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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/07/2025, n. 10920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10920 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AU PE Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. RE LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 40099/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
ed , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Pescara, via Fiume n.15, presso lo studio dell'avv. Gabriele Balice
(Foro Chieti), che li rappresentata e difende in virtù della procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
ATTORI
E
per azioni a mutualità Controparte_1 prevalente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio in Pescara del 07.7.2005 (rep. 26.258) Persona_1 dall'avv. Pier Luigi De Rosa (Foro Pescara), nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Corso Umberto I n.25;
CONVENUTO OGGETTO: fideiussione-antitrust.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12 febbraio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_1 [...] per azioni a mutualità prevalente (di seguito Controparte_1 [...]
chiedendo, come precisato nella di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c.: CP_2 di dichiarare la nullità parziale “dei soli articoli 2,6 (rubricato con il n.5) e 8 delle fideiussioni” prestate da in data 7.3.2014 sull'apertura di credito e dalla medesima Parte_2 Parte_2 ed in data 28.10.2015 per il rapporto di mutuo, per violazione della
[...] Parte_1 normativa antitrust portata dall'art.2 comma 2 lett.a) della legge n.287 del 1990. di dichiarare la nullità della deroga all'art.1957 c.c. quale clausola vessatoria nei confronti dei consumatori-fideiussori in quanto non precedute da una specifica trattiva individuale sul punto
(art.34 comma 4 D.Lgs 206/2005); di accertare la mancata proposizione di un'azione giudiziale tempestiva nei confronti del debitore principale a partire dalla scadenza delle obbligazioni ex art.1957 c.c. e, per l'effetto, di dichiarare liberi i garanti da ogni vincolo verso la Banca;
di condannare la convenuta al risarcimento danni, determinati equitativamente, per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., non insistendo più anche nelle originarie domande di ordine di cancellazione delle segnalazioni dei loro nominativi alla Centrale Rischi e di risarcimento dei danni non patrimoniali, domanda risarcitoria poi riproposta in sede di precisazioni delle conclusioni.
Le fideiussioni in argomento erano quella omnibus rilasciata il 7 marzo 2014 da Parte_2
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla sino al limite di euro
[...] Parte_3
20.000,00 e la fideiussione specifica rilasciata da ed in relazione alle Parte_2 Parte_1 obbligazioni di cui al contratto di mutuo stipulato dalla il 28 febbraio 2015. Parte_3
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_2
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte. Va premesso che tra le parti è intercorso un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui erano state azionate le fideiussioni in oggetto, che si è concluso con la sentenza di primo grado n.660/2022 emessa dal Tribunale di Pescara in cui era rigettato l'atto di opposizione e con la sentenza 361/2025 (pubbl. il 21 marzo 2025) emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila che rigettava l'atto di appello;
in detto procedimento era effettuato un accertamento in via incidentale di non invalidità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Sul punto, considerata la competenza funzionale del Tribunale di Roma Sezione Imprese circa l'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e rilevato che le suddette pronunce non sono ancora divenute irrevocabili, si ritiene di doversi pronunciare sul punto.
In ordine, quindi, alla domanda di nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che gli atti di fideiussione in discussione avrebbero contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca
d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto dell'atto di fideiussione omnibus, rilasciato da nel 2014, risulta che si tratta di fideiussioni omnibus le cui Parte_2 disposizioni contrattuali, in particolare nelle clausole 1 e 5, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione. Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità della fideiussione omnibus in oggetto in relazione alle clausole 1 e 5 nelle parti in cui riproducono quelle dello schema unilaterale (2, 6 e 8) costituente l'intesa vietata.
Diversamente, riguardo alle fideiussioni specifiche in oggetto rilasciate da ed Parte_2
va considerato che il suddetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce Parte_1 prova privilegiata della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni omnibus che siano conformi allo schema contrattuale oggetto di valutazione della
Banca d'Italia.
Sul punto, va rilevato, innanzitutto che l'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, in quanto volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è, pertanto, con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza
n. 375 del 18/2/2022).
Ritiene il Tribunale, conformemente a detto indirizzo giurisprudenziale, che non sono sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca
d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste. Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Ad avvalorare quanto sopra detto vi è anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr.
Sez.I, sent. n.21841 del 2024) ove si ritiene la non estensibilità dell'apprezzamento della Banca
D'Italia in discussione riguardo alle fideiussioni omnibus evidenziando che: dal medesimo provvedimento di Banca d'Italia emerge che “in più passaggi Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali»”;
è sembrato come “l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”; il giudizio operato dalla Banca D'Italia si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Nel caso di specie, quindi, per le due suddette fideiussioni specifiche, non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia per il solo fatto che l'atto di fideiussione riproduca le clausole 2, 6 e 8 del suddetto schema ABI.
Si rileva, inoltre, al riguardo, che la documentazione relativa a modelli di fideiussione omnibus o specifiche tendenti a provare una prassi degli istituti di credito di utilizzare in modo prevalente nei contratti di fideiussioni specifiche, come in quelle omnibus, le clausole contestate risulta irrilevante, in quanto da detta prassi non sarebbe comunque deducibile di per sé una volontà delle banche ovvero un accordo delle stesse al fine di alterare il mercato in relazione alle fideiussioni specifiche.
Pertanto, devono ritenersi infondate le domande di nullità relative alle fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori. Riguardo alla domanda di decadenza ex art.1957 c.c., oltre a doversi ritenere inammissibile in quanto la domanda di inefficacia delle fideiussioni ex art.1957 c.c. in relazione ai crediti in contestazione tra le parti a cui è relativa la predetta eccezione di decadenza, sono già oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo definito con le sentenze di primo grado del
Tribunale di Pescara e di secondo grado del Tribunale di L'Aquila ed è quindi tendente ad aggirare il limite del futuro giudicato sul punto, si rileva come sia anche infondata in quanto le lettere di revoca dell'affidamento (apertura in conto corrente) e di risoluzione del mutuo -cioè i rapporti per cui sono state azionate le fideiussioni ed in relazione ai quali è stata eccepita la decadenza della garanzia ex art.1957 c.c.- risalgono al 10 e 11 luglio del 2020 ed il ricorso del decreto ingiuntivo, azionato anche nei confronti del debitore principale, è stato depositato entro i sei mesi, nel dicembre
2020 (con emissione il 9.1.2021).
Riguardo, poi, alla richiesta relativa alla domanda di nullità dell'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria, essa risulta assorbita in relazione alla fideiussione omnibus, in quanto già dichiarata inefficace in sede di accoglimento della domanda di nullità parziale e risulta assorbita anche in relazione alla fideiussione specifica, in quanto, come detto, risulta che l'istituto di credito abbia agito tempestivamente in relazione al contratto di mutuo garantito.
Si rileva, poi, che anche l'eliminazione delle altre clausole non rileva nel caso di specie non risultando che l'istituto di credito si sia avvalso di dette clausole al fine di chiedere il pagamento del credito ingiunto.
Pertanto, considerata la validità di dette fideiussioni specifiche e la permanenza della garanzia personale rilasciata tramite le fideiussioni omnibus, depurate dalle clausole accertate nulle, si ritiene l'infondatezza delle domande attoree di risarcimento danni non patrimoniali, rimasta altresì, priva di specifica prova.
Per quanto detto va dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnibus in oggetto rilasciata da in relazione alle clausole 1 e 5 nella parte in cui riproducono il contenuto Parte_2 delle clausole 2, 6 e 8 di cui allo schema unilaterale costituente l'intesa vietata e vanno rigettate le residue domande attoree.
In considerazione della sostanziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
Si ritiene di rigettare la richiesta attorea ex art.96 c.p.c. non ritenendone sussistere i presupposti tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti e della natura della questione.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la nullità parziale della fideiussione omnibus in oggetto rilasciata da Parte_2 nel 2014 in relazione alle clausole 1 e 5 nella parte in cui riproducono il contenuto delle clausole 2,
6 e 8 di cui allo schema unilaterale costituente l'intesa vietata;
rigetta le residue domande attoree;
rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.; compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 5.7.2025 Il Presidente
AU PE
Il Giudice est.
RE LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AU PE Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. RE LA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 40099/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
ed , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Pescara, via Fiume n.15, presso lo studio dell'avv. Gabriele Balice
(Foro Chieti), che li rappresentata e difende in virtù della procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
ATTORI
E
per azioni a mutualità Controparte_1 prevalente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio in Pescara del 07.7.2005 (rep. 26.258) Persona_1 dall'avv. Pier Luigi De Rosa (Foro Pescara), nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Corso Umberto I n.25;
CONVENUTO OGGETTO: fideiussione-antitrust.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 12 febbraio 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed convenivano in giudizio la Parte_2 Parte_1 [...] per azioni a mutualità prevalente (di seguito Controparte_1 [...]
chiedendo, come precisato nella di prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c.: CP_2 di dichiarare la nullità parziale “dei soli articoli 2,6 (rubricato con il n.5) e 8 delle fideiussioni” prestate da in data 7.3.2014 sull'apertura di credito e dalla medesima Parte_2 Parte_2 ed in data 28.10.2015 per il rapporto di mutuo, per violazione della
[...] Parte_1 normativa antitrust portata dall'art.2 comma 2 lett.a) della legge n.287 del 1990. di dichiarare la nullità della deroga all'art.1957 c.c. quale clausola vessatoria nei confronti dei consumatori-fideiussori in quanto non precedute da una specifica trattiva individuale sul punto
(art.34 comma 4 D.Lgs 206/2005); di accertare la mancata proposizione di un'azione giudiziale tempestiva nei confronti del debitore principale a partire dalla scadenza delle obbligazioni ex art.1957 c.c. e, per l'effetto, di dichiarare liberi i garanti da ogni vincolo verso la Banca;
di condannare la convenuta al risarcimento danni, determinati equitativamente, per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., non insistendo più anche nelle originarie domande di ordine di cancellazione delle segnalazioni dei loro nominativi alla Centrale Rischi e di risarcimento dei danni non patrimoniali, domanda risarcitoria poi riproposta in sede di precisazioni delle conclusioni.
Le fideiussioni in argomento erano quella omnibus rilasciata il 7 marzo 2014 da Parte_2
a garanzia delle obbligazioni assunte dalla sino al limite di euro
[...] Parte_3
20.000,00 e la fideiussione specifica rilasciata da ed in relazione alle Parte_2 Parte_1 obbligazioni di cui al contratto di mutuo stipulato dalla il 28 febbraio 2015. Parte_3
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. CP_2
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte. Va premesso che tra le parti è intercorso un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in cui erano state azionate le fideiussioni in oggetto, che si è concluso con la sentenza di primo grado n.660/2022 emessa dal Tribunale di Pescara in cui era rigettato l'atto di opposizione e con la sentenza 361/2025 (pubbl. il 21 marzo 2025) emessa dalla Corte di Appello di L'Aquila che rigettava l'atto di appello;
in detto procedimento era effettuato un accertamento in via incidentale di non invalidità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Sul punto, considerata la competenza funzionale del Tribunale di Roma Sezione Imprese circa l'accertamento della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e rilevato che le suddette pronunce non sono ancora divenute irrevocabili, si ritiene di doversi pronunciare sul punto.
In ordine, quindi, alla domanda di nullità delle fideiussioni omnibus e specifiche in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che gli atti di fideiussione in discussione avrebbero contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990.
Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca
d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto:
i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto dell'atto di fideiussione omnibus, rilasciato da nel 2014, risulta che si tratta di fideiussioni omnibus le cui Parte_2 disposizioni contrattuali, in particolare nelle clausole 1 e 5, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione. Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità della fideiussione omnibus in oggetto in relazione alle clausole 1 e 5 nelle parti in cui riproducono quelle dello schema unilaterale (2, 6 e 8) costituente l'intesa vietata.
Diversamente, riguardo alle fideiussioni specifiche in oggetto rilasciate da ed Parte_2
va considerato che il suddetto provvedimento della Banca d'Italia costituisce Parte_1 prova privilegiata della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale solo in relazione alle fideiussioni omnibus che siano conformi allo schema contrattuale oggetto di valutazione della
Banca d'Italia.
Sul punto, va rilevato, innanzitutto che l'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, in quanto volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è, pertanto, con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la
Banca d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza
n. 375 del 18/2/2022).
Ritiene il Tribunale, conformemente a detto indirizzo giurisprudenziale, che non sono sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla Banca
d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie.
Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della Banca d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel
2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste. Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica.
Ad avvalorare quanto sopra detto vi è anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr.
Sez.I, sent. n.21841 del 2024) ove si ritiene la non estensibilità dell'apprezzamento della Banca
D'Italia in discussione riguardo alle fideiussioni omnibus evidenziando che: dal medesimo provvedimento di Banca d'Italia emerge che “in più passaggi Banca d'Italia si dà cura di tratteggiare le significative difformità che in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali»”;
è sembrato come “l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive o vessatorie”; il giudizio operato dalla Banca D'Italia si rende applicabile alle sole fideiussioni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.
Nel caso di specie, quindi, per le due suddette fideiussioni specifiche, non risulta sussistere la prova di una violazione della normativa antitrust da parte dell'istituto di credito in relazione a detto tipo di garanzia per il solo fatto che l'atto di fideiussione riproduca le clausole 2, 6 e 8 del suddetto schema ABI.
Si rileva, inoltre, al riguardo, che la documentazione relativa a modelli di fideiussione omnibus o specifiche tendenti a provare una prassi degli istituti di credito di utilizzare in modo prevalente nei contratti di fideiussioni specifiche, come in quelle omnibus, le clausole contestate risulta irrilevante, in quanto da detta prassi non sarebbe comunque deducibile di per sé una volontà delle banche ovvero un accordo delle stesse al fine di alterare il mercato in relazione alle fideiussioni specifiche.
Pertanto, devono ritenersi infondate le domande di nullità relative alle fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori. Riguardo alla domanda di decadenza ex art.1957 c.c., oltre a doversi ritenere inammissibile in quanto la domanda di inefficacia delle fideiussioni ex art.1957 c.c. in relazione ai crediti in contestazione tra le parti a cui è relativa la predetta eccezione di decadenza, sono già oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo definito con le sentenze di primo grado del
Tribunale di Pescara e di secondo grado del Tribunale di L'Aquila ed è quindi tendente ad aggirare il limite del futuro giudicato sul punto, si rileva come sia anche infondata in quanto le lettere di revoca dell'affidamento (apertura in conto corrente) e di risoluzione del mutuo -cioè i rapporti per cui sono state azionate le fideiussioni ed in relazione ai quali è stata eccepita la decadenza della garanzia ex art.1957 c.c.- risalgono al 10 e 11 luglio del 2020 ed il ricorso del decreto ingiuntivo, azionato anche nei confronti del debitore principale, è stato depositato entro i sei mesi, nel dicembre
2020 (con emissione il 9.1.2021).
Riguardo, poi, alla richiesta relativa alla domanda di nullità dell'art. 1957 c.c. in quanto vessatoria, essa risulta assorbita in relazione alla fideiussione omnibus, in quanto già dichiarata inefficace in sede di accoglimento della domanda di nullità parziale e risulta assorbita anche in relazione alla fideiussione specifica, in quanto, come detto, risulta che l'istituto di credito abbia agito tempestivamente in relazione al contratto di mutuo garantito.
Si rileva, poi, che anche l'eliminazione delle altre clausole non rileva nel caso di specie non risultando che l'istituto di credito si sia avvalso di dette clausole al fine di chiedere il pagamento del credito ingiunto.
Pertanto, considerata la validità di dette fideiussioni specifiche e la permanenza della garanzia personale rilasciata tramite le fideiussioni omnibus, depurate dalle clausole accertate nulle, si ritiene l'infondatezza delle domande attoree di risarcimento danni non patrimoniali, rimasta altresì, priva di specifica prova.
Per quanto detto va dichiarata la nullità parziale della fideiussione omnibus in oggetto rilasciata da in relazione alle clausole 1 e 5 nella parte in cui riproducono il contenuto Parte_2 delle clausole 2, 6 e 8 di cui allo schema unilaterale costituente l'intesa vietata e vanno rigettate le residue domande attoree.
In considerazione della sostanziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
Si ritiene di rigettare la richiesta attorea ex art.96 c.p.c. non ritenendone sussistere i presupposti tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti e della natura della questione.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: dichiara la nullità parziale della fideiussione omnibus in oggetto rilasciata da Parte_2 nel 2014 in relazione alle clausole 1 e 5 nella parte in cui riproducono il contenuto delle clausole 2,
6 e 8 di cui allo schema unilaterale costituente l'intesa vietata;
rigetta le residue domande attoree;
rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.; compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 5.7.2025 Il Presidente
AU PE
Il Giudice est.
RE LA