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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter c.p.c. (con scadenza deposito il
11/2/2025 data udienza cartolare) ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 767/2022 R.G.L. avverso la sentenza n.919/2022 pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria e vertente
TRA
Parte_1
Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre
[...] P.IVA_1
n. 144 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore
Regio-nale per la Calabria dott. , elettivamente domiciliato in Reggio CP_1
Calabria, Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera;
Appellante
CONTRO
Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore;
Appellata contumace
e con sede in Controparte_3
Roma, via Giuseppe Grezar, n. 14, cod. fisc. e p. iva , in persona del P.IVA_3
Responsabile Contenzioso Calabria, Dott. , a cio' autorizzato per procura Controparte_4
speciale in Notar di Roma, repertorio n. 180008, raccolta n. 12317 del Persona_1
25.05.2023, elettivamente domiciliata in Messina, via Mamertini, is. 106 presso lo studio del sottoscritto Avv. Maria Rosa Versaci;
-Appellata-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello, depositato in data 23 novembre 2022, l' ha impugnato la sentenza n. Pt_1
1146/2022 pronunciata e pubblicata il 25 maggio 2022 con cui è stato accolto parzialmente il proposto della società avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
09420229000613935000 limitatamente alla cartella esattoriale n. cartella n. 09420140018918311000.
Con l'originario ricorso la società odierna appellata aveva Parte_2 impugnato l'intimazione di pagamento n. 094 2022 9000613935/000, ricevuta in data
01/03/2022 con riferimento alle sottese cartelle n. 094 2014 0018918311, 094 2015
0010989232, 094 2015 0022783753 di cui aveva eccepito la prescrizione.
Si è costituita in primo grado contestando tutto quanto dedotto da parte ricorrente, CP_5 depositando documentazione comprovante la notifica delle cartelle.
è rimasta contumace. Pt_1
Con la sentenza impugnata il ricorso è stato parzialmente accolto ritenendo maturata la prescrizione dopo la notifica con riferimento alla sola cartella n.09420140018918311000.
Si legge nella sentenza con riferimento alla prescrizione che << Nella fattispecie in esame, se si considera il primo valido atto interruttivo regolarmente notificato alla Parte_3
(l'intimazione di pagamento n. 09420199012881090000, notificata alla società ricorrente a mezzo pec in data 10.10.19), deve ritenersi che la cartella n. 09420140018918311000 faccia riferimento a contribuzione per il 2013 ormai integralmente prescritta alla data di notifica dell'intimazione oggetto di causa, a differenza delle somme per l'anno 2014 ivi contenute e delle due cartelle di pagamento residue nn. 09420150010989232000, 09420150022783753000 in quanto anche loro dovute a somme esigibili per gli anni 2014, 2015. In parziale accoglimento del ricorso, quindi, la società va dichiarata non più tenuta al pagamento delle somme portate dalla Parte_3
cartella di pagamento n. 09420140018918311000 con riferimento all'annualità 2013, con rigetto nel residuo merito. >>.
Il Tribunale pertanto ha accertato la prescrizione con riferimento ai crediti portati nella cartella n. 09420140018918311000.
Con l'impugnazione ha eccepito l'erroneo accertamento da parte del Tribunale che Pt_1
non ha tenuto conto che la cartella n. 094 2014 0018918311, era stata notificata correttamente e che la relata è stata effettuata a mani dell'amministratrice della società appellata , che ha sottoscritto il documento unitamene al messo Parte_4 notificatore, inoltre, successivamente nel quinquennio è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata n. 09420199012881090000 in 10.10.19.
Ha concluso per la modifica della sentenza e per l'accertamento dell'esigibilità del credito portato anche nella cartella 094 2014 0018918311.
L'appellata non si è costituita in giudizio restando contumace. Controparte_2
si è costituita per difendersi. CP_5
In corrispondenza al giorno 11/2 /25 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc. Alla scadenza del termine la causa è stata decisa con dispositivo corredato da motivazione depositato e pubblicato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato sinteticamente nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata il primo giudice, nel contraddittorio con e l' , ha Pt_1 Controparte_3 ritenuto maturata la prescrizione dei crediti portati nella cartella n. 094 2014 0018918311
.eccepita con l'azione di opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. pagamento n.
09420229000613935000 .
Il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso ritendo matura la prescrizione per crediti previdenziali, afferenti alla cartella di pagamento n. 094 2014 0018918311, ritenendo gli stessi prescritti in ragione della mancata prova della notifica della cartella.
Va rilevato che non è stato appellato il capo concernente la legittimazione passiva di su cui si è creato il giudicato interno. CP_5
Fatta questa premessa, l'unico motivo di appello -eccepito da concernente l'omessa Pt_1
valutazione della documentazione comprovante la notifica della cartella n. 094 2014
0018918311 è fondato.
ha depositato già in primo grado- documentazione riprodotta anche da con CP_5 Pt_1
l'appello- la relata sottoscritta personalmente dal legale rappresentate della società in data
13/11/2014 con cui è stata notificata la cartella n. 094 2014 0018918311.
Orbene dalla notifica della cartella suddetta ricevuta in 13/11/2014 alla notifica dell'intimazione 09420199012881090/000 notificata tramite Pec -in data 10/10/2019 -non
è decorso il quinquennio, tenendo conto che successivamente è stata anche ricevuta l'impugnazione in esame notificata in data 1/3/2022.
La documentazione non è stata oggetto di alcuna contestazione.
L'appello va, di conseguenza, accolto e l'originario ricorso va integralmente rigettato non essendo maturata alcuna prescrizione con riferimento alla cartella n. 094 2014 0018918311
Le spese di lite seguono la soccombenza di vanno calcolate Controparte_2
sulla base del valore della lite (scaglione fino a € 5.200,00 per il primo grado e scaglione fino a € 1100,00 per la fase di appello) ai parametri minimi attesa la semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria non tenutasi
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di e on Pt_1 CP_5 Controparte_2 riferimento alla sentenza n. 1146/2022 pronunciata e pubblicata il 25 maggio 2022 ogni istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata rigetta l'originario ricorso con riferimento anche alla cartella n. 094 2014 00189183112;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite del primo Controparte_2 grado quantificate in € 852,00 ed € 247,00 per il secondo in favore di e € 852,00 Pt_1
per il primo grado ed €247,00 per il secondo in favore di di CP_5
Reggio Calabria, 12/2/25
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti