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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10617 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RO MA, presso il cui studio in Napoli, alla Via C. Battisti n. 15 domicilia;
Appellante
CONTRO
CP_1
Appellato contumace
NONCHÉ
in persona del Presidente p.t.; Controparte_2
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6573/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord, resa in giudizio n. R.G. 11749/2021, emessa il 06.05.2022 e pubblicata il 03.07.2024.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza n. 6573/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord,
pubblicata in data 3.07.2024, resa all'esito del giudizio R.G. n. 11749/2021 avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. espletata dall'odierno appellato, CP_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 028 20110055960075.
Oggetto della pretesa creditoria avanzata dall è la Parte_1 [...]
dovuta alla e relativa all'anno 2007, per € 119,87, Controparte_3 Controparte_2
azionata con la notifica della cartella di pagamento n. 028 20110055960075 del 23.12.11.
L' ha fondato la propria censura sui seguenti motivi: Controparte_4
in via preliminare, sull'incompetenza per materia del giudice di Pace di Napoli nord per essere la questione di competenza del Giudice Tributario;
sulla tardività e inammissibilità
della proposta impugnazione, mentre nel merito, sulla regolare e tempestiva notificazione della cartella di pagamento, mai opposta, avvenuta il 23/12/2011, e sulle regolari notificazioni, risalenti agli anni 2014, 2018, di atti interruttivi della prescrizione.
Nonostante la rituale comunicazione dell'atto di citazione in appello, e la CP_1
non si sono costituiti. Pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
L'appello va accolto per le ragioni che seguono.
Occorre, preliminarmente, esaminare l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice di Pace
di Napoli nord.
A tal proposito, va rilevato che nel giudizio di primo grado, aveva CP_1
proposto una domanda di accertamento negativo del credito preteso dalla CP_2
consacrato in titolo esecutivo idoneo a dar luogo all'esecuzione forzata. Ad
[...]
essere contestata, quindi, non era la validità e/o l'efficacia del titolo, bensì la debenza del credito per intervenuta prescrizione dello stesso.
La sentenza Cass. S.U. n. 7822/2020 afferma che: “In tema di controversie su atti di riscossione
coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del
d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così
individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa
tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si
assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento,
se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa,
inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria, invece, spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla
validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla
pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto
esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Nel caso in esame, l'opponente ha effettuato opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615
c.p.c., comma 1, contestando il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la sopravvenienza di un fatto impeditivo del diritto azionato, cioè l'intervenuta prescrizione del credito tributario, maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale indicata nell'estratto di ruolo impugnato.
Dunque, sull'eccezione di prescrizione del credito, dopo il consolidamento dello stesso per la mancata opposizione della cartella, deve pronunciarsi il giudice ordinario.
Passando al merito, l'opposizione proposta in primo grado è infondata e va rigettata, in quanto non è possibile vagliare un'eccezione di prescrizione per una cartella e richiamarne un'altra.
Dall'atto di citazione dell'opponente emerge che l'opposizione è rivolta avverso la cartella di pagamento n. 028 20110055960075, di cui non si contesta la notifica, avvenuta in data
23.12.2011, ma la prescrizione. Eccezione di prescrizione che, così come argomentato nell'atto introduttivo fa riferimento ad altra cartella del 4.9.2017del tutto inconferente con quella oggetto di giudizio.
Per tali motivi l'appello va accolto e, considerata l'incertezza sui fatti esposti, si rinvengono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92
comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 6573/2024 Controparte_4
del Giudice di Pace di Napoli nord, pubblicata il 3.07.2024, all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 11749/2021 così provvede: - accoglie l'appello, e, per l'effetto, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in primo grado;
- compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Aversa, 15.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione