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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 954/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. D'ANGELO MATTEO per la parte ricorrente.
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 954 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F.= ), Parte_1 C.F._1
(C.F. = , Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
), Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati in Viterbo, via A. Diaz, 19, presso lo studio dell'Avv. Matteo D'Angelo, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Cristiano Schiada e Gian Marco Gnignera giuste procure allegate al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTI E
(C.F./P.I. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Viterbo, via Garbini 84/G
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti ricorrenti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.6.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare illecita la trattenuta operata ai danni dei lavoratori e riconoscere il credito di natura retributiva in favore dei ricorrenti;
Per l'effetto, Voglia lo stesso condannare la a corrispondere € Controparte_2
500,00 in favore di ogni singolo lavoratore a titolo di retributivo, oltre rivalutazione monetaria, interessi dalla maturazione del diritto sino all'effettivo saldo. Firmato Da: D'ANGELO MATTEO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 21d1e7 4 Altresì, Voglia il giudice condannare controparte alla refusione delle spese di giustizia per la presente procedura con l'opportuna maggiorazione, osservata la pluralità di parti”. La convenuta, pur ritualmente vocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti - assunti dalla convenuta CP_1 come braccianti agricoli a tempo determinato – hanno subito una trattenuta di € 500,00 a titolo di “quota sociale” nella busta paga di ottobre 2023. I lavoratori deducono l'illegittimità della trattenuta non avendo mai acquisito lo status di soci. La censura è fondata. Come noto per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Nella specie la convenuta, rimasta contumace, nulla ha provato circa lo status CP_1 di soci lavoratori dei ricorrenti e, quindi, in merito alla legittimità delle somme trattenute, né in merito all'eventuale corresponsione di detti importi. Ne deriva la fondatezza della pretesa. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore di ciascun ricorrente di € 500,00 a titolo di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
nei confronti di Parte_5 Controparte_1
, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
[...] in favore di ciascun ricorrente della somma di € 500,00 a titolo di retribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 954/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. D'ANGELO MATTEO per la parte ricorrente.
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 17/09/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 954 del R.G. Contenzioso di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F.= ), Parte_1 C.F._1
(C.F. = , Parte_2 C.F._2
( ), Parte_3 C.F._3
), Parte_4 C.F._4
( ), Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati in Viterbo, via A. Diaz, 19, presso lo studio dell'Avv. Matteo D'Angelo, che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, agli Avv.ti Cristiano Schiada e Gian Marco Gnignera giuste procure allegate al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTI E
(C.F./P.I. = ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Viterbo, via Garbini 84/G
CONVENUTA CONTUMACE OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti ricorrenti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.6.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “dichiarare illecita la trattenuta operata ai danni dei lavoratori e riconoscere il credito di natura retributiva in favore dei ricorrenti;
Per l'effetto, Voglia lo stesso condannare la a corrispondere € Controparte_2
500,00 in favore di ogni singolo lavoratore a titolo di retributivo, oltre rivalutazione monetaria, interessi dalla maturazione del diritto sino all'effettivo saldo. Firmato Da: D'ANGELO MATTEO Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 21d1e7 4 Altresì, Voglia il giudice condannare controparte alla refusione delle spese di giustizia per la presente procedura con l'opportuna maggiorazione, osservata la pluralità di parti”. La convenuta, pur ritualmente vocata in giudizio, è rimasta contumace. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Dalla documentazione in atti risulta che i ricorrenti - assunti dalla convenuta CP_1 come braccianti agricoli a tempo determinato – hanno subito una trattenuta di € 500,00 a titolo di “quota sociale” nella busta paga di ottobre 2023. I lavoratori deducono l'illegittimità della trattenuta non avendo mai acquisito lo status di soci. La censura è fondata. Come noto per orientamento pacifico della Suprema Corte il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione (cfr., ex multis, Cass. 26985/2009). Tale principio vale per la retribuzione mensile, per le mensilità aggiuntive e per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. Nella specie la convenuta, rimasta contumace, nulla ha provato circa lo status CP_1 di soci lavoratori dei ricorrenti e, quindi, in merito alla legittimità delle somme trattenute, né in merito all'eventuale corresponsione di detti importi. Ne deriva la fondatezza della pretesa. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore di ciascun ricorrente di € 500,00 a titolo di retribuzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da , , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4
nei confronti di Parte_5 Controparte_1
, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
[...] in favore di ciascun ricorrente della somma di € 500,00 a titolo di retribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 1.278,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo, lì 17 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Michela Mignucci