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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di GI Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
5657/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Capodiferro Parte_1 C.F._1
Vincenzo
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Capodiferro Parte_2 C.F._2
Vincenzo
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 31/10/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 05/03/1998 in Palagiano (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Stato Civile del Comune di Palagiano (TA) al n. 1, parte 1, anno 1998; Per_ dalla loro unione nascevano i figli: a GI del LE il 26.01.1990 e a Massafra il Per_2
13.05.1992; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare. DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15/07/1957 e nato a [...] il [...] che hanno contratto Parte_2 matrimonio con rito civile in data 05/03/1998 in Palagiano (TA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Stato Civile del Comune di Palagiano (TA) al n. 1, parte 1, anno 1998 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 31/10/2024 iscritto al n. r.g. vg 5657/2024 .
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 29/04/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo