cartella vanno respinte: la cartella riproduce il ruolo ed è sufficiente che consenta al contribuente di individuare causale, periodo d'imposta e titolo della pretesa. Quanto agli interessi, decorrono ex lege ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/1973
a partire dalla notifica della cartella e non richiedono scomposizione analitica in cartella, essendo legati al decorso del termine di pagamento e a un tasso fissato normativamente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte di rigettare il ricorso. Tuttavia, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità del contesto pandemico e alle sospensioni dei termini che hanno inciso sulla materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
NAPOLEONE FABIO, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4725/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Opera - Via D. Aligheri Nr. 12 20090 Opera MI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682023007044114100 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti. Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano contro il Comune di Opera in relazione alla cartella di pagamento n. 068 2023 007044114100 dell'importo complessivo di € 1.196,88, relativa all'IMU 2015, deducendone la nullità per omessa/inesistente notifica dell'avviso di liquidazione/accertamento presupposto (n. 581/2020 del 14 dicembre 2020). Precisava la ricorrente che la cartella era stata stata notificata via PEC alla contribuente il 26 giugno 2023. La ricorrente affermava che l'avviso di liquidazione, richiamato in cartella, indicato come notificato il 26 marzo 2021 a mezzo messo comunale, non era mai pervenuto, né via PEC né tramite consegna postale;
assumeva di averne avuto conoscenza solo il 4 luglio 2023, a seguito di successiva PEC del Comune. Riferiva di aver richiesto immediatamente copia della notifica (PEC del 26 giugno 2023), anche per valutare l'adesione alla
“rottamazione-quater” con scadenza al 30 giugno 2023; il Comune, con PEC del 28 giugno 2023, trasmetteva per errore un certificato medico riferito a un dipendente comunale e solo il 4 luglio 2023 inviava copia dell'avviso con attestazione del messo comunale circa il deposito in Comune e l'invio della raccomandata informativa. La ricorrente evidenziava, inoltre, di essere professionista iscritta all'Albo dei Dottori
Commercialisti di Milano fin dal 1992 e di disporre di PEC pubblica (INI-PEC e REGINDE) già dal 2018; quindi il Comune avrebbe potuto effettuare la notifica via PEC, denunciando la violazione degli artt. 1, 6 e
8 della L. n. 212/2000 e dei principi di buona fede e collaborazione ex L. n. 241/1990.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per tutte le contestazioni inerenti motivazione del ruolo, interessi, prescrizione, e notifiche degli atti prodromici, essendo materie di esclusiva competenza dell'ente impositore. Nel merito, evidenziava che la motivazione della cartella era imputabile all'ente creditore;
quanto agli interessi, quelli precedenti alla cartella erano determinati dal soggetto impositore, mentre quelli di mora decorrevano ex lege ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/1973, non richiedendo indicazione analitica in cartella.
Si costituiva altresì il Comune di Opera (ente impositore), che depositava le proprie controdeduzioni, chiedendo, in via preliminare, il rigetto del ricorso per essere stato notificato solo al Comune e non anche ad AD (soggetto emittente la cartella); in subordine, nel merito, sosteneva la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento IMU n. 581/2020 per l'anno 2015, eseguita a mezzo messo comunale in data
26 marzo 2021 presso il Comune di residenza della contribuente, entro i termini, tenuto conto della sospensione emergenziale di cui all'art. 67, commi 1 e 4, del D.L. 18/2020; aggiungeva che nel 2021 non sussisteva alcun obbligo di notifica via PEC per le persone fisiche e che la scelta del messo comunale era, comunque, valida. Sulle interlocuzioni di giugno-luglio 2023, il Comune dava atto di aver risposto tempestivamente, dapprima con PEC del 28 giugno 2023 (con errore materiale nell'allegato), poi con PEC del 4 luglio 2023 (allegando la documentazione corretta), nonostante la chiusura degli uffici tra il 29 giugno e il 2 luglio per il ponte del santo patrono.
La ricorrente depositava “Reclamo – Memoria aggiuntiva con deposito documenti”, sostenendo che la mancata/irrituale notifica dell'atto presupposto comportava nullità della cartella e ribadendo l'assenza di prova circa la effettiva ricezione della raccomandata informativa relativa al deposito del 26 marzo 2021, anche alla luce della temporanea assenza dal domicilio in periodo COVID. Documentava la propria iscrizione all'Albo e la pubblicità della PEC in INI-PEC e REGINDE dal 2018, deducendo che il Comune avrebbe potuto notificare via PEC. Successivamente, la ricorrente depositava brevi repliche, insistendo sul vizio radicale della notifica dell'avviso IMU 2015, sulla mancanza di prova della ricezione della raccomandata informativa, sulla percorribilità della notifica via PEC in quanto professionista con PEC, concludendo per l'accoglimento del ricorso e la nullità della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato. La ricorrente contesta la mancata o irrituale notifica dell'avviso n. 581/2020, assumendo di non aver ricevuto la raccomandata informativa conseguente al deposito presso il Comune il 26 marzo 2021. Dalle produzioni del Comune (allegate anche dalla contribuente) risulta la relata del messo comunale recante attestazione del deposito dell'atto e della spedizione della raccomandata informativa. Tale prova documentale è idonea a dimostrare il perfezionamento della procedura di notifica, non essendo necessaria la prova della conoscenza dell'atto da parte del destinatario, bensì della regolarità del procedimento. Le allegazioni della contribuente (assenza dal domicilio durante il periodo pandemico, mancanza di portierato, mancata ricezione soggettiva) non inficiano la presunzione di conoscibilità legale, derivante dal perfezionamento ex lege della notifica a mezzo messo con raccomandata informativa, a fronte di relata formalmente regolare. Quanto al termine, l'avviso risulta notificato entro la scadenza, tenuto conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale (art. 67, commi 1 e 4, D.L. 18/2020), richiamata dal Comune, che ha comportato un differimento dei termini di decadenza. Le deduzioni della ricorrente circa la necessità (o obbligo) di utilizzare la PEC nei confronti delle persone fisiche non risultano condivisibili nel caso di specie. Nel marzo 2021, non era normativamente imposto, per gli avvisi IMU destinati a persone fisiche, un obbligo generalizzato di notifica a mezzo PEC, sicché la scelta del messo comunale rientrava tra le modalità legittime di notificazione di cui l'Ente aveva facoltà. La circostanza che la ricorrente, in quanto professionista, disponesse di indirizzo PEC pubblico (INI-PEC/REGINDE) non si traduceva in un obbligo cogente per l'ente impositore né la mancata opzione per la PEC, di per sé, determina invalidità della notifica ove questa sia stata comunque perfezionata secondo legge. Le invocate violazioni degli artt. 1, 6 e
8 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dei principi di buona fede non possono condurre ad annullamento dell'atto in assenza di un vizio tipico del modello notificatorio. L'errore materiale nell'allegato
PEC del 28 giugno 2023 è stato colmato con l'invio del 4 luglio 2023 e non elide la validità di una notifica già perfezionata nel 2021. Le doglianze sul mancato accesso tempestivo alla definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) afferiscono a profili successivi e non incidono sulla legittimità della pretesa tributaria, né sulla validità degli atti presupposti. Le censure relative alla motivazione della cartella vanno respinte: la cartella riproduce il ruolo ed è sufficiente che consenta al contribuente di individuare causale, periodo d'imposta e titolo della pretesa. Quanto agli interessi, decorrono ex lege ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/1973
a partire dalla notifica della cartella e non richiedono scomposizione analitica in cartella, essendo legati al decorso del termine di pagamento e a un tasso fissato normativamente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte di rigettare il ricorso. Tuttavia, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità del contesto pandemico e alle sospensioni dei termini che hanno inciso sulla materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.