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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3975/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3975/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VINELLI Parte_1 C.F._1
SE e dell'Avv. VINELLI VALERIO ANTONIO, VIA ZARA n..15, FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA ZARA N.15, FOGGIA, presso il difensore Avv. VINELLI SE, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. PEPE PAOLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA FEDERICO II n. 11, FOGGIA, presso il difensore Avv. PEPE PAOLA, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. PEPE FRANCESCO PAOLO, domiciliato in PIAZZA FEDERICO II n. 11, FOGGIA, presso il difensore Avv. PEPE FRANCESCO PAOLO e con il patrocinio dell'Avv. ETTORE QUINTO , domiciliato in VIA DUOMO n.6, presso il difensore Avv. ETTORE QUINTO, giusta mandati in atti INTERVENUTO
CONCLUSIONI Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 3.07.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 12.07.2024, con provvedimento del 20.07.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
- Con atto di citazione del 31 luglio 2013 il sig. conveniva in giudizio Parte_1 CP_3 chiedendo di : “1) Accertare e dichiarare la invalidità, illegittimità ed inefficacia degli addebiti effettuati dalla
[...]
e dalle sue precedenti danti causa nell'ambito del rapporto di apertura di credito e di conto Controparte_4 n. 600224.87, con relativo conto anticipazioni n.18798003.82, iniziato nel 1994 con la (c/c n.10080-14), Controparte_5
pagina 1 di 6 Cont successivamente acquisita da e trasformata in (c/c n.10080-14), a sua volta incorporata nella CP_6 [...]
, in essere tra il sig. e il predetto istituto bancario, conseguenti Controparte_1 Parte_1 all'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, all'addebito delle commissioni di massimo scoperto, all'applicazione di interessi ultralegali e usurari, all'addebito di spese non dovute e al computo fittizio delle valute, dichiarando la nullità delle relative clausole e quindi l'invalidità parziale del contratto;
2) Accertare, di conseguenza, l'effettivo saldo dare avere tra le parti, condannando la banca ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate nonché, qualora vi sia un saldo positivo per l'attore, a mettere a disposizione le relative somme sul predetto conto corrente oltre interessi dall'accensione del conto sino al soddisfo ed al maggior danno da svalutazione monetaria;
3) Condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze. Si costituiva chiedendo il rigetto per improcedibilità e infondatezza. CP_3
Con provvedimento del 4.11.2014 veniva ammessa CTU tecnico-contabile (dott.ssa Persona_1
) con quesito: «quantifichi il saldo del rapporto controverso esclusa ogni capitalizzazione degli
[...] interessi passivi per i rapporti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 ed esclusa la c.m.s.». La CTU (deposito 15.02.2016) concludeva: (a) nessuna usura rispetto ai tassi soglia L.108/96; (b) ricalcolo senza alcuna capitalizzazione ed esclusa la CMS → saldo € 118.302,16 a credito dell'attore (al 30.09.2013); (c) esclusa la capitalizzazione sino al 30.06.2000, applicata dal 01.07.2000 ( con cms
→ saldo € 74.758,79 a debito;
(d) esclusa la capitalizzazione sino al 26.01.2004, applicata da tale data
→ saldo € 51.381,21 a credito. La AN ( ctp dott. muoveva osservazioni: legittimità della capitalizzazione dal 1.7.2000 ex Per_2 delibera CICR 9.2.2000 ( pubblicazione in G.U. e comunicazione al cliente) e, in subordine, dal 26.01.2004 per patto scritto;
eccezione di prescrizione decennale delle rimesse solutorie anteriori al 09.08.2003, con richiesta di ricalcolo dal 1.7.2003 ( art. 1194 c.c.); reinserimento interessi / competenze con valuta 31.12.1999; rinnovo della CTU. La CTU replicava premettendo due rielaborazioni alternative (dal 01.07.2000 e dal 26.01.2004), in accoglimento della doglianza, e dichiarando di non poter trattare la prescrizione perché estranea al quesito, salvo ordine del Giudice. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 23.07.2021 interveniva uale cessionaria del credito CP_7 Contr
Con comparsa del 29.08.2024 si costituiva per 'Avv. Ettore Quinto. CP_7 eccepiva difetto di legittimazione passiva per le domande restitutorie anteriori alla CP_7 scissione (1.12.2020); insisteva su capitalizzazione dal 01.07.2000 (o dal 26.01.2004), sulla prescrizione e sul rinnovo CTU. L'attore, contestava le eccezioni e, nella comparsa conclusiva, chiedeva di recepire la soluzione sub (b) della CTU, conforme al quesito e di disattendere l'istanza di rinnovo della Ctu.
- Delimitazione del thema decidendum e oneri probatori. La domanda ha natura di accertamento e ricalcolo del saldo ( con eventuale messa a disposizione delle somme sul conto) più che di ripetizione di pagamenti specifici;
ne discende che l'eccezione di prescrizione decennale delle rimesse assume rilievo solo in relazione ad una condanna restitutoria e non impedisce l'accertamento del saldo rettificato ( ex multis , SU n. 24418/2010; Cass. n.29441/2020). L'onere di provare la legittimità delle condizioni economiche applicate e , in specie, dei presupposti della capitalizzazione dopo la delibera CICR incombe sulla banca.
- Anatocismo: regime ante e post delibera CICR 9.2.2000.
pagina 2 di 6 E' pacifico che, prima del 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori – tipicamente basata su “ uso” – sia nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c., in difetto di valida pattuizione scritta con reciprocità. Dopo la delibera CICR 9.2.2000 l'anatocismo è ammissibile solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art.7 : adeguamento dei contratti in essere entro il 30.06.2000, con pari periodicità a debito/ credito, pubblicazione in G.U. e comunicazione al cliente alla prima occasione utile, senza peggioramento delle condizioni precedenti. Il più recente orientamento di legittimità ( Cass. 5054/2024 e 5064/2024; ord.6839/2024) ha chiarito che non è sempre necessaria una nuova pattuizione scritta se l'adeguamento avviene correttamente secondo la delibera CICR ( pubblicazione in G.U. e comunicazione al cliente), purchè non si determinino peggioramenti;
resta, comunque, onere della banca provare l'adeguamento. Nel caso di specie dagli atti risultano la pubblicazione in G.U. a cura della AN e l'indicazione, negli estratti conto, della nuova disciplina;
ciò vale, alla luce dell'indirizzo 2024, a ritenere provato l'adeguamento dal 01.07.2000 con pari periodicità, non essendo allegato né dimostrato un peggioramento per il correntista. Ne consegue che: ante 01.07.2000, anatocismo non applicabile;
dal 01.07.2000 al 26.01.2004 , capitalizzazione legittima per avvenuto adeguamento;
dal 26.01.2004, capitalizzazione legittima anche per patto espresso. La soluzione accoglie, dunque , il criterio sub c) della CTU quanto alla capitalizzazione degli interessi.
- Commissione di SS ER (CMS). Il quesito CTU disponeva l'esclusione integrale della CMS ai fini del ricalcolo giudiziale. Ciò è, peraltro, conforme al consolidato indirizzo che reputa invalide molte clausole di CMS anteriori alle riforme del 2008-2012 per difetto di causa o determinatezza, e comunque impone – ai fini del ricalcolo giudiziale – la depurazione delle competenze da tale voce, salvo nuovo assetto normativo ( art.
2-bis D.L. 185/2208 conv. L. 2/2009; art.117-bis TUB). La CTU ha già chiarito che , anche nelle rielaborazioni con capitalizzazione ammessa, la CMS “ quantificata sull'accordato” non trova corrispondenza numerica nelle esposizioni trimestrali rideterminate. In applicazione del quesito, la CMS va esclusa in ogni periodo del ricalcolo giudiziale. ( Resta estraneo al presente giudizio l'eventuale “ corrispettivo sull'accordato” introdotto iuris posteriori, non oggetto di specifica domanda).
- Le risultanze peritali escludono in radice l'usura sui tassi effettivi;
l'attore non ha confutato puntualmente detti esiti. Quanto a interessi ultralegali, spese e valute l'attore non ha fornito specifiche allegazioni / mezzi idonei oltre alla generica deduzione e la Ctu – ferma la rimozione di anatocismo e CMS – ha mantenuto i tassi e le spese contrattualmente pattuiti o comunicati, in assenza di un diverso ordine del giudice. Le censure restano quindi infondate. La invoca SU 24418/2010 e Cass. 29411/2020 per limitare il ricalcolo al periodo successivo al CP_1
1.7.2003 ( rimesse solutorie anteriori irripetibili). E' principio consolidato che : per rimesse ripristinatorie ( entro fido) la prescrizione decorre dalla chiusura del conto;
per rimesse solutorie (extra fido/scoperto) decorre dal singolo versamento ( Cass. Civ.24418 del 2.12.2010). Tuttavia, nel caso concreto la domanda attorea, come detto, è di accertamento del saldo e rettifica delle condizioni;
la richiesta bancaria di arrestare il ricalcolo al 1.7.2003, imputando i versamenti ex art. 1194 c.c., attiene ad una diversa ripetizione dell'indebito su singole rimesse e postula un quadro probatorio analitico ( classificazione delle rimesse) che non risulta compiutamente offerto. In difetto di una specifica domanda ripetitoria ( e stante la natura dell'azione), l'eccezione è irrilevante ai fini dell'accertamento del saldo;
potrà assumere rilievo in eventuale fase esecutiva/ripetitoria ove la pagina 3 di 6 banca alleghi e provi puntualmente la natura solutoria delle singole rimesse. Pertanto il rinnovo della CTU sul punto va rigettato ( Cass.Civ. 24418 del 2.12.2010)
- La banca ( cfr. osservazioni CTP) chiede di reinserire un addebito competenze con valuta 31.12.1999 ( 4° trim.1999), assumendo che quel trimestre – non oggetto di rielaborazione – resterebbe altrimenti infruttifero. L'osservazione non persuade: la CTU ha espunto la capitalizzazione ( non gli interessi corrispettivi dovuti pro die ex art. 820 – 821 c.c., ove validamente pattuiti), e non è stato dimostrato che la posta espunta non incorporasse, in tutto o in parte, effetti anatocistici. Difetta quindi prova dell'esattezza e della debenza della specifica voce;
la richiesta va disattesa.
- eccepisce difetto di legittimazione passiva per le pretese restitutorie anteriori alla scissione CP_7 Contr parziale di ( efficace dal 1.12.2020). L'eccezione è in parte fondata nei termini che seguono: quanto al mero accertamento del saldo del rapporto ceduto e alla regolazione pro futuro del rapporto stesso, - subentrata nel credito – è legittimata a contraddire;
quanto ad eventuali passività CP_7 Contr restitutorie per fatti anteriori alla scissione, resta ferma la responsabilità della scissa opera, in ogni caso, il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 2056- quater c.c., nei limiti ivi previsti, salvo specifica allocazione nel progetto di scissione. Poichè qui si pronuncia in via principale l'accertamento/ricalcolo del saldo, l'eccezione non conduce a declaratoria di estromissione di ma viene accolta solo nel senso che eventuali condanne CP_7 Contr restitutorie per il periodo anteriore alla scissione restano a carico di salva la richiamata disciplina di solidarietà.
- La convenuta e l'interventrice richiamano un saldo debitore di E. 276.000,00 del conto anticipi ( 30.09.2013) deducendo la compensazione contrattuale. L'assunto, però, non è assistito da adeguata produzione integrale degli estratti e delle pattuizioni di collegamento, né la Ctu è stata investita del ricalcolo del conto anticipi. In difetto di prova piena e di specifico perimetro peritale, la domanda di compensazione non è accoglibile in questa sede.
- Alla luce di quanto sopra, non residuano questioni tecniche ulteriori che impongano il rinnovo peritale: i conteggi sub c) della CTU sono coerenti con il quadro normativo giurisprudenziale post CICR quanto alla capitalizzazione;
la CMS va espunta integralmente secundum decretum ( quesito). Il rinnovo, sollecitato per la prescrizione delle rimesse, è inammissibile/ irrilevante nei termini di cui a quanto argomentato in merito alla eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie e ricalcolo decennale di cui innanzi. La richiesta va respinta.
- Tra le tre rielaborazioni di cui alle conclusioni ( lett. b-d), il Tribunale recepisce lo scenario ©, che esclude la capitalizzazione sino al 30.06.2000 e applica la capitalizzazione dal 1.7.2000, mantenendo i tassi contrattuali, con esclusione integrale della Commissione di massimo ER. Dati Ctu richiamativi ( v. § 5.4 e conclusioni lett.c):
• saldo per il solo capitale al 30.09.2013. E. 67.959,52;
• interessi passivi: E. 1.191,11;
• cms sino al 30.06.2013 : E.178,05;
• somma parziale ( capitale+interessi+cms fino al 30.06.2013): E. 69.328,68;
• competenze 3° trim.2013 ( 1.7 – 30.09.2013): E.5.430,11; saldo complessivo CTU – scenario © - al 30.09.2013: E.74.758,79 a debito.
In coerenza con il quesito e con la motivazione, la CMS va espunta integralmente. La consulenza indica in modo certo la CMS sino al 30.06.2013 in E.178,05; per il 3° trimestre 2013 la CTU riepiloga pagina 4 di 6 le “competenze” in E. 5.430,11 senza distinta evidenza di CMS e precisa che dal III trim.2009 la CMS è stata sostituita dal corrispettivo sull'accordato. Non essendo quindi isolabile, sulla sola base della CTU , una voce CMS nel III Trim.2013, lo spurgo viene applicato almeno per l'importo certo di E. 178,05. Il Tribunale fa propri per relationem i prospetti CTU scenario © limitatamente al metodo di capitalizzazione dal 1.7.2000 ed alla quantificazione delle competenze, espungendo integralmente la CMS come sopra. Il saldo del rapporto n.600224.87 al 30.06.2013 è, pertanto, rideterminato in E. 74.580,74 ( E. E.74.758,79 - E.178,05) a debito dell'attore.
- Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza. La compensazione, totale e parziale, è consentita dall'art. 92 c.p.c., co.2, c.p.c., solo in presenza di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi espressamente. Alla luce del decisum è stata accolta la sola espunzione della CMS ( nei limiti oggettivamente ricavabili dalla CTU), è stata riconosciuta la legittimità della capitalizzazione dal 1.7.2000; le residue censure attoree ( usura, spese, ecc) risultano rigettate;
il rapporto è stato rideterminato con saldo finale a debito dell'attore. Ne consegue la soccombenza sostanziale e prevalente dell'attore, mentre l'accoglimento parziale (spurgo CMS) ha rilievo economico marginale rispetto all'esito complessivo. Non ricorono, pertanto, i presupposti per compensare le spese. La liquidazione avviene ai sensi del D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore individuato in base al petitum e alle risultanze del ricalcolo, e tenendo conto delle fasi effettivamente svolte. Alla luce del decisum ( rigetto delle ragioni attoree salvo espunzione c.m.s. nei limiti oggettivi e saldo finale a debito dell'attore)si ravvisa soccombenza prevalente dell'attore: in favore di
[...]
spese relative all'attività sino al 23/07/2021 ( fasi di studio, introduttiva, Controparte_8 trattazione/istruttoria); in favore di e spese relative all'attività dal 23.07.2021 in avanti, CP_7 compresa la fase decisionale ex art.190 c.p.c. ( comparsa conclusionale depositata dal primo difensore e scritti conclusivi/ replica depositati dal difensore subentrato con nuova costituzione del 29.08.2024). La fase decisionale è unica e si liquida una solo volta in favore di senza duplicazioni per CP_7
l'avvicendamento del procuratore. Le spese di CTU, già anticipate, sono poste a carico dell'attore per la sua soccombenza prevalente, con rimborso in favore dell'anticipatario, come da decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea dichiara la nullità/ inapplicabilità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000; accerta che a decorrere dal 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale applicata al rapporto è legittima ricorrendo i presupposti normativi ( parità di periodicità e adeguamento);
- dichiara la nullità/inapplicabilità della Commissione di SS ER e ne dispone l'espunzione dagli addebiti del rapporto, con ricalcolo nei termini di cui in motivazione;
- quanto alla dedotta usurarietà e agli interessi ultralegali, rigetta le domande attoree, accertato ( alla luce della C.T.U.) che i tassi effettivi applicati non hanno superato le soglie ex L.108/1996 art.2 e che i pagina 5 di 6 tassi convenuti risultano pattuiti nei contratti prodotti;
quanto alle altre ulteriori doglianze su spese non dovute e computo fittizio delle valute, rigetta la domanda per carenza di prova specifica, atteso che la CTU ha ricostruito i riassunti scalari per valuta senza evidenziare addebiti illegittimi ulteriori rispetto a quelli oggetto di espunzione;
- quanto al conto anticipi n. 18798003.82, rigetta le domande attoree, rilevata la natura accessoria del rapporto rispetto al conto di corrispondenza e l'assenza di autonome illegittimità provate;
cichiara assorbita ogni questione di compensazione tra conti, risultando il saldo finale del conto corrente a debito dell'attore;
- ridetermina il saldo del rapporto di conto corrente n. 600224.87 ( già n. 10080/14) alla data del 30.09. 2013 in E. 74.758,79 a debito dell'attore , dal 1.10.2013 e sino al saldo maturano: gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale pro tempore ove documentalmente provato;
in difetto gli interessi legali ex art.1284 c.c.; senza applicazione della CMS;
con capitalizzazione degli interessi ammessa solo dal 1.7.2000 e nei limiti e con la pari periodicità di cui alla delibera CICR 9.2.2000, come precisato in motivazione;
- rigetta le domande restitutorie e risarcitorie proposte dall'attore;
- rigetta le istanze istruttorie di rinnovazione della CTU avanzate dalla convenuta e dall'interventrice reputandole non necessarie;
dichiara assorbite le eccezioni di prescrizione sulle rimesse solutorie per quanto detto in motivazione;
- condanna l'attore a rifondere le spese di lite, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione E.52.000,01 – E. 260.000,00, oltre accessori di legge ( spese generali 15% , C.P.A. e I.V.A.), ripartendole come segue:
• In favore di , in persona del legale rappresentante p.t., ( attività sino al Controparte_1
23.07.2021: studio, introduttiva , trattazione / istruttoria, in E. 9.850,00 per compensi;
• In favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, ( attività dal 23.07.2021in CP_7 avanti, inclusa la fase decisionale, in E. 4.253,00 per compensi ( fase decisionale);
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU, con obbligo di rimborso a favore dell'anticipatario, già liquidate in giudizio con decreto. Foggia, 17.10.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3975/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VINELLI Parte_1 C.F._1
SE e dell'Avv. VINELLI VALERIO ANTONIO, VIA ZARA n..15, FOGGIA, elettivamente domiciliato in VIA ZARA N.15, FOGGIA, presso il difensore Avv. VINELLI SE, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. PEPE PAOLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA FEDERICO II n. 11, FOGGIA, presso il difensore Avv. PEPE PAOLA, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I (C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'Avv. PEPE FRANCESCO PAOLO, domiciliato in PIAZZA FEDERICO II n. 11, FOGGIA, presso il difensore Avv. PEPE FRANCESCO PAOLO e con il patrocinio dell'Avv. ETTORE QUINTO , domiciliato in VIA DUOMO n.6, presso il difensore Avv. ETTORE QUINTO, giusta mandati in atti INTERVENUTO
CONCLUSIONI Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 3.07.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate, e la causa, all'udienza del 12.07.2024, con provvedimento del 20.07.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
- Con atto di citazione del 31 luglio 2013 il sig. conveniva in giudizio Parte_1 CP_3 chiedendo di : “1) Accertare e dichiarare la invalidità, illegittimità ed inefficacia degli addebiti effettuati dalla
[...]
e dalle sue precedenti danti causa nell'ambito del rapporto di apertura di credito e di conto Controparte_4 n. 600224.87, con relativo conto anticipazioni n.18798003.82, iniziato nel 1994 con la (c/c n.10080-14), Controparte_5
pagina 1 di 6 Cont successivamente acquisita da e trasformata in (c/c n.10080-14), a sua volta incorporata nella CP_6 [...]
