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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 2833/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I.
Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7 Febbraio 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- , nata a [...] l'[...] e residente ad Andrano Parte_1
(LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. Angelo Fachechi,
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
Ester Cascio e Salvatore Graziuso
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 3/3/2020, la ricorrente di cui in epigrafe espone di aver CP_ ricevuto comunicazione dell'11/11/2019 con la quale chiedeva la restituzione della somma di € 1.436,10, secondo l'ente indebitamente versata sulla prestazione di disoccupazione ai collaboratori cat. DIS-COLL nel periodo che va dal 24/6/2016 all'8/9/2016, per la seguente motivazione “È stata corrisposta l'indennità di disoccupazione non spettante a causa di rioccupazione come lavoratore dipendente per più di cinque giornate”, rappresenta di aver proposto invano ricorso amministrativo avverso tale provvedimento di indebito, afferma di non aver svolto attività di lavoratrice dipendente per più di cinque giornate nel periodo indicato dall' , precisando che CP_2 nel 2016 ha intrattenuto solo rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sostiene di aver percepito legittimamente il trattamento di disoccupazione chiesto in restituzione e chiede, quindi, che venga dichiarata infondata la pretesa creditoria CP_ dell' , con conseguente annullamento dell'indebito e con condanna dell' alla CP_2 restituzione di quanto eventualmente recuperato a tale titolo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale chiede il rigetto del ricorso, rappresentando che l'indebito per cui è causa non deriva da rioccupazione dell'assicurata, bensì da un ricalcolo della prestazione con correzione del numero dei mesi lavorati in aumento rispetto a quelli inizialmente inseriti e conseguente abbassamento dell'importo della indennità giornaliera basata sul reddito medio mensile, sceso da € 1.549,00 ad € 646,23, come da calcoli esposti in memoria. CP_ A seguito delle difese dell' , nelle note depositate il 17/11/2022 parte ricorrente sostiene l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione, rilevando che l'erogazione indebita deriva da un errore commesso dall' ed è stata percepita in buona fede, e CP_2 CP_ contesta l'entità della stessa, sostenendo l'erroneità dei calcoli esposti da , per avere l' riconosciuto la indennità soltanto per 81 giorni anziché per 85 giorni nel CP_2 periodo dal 23/6/2016 al 15/9/2016.
Tali essendo gli avversi assunti, la domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Occorre, innanzitutto, ricordare che la Suprema Corte, pur avendo stabilito che “In tema
d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell' "accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010), ha precisato che tale principio di diritto si applica a condizione che l' convenuto “nel provvedimento CP_2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente
l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento” (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 198 del 5 Gennaio 2011).
Ciò premesso, nel caso di specie, si osserva che la comunicazione di indebito del
11/11/2019, allegata al ricorso, afferma: “Gentile Signora, La informiamo che nel periodo dal 24/06/2016 al 08/09/2016, sono stati pagati € 1.436,10 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE AI COLLABORATORI cat. DIS-COLL n. 2016/90056 per i seguenti motivi: È stata corrisposta l'indennità di disoccupazione non spettante a causa di rioccupazione come lavoratore dipendente per più di cinque giornate”. CP_ Tuttavia, costituendosi in giudizio, l' ha riconosciuto sia di aver fornito alla ricorrente un'erronea spiegazione delle ragioni dell'indebito, sia che lo stesso è derivato da un errore dell'istituto nell'inserimento del numero dei mesi lavorati dalla ricorrente.
Trattasi dunque di un errore non imputabile alla ricorrente, la cui responsabilità in merito non è stata neanche meramente dedotta dall' . CP_2
Si legge, infatti, nella memoria di costituzione che “l'indebito per cui è causa non deriva da rioccupazione dell'assicurata, come erroneamente comunicato alla ricorrente, ma da un ricalcolo della prestazione, a seguito del corretto inserimento del numero dei mesi lavorati, errato, in fase di prima liquidazione; pertanto, in sede di ricalcolo,
2 correggendo il numero di mesi lavorati in aumento rispetto a quelli inizialmente inseriti si è, inevitabilmente, abbassato l'importo dell'indennità giornaliera, calcolato, come detto, sul reddito medio mensile, passato da € 1.549,00 ad € 646,23 ( cfr docc. 2-3)”. CP_ Deve, inoltre, rilevarsi che ha allegato alla propria memoria di costituzione altre due comunicazioni relative all'indennità di disoccupazione DIS-COLL inviate alla ricorrente, ma delle quali non è stato documentato l'effettivo recapito alla destinataria.
Nella prima di queste comunicazioni, datata 22 Luglio 2016, nella quale si legge:
“Gentile Signora, Le comunichiamo che la Sua domanda di indennità di disoccupazione
DIS-COLL N. 6083711500025 (2016/900056) presentata in data 23/06/2016 È
STATA ACCOLTA con decorrenza dal 24/06/2016 e potrà essere corrisposta per un numero di giorni pari a 75, corrispondente ad un numero di mesi pari alla metà dei mesi di durata del/i rapporto/i di collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.(1) La durata massima dell'indennità DIS-COLL non potrà comunque superare i sei mesi di fruizione. Base di calcolo e misura della prestazione L'indennità è stata calcolata sulla media mensile del reddito imponibile ai fini previdenziali da Lei percepito nell'anno solare in cui si è verificato l'evento di cessazione e nell'anno solare precedente. Il Suo reddito medio mensile risulta pari ad €1549,00”.
La seconda di dette comunicazioni, datata 9 Gennaio 2019, afferma: “Gentile Signora, Le comunichiamo che la Sua domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL N.
6083804300031 (2016/210502) presentata in data 23/06/2016 È STATA
ACCOLTA con decorrenza dal 24/06/2016 e potrà essere corrisposta per un numero di giorni pari a 180, corrispondente ad un numero di mesi pari alla metà dei mesi di durata del/i rapporto/i di collaborazione presente/i nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (1) La durata massima dell'indennità DIS-COLL non potrà comunque superare i sei mesi di fruizione.
Base di calcolo e misura della prestazione L'indennità è stata calcolata sulla media mensile del reddito imponibile ai fini previdenziali da Lei percepito nell'anno solare in cui si
è verificato l'evento di cessazione e nell'anno solare precedente. Il Suo reddito medio mensile risulta pari ad €646,23.”
Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che le predette comunicazioni indicano due diversi numeri di domanda – N. 6083711500025 (2016/900056) la prima e N. 6083804300031
(2016/210502) la seconda – e che, quindi, non vi è certezza che i calcoli delineati CP_ dall' in memoria siano correttamente riferiti alla stessa domanda, né è dato comprendere se sia stato fatto erroneo riferimento a due domande differenti. Pertanto, CP_ sotto questo profilo, non è possibile accertare che l'indebito contestato dall' sia stato correttamente calcolato.
Si osserva, inoltre, che, mentre nella comunicazione di indebito dell'11/11/2019, inviata alla ricorrente, viene indicato un arco temporale che va dal 24/6/2016 all'8/9/2016, nella memoria di costituzione viene indicato un periodo diverso: dal 24/6/2016 al
3 15/9/2016. Anche con riferimento a tale aspetto, quindi, non vi è certezza che i calcoli CP_ delineati dall' in giudizio siano corretti.
Deve, comunque, rilevarsi che dal Mod. C/2 storico allegato al ricorso emerge che nel
2016 la ricorrente ha cessato l'attività di collaborazione coordinata e continuativa il
10/6/2016 e l'ha ripresa il 15/9/2016. CP_ Pertanto, la data di decorrenza della prestazione indicata dall' – 24/06/2016 – corrisponde al giorno successivo di presentazione della domanda ed è esatta.
Poiché, infatti, la domanda è stata presentata più di 8 giorni dopo la cessazione dell'attività lavorativa, verificatasi il 10/6/2016, risulta rispettato il disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che recita: “La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda”.
Risulta, quindi, corretto anche l'arco temporale – dal 24/6/2016 al 15/9/2016 – oggetto della prestazione indennitaria indicato dall' nella memoria di costituzione, CP_2 mentre, invece, è errato il numero dei giorni in cui la ricorrente ha fruito della prestazione utilizzato ai fini delle determinazione della somma chiesta in restituzione, che l' afferma essere stati 81, laddove, invece, si tratta di 83 giorni. CP_2
Deve, quindi, ritenersi che l'importo oggetto dell'indebito per cui è causa non sia stato correttamente calcolato
Peraltro, l' non ha indicato né la somma erogata alla ricorrente né quella CP_2 determinata a seguito del ricalcolo della prestazione. Deve, quindi, ritenersi che, sotto questo profilo, la ricorrente non sia stata neanche posta nelle condizioni di poter verificare la correttezza della pretesa.
Per tutte le ragioni che precedono, si ritiene di dover dichiarare l'irripetibilità della somma di € 1.436,10 chiesta dall' in restituzione con la missiva del 11/11/2019, CP_2 sicché il ricorso va accolto, con condanna dell' a restituire le somme CP_2 eventualmente recuperate a titolo di indebito.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara non dovuta la somma di € 1.436,10 chiesta in restituzione con lettera dell'11/11/2019 e, per l''effetto, condanna l' a restituire alla ricorrente le somme CP_2 eventualmente recuperate a tale titolo. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 7 Febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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