Art. 2.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro degli affari, esteri, le variazioni compensative fra i capitoli numeri 8, 9, 55 e 57 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1957-1958, connesse con l'attuazione della legge 30 giugno 1956, n. 775 , concernente l'istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il detto Ministero.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, e su proposta del Ministro degli affari, esteri, le variazioni compensative fra i capitoli numeri 8, 9, 55 e 57 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1957-1958, connesse con l'attuazione della legge 30 giugno 1956, n. 775 , concernente l'istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il detto Ministero.