Sentenza 3 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/07/2023, n. 11194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11194 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/07/2023
N. 11194/2023 REG.PROV.COLL.
N. 14587/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14587 del 2022, proposto da Gioele Provenzano, rappresentato e difeso dall'avvocato Annamaria Giannola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento
1) dell’illegittimità del silenzio del Ministero dell’Istruzione sull’istanza n. prot. 25884 (domanda n. 17355) del ricorrente inoltrata telematicamente in data 28.05.2022, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo conseguito con il “MASTER EN EDUCATION ESPECIAL”, presso “l'Universidad Antonio de Nebrija, da ritenersi valido per l'insegnamento nella classe di concorso del sostegno per la scuola secondaria di I Grado e di II Grado;
2) del diritto del ricorrente a ricevere un provvedimento espresso conclusivo sull' istanza per il riconoscimento del suo titolo per l'insegnamento del sostegno;
nonché per la conseguente condanna
3) dell'obbligo di provvedere del Ministero ad evadere la richiesta del ricorrente, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a. vertendosi in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine alcuno di esercizio della discrezionalità amministrativa o per ogni altra motivazione di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Rilevato che:
parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione (oggi: Ministero dell’Istruzione e del Merito) a fronte della richiesta di riconoscimento, in Italia, del titolo ritenuto valido per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 28 maggio 2022;
il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno, fissato dalla direttiva 2005/36/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. n. 206/2007), è di quattro mesi, ai sensi dell’art. 16, comma 6, dello stesso d.lgs. 206/2007;
Considerato che nella specie tale termine risulta scaduto alla data di proposizione del ricorso, per cui sussiste il silenzio-inadempimento del Ministero resistente;
Ritenuto:
che conseguentemente il ricorso sia fondato e debba essere accolto, con obbligo, in capo a quest’ultimo, di provvedere sull’istanza come sopra presentata dalla parte ricorrente;
che, tenuto conto del fatto notorio della presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, il relativo termine, preordinato all’adozione di un esplicito provvedimento da parte della competente Autorità, vada commisurato ad un arco temporale di giorni 180 (centottanta), decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa (a mezzo pec) della presente sentenza;
che segnatamente, entro il suindicato termine, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione dovrà esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione dell’odierna parte ricorrente, riferita al percorso di studi svolto all’estero ed al titolo conseguito in altro Paese membro della UE, per verificare se esso sia coerente con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa) al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell’insegnamento di sostegno;
Considerato al riguardo che il Giudice d’appello (cfr. Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1361), sulla base dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 19, 20, 21 e 22 del 29 dicembre 2022, rese, invero, con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativi al ciclo di studi post-secondari acquisiti in Romania, ma i cui principi rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea), in particolare, con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha disposto:
- “di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno ”;
- e di “valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE ”;
con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale « spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze UL e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi» (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser);
Ritenuto di dover fin da ora disporre, per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione, la nomina, nella qualità di Commissario ad acta , e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché provveda nell'ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla scadenza del termine di giorni 180, con le modalità in precedenza indicate;
Ritenuto che la domanda volta all’accertamento della fondatezza dell’istanza non merita accoglimento, trattandosi di determinazione riservata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione;
Ritenuto di dover porre le spese di lite a carico della resistente Amministrazione dell’Istruzione e del Merito in attuazione del principio di soccombenza da liquidarsi, come indicato in dispositivo, anche in ragione della solo recente definizione del quadro interpretativo di riferimento, per effetto dell’intervento ermeneutico dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie, nei termini indicati in motivazione, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 400,00 (euro quattrocento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2023 con l’intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO