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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8999/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale, dall'avv. Antonio Esposito del Foro di Napoli (C.f. ) presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Napoli alla via V. Arangio Ruiz n.107;
-OPPONENTE-
E
(P.IVA e C.F. ), con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar Controparte_1 P.IVA_1
n. 14, in persona del signor – Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio – nella Controparte_2 Pt_2
qualità di procuratore domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, rappresentato e difeso giusta mandato su separato foglio in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Annalisa D'Amora ( ), CodiceFiscale_3
presso il cui studio situato in Santa Maria La Carità (NA) alla Via Petraro n. 40 è elettivamente domiciliato;
-OPPOSTA-
NONCHE' Controparte_
, società con socio unico , iscritta all'Albo Controparte_3 delle Banche al n.74762.60, num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e C.F. , P. I. P.IVA_2
, con sede in Roma al Viale America n. 351, in persona dell'Amministratore Delegato e legale P.IVA_3 rappresentante p.t. Dott. rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente Controparte_5 atto, dall'Avv.to Giovanni Maria Dal Negro del Foro di Napoli (C.F. ) presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Capece, 3/b; -OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione notificato in data 16.10.2023, il sig. proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.07120230090723039001 notificata in data 25.09.2023. dalla
[...]
con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 31174,53 Controparte_6
per conto della quale importo dovuto a seguito di Controparte_3
escussione di garanzia di Fondo Pubblico ex L. 662/96. Più in particolare alla soc. veniva Controparte_7
notificata la cartella n. 071 2023 00907230 39 000 ed ai sigg.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_4
coobbligati in solido, rispettivamente le cartelle nn. 071 2023 00907230 39 001, 071 2023 00907230
[...]
39 002 e 071 2023 00907230 39 003; in particolare, la cartella di pagamento impugnata veniva notificata all'odierno ricorrente quale fideiussore della società debitrice Controparte_7
La predetta cartella di pagamento ha ad oggetto l'escussione della garanzia rilasciata ai sensi della L. 662/96 dal Fondo di Garanzia. Ed, infatti, a favore della soc. era stato concesso un finanziamento Controparte_7
erogato dalla Bper Banca S.p.a., garantito dal Fondo di Garanzia presso il Ministero dello Sviluppo gestito dal
Mediocredito Centrale – Banca per il Mezzogiorno S.p.a..
A seguito di inadempimento da parte della società opponente, la suindicata Banca aveva provveduto ad escutere la garanzia del Fondo ex L. 662/96, come previsto dalla normativa vigente, ed a seguito di tale escussione, Mediocredito Centrale – Banca per il Mezzogiorno S.p.a., quale gestore del Fondo, aveva acquisito il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente.
Si costituivano le convenute e Controparte_1 Controparte_3
al fine di ottenere il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
[...]
3. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
4. L'opponente lamenta l'illegittimità della procedura di iscrizione a ruolo esattoriale delle somme richieste con l'impugnata cartella di pagamento per mancanza di un preventivo titolo esecutivo ritualmente notificato.
La censura è infondata. Cont La giurisprudenza di legittimità considera il credito derivante dalla surrogazione di all'istituto bancario un credito autonomo, avente natura pubblicistica (cfr. Cass. 1005/2023), con conseguente inapplicabilità dell'art. 21 D.Lgs 46/1999; pertanto, non aveva Controparte_3
bisogno di munirsi di alcun titolo esecutivo per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme richieste con la cartella di pagamento.
Invero, secondo quanto disposto dall'art.
8-bis, co. 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le somme liquidate dalla , quale gestrice ed a titolo di perdite del Fondo CP_9
di garanzia dei finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese previsto dall'art. 2, co. 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore della banca che ha erogato un siffatto finanziamento assicurandosene la parziale restituzione dal predetto Fondo, vanno recuperate dalla nei confronti del beneficiario finale di CP_9
tale finanziamento e «dei terzi prestatori di garanzie» «mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni». Invero, il credito alla restituzione di tali somme da parte dei terzi garanti della banca finanziatrice, pur essendo originato dalla surrogazione legale della nei diritti di detta banca, è considerato dal legislatore distintamente da quello della banca finanziatrice CP_9
nei confronti del debitore principale e dei suoi garanti e deve ritenersi di natura pubblicistica (cfr. Cass.
1005/2023), la sua soddisfazione mirando a restituire al suddetto Fondo risorse finanziarie da destinare ai suoi scopi istituzionali, che pure hanno natura pubblicistica e in funzione dei quali lo stesso terzo comma del cit. art.
8-bis gli attribuisce, prescindendo dal consenso delle parti, un privilegio prevalente «su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi». Pienamente coerente con la natura pubblicistica di detto credito è pertanto anche la previsione che al suo recupero deve procedersi con lo strumento della riscossione mediante ruolo, secondo quanto previsto per la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, esclusi quelli economici, dai primi due commi dell'art. 17 del d.lgs.
46/1999, e senza bisogno che la società gestrice del suddetto Fondo si premunisca di un titolo esecutivo, ciò essendo previsto dal comma 3-ter del medesimo art. 17 solo per le società per azioni a partecipazione pubblica autorizzate ad avvalersi della riscossione mediante ruolo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del precedente comma 3-bis (cfr. Cass. 1005/2023; in tale senso sentenza n. 2024/2023 pubbl. il 05/05/2023,
Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile).
Peraltro, la procedura di riscossione mediante ruolo si applica anche nei confronti dei garanti;
invero, l'art. 8bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33, prevede che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
In definitiva, gli stessi privilegi processuali e sostanziali goduti da nei confronti del Controparte_3
beneficiario del finanziamento si estendono anche al rapporto con il garante del finanziamento, ivi compresa pertanto la facoltà di procedere al recupero del credito mediante iscrizione a ruolo, nelle forme di cui all'art. 16 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
PQM
il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8999/2023 del Ruolo generale degli affari contenziosi, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 Controparte_1
e della che si liquidano, per ciascuno
[...] Controparte_3
degli opposti, in €. 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 17.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo