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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 12517/2024 R.G. promossa da
(avv. ERNESTO FOLLI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, , CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , e Controparte_9 Controparte_10 CP_11
(contumaci) Controparte_12
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha proposto domanda di usucapione di un terreno sito in Comune
Censuario di Tignale (BS), costituente una porzione del fondo identificato col mappale
6826 “vigneto” di classe 3, superficie 1.560 mq, redd. dom. Euro 6,04, redd. agr. Euro
3,63 e compreso nel Foglio 9.
I requisiti costitutivi dell'usucapione sono ricavabili dalle dichiarazioni di non opposizione alla domanda, rilasciate dai convenuti, rimasti contumaci, e prodotte dall'attore unitamente alle memorie istruttorie depositate nelle date del 17 gennaio 2025
e del 6 febbraio 2025 (a cui si rinvia).
L'azione attorea va, dunque, accolta.
1 Stante la sostanziale adesione dei convenuti alla domanda, le spese di lite saranno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti convenute, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che il sig. (c.f. ) ha Parte_1 C.F._1
acquistato per usucapione ultraventennale la piena ed esclusiva proprietà della porzione di fondo situato a Tignale (BS), con superficie pari a mq 170, costituente parte dell'attuale mappale 6826 “vigneto” di classe 3, superficie 1.560 mq, redd. dom. Euro 6,04, redd. agr.
Euro 3,63 e compreso nel Foglio 9, come specificamente individuato e rappresentato nel
Tipo di Frazionamento redatto dal geom. (doc. 3 allegato alla citazione); CP_13
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Brescia, 21/03/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 12517/2024 R.G. promossa da
(avv. ERNESTO FOLLI) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5
, , CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
, , e Controparte_9 Controparte_10 CP_11
(contumaci) Controparte_12
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore ha proposto domanda di usucapione di un terreno sito in Comune
Censuario di Tignale (BS), costituente una porzione del fondo identificato col mappale
6826 “vigneto” di classe 3, superficie 1.560 mq, redd. dom. Euro 6,04, redd. agr. Euro
3,63 e compreso nel Foglio 9.
I requisiti costitutivi dell'usucapione sono ricavabili dalle dichiarazioni di non opposizione alla domanda, rilasciate dai convenuti, rimasti contumaci, e prodotte dall'attore unitamente alle memorie istruttorie depositate nelle date del 17 gennaio 2025
e del 6 febbraio 2025 (a cui si rinvia).
L'azione attorea va, dunque, accolta.
1 Stante la sostanziale adesione dei convenuti alla domanda, le spese di lite saranno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella contumacia delle parti convenute, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara che il sig. (c.f. ) ha Parte_1 C.F._1
acquistato per usucapione ultraventennale la piena ed esclusiva proprietà della porzione di fondo situato a Tignale (BS), con superficie pari a mq 170, costituente parte dell'attuale mappale 6826 “vigneto” di classe 3, superficie 1.560 mq, redd. dom. Euro 6,04, redd. agr.
Euro 3,63 e compreso nel Foglio 9, come specificamente individuato e rappresentato nel
Tipo di Frazionamento redatto dal geom. (doc. 3 allegato alla citazione); CP_13
2. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Brescia, 21/03/2025
Il giudice
Andrea Tinelli
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