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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/10/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3365/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TE RI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 3365/2020 avente ad oggetto
“Assicurazione contro i danni” tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Lucca – Via S. Croce 59, presso lo studio dell'Avv. Christian Coli, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Vigna, giusta procura speciale allegata al ricorso;
ATTRICE
e
(P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 procuratore ad negotia pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Niccolò Niccoli
LL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Firenze, Via XX
Settembre n.78, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., la società operante nel Parte_1 settore della commercializzazione di veicoli nuovi e usati, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento dell'operatività della polizza Controparte_1 furto n. 158872946 e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo per il sinistro verificatosi nella notte tra l'11 e il 12 maggio 2018 presso il punto vendita di
Pisa, sito in via Giovanbattista Oliva n. 18. La ricorrente ha esposto che ignoti, dopo aver forzato il cancello di accesso al piazzale, si sono introdotti nell'area e, previa effrazione delle autovetture ivi custodite, hanno asportato accessori di varia natura (navigatori, radio, CD, volanti) da diciotto veicoli, di cui otto nuovi. Il rischio era coperto dalla polizza stipulata il 3 maggio 2018 con l' di Pontedera. Il sinistro veniva tempestivamente denunciato e Parte_2 le parti avviavano la procedura di liquidazione del danno ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza.
Con verbale del 30 gennaio 2019, riconosceva l'operatività della CP_1 polizza e l'effettività del sinistro, concordando l'ammontare del danno in euro
124.430,00, al netto della franchigia contrattuale del 15%. Il perito incaricato dalla compagnia sollevava tuttavia riserva in ordine alla mancata installazione di impianto di allarme collegato con servizio di vigilanza e all'assenza di presidio armato permanente dalle ore 22 alle ore 7. La ricorrente contestava tale eccezione, rilevando che la clausola richiamata prevedeva l'adeguamento entro sessanta giorni dall'efficacia della polizza, mentre il sinistro si era verificato nove giorni dopo la stipula;
aggiungeva di aver comunque stipulato, in data 10 maggio 2018, contratto per la sorveglianza notturna del piazzale.
Nonostante i solleciti, la compagnia non provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo e, successivamente, comunicava la propria mancata adesione alla procedura di mediazione avviata dalla ricorrente. Pertanto, quest'ultima ha proposto il presente giudizio, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma concordata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio eccependo in via Controparte_1 preliminare l'insussistenza dei presupposti per la trattazione con rito sommario e chiedendo il mutamento in rito ordinario, in ragione della complessità istruttoria derivante dalle verifiche sul servizio di vigilanza e sull'eventuale percezione di altro indennizzo da parte attrice.
Nel merito, la resistente ha contestato l'operatività della garanzia assicurativa, deducendo che la polizza prevedeva, quale condizione essenziale, la presenza di guardia giurata armata con servizio permanente dalle ore 22 alle ore 7, circostanza che non sarebbe stata rispettata. Ha evidenziato che, dai documenti prodotti, il servizio di vigilanza non coprì integralmente le ore previste e che la notte del furto non vi era presidio permanente, come dimostrato dall'intervento della guardia solo alle ore 6:07 del 12 maggio. Ha richiamato le clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione
(artt. 12 e 25) e l'obbligo di comunicare ogni aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c.
La resistente ha inoltre contestato il quantum richiesto, sostenendo che il danno complessivo, pari a €146.390,00, doveva essere ridotto per effetto dello scoperto contrattuale del 15% e del minimo per veicolo, con indennizzo teorico di €111.650,00. Ha aggiunto che la polizza prevedeva un massimale annuo di €150.000,00 e che la ricorrente aveva già percepito €90.000,00 per analogo sinistro del 15 luglio 2018, sicché l'eventuale residuo indennizzabile sarebbe pari a €21.650,00. La resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la condanna al pagamento della somma sopra indicata, formulando istanze istruttorie per l'esibizione del contratto di vigilanza, l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e riservandosi di richiedere CTU. Parte_1
Convertito il rito, depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
La domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
Risulta pacifica oltreché desumibile dal verbale di perizia l'assenza, al momento del furto, di un servizio di vigilanza attivo dalle ore 22:00 alle ore 7:00: la guardia giurata intervenne solo alle ore 6:07, quando il furto era stato già consumato. Pertanto, deve ritenersi integrata la violazione di una delle condizioni aggiuntive espressamente previste nelle integrazioni/modifiche ai contenuti di polizza (doc. 1 convenuta), la cui osservanza era qualificata come essenziale per l'efficacia della garanzia.
La clausola in questione imponeva infatti che il deposito fosse presidiato in modo continuativo da guardia giurata armata durante l'intero arco temporale notturno, al fine di ridurre il rischio di furto in un contesto caratterizzato da elevata esposizione.
Tale obbligo, lungi dall'essere meramente accessorio, costituisce elemento determinante nella valutazione del rischio da parte dell'assicuratore e, pertanto, la sua inosservanza incide direttamente sull'operatività della copertura.
Non può ritenersi applicabile alla sorveglianza armata il termine di sessanta giorni previsto per l'installazione dell'impianto di allarme collegato al servizio di vigilanza.
Come correttamente eccepito dalla convenuta, il differimento temporale riguarda esclusivamente l'adempimento tecnico relativo all'allarme, mentre la predisposizione del presidio umano era richiesta sin dalla decorrenza della polizza. Tale interpretazione trova conferma nel tenore letterale dell'allegato, che distingue chiaramente tra le due misure di sicurezza, attribuendo alla prima un termine dilatorio e alla seconda un obbligo immediato.
La successiva attivazione del servizio di vigilanza da parte dell'assicurato non è idonea a sanare la violazione originaria.
La mancanza di tempestività nell'adempimento, verificatasi proprio nella notte in cui si è consumato il sinistro, ha determinato un aggravamento del rischio non comunicato, ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell'art. 1898 c.c., che legittima l'assicuratore a negare l'indennizzo. Non può, dunque, essere addossata alla compagnia la responsabilità per l'inadempimento di un obbligo contrattuale che era posto a carico dell'assicurato e che costituiva presupposto indefettibile per l'efficacia della garanzia.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della ambiguità delle clausole contrattuali oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
TE RI, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE
TE RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa TE RI ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 3365/2020 avente ad oggetto
“Assicurazione contro i danni” tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Lucca – Via S. Croce 59, presso lo studio dell'Avv. Christian Coli, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Vigna, giusta procura speciale allegata al ricorso;
ATTRICE
e
(P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 procuratore ad negotia pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Niccolò Niccoli
LL ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Firenze, Via XX
Settembre n.78, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 702-bis e ss. c.p.c., la società operante nel Parte_1 settore della commercializzazione di veicoli nuovi e usati, ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento dell'operatività della polizza Controparte_1 furto n. 158872946 e la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo per il sinistro verificatosi nella notte tra l'11 e il 12 maggio 2018 presso il punto vendita di
Pisa, sito in via Giovanbattista Oliva n. 18. La ricorrente ha esposto che ignoti, dopo aver forzato il cancello di accesso al piazzale, si sono introdotti nell'area e, previa effrazione delle autovetture ivi custodite, hanno asportato accessori di varia natura (navigatori, radio, CD, volanti) da diciotto veicoli, di cui otto nuovi. Il rischio era coperto dalla polizza stipulata il 3 maggio 2018 con l' di Pontedera. Il sinistro veniva tempestivamente denunciato e Parte_2 le parti avviavano la procedura di liquidazione del danno ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza.
Con verbale del 30 gennaio 2019, riconosceva l'operatività della CP_1 polizza e l'effettività del sinistro, concordando l'ammontare del danno in euro
124.430,00, al netto della franchigia contrattuale del 15%. Il perito incaricato dalla compagnia sollevava tuttavia riserva in ordine alla mancata installazione di impianto di allarme collegato con servizio di vigilanza e all'assenza di presidio armato permanente dalle ore 22 alle ore 7. La ricorrente contestava tale eccezione, rilevando che la clausola richiamata prevedeva l'adeguamento entro sessanta giorni dall'efficacia della polizza, mentre il sinistro si era verificato nove giorni dopo la stipula;
aggiungeva di aver comunque stipulato, in data 10 maggio 2018, contratto per la sorveglianza notturna del piazzale.
Nonostante i solleciti, la compagnia non provvedeva alla liquidazione dell'indennizzo e, successivamente, comunicava la propria mancata adesione alla procedura di mediazione avviata dalla ricorrente. Pertanto, quest'ultima ha proposto il presente giudizio, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma concordata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio eccependo in via Controparte_1 preliminare l'insussistenza dei presupposti per la trattazione con rito sommario e chiedendo il mutamento in rito ordinario, in ragione della complessità istruttoria derivante dalle verifiche sul servizio di vigilanza e sull'eventuale percezione di altro indennizzo da parte attrice.
Nel merito, la resistente ha contestato l'operatività della garanzia assicurativa, deducendo che la polizza prevedeva, quale condizione essenziale, la presenza di guardia giurata armata con servizio permanente dalle ore 22 alle ore 7, circostanza che non sarebbe stata rispettata. Ha evidenziato che, dai documenti prodotti, il servizio di vigilanza non coprì integralmente le ore previste e che la notte del furto non vi era presidio permanente, come dimostrato dall'intervento della guardia solo alle ore 6:07 del 12 maggio. Ha richiamato le clausole delle Condizioni Generali di Assicurazione
(artt. 12 e 25) e l'obbligo di comunicare ogni aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c.
La resistente ha inoltre contestato il quantum richiesto, sostenendo che il danno complessivo, pari a €146.390,00, doveva essere ridotto per effetto dello scoperto contrattuale del 15% e del minimo per veicolo, con indennizzo teorico di €111.650,00. Ha aggiunto che la polizza prevedeva un massimale annuo di €150.000,00 e che la ricorrente aveva già percepito €90.000,00 per analogo sinistro del 15 luglio 2018, sicché l'eventuale residuo indennizzabile sarebbe pari a €21.650,00. La resistente ha concluso chiedendo il rigetto della domanda o, in subordine, la condanna al pagamento della somma sopra indicata, formulando istanze istruttorie per l'esibizione del contratto di vigilanza, l'interrogatorio formale del legale rappresentante di e riservandosi di richiedere CTU. Parte_1
Convertito il rito, depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
La domanda proposta da non può essere accolta. Parte_1
Risulta pacifica oltreché desumibile dal verbale di perizia l'assenza, al momento del furto, di un servizio di vigilanza attivo dalle ore 22:00 alle ore 7:00: la guardia giurata intervenne solo alle ore 6:07, quando il furto era stato già consumato. Pertanto, deve ritenersi integrata la violazione di una delle condizioni aggiuntive espressamente previste nelle integrazioni/modifiche ai contenuti di polizza (doc. 1 convenuta), la cui osservanza era qualificata come essenziale per l'efficacia della garanzia.
La clausola in questione imponeva infatti che il deposito fosse presidiato in modo continuativo da guardia giurata armata durante l'intero arco temporale notturno, al fine di ridurre il rischio di furto in un contesto caratterizzato da elevata esposizione.
Tale obbligo, lungi dall'essere meramente accessorio, costituisce elemento determinante nella valutazione del rischio da parte dell'assicuratore e, pertanto, la sua inosservanza incide direttamente sull'operatività della copertura.
Non può ritenersi applicabile alla sorveglianza armata il termine di sessanta giorni previsto per l'installazione dell'impianto di allarme collegato al servizio di vigilanza.
Come correttamente eccepito dalla convenuta, il differimento temporale riguarda esclusivamente l'adempimento tecnico relativo all'allarme, mentre la predisposizione del presidio umano era richiesta sin dalla decorrenza della polizza. Tale interpretazione trova conferma nel tenore letterale dell'allegato, che distingue chiaramente tra le due misure di sicurezza, attribuendo alla prima un termine dilatorio e alla seconda un obbligo immediato.
La successiva attivazione del servizio di vigilanza da parte dell'assicurato non è idonea a sanare la violazione originaria.
La mancanza di tempestività nell'adempimento, verificatasi proprio nella notte in cui si è consumato il sinistro, ha determinato un aggravamento del rischio non comunicato, ai sensi dell'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e dell'art. 1898 c.c., che legittima l'assicuratore a negare l'indennizzo. Non può, dunque, essere addossata alla compagnia la responsabilità per l'inadempimento di un obbligo contrattuale che era posto a carico dell'assicurato e che costituiva presupposto indefettibile per l'efficacia della garanzia.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della ambiguità delle clausole contrattuali oggetto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
TE RI, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, come in epigrafe proposta, così provvede:
1)rigetta la domanda;
2) compensa le spese di lite.
Pisa, 16 ottobre 2025
IL GIUDICE
TE RI