CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5949/2019, pubblicata il 10.6.2019, iscritto al n. 172/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, tra
(p. iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso monitorio, dall'avv. Giuseppe Cristallino (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa CodiceFiscale_1 domiciliato presso la Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellante e
(p. iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Frattamaggiore, Via M. Lupoli n. 27, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla compara di costituzione, dall'avv. Guglielmo
Ara (c.f. ), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la CodiceFiscale_2
Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 10.1.2020 la ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 5949/2019, pubblicata il 10.6.2019, con cui il
Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione dell' l decreto ingiuntivo n. 2665/2015, CP_2 dell'importo di 26.666,64 € oltre accessori, ottenuto per prestazioni sanitarie rese nei mesi di ottobre e novembre 2008, revocato il decreto e compensato tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale, rilevato come l'opposizione inerisse la non debenza dell'importo in applicazione dello sconto sulle tariffe previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) della l. 296/2006, aveva ritenuto l'opposizione fondata, per essere detto sconto temporalmente limitato al triennio
2007-2009 e quindi applicabile all'anno in oggetto;
la disciplina aveva superato il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 94/2009) e non poteva poi ritenersi violato il giudicato costituito dall'annullamento giurisdizionale del tariffario 22.7.1996, che aveva continuato a produrre i suoi effetti per volontà del legislatore del 2006. Aggiungeva poi il Tribunale che la presenza delle tariffe regionali non aveva fatto venir meno lo sconto, come affermato dalla sentenza n.
25845/2017 della Suprema Corte, questo trovando applicazione anche sulle tariffe regionali nell'ambito della soglia massima determinata dalle tariffe ministeriali;
e che la documentazione Cont prodotta dall' era idonea a ritenere provata sia la corretta individuazione della tariffa sia la corretta quantificazione dello sconto, operato nella misura del 13,31% sul fatturato netto delle attività espletate entro il limite del tetto di spesa ed individuato nella misura di 56.993,98 €, tale documentazione non essendo stata specificamente contestata se non con le comparse conclusionali.
Deduceva l'appellante con un primo motivo di impugnazione la erroneità della sentenza per aver ritenuto applicabile lo sconto tariffario nonostante essersi la dotata di un Pt_2
autonomo nomenclatore tariffario diverso da quello nazionale e non essendo condivisibile, sotto vari profili, quanto affermato dalla sopravvenuta sentenza n. 25845/2017 della Suprema Corte.
Evidenziava altresì avere il primo giudice erroneamente ritenuto che il giudicato era stato eccepito non in riferimento all'annullamento del tariffario di cui alla sentenza del Consiglio di
Stato n. 1839/2001 bensì al nuovo annullamento dello stesso di cui alla sentenza n. 1205/2010
e 3733/2010.
Come secondo motivo di appello censurava la sentenza per aver ritenuto provato il
Cont calcolo dello sconto tariffario operato dall' avendo essa fin dal primo atto difensivo eccepito la carenza dell'onere probatorio della controparte, che non aveva chiarito l'iter aritmetico per giungere alla determinazione dello sconto, che era addirittura superiore a quello delle fatture azionate, riferendosi all'intero anno e non solo alle mensilità in oggetto, fornendo allegazioni anch'esse tardive.
Instava pertanto per l'accoglimento dell'appello, con conferma del decreto ingiuntivo, in subordine per la condanna al pagamento di quanto ritenuto dovuto, oltre accessori, e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore.
Si costituiva in giudizio l'appellata instando per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio e la sostituzione del consigliere relatore, alla udienza collegiale del 4.12.2024, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il motivo di appello che censura l'applicabilità alla fattispecie della scontistica prevista dall'art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006.
Lo sconto in oggetto è stato inserito nella legge finanziaria per l'anno 2007, che così recita: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre
1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”.
La norma è stata sottoposta al vaglio di costituzionalità, superato solo in ragione della sua temporaneità. Con la sentenza n. 94/2009 la Corte Costituzionale ha infatti avuto modo di precisare che “la particolarità del s.s.n. richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze, da un lato, di garantire egualmente a tutti i cittadini, e salvaguardare, sull'intero territorio nazionale, il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile;
dall'altro, di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo”. Evidenziando però come “nello scrutinio di ragionevolezza, assume rilievo il carattere transitorio della norma” e che pertanto “…non vi è dubbio che la disciplina stabilita dalla norma statale censurata risulta temporalmente limitata”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 10582/2018 ha poi confermato il carattere di transitorietà della norma e la sua applicabilità, in conseguenza, all'anno 2008, affermando che
“L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009” (nello stesso senso anche Cass. n. 27007/2021).
Quanto invece all'aspetto riguardante l'esistenza di un tariffario regionale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 94/2009, correttamente richiamata dal primo giudice ha chiarito che la norma statale sopra richiamata prevede lo sconto da operare sulle tariffe statali, ma non ha escluso il potere delle Regioni di fissare tariffe superiori, che restano a carico dei bilanci regionali.
È stato quindi ribadito che il meccanismo dello sconto delle tariffe massime è espressione del bilanciamento tra la garanzia del diritto alla salute e le esigenze di limitazione della spesa pubblica, la cui operatività va preservata, ove possibile, in sede di interpretazione.
È per questo che la Cassazione, a chiusura del coordinamento delle norme, secondo i dettati principi costituzionali, con la richiamata pronuncia n. 25845 del 2017, ha stabilito la piena applicabilità dello sconto anche in vigenza (sempre nel triennio) delle tariffe regionali, argomentando che: “dal complesso normativo sopra evidenziato, si desume che compito del decreto ministeriale è quello di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le regioni fissano le tariffe ed ove tale soglia risulti non superata, l'importo eccedente resta a carico del bilancio regionale. Non vi è dunque un'antitesi di fonte regionale e fonte ministeriale nel senso che operando l'una non opera
l'altra sicchè solo alle tariffe fissate dalla seconda si applicherebbe lo sconto, come sostenuto dalla ricorrente. Le due fonti concorrono, nel senso che l'autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia, Pt_2
con la conseguenza che la tariffa eccedente quella soglia resta a carico della Lo Pt_2
sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell'ambito della soglia determinata con il decreto ministeriale ed ove tale soglia venga superata, unica conseguenza
è che l'eccedenza resti a carico del bilancio regionale”.
Anche questa Corte ritiene quindi di aderire alla pronuncia sopra indicata, che le considerazioni di parte appellante non inducono a ritenere erronea, e, dunque, reputando applicabile lo sconto tariffario anche in Campania, indipendentemente dalla vigenza di tariffari regionali. Si applica quindi al caso di specie, l'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 296/2006 secondo cui, fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 311/2004, come modificato dalla presente legge, le strutture accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio, risultando non condivisibile la censura sul punto di parte appellante.
Nemmeno può ritenersi essere d'ausilio all'appellante la dedotta circostanza dell'annullamento in sede giurisdizionale, con due sentenze rese nell'anno 2010, delle tariffe ministeriali, essendo l'eccezione, come svolta in atto di appello, estremamente generica in punto di conseguenze del detto annullamento sulla presente fattispecie, attesa l'applicabilità dello sconto alle tariffe regionali e l'affermata vigenza delle tariffe ministeriali per volontà del legislatore del 2006.
E' infondato anche il secondo motivo di appello, inerente il mancato assolvimento da Cont parte dell' dell'onere probatorio relativo alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di sconto. Anche sul punto il motivo di appello appare generico, limitandosi l'appellante a ribadire di aver sempre contestato la mancanza di prova ma, a fronte di una sentenza che ha Cont affermato essere sussistente il credito dell per 56.993,98 €, con riferimento ai corrispettivi versati nell'intero anno, senza provvedere a censurare specificamente detta statuizione, senza svolgere i propri eventualmente diversi calcoli sulla base degli importi fatturati (di cui doveva essere chiaramente a conoscenza in quanto di propria provenienza) e così precisando l'importo corretto dello sconto da applicare e dimostrando l'errore compiuto dalla controparte e dal giudice. Ritiene pertanto questa Corte che non solo sia da ritenere generica l'originaria contestazione, ma che debba ritenersi tale anche la censura relativa al presente grado di giudizio che, pertanto, va ritenuta infondata, come già ritenuto in analoghe fattispecie.
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022; con esclusione del compenso inerente la fase istruttoria, in quanto non svoltasi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5949/2019, Parte_1
pubblicata il 10.6.2019, in contraddittorio con la , così provvede: Controparte_3
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna la alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 21.1.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo