Articolo 355 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 354Articolo 356
Versione
6 maggio 1952
Art. 355.
(Proroga della validita' del ruolo)


Qualora la nave alla data di scadenza, del ruolo si trovi all'estero e l'ufficio consolare sia sprovvisto di ruoli, la validita' del ruolo e' prorogata, (on annotazioni dell'ufficio stesso, sino a quando la nave non faccia scalo in un porto in cui sia possibile provvedere al rilascio di un nuovo ruolo.
In tal caso l'ufficio consolare che pone l'annotazione di cui al precedente comma deve darne notizia all'ufficio che ha rilasciato il ruolo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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