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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1268/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 1268/2024 R.G. da
, con l'Avv. BIASETTI DAVID, giusta delega in atti;
Parte_1
e
Parte_2
con l'Avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega in atti;
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andriano (BZ) il
04/09/1999 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Andriano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2008 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Casa familiare
La casa familiare, tavolarmente contrassegnata come pp.mm. 11, 25, 26 della p.ed. 2097 in
P.T. 3368/II in C.C. Laives, rimane assegnata in godimento alla moglie sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie.
pagina 2 di 4 2) Mantenimento ordinario e straordinario per le figlie maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti:
a. Ciascun genitore verserà a mani della figlia primogenita studentessa Per_1 universitaria fuori sede, la somma di € 200,00.- mensili entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo andrà a coprire le spese relative al di lei mantenimento ordinario (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vitto e vestiario) e sarà soggetto ad automatica rivalutazione in base agli indici Istat nazionali, con prima rivalutazione a gennaio 2025, su base dicembre. Per_ b. Per quanto concerne la figlia secondogenita anch'ella studentessa universitaria attualmente pendolare che, quindi, continuerà a vivere presso l'abitazione materna, il padre si impegna a versare a mani della madre, l'importo mensile di € 300,00.- entro il giorno 5 di ogni mese. In ipotesi di frequenza universitaria fuori sede anche da parte della figlia
Per_
le verranno riconosciute le stesse condizioni contributive pattuite per la figlia
Tale importo sarà soggetto ad automatica rivalutazione in base agli indici Astat Per_1
per la Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a gennaio 2025, su base dicembre.
c. Per entrambe le figlie i genitori si impegnano, altresì, per il pagamento cadauno della metà delle spese straordinarie, ivi incluso il canone di locazione e le spese per l'appartamento di cui beneficia nella sede universitaria e/o il canone e le spese per l'eventuale Per_1
Per_ appartamento nella sede universitaria di fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle ragazze, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma cartacea o via email, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per le stesse si rendessero necessarie (spese odontoiatriche, oculistiche, visite specialistiche, medicine su ricetta medica, ticket ospedalieri), delle spese universitarie (alloggio, tasse, libri di testo, trasporti), e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra genitori e figlie. Circa quali siano le spese ordinarie e quali quelle straordinarie, così come quali necessiteranno di previo accordo tra i due genitori e quali no, le parti si richiamano al Protocollo di Intesa
pagina 3 di 4 intervenuto tra la Sezione bolzanina dell'Ondif ed i magistrati del Tribunale di Bolzano, in vigore nel momento in cui la spesa sarà sorta.
d. In caso di inadempienza di un genitore agli obblighi contributivi, di natura ordinaria o straordinaria, il genitore adempiente avrà legittimazione processuale per procedere in via esecutiva o comunque giudiziale nei confronti del genitore inadempiente.
e. Assegno unico universale ed ogni eventuale forma di contribuzione pubblica in favore della madre al 100%. Lo scarico fiscale concernente le spese straordinarie secondo la percentuale rispettivamente pagata.
3) Spese legali:
Ciascuna parte si assume le spese e competenze del proprio legale
09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 1268/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 1268/2024 R.G. da
, con l'Avv. BIASETTI DAVID, giusta delega in atti;
Parte_1
e
Parte_2
con l'Avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega in atti;
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 4 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Andriano (BZ) il
04/09/1999 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Andriano (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 2, Parte II, Serie A, dell'anno 2008 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) Casa familiare
La casa familiare, tavolarmente contrassegnata come pp.mm. 11, 25, 26 della p.ed. 2097 in
P.T. 3368/II in C.C. Laives, rimane assegnata in godimento alla moglie sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie.
pagina 2 di 4 2) Mantenimento ordinario e straordinario per le figlie maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti:
a. Ciascun genitore verserà a mani della figlia primogenita studentessa Per_1 universitaria fuori sede, la somma di € 200,00.- mensili entro il giorno 5 di ogni mese. Tale importo andrà a coprire le spese relative al di lei mantenimento ordinario (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vitto e vestiario) e sarà soggetto ad automatica rivalutazione in base agli indici Istat nazionali, con prima rivalutazione a gennaio 2025, su base dicembre. Per_ b. Per quanto concerne la figlia secondogenita anch'ella studentessa universitaria attualmente pendolare che, quindi, continuerà a vivere presso l'abitazione materna, il padre si impegna a versare a mani della madre, l'importo mensile di € 300,00.- entro il giorno 5 di ogni mese. In ipotesi di frequenza universitaria fuori sede anche da parte della figlia
Per_
le verranno riconosciute le stesse condizioni contributive pattuite per la figlia
Tale importo sarà soggetto ad automatica rivalutazione in base agli indici Astat Per_1
per la Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione a gennaio 2025, su base dicembre.
c. Per entrambe le figlie i genitori si impegnano, altresì, per il pagamento cadauno della metà delle spese straordinarie, ivi incluso il canone di locazione e le spese per l'appartamento di cui beneficia nella sede universitaria e/o il canone e le spese per l'eventuale Per_1
Per_ appartamento nella sede universitaria di fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle ragazze, in ogni caso da comunicarsi con congruo anticipo in forma cartacea o via email, e segnatamente delle spese mediche non mutuabili che per le stesse si rendessero necessarie (spese odontoiatriche, oculistiche, visite specialistiche, medicine su ricetta medica, ticket ospedalieri), delle spese universitarie (alloggio, tasse, libri di testo, trasporti), e delle spese per corsi sportivi (attrezzatura ed eventuale vestiario compresi) e ricreativi, questi ultimi da concordarsi preventivamente tra genitori e figlie. Circa quali siano le spese ordinarie e quali quelle straordinarie, così come quali necessiteranno di previo accordo tra i due genitori e quali no, le parti si richiamano al Protocollo di Intesa
pagina 3 di 4 intervenuto tra la Sezione bolzanina dell'Ondif ed i magistrati del Tribunale di Bolzano, in vigore nel momento in cui la spesa sarà sorta.
d. In caso di inadempienza di un genitore agli obblighi contributivi, di natura ordinaria o straordinaria, il genitore adempiente avrà legittimazione processuale per procedere in via esecutiva o comunque giudiziale nei confronti del genitore inadempiente.
e. Assegno unico universale ed ogni eventuale forma di contribuzione pubblica in favore della madre al 100%. Lo scarico fiscale concernente le spese straordinarie secondo la percentuale rispettivamente pagata.
3) Spese legali:
Ciascuna parte si assume le spese e competenze del proprio legale
09/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 4 di 4