Decreto cautelare 12 aprile 2024
Decreto cautelare 15 aprile 2024
Decreto presidenziale 3 maggio 2024
Ordinanza cautelare 7 maggio 2024
Decreto cautelare 2 maggio 2025
Sentenza breve 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 03/06/2025, n. 10733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10733 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03993/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3993 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TT ID HM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21, come da procura in atti;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
provvedimento n. CA/43656/2024 del 13 marzo 2024 (con il quale il Dirigente del Settore U.O.A del I° Municipio di Via Petroselli ha disposto la cessazione attività non tutelata di vendita del settore non alimentare esercitata dalla TT JI ED nel locale sito in Piazza della Trinità dei Pellegrini 90 con la seguente motivazione : “ai sensi dell’ art. 10 comma 3 della D.A.C. n. 109/2023 all’ interno del Sito Unesco qualora non venga più esercitata una delle attività commerciali o artigianali tutelate “ (all.1) e che tale vincolo sussisteva nel locale in oggetto, occorre procedere con il provvedimento di cessazione dell’attività di vendita di prodotti non rientrati tra quelli tutelati di cui all’ art. 10 comma 1 della suddetta…”;
nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenziali tra cui, in particolare, gli artt. 10, comma 3, e 17, comma 2, della DAC n. 109 del 2023 nonché il rapporto informativo della Polizia di Roma Capitale n. RH/2024/22756 del 24 gennaio 2024 conosciuto solo a seguito della notifica della determinazione dirigenziale impugnata nella parte relativa alle violazioni suscettibili di determinare la cessazione dell''''''''attività di vendita;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TT JI ED il 1\5\2025 :
del verbale di apposizione dei sigilli in data 29 aprile 2025 che richiama il provvedimento prot. n.. CA/2024/43656 del 13 marzo 2024, già gravato con il ricorso principale, con il quale il Dirigente del Settore U.O.A del I° Municipio di Via Petroselli 50 dott. Pasquale Libero Pelusi nonché per l’ annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenziali tra cui, in particolare, gli artt. 10 commi 3 e 17 commi 2 della DAC n. 109 del 2023 nonché il rapporto informativo della Polizia di Roma Capitale n. RH/2024/22756 del 24 gennaio 2024 conosciuto solo a seguito della notifica della determinazione dirigenziale impugnata nella parte relativa alle violazioni suscettibili di determinare la cessazione dell’ attività di vendita.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in esame JI ED ha impugnato il provvedimento n. CA/43656/2024 del 13 marzo 2024, con il quale il Dirigente del Settore U.O.A del I° Municipio di Via Petroselli ha disposto la cessazione attività non tutelata di vendita del settore non alimentare esercitata dalla TT JI ED nel locale sito in Piazza della Trinità dei Pellegrini 90 con la seguente motivazione : “ai sensi dell’ art. 10 comma 3 della D.A.C. n. 109/2023 all’ interno del Sito Unesco qualora non venga più esercitata una delle attività commerciali o artigianali tutelate “ e che tale vincolo sussisteva nel locale in oggetto, occorre procedere con il provvedimento di cessazione dell’attività di vendita di prodotti non rientrati tra quelli tutelati di cui all’ art. 10 comma 1 della suddetta…”;
- che con i successivi motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato l’atto di apposizione dei sigilli all’esercizio commerciale del 29 aprile 2025;
Considerato che, come dedotto da Roma Capitale in memoria, “… in data 21/05/2025 la Polizia Locale ha rimosso sigilli, in accoglimento dell’istanza presenta dal ricorrente. Con la suddetta istanza, infatti, il ricorrente ha dichiarato di voler regolarizzare la propria attività e presentare una nuova SCIA di prodotti con marchio a diffusione nazionale e internazionale, in conformità con le normative regolamentari. In data 22/05/2025, il sig. ID ha presentato nuova SCIA, con la quale ha dichiarato di svolgere attività tutelata in conformità con le disposizioni della DAC n. 109/2023”;
Rilevato che nelle note depositate a ridosso della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorrente ha dichiarato di non nutrire interesse alla cautela;
Ritenuto che il ricorso, passato in decisione alla camera di consiglio del 3 giugno 2025, è suscettibile di essere definito mediante sentenza in forma semplificata, come da avviso datone alle parti, ex art. 60 c.p.a.;
Considerato, infatti, che la presentazione di nuova SCIA per esercizio commerciale conforme alla regolamentazione di Roma Capitale priva il ricorrente dell’interesse non solo alla coltivazione dell’istanza cautelare, ma anche alla decisione nel merito dell’impugnazione, dalla quale, in presenza di un nuovo titolo, non potrebbe trarre alcuna utilità;
- che, inoltre, posto nel corso dell’impugnazione il ricorrente non ha formulato domande di risarcimento dei danni, non vi è necessità di scrutinare a tale fine la legittimità degli atti gravati;
Considerato che la sostanziale adesione del ricorrente ai provvedimenti gravati induce alla compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO