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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 12/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 208/2022 Ruolo Gen., vertente
t r a
, C.F.: nato in [...] il [...] ed ivi residente nella Via V. Failla, n. Parte_1 C.F._1
19, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Ragusa, nella Via Failla, n. 19, P.IV: P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Ragusa, nella Via Roma, n. 200, presso lo studio dell'Avv. Gianna Monica Devita,
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio, su foglio separato che ne costituisce parte integrante
Opponente
c o n t r o
P.IV , con sede legale in San Filippo del Mela (ME), nella Via Nazionale Olivarella, n. CP_1 P.IVA_2
32, in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato in CP_2
Milazzo (ME), l'8.4.1960 ed ivi elettivamente domiciliata, nel Corso A. Moro, n. 39, presso lo studio dell' Avv. Antonio Siracusa, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Comparsa di Costituzione e
Risposta
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 10.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente, si osserva che l'opponente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, contestavano il D.I.
opposto, sostenendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa economica, il difetto di prova del credito ed il difetto di certezza sempre del credito affermando che la produzione della semplice fattura, sebbene idonea al rilascio del D.I. non costituiva in sede di opposizione idonea prova del credito vantato e che spettava,
quindi, all'opponente fornire ulteriori elementi di prova relativamente alla sussistenza del credito e del suo ammontare.
Contestava, inoltre, la fattura 122/E per i motivi meglio in atti specificati.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del D. I. opposto con la revoca dello stesso. Si costituiva l'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto avverso CP_1
per i motivi di cui al proprio scritto difensivo.
Concludeva chiedendo la conferma del D.I. opposto ed il rigetto delle domande ex adverso formulate.
Con Ordinanza emessa in data 13.9.2022, il G.I. dell'epoca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi di cui al contenuto del suddetto provvedimento da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Successivamente, con la statuizione emessa all'esito della trattazione del procedimento svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 27.6.2023, il G.I. dell'epoca ammetteva le richieste istruttorie così come meglio individuate nella parte motiva del summenzionato provvedimento.
All'udienza del 10.10.2023, si dava corso all'espletamento delle prove ammesse.
Veniva, quindi, sentito in interrogatorio formale l'opponente, Sig. , il quale dichiarava, in Parte_1
ordine all'articolato di prova n. 3 della Memoria ex art. 183, comma VI, n.2, c.p.c., della di non ricordare CP_1
se la fattura che gli veniva mostrata unitamente al DDT si riferissero, rispettivamente, al costo dell'IV ed al materiale consegnato, mentre sulla circostanza n. 4 riferiva di non sapere nulla.
Sempre nella medesima adunanza veniva escusso il teste, Sig. il quale anch'esso Testimone_1
ascoltato sulle circostanze di cui prima dichiarava di conoscere i fatti di causa nella sua qualità di consulente tecnico del Gruppo Gani Srl che collaborava da diverso tempo con l'odierna opposta. In particolare, il teste,
sull'articolato di prova n. 3 riferiva che la circostanza era vera in quanto il Gruppo Gani Srl aveva spedito il materiale di cui alla fattura che gli era stata esibita all'opposta che a sua volta l'aveva girato all'artigiano. Rispondeva, quindi, affermativamente anche alla circostanza n. 4 della Memoria ex art. 183, comma VI, n.2,
c.p.c., della CP_1
Nella medesima seduta veniva, infine, escusso il teste, Sig. , il quale riferiva di nulla sapere Testimone_2
sulle circostanze summenzionate atteso che della contabilità si occupava l'opponente ma di aver, comunque,
sentito parlare della quale soggetto che forniva i materiali al cantiere di Ragusa ove lo stesso prestava CP_1
la propria attività lavorativa.
A conclusione della fase testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito si rileva che dalla documentazione versata in atti così come dall'espletamento della prova testimoniale si è potuto accertare sia l'esistenza del credito vantato da parte opposta che il suo corretto ammontare, senza che da parte sua l'opponente abbia fornito in corso di causa elementi a contrario.
Per tutto quanto sopra, quindi, l'opposizione proposta non risulta essere meritevole di accoglimento con il suo conseguente rigetto e la conferma del D.I. opposto.
Il rigetto dell'opposizione, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, comporta la condanna,
dell'opponente, Sig. , titolare dell'omonima Ditta individuale, al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, CP_1
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig.
[...]
, titolare dell'omonima Ditta individuale, ut supra rapp.to e difeso, Pt_1
-rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 426/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 24.11.2021, per i motivi
meglio specificati in narrativa;
-condanna l'opponente, Sig. , titolare dell'omonima Ditta individuale, al pagamento, in Parte_1
favore dell'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio CP_1
che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 10.12.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 208/2022 Ruolo Gen., vertente
t r a
, C.F.: nato in [...] il [...] ed ivi residente nella Via V. Failla, n. Parte_1 C.F._1
19, titolare dell'omonima ditta individuale, con sede in Ragusa, nella Via Failla, n. 19, P.IV: P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Ragusa, nella Via Roma, n. 200, presso lo studio dell'Avv. Gianna Monica Devita,
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio, su foglio separato che ne costituisce parte integrante
Opponente
c o n t r o
P.IV , con sede legale in San Filippo del Mela (ME), nella Via Nazionale Olivarella, n. CP_1 P.IVA_2
32, in persona dell' amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato in CP_2
Milazzo (ME), l'8.4.1960 ed ivi elettivamente domiciliata, nel Corso A. Moro, n. 39, presso lo studio dell' Avv. Antonio Siracusa, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Comparsa di Costituzione e
Risposta
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a D.I..
Conclusioni delle parti : come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la L. 69/09.
All'udienza del 10.12.2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione.
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Preliminarmente, si osserva che l'opponente, nel proprio atto introduttivo del giudizio, contestavano il D.I.
opposto, sostenendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa economica, il difetto di prova del credito ed il difetto di certezza sempre del credito affermando che la produzione della semplice fattura, sebbene idonea al rilascio del D.I. non costituiva in sede di opposizione idonea prova del credito vantato e che spettava,
quindi, all'opponente fornire ulteriori elementi di prova relativamente alla sussistenza del credito e del suo ammontare.
Contestava, inoltre, la fattura 122/E per i motivi meglio in atti specificati.
Concludeva chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del D. I. opposto con la revoca dello stesso. Si costituiva l'opposta, in persona del legale rapp.te pro tempore, la quale contestava l'assunto avverso CP_1
per i motivi di cui al proprio scritto difensivo.
Concludeva chiedendo la conferma del D.I. opposto ed il rigetto delle domande ex adverso formulate.
Con Ordinanza emessa in data 13.9.2022, il G.I. dell'epoca, a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi in pari data, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi di cui al contenuto del suddetto provvedimento da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Successivamente, con la statuizione emessa all'esito della trattazione del procedimento svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 27.6.2023, il G.I. dell'epoca ammetteva le richieste istruttorie così come meglio individuate nella parte motiva del summenzionato provvedimento.
All'udienza del 10.10.2023, si dava corso all'espletamento delle prove ammesse.
Veniva, quindi, sentito in interrogatorio formale l'opponente, Sig. , il quale dichiarava, in Parte_1
ordine all'articolato di prova n. 3 della Memoria ex art. 183, comma VI, n.2, c.p.c., della di non ricordare CP_1
se la fattura che gli veniva mostrata unitamente al DDT si riferissero, rispettivamente, al costo dell'IV ed al materiale consegnato, mentre sulla circostanza n. 4 riferiva di non sapere nulla.
Sempre nella medesima adunanza veniva escusso il teste, Sig. il quale anch'esso Testimone_1
ascoltato sulle circostanze di cui prima dichiarava di conoscere i fatti di causa nella sua qualità di consulente tecnico del Gruppo Gani Srl che collaborava da diverso tempo con l'odierna opposta. In particolare, il teste,
sull'articolato di prova n. 3 riferiva che la circostanza era vera in quanto il Gruppo Gani Srl aveva spedito il materiale di cui alla fattura che gli era stata esibita all'opposta che a sua volta l'aveva girato all'artigiano. Rispondeva, quindi, affermativamente anche alla circostanza n. 4 della Memoria ex art. 183, comma VI, n.2,
c.p.c., della CP_1
Nella medesima seduta veniva, infine, escusso il teste, Sig. , il quale riferiva di nulla sapere Testimone_2
sulle circostanze summenzionate atteso che della contabilità si occupava l'opponente ma di aver, comunque,
sentito parlare della quale soggetto che forniva i materiali al cantiere di Ragusa ove lo stesso prestava CP_1
la propria attività lavorativa.
A conclusione della fase testimoniale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel merito si rileva che dalla documentazione versata in atti così come dall'espletamento della prova testimoniale si è potuto accertare sia l'esistenza del credito vantato da parte opposta che il suo corretto ammontare, senza che da parte sua l'opponente abbia fornito in corso di causa elementi a contrario.
Per tutto quanto sopra, quindi, l'opposizione proposta non risulta essere meritevole di accoglimento con il suo conseguente rigetto e la conferma del D.I. opposto.
Il rigetto dell'opposizione, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, comporta la condanna,
dell'opponente, Sig. , titolare dell'omonima Ditta individuale, al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio che, CP_1
vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal
23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate (15,00%), IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig.
[...]
, titolare dell'omonima Ditta individuale, ut supra rapp.to e difeso, Pt_1
-rigetta l'opposizione per quanto in parte motiva;
-conferma il D.I. n. 426/2021, emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 24.11.2021, per i motivi
meglio specificati in narrativa;
-condanna l'opponente, Sig. , titolare dell'omonima Ditta individuale, al pagamento, in Parte_1
favore dell'opposto, in persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese e compensi di giudizio CP_1
che, vengono liquidati, come da D.M. 55/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 ed in
vigore dal 3/4/2014, aggiornato sulla base del D.M. n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del
26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018 e del D.M. 147/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
e in vigore dal 23 ottobre 2022, in complessivi €. 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese forfettizzate
(15,00%), IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Barcellona P.G. 10.12.2024
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)