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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 5.2.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7894/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. COPPOLA GIORGIO come Parte_1 da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti IDA VERRENGIA, DAVIDE CATALANO, LUCA CUZZUPOLI e ITALA DE
BENEDICTIS come da procura in atti
in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CIRILLO VINCENZO come da procura in atti
- resistenti
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.6.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 30.5.2023 e relativa all'avviso di addebito n. n. 32820170002975230000. A fondamento della domanda
è stata eccepita l'omessa notifica dell'avviso e la prescrizione del credito anche successivamente alla notifica dell'avviso. Si sono costituiti in giudizio l' anche per CP_1
conto della l' e l eccependo in via CP_3 CP_4 Controparte_2
preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e deducendo la regolare notifica degli avvisi e delle cartelle in questione. L' ha Controparte_2
altresì eccepito l'interruzione del termine di prescrizione con la presentazione del modulo di definizione agevolata n. 02890201800272032000, istanza che veniva accolta con comunicazione pec inviata alla ricorrente in data 26.6.2018.
2. L'intimazione di pagamento nel sistema di riscossione dei crediti assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, è quella di accertare il mancato pagamento del debito contributivo ed intimare al contribuente il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Ricevuta
l'intimazione di pagamento, il contribuente che lamenti che la notificazione della stessa non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto
(non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (cfr. Cass. n.
16412/2007; Cass. n. 13483/2007; Cass. n. 3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.
10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791). Tanto premesso, il motivo con il quale parte opponente lamenta l'omessa notifica dell'avviso bonario è inammissibile posto che, integrando un'opposizione agli atti esecutivi, doveva essere fatto valere nei 20 giorni dalla notifica dell'intimazione. Può procedersi all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
2 Com'è noto, l'art. 3 comma 9, n. 335/95 ha sostituito la previgente disciplina disponendo che i contributi di previdenza ed assistenza sociale si prescrivono nei seguenti termini: “a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte “le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”. Il successivo comma 10 del medesimo art. 3 stabilisce che i predetti termini prescrizionali si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della l. n. 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Ciò posto, in relazione all'avviso di addebito n. 028 2023 9002344036000 l' ha CP_1 documentato la notifica in data 29.9.2017 e nessuna doglianza sulla ritualità della notifica può essere posta, integrando il motivo un'opposizione agli atti esecutivi che andava proposta nei 20 giorni dalla notifica dell'intimazione e, come tale, inammissibile.
Pertanto non risulta decorso alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (30.5.2023) il termine di prescrizione quinquennale applicabile in una simile fattispecie, posto che il termine di prescrizione risulta interrotto con l'istanza di adesione alla definizione agevolata presentata dal ricorrente in relazione al medesimo avviso di addebito in data
4.5.2018 e documentata in atti dall' , istanza accolta con Controparte_2 comunicazione trasmessa via pec in data 26.6.2018. Difatti, quanto al valore di efficacia interruttiva di tale ultimo atto, ossia dell'istanza di adesione alla definizione agevolata, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte espresso da ultimo con la pronuncia n.12388/23 secondo cui “se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cass. n. 16098/18)”. Inoltre, considerando la sospensione del termine di
3 prescrizione disposta dalla normativa emergenziale, il termine non risultava scaduto al momento della notifica dell'intimazione impugnata in questa sede.
Difatti, trova applicazione nel caso di specie la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al 23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020
+ 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.). Non risultando decorso il termine di prescrizione quinquennale il ricorso va integralmente rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente che liquida in complessivi € 690,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
4 Aversa, 5.2.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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