TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1753/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Nicola Maria Straniero,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Andrea Capone,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 1753/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza di separazione n.
263/2019 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data
25/01/2019, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati (Copertino, 29/04/1993) e (Campi Persona_1 Persona_2
Salentina, 08/11/1995).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato la sopravvenuta indipendenza economica del figlio
. Per_2
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca dell'assegno in favore della coniuge e del figlio maggiorenne (ricorso depositato il 13/03/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituita in giudizio, non opponendosi alla CP_1 pronuncia sullo status.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, allegando che la controparte non ha ottemperato alle condizioni di separazione. Ha riferito la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di un assegno divorzile mentre ha concordato sul raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con addebito a carico dell'altro coniuge;
b) un assegno divorzile per sé pari ad € 250,00. Con vittoria di spese di lite (comparsa depositata il 09/09/2024).
1.4.- A seguito dell'udienza di comparizione del 10/09/2024, tentata invano la riconciliazione, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori nell'interesse delle parti. In particolare, con ordinanza del
24/11/2024, il giudice ha revocato, a far data dal deposito del ricorso
2 R.G. 1753/2024
introduttivo, l'obbligo a carico della parte attrice di provvedere al mantenimento della coniuge e del figlio . Per_2
1.5.- All'udienza del 28/03/2025, la parte convenuta ha rinunciato alla domanda volta all'ottenimento di un assegno divorzile. Per il resto, le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate. All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o sentenza di separazione n. 263/2019 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 25/01/2019, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente, avvenuta all'udienza del 22/05/2018;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
2.1- Inoltre, è necessario evidenziare che per il divorzio la legge non prevede, diversamente da quanto previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione, una pronuncia di addebito, sicché la domanda volta ad ottenere l'addebito del divorzio ad uno dei coniugi è priva di alcun pregio.
3.- Preliminarmente, possono essere confermate le statuizioni provvisorie adottate dal giudice delegato all'esito dell'udienza di comparizione.
In particolare, quanto alla revoca del mantenimento della parte convenuta, il Tribunale fa proprie le motivazioni contenute nell'ordinanza del 24/11/2024, con la quale si è esclusa la sussistenza di una
3 R.G. 1753/2024
sperequazione tra i redditi dei coniugi tale da giustificare l'obbligo per uno di essi di contribuire al mantenimento dell'altro.
Quanto al contributo per il mantenimento del figlio , la parte Per_2 convenuta ha nei fatti aderito alla revoca, allegando essa stessa la sopravvenuta autosufficienza del figlio maggiorenne, sicché anche con riferimento a tale domanda possono essere confermati i provvedimenti provvisori.
4.- Infine, la parte convenuta ha rinunciato alla domanda volta all'ottenimento di un assegno divorzile.
In ogni caso, la parte si è costituita tardivamente il giorno prima dell'udienza, sicché è decaduta dalla possibilità di rivendicare una contribuzione economica per sé.
L'art. 473 bis.16 c.p.c., infatti, prevede che il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza dagli art. 167 e
473 bis.12 c.p.c. Inoltre, l'art. 473 bis.19 co. 2 c.p.c., prevedendo che la parte possa introdurre, a giudizio in corso, nuove domande di contributo economico (per coniuge e figli maggiorenni) soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori, implicitamente include tali domande nel novero delle domande rispetto alle quali operano le ordinarie decadenze connesse alla costituzione del convenuto.
La domanda sarebbe stata, in definitiva, comunque inammissibile poiché tardivamente proposta.
5.- Il comportamento processuale della parte convenuta, la quale ha aderito alla domanda di revoca del contributo economico per il figlio e ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere un assegno per sé rappresentano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese e compensi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1753/2024 introdotto con ricorso del
4 R.G. 1753/2024
13/03/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Campi Salentina in data 22/10/1992 tra (Novoli Parte_1
(LE), 11/05/1969) e ( (DEU), CP_1 Persona_3
04/06/1971) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 32, parte II, serie A, anno 1992;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campi Salentina per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) CONFERMA i provvedimenti adottati a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c. dal giudice delegato con l'ordinanza del 24/11/2024;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1753/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Nicola Maria Straniero,
-parte attrice-
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Andrea Capone,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 1753/2024
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta sentenza di separazione n.
263/2019 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data
25/01/2019, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati (Copertino, 29/04/1993) e (Campi Persona_1 Persona_2
Salentina, 08/11/1995).
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato la sopravvenuta indipendenza economica del figlio
. Per_2
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca dell'assegno in favore della coniuge e del figlio maggiorenne (ricorso depositato il 13/03/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- si è costituita in giudizio, non opponendosi alla CP_1 pronuncia sullo status.
Per il resto, ha contestato le avverse prospettazioni, allegando che la controparte non ha ottemperato alle condizioni di separazione. Ha riferito la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di un assegno divorzile mentre ha concordato sul raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli.
Ha concluso domandando: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con addebito a carico dell'altro coniuge;
b) un assegno divorzile per sé pari ad € 250,00. Con vittoria di spese di lite (comparsa depositata il 09/09/2024).
1.4.- A seguito dell'udienza di comparizione del 10/09/2024, tentata invano la riconciliazione, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori nell'interesse delle parti. In particolare, con ordinanza del
24/11/2024, il giudice ha revocato, a far data dal deposito del ricorso
2 R.G. 1753/2024
introduttivo, l'obbligo a carico della parte attrice di provvedere al mantenimento della coniuge e del figlio . Per_2
1.5.- All'udienza del 28/03/2025, la parte convenuta ha rinunciato alla domanda volta all'ottenimento di un assegno divorzile. Per il resto, le parti hanno discusso la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed insistendo nelle conclusioni già rassegnate. All'esito, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o sentenza di separazione n. 263/2019 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 25/01/2019, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al presidente, avvenuta all'udienza del 22/05/2018;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
2.1- Inoltre, è necessario evidenziare che per il divorzio la legge non prevede, diversamente da quanto previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione, una pronuncia di addebito, sicché la domanda volta ad ottenere l'addebito del divorzio ad uno dei coniugi è priva di alcun pregio.
3.- Preliminarmente, possono essere confermate le statuizioni provvisorie adottate dal giudice delegato all'esito dell'udienza di comparizione.
In particolare, quanto alla revoca del mantenimento della parte convenuta, il Tribunale fa proprie le motivazioni contenute nell'ordinanza del 24/11/2024, con la quale si è esclusa la sussistenza di una
3 R.G. 1753/2024
sperequazione tra i redditi dei coniugi tale da giustificare l'obbligo per uno di essi di contribuire al mantenimento dell'altro.
Quanto al contributo per il mantenimento del figlio , la parte Per_2 convenuta ha nei fatti aderito alla revoca, allegando essa stessa la sopravvenuta autosufficienza del figlio maggiorenne, sicché anche con riferimento a tale domanda possono essere confermati i provvedimenti provvisori.
4.- Infine, la parte convenuta ha rinunciato alla domanda volta all'ottenimento di un assegno divorzile.
In ogni caso, la parte si è costituita tardivamente il giorno prima dell'udienza, sicché è decaduta dalla possibilità di rivendicare una contribuzione economica per sé.
L'art. 473 bis.16 c.p.c., infatti, prevede che il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza dagli art. 167 e
473 bis.12 c.p.c. Inoltre, l'art. 473 bis.19 co. 2 c.p.c., prevedendo che la parte possa introdurre, a giudizio in corso, nuove domande di contributo economico (per coniuge e figli maggiorenni) soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori, implicitamente include tali domande nel novero delle domande rispetto alle quali operano le ordinarie decadenze connesse alla costituzione del convenuto.
La domanda sarebbe stata, in definitiva, comunque inammissibile poiché tardivamente proposta.
5.- Il comportamento processuale della parte convenuta, la quale ha aderito alla domanda di revoca del contributo economico per il figlio e ha rinunciato alla domanda volta ad ottenere un assegno per sé rappresentano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti spese e compensi di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1753/2024 introdotto con ricorso del
4 R.G. 1753/2024
13/03/2024 da nei confronti di , con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Campi Salentina in data 22/10/1992 tra (Novoli Parte_1
(LE), 11/05/1969) e ( (DEU), CP_1 Persona_3
04/06/1971) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 32, parte II, serie A, anno 1992;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Campi Salentina per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) CONFERMA i provvedimenti adottati a norma dell'art. 473 bis.22 c.p.c. dal giudice delegato con l'ordinanza del 24/11/2024;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 23/09/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
5