Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 457
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella per omessa/inesistente notifica dell'avviso di liquidazione/accertamento presupposto

    La Corte ritiene che la relata del messo comunale, attestante il deposito dell'atto e la spedizione della raccomandata informativa, sia prova sufficiente del perfezionamento della notifica, non essendo necessaria la prova della conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Le allegazioni della contribuente circa l'assenza dal domicilio o la mancata ricezione soggettiva non inficiano la presunzione di conoscibilità legale. La notifica è considerata tempestiva anche tenuto conto della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale. Non sussisteva nel marzo 2021 un obbligo generalizzato di notifica via PEC per le persone fisiche, pertanto la scelta del messo comunale era legittima. La disponibilità di un indirizzo PEC pubblico da parte della ricorrente non imponeva all'ente impositore l'uso di tale modalità, né la mancata opzione per la PEC determina invalidità della notifica se perfezionata secondo legge. L'errore materiale nella PEC del 28 giugno 2023 è stato sanato con l'invio del 4 luglio 2023.

  • Rigettato
    Doglianze sulla motivazione della cartella e sugli interessi

    La cartella è ritenuta sufficientemente motivata in quanto riproduce il ruolo e consente al contribuente di individuare causale, periodo d'imposta e titolo della pretesa. Gli interessi decorrono ex lege ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/1973 a partire dalla notifica della cartella e non richiedono una scomposizione analitica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 457
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 457
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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