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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/04/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13751 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 27.01.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sant'Antimo Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Alcide De Gasperi n. 14, presso lo studio dell'avv. Tommaso Beneduce, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: , nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 27.01.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
Il P.M. in data 31.01.2025 apponeva il proprio visto nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.12.2022 la sig.ra deduceva che: - in data 21.09.2006 Parte_1
aveva contratto matrimonio in Sant'Antimo (Na) con il sig. e che dalla loro Controparte_1
unione era nato il figlio il 16.02.2008; - con decreto nr. 10030/2021 del 27.07.2021 il CP_2
1 Tribunale di Napoli Nord omologava la separazione personale dei coniugi recependo l'accordo intercorso tra i coniugi in virtù del quale veniva disposto l'affido condiviso del figlio CP_2
con collocazione abitativa presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita da parte del padre, nonché obbligo da parte di quest'ultimo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio versando la somma mensile di euro 250,00 soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio;
- il resistente non aveva mai ottemperato all'obbligo di mantenimento, avendo versato l'assegno solo per il mese di luglio 2021 e la somma di euro 150,00 tra giugno e settembre 2021; - il resistente era socio occulto di un'area adibita a parcheggio privato per mezzi pesanti ubicata in Sant'Antimo intestato allo zio e svolgeva l'attività Controparte_3
di autotrasportatore percependo uno stipendio mensile netto di circa euro 3.000,00; - essa ricorrente era disoccupata;
- i coniugi sin dalla separazione non si erano riconciliati, pertanto ricorrevano le condizioni per poter ottenere la pronuncia di divorzio.
Pertanto, parte ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermarsi le condizioni della separazione quanto al regime di affido del minore e all'esercizio della responsabilità genitoriale;
- a parziale modifica delle condizioni della separazione, porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando la somma mensile pari ad euro 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- stabilirsi in favore di essa ricorrente l'assegno divorzile nella misura di euro 300,00 mensili.
All'udienza del 21.04.2023 il Presidente f.f., attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del sig. con contestuale ordinanza emetteva i Controparte_1
provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e, per quanto concerne tempi e modalità della sua presenza presso ciascun genitore (art.
337 ter, comma 2, c.c.), avrà quale sua dimora stabile l'abitazione della madre e sarà con il padre ciascun lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 21:30, e durante il weekend a settimane alterne, dalle ore 11:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica;
il minore trascorrerà le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo, ad anni alterni presso la madre ovvero presso il padre;
per quanto concerne le vacanze natalizie, il minore trascorrerà, ad anni alterni con ciascuno dei genitori,
i giorni dal 24 al 30 dicembre o i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le altre festività civili e religiose verranno trascorse secondo il criterio dell'alternanza con ciascuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre la festa del papà e il giorno del compleanno e dell'onomastico di quest'ultimo; parimenti, il minore trascorrerà con la madre la festa della mamma e il compleanno e onomastico di quest'ultima, ma, qualora tali eventi cadessero in un giorno spettante al padre, verrà concordato un giorno diverso;
il giorno del compleanno e dell'onomastico del minore verrà trascorso insieme con entrambi i genitori e i relativi familiari, ovvero, in ipotesi di disaccordo tra i coniugi, ad
2 anni alterni con il padre o con la madre;
durante il periodo estivo, il figlio minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ciascuno anno, e in mancanza di accordo ad anni alterni le prime due settimane o le ultime due settimane del mese di agosto;
- il resistente - i cui redditi e la cui capacità patrimoniale possono presuntivamente reputarsi pari a quelle dedotte in ricorso dalla e dal medesimo non contestate - contribuirà al mantenimento, Pt_1
alla cura, all'istruzione e all'educazione del figlio minore corrispondendo alla madre entro il giorno
5 di ogni mese l'importo complessivo di 600,00 €, oltre rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT – FOI, nonché versando la metà delle spese straordinarie dovute per ragioni scolastiche e/o di istruzione e sanitarie; quindi, rimetteva le parti dinanzi al Giudice istruttore all'udienza del 04.10.2023.
Quivi, parte ricorrente reiterava tutto quanto domandato e formulato con il ricorso introduttivo e, pertanto, all'esito dell'udienza del 04.10.2023 il G.I., dichiarata la contumacia del sig. CP_1
rinviava la causa all'udienza cartolare del 19.02.2024 concedendo i termini di cui all'art.
[...]
183, 6 comma c.p.c..
All'esito di quest'ultima udienza, il G.I. non ammetteva la prova orale articolata da parte ricorrente per i motivi di cui al provvedimento nonché onerava la parte costituita al deposito delle dichiarazioni reddituali degli ultimi tre anni, rinviando la causa all'udienza figurata del 30.09.2024, anche per la precisazione delle conclusioni. La causa veniva poi rinviata all'udienza cartolare del 27.01.2025 per l'acquisizione dell'estratto di matrimonio.
Quivi, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la tratteneva in decisione, concedendo a parte ricorrente il termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale
Il P.M. in data 31/01/2025 apponeva il proprio visto nulla opponendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione omologata con decreto n. cronol. 10030/2021 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 27.07.2021.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi successivi alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (29.06.2021), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Per quanto riguarda le statuizioni accessorie, il Collegio ritiene che, in ossequio al disposto di cui all'articolo 337 ter c.c., debba essere confermato l'affido condiviso del figlio minore CP_2
3 in favore di entrambi i genitori, come peraltro richiesto dal ricorrente, non essendo emersi elementi ostativi a detto regime.
Il Tribunale reputa altresì conforme all'interesse del minore confermare la collocazione prevalente dello stesso presso la madre con la quale vive già stabilmente sin dalla separazione dei coniugi, come peraltro richiesto dalla ricorrente.
Circa le modalità di incontro del genitore non collocatario con il figlio, ritiene il Tribunale di confermare la regolamentazione di cui all'ordinanza presidenziale, così come domandato da parte ricorrente, non essendo state evidenziate circostanze nuove.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà al figlio attraverso il proprio diretto sostentamento, in quanto con la stessa convivente, mentre il resistente dovrà contribuire al mantenimento del figlio attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della ricorrente.
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, rilevato che non sono emerse circostanze nuove rispetto a quelle già valutate in sede presidenziale in ordine alle condizioni economiche dei coniugi, tenuto conto dell'età del minore, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 600,00 e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative al figlio, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi e all'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente, la domanda non risulta fondata e va pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia
È noto, invero, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., la cui recente sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, può essere condensata nelle seguenti asserzioni: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita
(cfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (cfr. Cass. n. 11504 del
2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione
4 assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endo familiari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.
In definitiva, appare evidente la ratio ispiratrice della decisione, individuabile nell'abbandono della tesi individualista fatta propria da Cass. n. 11504 del 2017 per la vigorosa riaffermazione del principio di solidarietà post coniugale, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.. Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis,
Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Sulla base di tali acquisizioni, anche di recente è stato affermato il seguente principio di diritto: “L' assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
A ben vedere, pertanto, l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per
5 acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale reputa insussistenti i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della ricorrente, atteso che la stessa, in piena età lavorativa e priva di cause di invalidità, non ha provato di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito, risultando viceversa che la stessa ha percepito sia per l'anno 2022 che per il 2023 la somme di circa euro
6.000,00 (v. attestazione dell'Agenzia delle Entrate) ed avendo peraltro dichiarato – in sede di udienza presidenziale - di lavorare quale accompagnatrice di bambini a scuola e di percepire circa 500,00 euro mensili. . Del pari, non vi è prova dell'esistenza di una sperequazione reddituale con il coniuge, né è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia, nonché della mancata opposizione della parte resistente rimasta contumace, ricorrono giusti motivi per non disporre la ripetizione delle spese di giudizio sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21.09.2006 in Sant'Antimo (Na), tra , nata a Parte_1
Sant'Antimo (NA) il 24.10.1980, e nato a [...] il Controparte_1
04.09.1975, (Atto n. 121, parte II, S. A, Ufficio I, Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
B) dispone l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori con CP_2
residenza privilegiata presso la madre;
C) dispone che le modalità di incontro del padre con il figlio minore avvengano secondo le modalità indicate in parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile di € 600,00 a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, con CP_2
rivalutazione annuale ISTAT;
6 E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Controparte_1
spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per il figlio, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra Parte_1
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile della città di Sant'Antimo (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
H) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M.
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
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