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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
11744/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Monica Giuliano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 29.09.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 12.04.2024, dall' di Pozzuoli, un CP_1 avviso di indebito emesso il 28.03.2024, col quale l'ente gli aveva comunicato che erano state riscosse somme in più sulle prestazioni di disoccupazione agricola nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre
2010, per l'importo di € 5.131,50, somme non spettanti per avere l'ente provveduto alla sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l'anno di riferimento;
l' aveva CP_2 pertanto chiesto la restituzione delle somme già corrisposte ed analiticamente indicate nell'avviso impugnato. Avendo quindi eccepito la prescrizione e/o la irripetibilità degli importi erogati, la ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'avviso del 28.03.2024 ed il suo consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 stante la sua infondatezza.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare occorre rilevare che, al caso di specie, non può essere applicata la disciplina della decadenza prevista dall'art. 22 della L. n. 83/70, disposizione abrogata dall'art. 24 del D.L.
112/2008 convertito in L. 147/2008, considerato che il presente giudizio non ha ad oggetto il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e nessuna domanda è stata formulata al riguardo.
Deve invece essere dichiarata l'estinzione del diritto azionato dall' al recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni CP_1 per il periodo suindicato per essere decorso il termine ordinario di prescrizione decennale.
Allo stato risulta infatti che tra la data di erogazione della prestazione (15 luglio e 20 settembre 2011) e la data in cui è stato notificato l'avviso di indebito nei confronti della sig.ra Parte_1
(aprile 2024), in un arco temporale quindi di ben 13 anni, non sia intervenuto alcun atto interruttivo;
non vi è prova infatti che l'atto di diffida risalente al 14.04.2021 sia stato comunicato alla ricorrente. La tesi sostenuta dall' , secondo la quale le prestazioni di cui CP_1
l' chiede la restituzione sono divenute indebite solo CP_2 all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno disconosciuto i rapporti di lavoro sulla cui base era stata erogata la prestazione,
e quindi i termini prescrizionali decennali iniziano a decorrere solo dalla data dei verbali ispettivi (ottobre 2013), non è condivisibile.
Secondo infatti una più corretta interpretazione dei fatti, gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale
“Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935
2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”).
Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione assicurativa del lavoratore, CP_1 anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15).
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano CP_1 dovute.
L' soccombente è infine tenuto alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui all'avviso del 28.03.2024 pretese dall' con riferimento alle prestazioni di disoccupazione CP_1 agricola nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2010.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 20.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
11744/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv.to Monica Giuliano
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 29.09.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto il 12.04.2024, dall' di Pozzuoli, un CP_1 avviso di indebito emesso il 28.03.2024, col quale l'ente gli aveva comunicato che erano state riscosse somme in più sulle prestazioni di disoccupazione agricola nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre
2010, per l'importo di € 5.131,50, somme non spettanti per avere l'ente provveduto alla sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per l'anno di riferimento;
l' aveva CP_2 pertanto chiesto la restituzione delle somme già corrisposte ed analiticamente indicate nell'avviso impugnato. Avendo quindi eccepito la prescrizione e/o la irripetibilità degli importi erogati, la ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità dell'avviso del 28.03.2024 ed il suo consequenziale annullamento, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 stante la sua infondatezza.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare occorre rilevare che, al caso di specie, non può essere applicata la disciplina della decadenza prevista dall'art. 22 della L. n. 83/70, disposizione abrogata dall'art. 24 del D.L.
112/2008 convertito in L. 147/2008, considerato che il presente giudizio non ha ad oggetto il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e nessuna domanda è stata formulata al riguardo.
Deve invece essere dichiarata l'estinzione del diritto azionato dall' al recupero delle somme erogate a titolo di prestazioni CP_1 per il periodo suindicato per essere decorso il termine ordinario di prescrizione decennale.
Allo stato risulta infatti che tra la data di erogazione della prestazione (15 luglio e 20 settembre 2011) e la data in cui è stato notificato l'avviso di indebito nei confronti della sig.ra Parte_1
(aprile 2024), in un arco temporale quindi di ben 13 anni, non sia intervenuto alcun atto interruttivo;
non vi è prova infatti che l'atto di diffida risalente al 14.04.2021 sia stato comunicato alla ricorrente. La tesi sostenuta dall' , secondo la quale le prestazioni di cui CP_1
l' chiede la restituzione sono divenute indebite solo CP_2 all'esito degli accertamenti ispettivi che hanno disconosciuto i rapporti di lavoro sulla cui base era stata erogata la prestazione,
e quindi i termini prescrizionali decennali iniziano a decorrere solo dalla data dei verbali ispettivi (ottobre 2013), non è condivisibile.
Secondo infatti una più corretta interpretazione dei fatti, gli accertamenti ispettivi possono al più essere considerati quali atti interruttivi del decorso della prescrizione, se regolarmente comunicati (si veda sul punto sent. Cass. n. 916/96 secondo la quale
“Alla suddetta prescrizione si applicano, salvo diversa ed espressa disposizione contraria di legge, le norme di cui agli artt. 2935
2945 cod. civ. con la conseguenza che la stessa è soggetta ad interruzione mediante atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, quali la comunicazione dei verbali ispettivi qualora il giudice del merito ravvisi in essi un'intimazione ad adempiere”).
Inoltre, anche con riguardo ad un eventuale comportamento doloso della ricorrente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l' aveva annullato la posizione assicurativa del lavoratore, CP_1 anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro)” (cfr. sent. Cass. n. 10828/15).
Deve pertanto concludersi che le somme pretese dall' non siano CP_1 dovute.
L' soccombente è infine tenuto alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara non dovute le somme di cui all'avviso del 28.03.2024 pretese dall' con riferimento alle prestazioni di disoccupazione CP_1 agricola nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2010.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si CP_1 liquidano in € 886,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 20.03.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua