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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/12/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori
La Corte d'Appello di Catania, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1461/2024 R.G., cui è stato riunito il proc. n. 1518/24 R.G. avente per oggetto: “separazione giudiziale-contenzioso”;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Annalisa Gugliuzza giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rabbito, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6/11/2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 286/2024, pronunciata dal Tribunale di Caltagirone in data 15/04/2024, con la quale veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi;
venivano rigettate le Parte_2 reciproche domande di addebito;
veniva disposto l'affidamento del figlio minore
[...]
nato il [...], ai S.S. di Cermenate con sospensione degli incontri padre- Persona_1 figlio e nonni paterni-nipote, come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 17.11.2022, confermato dalla Corte di Appello di Milano e già definitivo;
veniva posto a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio di Controparte_1
€100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
venivano, infine, compensate tra le parti le spese processuali.
L'appellante censura: 1) la mancata declaratoria d'addebito della separazione a carico del marito deducendo che erroneamente il Tribunale aveva erroenamente ritenuto che gli elementi acquisiti non
1 costituissero prova del clima di violenza instaurato dal ai suoi danni trascurando anche la CP_1 condotta di abusi sessuali tenuta dal marito nei confronti del figlio;
2) l'irrisorietà della somma posta a carico del a titolo di contributo di mantenimento per il figlio tenuto conto delle condizioni CP_1 reddituali complessive.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento dell'addebito a carico di CP_1
e la determinazione del mantenimento in favore del figlio in misura non inferiore a € 800,00
[...] mensili.
Si è costituito tempestivamente , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, con la Controparte_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Con distinto ricorso depositato in data 15/11/2024, ha proposto appello avverso la Controparte_1 medesima sentenza n. 286/2024, pronunciata dal Tribunale di Caltagirone in data 15/04/2024, censurando: 1) la motivazione apparente del giudice di prime cure in punto di affidamento del figlio ai S.S. e di sospensione degli incontri;
2) la nullità della disposta sospensione degli incontri per mancata previsione di un termine di durata in violazione dell'art. 5 bis legge n. 184/83.
All'udienza del 13.3.2025 la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti quindi, con successiva ordinanza del 21.03.2025, dava mandato ai servizi sociali del comune di Cermenate di riferire in ordine alle in ordine alle attuali condizioni di vita del minore specificando le condizioni personali, familiari e socio -ambientali dello stesso nonché la situazione scolastica, il contesto abitativo e lo stile di vita;
rigettava la richiesta di espletare accertamenti patrimoniali come richiesti dalla Pt_1
All'udienza del 20.11.2025, acquisite le note conclusive autorizzate depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello proposto da Parte_1
Il primo motivo di gravame con cui viene censurato il mancato addebito della separazione al marito
è fondato.
Occorre premettere, in punto di diritto, che gli atti di violenza costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che determinano l'intollerabilità della convivenza e la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'autore (cfr. ex multis Cass. n. 3925/18). Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato che le violenze, fisiche e morali da un coniuge all'altro, reiterate o anche concretizzatesi in un unico episodio di percosse, possono di per sè sole fondare la pronunzia di separazione personale e la pronunzia di addebito con esonero del giudice del merito di dover comparare tali violenze con il comportamento del coniuge vittima delle violenze e restando irrilevante anche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale
(Cass. n. 7388/17).
2 La violenza endofamiliare, tra l'altro, rappresenta un evento molto grave che rende di per sé intollerabile la prosecuzione della convivenza con conseguente attenuazione dell'onere probatorio a carico del coniuge che richiede l'addebito.
Ritiene la Corte che l'onere probatorio a carico della -meno rigoroso, come testè evidenziato, Pt_1 nei casi di violenza endofamiliare- sia stata compiutamente assolto.
Invero, assumono innanzitutto rilevanza favorevole alla tesi dell'appellante i referti medici prodotti in cui vengono formulate delle diagnosi (lesioni da morso, trauma addominale in gravida, cefalea da trauma cranico) che sono dei tutto compatibili con aggressioni fisiche, sebbene le stesse non riferite dalla donna nemmeno ai sanitari (innanzi ai quali, invece, riconduceva le lesioni genericamente ad infortuni domestici). Sul punto, deve, infatti rilevarsi che proprio il tormentato rapporto tra i coniugi ed il conseguente stato di timore che la nutriva nei confronti del marito può verosimilmente Pt_1 aver indotto l'odierna appellante a non denunziare immediatamente i fatti sottacendo la condotta violenta del coniuge anche in occasione delle visite mediche. Non va trascurato, in proposito che,
[...]
è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 572 c.p. e che il procedimento CP_1 penale è pendente in fase istruttoria.
Assume, altresì, valenza favorevole alla tesi dell'appellante la deposizione della teste Tes_1
madre della
[...] Pt_1
In proposito, va puntualizzato che in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugale con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare ex art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 248/74, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. n. 6001 del 28/02/2023); elementi non ravvisabili concretamente nel caso di specie e nemmeno genericamente prospettati da controparte, anche tenuto conto del narrato dettagliato e intrinsicamente corente offerto dalla teste.
Ciò posto, dalla deposizione del teste emerge univocamente il clima di violenza instaurato Tes_1 dal all'interno della famiglia e ai danni della La infatti, ha riferito CP_1 Pt_1 Tes_1 degli specifici episodi di aggressioni fisica, cui aveva assistito, anche durante la gravidanza della figlia e ha riferito di episodi di violenza narratole dal nipote che mimava i gesti del padre che impugnava una pistola (in effetti in occasione di un intervento delle FF.OO. venivano sequestrate al delle armi dallo stesso detenute). CP_1
Non può nemmeno escludersi che la condotta violenta e prevaricatrice di ai danni Controparte_1 della moglie abbia reso impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale in ragione dell'infermità psichica dello stesso. Vero è che è stato prosciolto dai reato di abusi Controparte_1
3 sessuali sul figlio per infermità mentale e che nel 2017, proprio a causa del suo precario stato Per_1 mentale, è stato ricoverato presso la CTA di Santo Pietro in quanto affetto da disturbo bipolare con comportamenti psicotici. Tuttavia, non può affatto escludersi la consapevolezza del proprio agire violento ai danni della moglie durante la convivenza coniugale (iniziata nel 2009) avuto riguardo alla circostanza che la stessa perizia effettuata in sede penale nell'ambito del procedimento per abusi sessuali ha accertato che dal 2009 e fino alla data del febbraio-ottobre 2016 (in cui il vizio parziale di infermità mentale era concretamente ravvisabile) le sue condizioni di salute erano pienamente compatibili con la sua capacità di intendere e di volere.
Il secondo motivo di appello con cui si lamenta l'irrisorietà della somma quantificata dal primo decidente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio è infondato.
Come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, non emergono in maniera completa le rispettive condizioni economiche delle parti e, d'altro canto, i chiesti accertamenti tributari in mancanza di ulteriori elementi appaiono meramente esplorativi e, per tale ragioni, non sono stati disposti in via istruttoria (v. ordinanza del 21.03.2025). Ciò che emerge dalla scarna documentazione prodotta è soltanto che percepisce una pensione di invalidità civile che solo in questa fase di Controparte_1 gravame ha labialmente specificato come ammontante a € 336,00 mensili mentre nulla emerge circa la concreta capacità reddituale della che, come è incontestato tra le parti, svolge attività Pt_1 lavorativa. A fronte di ciò l'importo di € 100,00 mensili posto a carico del padre appare del tutto proporzionato alle sue concrete possibilità economiche.
Appello proposto da Controparte_1
Con il proposto gravame censura, in primo luogo, l'affidamento del minore ai S.S. Controparte_1 di Cermenate in quanto effettuato dal primo decidente, secondo la tesi difensiva, con motivazione apparente sulla mera scorta delle statuizioni assunte dal T.M. di Milano alle quali avrebbe integralmente rinviato.
La censura è priva di pregio.
Occorre innanzitutto chiarire che in ordine all'eccepita incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Milano – e sulla consequenziale carenza motivazionale del giudice di primo grado che si sarebbe
“appiattito” sul decreto del T.M. emesso da giudice incompetente- deve rilevarsi che, com'è noto, secondo la S.C., l'art. 38 disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3 comma 1 della L. n. 219/2012 applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'171/2013 ), si interpreta nel senso che per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza e' attribuita in via generale al Tribunale per i Minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione divorzio e ex art. 316 c.c. e sino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, spettano esclusivamente al
4 giudice del conflitto familiare. Ciò, tuttavia, a condizione che effettivamente nel giudizio di separazione venga richiesta l'adozione di provvedimenti ex artt. 330 o 333 c.c. mentre nel caso di specie in questa sede di separazione nessuna delle parti ha mai avanzato domanda di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale la cui competenza, pertanto, rimane radicata innanzi al
T.M. (in tal senso si era già espressa la Corte di Appello di Milano con decreto del 12.05.2023 in sede di reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano con cui è stato disposto l'affidamento del minore ai S.S. con sospensione degli incontri del minore con il padre ed i nonni paterni).
Ciò posto, va osservato che il lamentato vizio motivazionale non è ravvisabile avendo il giudice di prime cure adeguatamente valutato il rischio di pregiudizio per il benessere psico-fisico del minore nel caso in cui venisse consentita la frequentazione con il , sulla scorta delle relazioni dei CP_1
S.S. di Cermenate che hanno evidenziato l'evidente stato di disagio del minore in occasione del tentativo di riprendere i contatti con il padre nonché le carenze genitoriali di quest'ultimo, in uno alle fragilità della madre. Il minore, invero, presenta un'estrema vulnerabilità conseguente agli abusi sessuali del padre (in esito ai quali ha pure contratto “condilomatosi anale a perianale da HPV”) e i tentativi di farlo incontrare con il padre, anche solo mediante videochiamate, è risultato fallimentare.
Tale situazione di disagio dalla quale il minore si sta faticosamente riprendendo (come evidenziato già dai S.S. di Cermenate) è, del resto, confermata dalla recente relazione di aggiornamento dei S.S. del 13.05.2025 in cui si evidenzia la necessità del minore di essere seguito da tutte le risorse presenti ed attive nel suo percorso di crescita persistendo “il disturbo delle emozioni e segnali comportamentali compatibili con una sintomatologia post-traumatica”, come da diagnosi della NPI.
Dunque, solo il mantenimento della sospensione degli incontri con il padre in uno ai supporti di neuropsichiatria infantile, psicologici e psicoterapeutici in atto rispondono al benessere psico-fisico del minore. In tale ottica la ripresa degli incontri, come invocata dal , appare assolutamente CP_1 pregiudizievole per il minore (va sul punto rammentato che è stato proscolto dal Controparte_1 reato di abusi sessuali per vizio di mente, ferma, dunque, restando la oggettiva riconducibilità allo stesso della condotta delittuosa ascittagli e così spiegandosi il gravissimo disagio vissuto dal figlio specie in sua presenza).
Quanto alla censura attinente la sospensione di incontri del minore con i nonni paterni, la doglianza articolata dal è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. CP_1
Anche il motivo di appello con cui si censura la nullità del provvedimento impugnato per mancata indicazione della durata dell'affidamento ai S.S. è infondato.
Posto che la mancata indicazione della durata massima dell'affidamento non comporta ex se
l'inefficacia o la nullità del provvedimento privo di detta indicazione, va evidenziato che, in ogni caso, sussistono i presupposti per il mantenimento dell'affidamento.
5 Invero, l'affidamento ai S.S. deve essere mantenuto e, dunque, va confermato quello disposto dal giudice di prime cure, alla luce delle relazioni dei S.S. del 27/4/2023 e del 13/05/2023 dalle quali emerge la persistente precarietà delle condizioni del minore che risulta tuttora affetto da sintomatologia post-traumatica, è seguito dal servizio di NPI e deve ancora essere sostenuto con sedute di psicoterapia nel suo faticoso percorso di crescita. Il minore, infatti, appare particolarmente vulnerabile con stati di ansia e malessere che si sono riacutizzati allorchè si è tentato di metterlo in contatto, anche solo telefonico, con il padre. Dunque, in queste condizioni la ripresa dei rapporti padre-figlio e la revoca dell'affidamento ai S.S. sarebbero estremamente pregiudizievoli per il minore e la relativa istanza va, dunque, disattesa.
Quanto alla censura attinente la sospensione di incontri del minore con i nonni paterni, la censura articolata dal è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. CP_1
In considerazione dell'esito complessivo della controversia sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1461/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da dichiara che la Parte_1 separazione tra i coniugi è addebitabile a;
Controparte_1 rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania, così deciso il 27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
6
Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori
La Corte d'Appello di Catania, composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Escher Presidente
2) Dott.ssa Sabrina Lattanzio Consigliere rel.
3) Dott.ssa Viviana Di Gesu Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1461/2024 R.G., cui è stato riunito il proc. n. 1518/24 R.G. avente per oggetto: “separazione giudiziale-contenzioso”;
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Annalisa Gugliuzza giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rabbito, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6/11/2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 286/2024, pronunciata dal Tribunale di Caltagirone in data 15/04/2024, con la quale veniva pronunziata la separazione giudiziale dei coniugi;
venivano rigettate le Parte_2 reciproche domande di addebito;
veniva disposto l'affidamento del figlio minore
[...]
nato il [...], ai S.S. di Cermenate con sospensione degli incontri padre- Persona_1 figlio e nonni paterni-nipote, come già disposto dal Tribunale per i Minorenni di Milano con decreto del 17.11.2022, confermato dalla Corte di Appello di Milano e già definitivo;
veniva posto a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore del figlio di Controparte_1
€100,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
venivano, infine, compensate tra le parti le spese processuali.
L'appellante censura: 1) la mancata declaratoria d'addebito della separazione a carico del marito deducendo che erroneamente il Tribunale aveva erroenamente ritenuto che gli elementi acquisiti non
1 costituissero prova del clima di violenza instaurato dal ai suoi danni trascurando anche la CP_1 condotta di abusi sessuali tenuta dal marito nei confronti del figlio;
2) l'irrisorietà della somma posta a carico del a titolo di contributo di mantenimento per il figlio tenuto conto delle condizioni CP_1 reddituali complessive.
Chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento dell'addebito a carico di CP_1
e la determinazione del mantenimento in favore del figlio in misura non inferiore a € 800,00
[...] mensili.
Si è costituito tempestivamente , il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, con la Controparte_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.
Con distinto ricorso depositato in data 15/11/2024, ha proposto appello avverso la Controparte_1 medesima sentenza n. 286/2024, pronunciata dal Tribunale di Caltagirone in data 15/04/2024, censurando: 1) la motivazione apparente del giudice di prime cure in punto di affidamento del figlio ai S.S. e di sospensione degli incontri;
2) la nullità della disposta sospensione degli incontri per mancata previsione di un termine di durata in violazione dell'art. 5 bis legge n. 184/83.
All'udienza del 13.3.2025 la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti quindi, con successiva ordinanza del 21.03.2025, dava mandato ai servizi sociali del comune di Cermenate di riferire in ordine alle in ordine alle attuali condizioni di vita del minore specificando le condizioni personali, familiari e socio -ambientali dello stesso nonché la situazione scolastica, il contesto abitativo e lo stile di vita;
rigettava la richiesta di espletare accertamenti patrimoniali come richiesti dalla Pt_1
All'udienza del 20.11.2025, acquisite le note conclusive autorizzate depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello proposto da Parte_1
Il primo motivo di gravame con cui viene censurato il mancato addebito della separazione al marito
è fondato.
Occorre premettere, in punto di diritto, che gli atti di violenza costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che determinano l'intollerabilità della convivenza e la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'autore (cfr. ex multis Cass. n. 3925/18). Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale consolidato che le violenze, fisiche e morali da un coniuge all'altro, reiterate o anche concretizzatesi in un unico episodio di percosse, possono di per sè sole fondare la pronunzia di separazione personale e la pronunzia di addebito con esonero del giudice del merito di dover comparare tali violenze con il comportamento del coniuge vittima delle violenze e restando irrilevante anche la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale
(Cass. n. 7388/17).
2 La violenza endofamiliare, tra l'altro, rappresenta un evento molto grave che rende di per sé intollerabile la prosecuzione della convivenza con conseguente attenuazione dell'onere probatorio a carico del coniuge che richiede l'addebito.
Ritiene la Corte che l'onere probatorio a carico della -meno rigoroso, come testè evidenziato, Pt_1 nei casi di violenza endofamiliare- sia stata compiutamente assolto.
Invero, assumono innanzitutto rilevanza favorevole alla tesi dell'appellante i referti medici prodotti in cui vengono formulate delle diagnosi (lesioni da morso, trauma addominale in gravida, cefalea da trauma cranico) che sono dei tutto compatibili con aggressioni fisiche, sebbene le stesse non riferite dalla donna nemmeno ai sanitari (innanzi ai quali, invece, riconduceva le lesioni genericamente ad infortuni domestici). Sul punto, deve, infatti rilevarsi che proprio il tormentato rapporto tra i coniugi ed il conseguente stato di timore che la nutriva nei confronti del marito può verosimilmente Pt_1 aver indotto l'odierna appellante a non denunziare immediatamente i fatti sottacendo la condotta violenta del coniuge anche in occasione delle visite mediche. Non va trascurato, in proposito che,
[...]
è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 572 c.p. e che il procedimento CP_1 penale è pendente in fase istruttoria.
Assume, altresì, valenza favorevole alla tesi dell'appellante la deposizione della teste Tes_1
madre della
[...] Pt_1
In proposito, va puntualizzato che in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugale con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare ex art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 248/74, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. n. 6001 del 28/02/2023); elementi non ravvisabili concretamente nel caso di specie e nemmeno genericamente prospettati da controparte, anche tenuto conto del narrato dettagliato e intrinsicamente corente offerto dalla teste.
Ciò posto, dalla deposizione del teste emerge univocamente il clima di violenza instaurato Tes_1 dal all'interno della famiglia e ai danni della La infatti, ha riferito CP_1 Pt_1 Tes_1 degli specifici episodi di aggressioni fisica, cui aveva assistito, anche durante la gravidanza della figlia e ha riferito di episodi di violenza narratole dal nipote che mimava i gesti del padre che impugnava una pistola (in effetti in occasione di un intervento delle FF.OO. venivano sequestrate al delle armi dallo stesso detenute). CP_1
Non può nemmeno escludersi che la condotta violenta e prevaricatrice di ai danni Controparte_1 della moglie abbia reso impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale in ragione dell'infermità psichica dello stesso. Vero è che è stato prosciolto dai reato di abusi Controparte_1
3 sessuali sul figlio per infermità mentale e che nel 2017, proprio a causa del suo precario stato Per_1 mentale, è stato ricoverato presso la CTA di Santo Pietro in quanto affetto da disturbo bipolare con comportamenti psicotici. Tuttavia, non può affatto escludersi la consapevolezza del proprio agire violento ai danni della moglie durante la convivenza coniugale (iniziata nel 2009) avuto riguardo alla circostanza che la stessa perizia effettuata in sede penale nell'ambito del procedimento per abusi sessuali ha accertato che dal 2009 e fino alla data del febbraio-ottobre 2016 (in cui il vizio parziale di infermità mentale era concretamente ravvisabile) le sue condizioni di salute erano pienamente compatibili con la sua capacità di intendere e di volere.
Il secondo motivo di appello con cui si lamenta l'irrisorietà della somma quantificata dal primo decidente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio è infondato.
Come condivisibilmente evidenziato dal Tribunale, non emergono in maniera completa le rispettive condizioni economiche delle parti e, d'altro canto, i chiesti accertamenti tributari in mancanza di ulteriori elementi appaiono meramente esplorativi e, per tale ragioni, non sono stati disposti in via istruttoria (v. ordinanza del 21.03.2025). Ciò che emerge dalla scarna documentazione prodotta è soltanto che percepisce una pensione di invalidità civile che solo in questa fase di Controparte_1 gravame ha labialmente specificato come ammontante a € 336,00 mensili mentre nulla emerge circa la concreta capacità reddituale della che, come è incontestato tra le parti, svolge attività Pt_1 lavorativa. A fronte di ciò l'importo di € 100,00 mensili posto a carico del padre appare del tutto proporzionato alle sue concrete possibilità economiche.
Appello proposto da Controparte_1
Con il proposto gravame censura, in primo luogo, l'affidamento del minore ai S.S. Controparte_1 di Cermenate in quanto effettuato dal primo decidente, secondo la tesi difensiva, con motivazione apparente sulla mera scorta delle statuizioni assunte dal T.M. di Milano alle quali avrebbe integralmente rinviato.
La censura è priva di pregio.
Occorre innanzitutto chiarire che in ordine all'eccepita incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Milano – e sulla consequenziale carenza motivazionale del giudice di primo grado che si sarebbe
“appiattito” sul decreto del T.M. emesso da giudice incompetente- deve rilevarsi che, com'è noto, secondo la S.C., l'art. 38 disp. att. c.c. (come modificato dall'art. 3 comma 1 della L. n. 219/2012 applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'171/2013 ), si interpreta nel senso che per i procedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c., la competenza e' attribuita in via generale al Tribunale per i Minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione divorzio e ex art. 316 c.c. e sino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, spettano esclusivamente al
4 giudice del conflitto familiare. Ciò, tuttavia, a condizione che effettivamente nel giudizio di separazione venga richiesta l'adozione di provvedimenti ex artt. 330 o 333 c.c. mentre nel caso di specie in questa sede di separazione nessuna delle parti ha mai avanzato domanda di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale la cui competenza, pertanto, rimane radicata innanzi al
T.M. (in tal senso si era già espressa la Corte di Appello di Milano con decreto del 12.05.2023 in sede di reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano con cui è stato disposto l'affidamento del minore ai S.S. con sospensione degli incontri del minore con il padre ed i nonni paterni).
Ciò posto, va osservato che il lamentato vizio motivazionale non è ravvisabile avendo il giudice di prime cure adeguatamente valutato il rischio di pregiudizio per il benessere psico-fisico del minore nel caso in cui venisse consentita la frequentazione con il , sulla scorta delle relazioni dei CP_1
S.S. di Cermenate che hanno evidenziato l'evidente stato di disagio del minore in occasione del tentativo di riprendere i contatti con il padre nonché le carenze genitoriali di quest'ultimo, in uno alle fragilità della madre. Il minore, invero, presenta un'estrema vulnerabilità conseguente agli abusi sessuali del padre (in esito ai quali ha pure contratto “condilomatosi anale a perianale da HPV”) e i tentativi di farlo incontrare con il padre, anche solo mediante videochiamate, è risultato fallimentare.
Tale situazione di disagio dalla quale il minore si sta faticosamente riprendendo (come evidenziato già dai S.S. di Cermenate) è, del resto, confermata dalla recente relazione di aggiornamento dei S.S. del 13.05.2025 in cui si evidenzia la necessità del minore di essere seguito da tutte le risorse presenti ed attive nel suo percorso di crescita persistendo “il disturbo delle emozioni e segnali comportamentali compatibili con una sintomatologia post-traumatica”, come da diagnosi della NPI.
Dunque, solo il mantenimento della sospensione degli incontri con il padre in uno ai supporti di neuropsichiatria infantile, psicologici e psicoterapeutici in atto rispondono al benessere psico-fisico del minore. In tale ottica la ripresa degli incontri, come invocata dal , appare assolutamente CP_1 pregiudizievole per il minore (va sul punto rammentato che è stato proscolto dal Controparte_1 reato di abusi sessuali per vizio di mente, ferma, dunque, restando la oggettiva riconducibilità allo stesso della condotta delittuosa ascittagli e così spiegandosi il gravissimo disagio vissuto dal figlio specie in sua presenza).
Quanto alla censura attinente la sospensione di incontri del minore con i nonni paterni, la doglianza articolata dal è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. CP_1
Anche il motivo di appello con cui si censura la nullità del provvedimento impugnato per mancata indicazione della durata dell'affidamento ai S.S. è infondato.
Posto che la mancata indicazione della durata massima dell'affidamento non comporta ex se
l'inefficacia o la nullità del provvedimento privo di detta indicazione, va evidenziato che, in ogni caso, sussistono i presupposti per il mantenimento dell'affidamento.
5 Invero, l'affidamento ai S.S. deve essere mantenuto e, dunque, va confermato quello disposto dal giudice di prime cure, alla luce delle relazioni dei S.S. del 27/4/2023 e del 13/05/2023 dalle quali emerge la persistente precarietà delle condizioni del minore che risulta tuttora affetto da sintomatologia post-traumatica, è seguito dal servizio di NPI e deve ancora essere sostenuto con sedute di psicoterapia nel suo faticoso percorso di crescita. Il minore, infatti, appare particolarmente vulnerabile con stati di ansia e malessere che si sono riacutizzati allorchè si è tentato di metterlo in contatto, anche solo telefonico, con il padre. Dunque, in queste condizioni la ripresa dei rapporti padre-figlio e la revoca dell'affidamento ai S.S. sarebbero estremamente pregiudizievoli per il minore e la relativa istanza va, dunque, disattesa.
Quanto alla censura attinente la sospensione di incontri del minore con i nonni paterni, la censura articolata dal è inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. CP_1
In considerazione dell'esito complessivo della controversia sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
1461/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da dichiara che la Parte_1 separazione tra i coniugi è addebitabile a;
Controparte_1 rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania, così deciso il 27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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