, in essere tra il sig. e il predetto istituto bancario, conseguenti Controparte_1 Parte_1 all'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, all'addebito delle commissioni di massimo scoperto, all'applicazione di interessi ultralegali e usurari, all'addebito di spese non dovute e al computo fittizio delle valute, dichiarando la nullità delle relative clausole e quindi l'invalidità parziale del contratto;
2) Accertare, di conseguenza, l'effettivo saldo dare avere tra le parti, condannando la banca ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate nonché, qualora vi sia un saldo positivo per l'attore, a mettere a disposizione le relative somme sul predetto conto corrente oltre interessi dall'accensione del conto sino al soddisfo ed al maggior danno da svalutazione monetaria;
3) Condannare la convenuta alla refusione delle spese e competenze. Si costituiva chiedendo il rigetto per improcedibilità e infondatezza. CP_3
Con provvedimento del 4.11.2014 veniva ammessa CTU tecnico-contabile (dott.ssa Persona_1
) con quesito: «quantifichi il saldo del rapporto controverso esclusa ogni capitalizzazione degli
[...] interessi passivi per i rapporti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 ed esclusa la c.m.s.». La CTU (deposito 15.02.2016) concludeva: (a) nessuna usura rispetto ai tassi soglia L.108/96; (b) ricalcolo senza alcuna capitalizzazione ed esclusa la CMS → saldo € 118.302,16 a credito dell'attore (al 30.09.2013); (c) esclusa la capitalizzazione sino al 30.06.2000, applicata dal 01.07.2000 ( con cms
→ saldo € 74.758,79 a debito;
(d) esclusa la capitalizzazione sino al 26.01.2004, applicata da tale data
→ saldo € 51.381,21 a credito. La AN ( ctp dott. muoveva osservazioni: legittimità della capitalizzazione dal 1.7.2000 ex Per_2 delibera CICR 9.2.2000 ( pubblicazione in G.U. e comunicazione al cliente) e, in subordine, dal 26.01.2004 per patto scritto;
eccezione di prescrizione decennale delle rimesse solutorie anteriori al 09.08.2003, con richiesta di ricalcolo dal 1.7.2003 ( art. 1194 c.c.); reinserimento interessi / competenze con valuta 31.12.1999; rinnovo della CTU. La CTU replicava premettendo due rielaborazioni alternative (dal 01.07.2000 e dal 26.01.2004), in accoglimento della doglianza, e dichiarando di non poter trattare la prescrizione perché estranea al quesito, salvo ordine del Giudice. Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 23.07.2021 interveniva uale cessionaria del credito CP_7 Contr
Con comparsa del 29.08.2024 si costituiva per 'Avv. Ettore Quinto. CP_7 eccepiva difetto di legittimazione passiva per le domande restitutorie anteriori alla CP_7 scissione (1.12.2020); insisteva su capitalizzazione dal 01.07.2000 (o dal 26.01.2004), sulla prescrizione e sul rinnovo CTU. L'attore, contestava le eccezioni e, nella comparsa conclusiva, chiedeva di recepire la soluzione sub (b) della CTU, conforme al quesito e di disattendere l'istanza di rinnovo della Ctu.
- Delimitazione del thema decidendum e oneri probatori. La domanda ha natura di accertamento e ricalcolo del saldo ( con eventuale messa a disposizione delle somme sul conto) più che di ripetizione di pagamenti specifici;
ne discende che l'eccezione di prescrizione decennale delle rimesse assume rilievo solo in relazione ad una condanna restitutoria e non impedisce l'accertamento del saldo rettificato ( ex multis , SU n. 24418/2010; Cass. n.29441/2020). L'onere di provare la legittimità delle condizioni economiche applicate e , in specie, dei presupposti della capitalizzazione dopo la delibera CICR incombe sulla banca.
- Anatocismo: regime ante e post delibera CICR 9.2.2000.
pagina 2 di 6 E' pacifico che, prima del 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori – tipicamente basata su “ uso” – sia nulla per contrasto con l'art. 1283 c.c., in difetto di valida pattuizione scritta con reciprocità. Dopo la delibera CICR 9.2.2000 l'anatocismo è ammissibile solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art.7 : adeguamento dei contratti in essere entro il 30.06.2000, con pari periodicità a debito/ credito, pubblicazione in G.U. e comunicazione al cliente alla prima occasione utile, senza peggioramento delle condizioni precedenti. Il più recente orientamento di legittimità ( Cass. 5054/2024 e 5064/2024; ord.6839/2024) ha chiarito che non è sempre necessaria una nuova pattuizione scritta se l'adeguamento avviene correttamente secondo la delibera CICR ( pubblicazione in G.U. e comunicazione al cliente), purchè non si determinino peggioramenti;
resta, comunque, onere della banca provare l'adeguamento. Nel caso di specie dagli atti risultano la pubblicazione in G.U. a cura della AN e l'indicazione, negli estratti conto, della nuova disciplina;
ciò vale, alla luce dell'indirizzo 2024, a ritenere provato l'adeguamento dal 01.07.2000 con pari periodicità, non essendo allegato né dimostrato un peggioramento per il correntista. Ne consegue che: ante 01.07.2000, anatocismo non applicabile;
dal 01.07.2000 al 26.01.2004 , capitalizzazione legittima per avvenuto adeguamento;
dal 26.01.2004, capitalizzazione legittima anche per patto espresso. La soluzione accoglie, dunque , il criterio sub c) della CTU quanto alla capitalizzazione degli interessi.
- Commissione di SS ER (CMS). Il quesito CTU disponeva l'esclusione integrale della CMS ai fini del ricalcolo giudiziale. Ciò è, peraltro, conforme al consolidato indirizzo che reputa invalide molte clausole di CMS anteriori alle riforme del 2008-2012 per difetto di causa o determinatezza, e comunque impone – ai fini del ricalcolo giudiziale – la depurazione delle competenze da tale voce, salvo nuovo assetto normativo ( art.
2-bis D.L. 185/2208 conv. L. 2/2009; art.117-bis TUB). La CTU ha già chiarito che , anche nelle rielaborazioni con capitalizzazione ammessa, la CMS “ quantificata sull'accordato” non trova corrispondenza numerica nelle esposizioni trimestrali rideterminate. In applicazione del quesito, la CMS va esclusa in ogni periodo del ricalcolo giudiziale. ( Resta estraneo al presente giudizio l'eventuale “ corrispettivo sull'accordato” introdotto iuris posteriori, non oggetto di specifica domanda).
- Le risultanze peritali escludono in radice l'usura sui tassi effettivi;
l'attore non ha confutato puntualmente detti esiti. Quanto a interessi ultralegali, spese e valute l'attore non ha fornito specifiche allegazioni / mezzi idonei oltre alla generica deduzione e la Ctu – ferma la rimozione di anatocismo e CMS – ha mantenuto i tassi e le spese contrattualmente pattuiti o comunicati, in assenza di un diverso ordine del giudice. Le censure restano quindi infondate. La invoca SU 24418/2010 e Cass. 29411/2020 per limitare il ricalcolo al periodo successivo al CP_1
1.7.2003 ( rimesse solutorie anteriori irripetibili). E' principio consolidato che : per rimesse ripristinatorie ( entro fido) la prescrizione decorre dalla chiusura del conto;
per rimesse solutorie (extra fido/scoperto) decorre dal singolo versamento ( Cass. Civ.24418 del 2.12.2010). Tuttavia, nel caso concreto la domanda attorea, come detto, è di accertamento del saldo e rettifica delle condizioni;
la richiesta bancaria di arrestare il ricalcolo al 1.7.2003, imputando i versamenti ex art. 1194 c.c., attiene ad una diversa ripetizione dell'indebito su singole rimesse e postula un quadro probatorio analitico ( classificazione delle rimesse) che non risulta compiutamente offerto. In difetto di una specifica domanda ripetitoria ( e stante la natura dell'azione), l'eccezione è irrilevante ai fini dell'accertamento del saldo;
potrà assumere rilievo in eventuale fase esecutiva/ripetitoria ove la pagina 3 di 6 banca alleghi e provi puntualmente la natura solutoria delle singole rimesse. Pertanto il rinnovo della CTU sul punto va rigettato ( Cass.Civ. 24418 del 2.12.2010)
- La banca ( cfr. osservazioni CTP) chiede di reinserire un addebito competenze con valuta 31.12.1999 ( 4° trim.1999), assumendo che quel trimestre – non oggetto di rielaborazione – resterebbe altrimenti infruttifero. L'osservazione non persuade: la CTU ha espunto la capitalizzazione ( non gli interessi corrispettivi dovuti pro die ex art. 820 – 821 c.c., ove validamente pattuiti), e non è stato dimostrato che la posta espunta non incorporasse, in tutto o in parte, effetti anatocistici. Difetta quindi prova dell'esattezza e della debenza della specifica voce;
la richiesta va disattesa.
- eccepisce difetto di legittimazione passiva per le pretese restitutorie anteriori alla scissione CP_7 Contr parziale di ( efficace dal 1.12.2020). L'eccezione è in parte fondata nei termini che seguono: quanto al mero accertamento del saldo del rapporto ceduto e alla regolazione pro futuro del rapporto stesso, - subentrata nel credito – è legittimata a contraddire;
quanto ad eventuali passività CP_7 Contr restitutorie per fatti anteriori alla scissione, resta ferma la responsabilità della scissa opera, in ogni caso, il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 2056- quater c.c., nei limiti ivi previsti, salvo specifica allocazione nel progetto di scissione. Poichè qui si pronuncia in via principale l'accertamento/ricalcolo del saldo, l'eccezione non conduce a declaratoria di estromissione di ma viene accolta solo nel senso che eventuali condanne CP_7 Contr restitutorie per il periodo anteriore alla scissione restano a carico di salva la richiamata disciplina di solidarietà.
- La convenuta e l'interventrice richiamano un saldo debitore di E. 276.000,00 del conto anticipi ( 30.09.2013) deducendo la compensazione contrattuale. L'assunto, però, non è assistito da adeguata produzione integrale degli estratti e delle pattuizioni di collegamento, né la Ctu è stata investita del ricalcolo del conto anticipi. In difetto di prova piena e di specifico perimetro peritale, la domanda di compensazione non è accoglibile in questa sede.
- Alla luce di quanto sopra, non residuano questioni tecniche ulteriori che impongano il rinnovo peritale: i conteggi sub c) della CTU sono coerenti con il quadro normativo giurisprudenziale post CICR quanto alla capitalizzazione;
la CMS va espunta integralmente secundum decretum ( quesito). Il rinnovo, sollecitato per la prescrizione delle rimesse, è inammissibile/ irrilevante nei termini di cui a quanto argomentato in merito alla eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie e ricalcolo decennale di cui innanzi. La richiesta va respinta.
- Tra le tre rielaborazioni di cui alle conclusioni ( lett. b-d), il Tribunale recepisce lo scenario ©, che esclude la capitalizzazione sino al 30.06.2000 e applica la capitalizzazione dal 1.7.2000, mantenendo i tassi contrattuali, con esclusione integrale della Commissione di massimo ER. Dati Ctu richiamativi ( v. § 5.4 e conclusioni lett.c):
• saldo per il solo capitale al 30.09.2013. E. 67.959,52;
• interessi passivi: E. 1.191,11;
• cms sino al 30.06.2013 : E.178,05;
• somma parziale ( capitale+interessi+cms fino al 30.06.2013): E. 69.328,68;
• competenze 3° trim.2013 ( 1.7 – 30.09.2013): E.5.430,11; saldo complessivo CTU – scenario © - al 30.09.2013: E.74.758,79 a debito.
In coerenza con il quesito e con la motivazione, la CMS va espunta integralmente. La consulenza indica in modo certo la CMS sino al 30.06.2013 in E.178,05; per il 3° trimestre 2013 la CTU riepiloga pagina 4 di 6 le “competenze” in E. 5.430,11 senza distinta evidenza di CMS e precisa che dal III trim.2009 la CMS è stata sostituita dal corrispettivo sull'accordato. Non essendo quindi isolabile, sulla sola base della CTU , una voce CMS nel III Trim.2013, lo spurgo viene applicato almeno per l'importo certo di E. 178,05. Il Tribunale fa propri per relationem i prospetti CTU scenario © limitatamente al metodo di capitalizzazione dal 1.7.2000 ed alla quantificazione delle competenze, espungendo integralmente la CMS come sopra. Il saldo del rapporto n.600224.87 al 30.06.2013 è, pertanto, rideterminato in E. 74.580,74 ( E. E.74.758,79 - E.178,05) a debito dell'attore.
- Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza. La compensazione, totale e parziale, è consentita dall'art. 92 c.p.c., co.2, c.p.c., solo in presenza di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi espressamente. Alla luce del decisum è stata accolta la sola espunzione della CMS ( nei limiti oggettivamente ricavabili dalla CTU), è stata riconosciuta la legittimità della capitalizzazione dal 1.7.2000; le residue censure attoree ( usura, spese, ecc) risultano rigettate;
il rapporto è stato rideterminato con saldo finale a debito dell'attore. Ne consegue la soccombenza sostanziale e prevalente dell'attore, mentre l'accoglimento parziale (spurgo CMS) ha rilievo economico marginale rispetto all'esito complessivo. Non ricorono, pertanto, i presupposti per compensare le spese. La liquidazione avviene ai sensi del D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione di valore individuato in base al petitum e alle risultanze del ricalcolo, e tenendo conto delle fasi effettivamente svolte. Alla luce del decisum ( rigetto delle ragioni attoree salvo espunzione c.m.s. nei limiti oggettivi e saldo finale a debito dell'attore)si ravvisa soccombenza prevalente dell'attore: in favore di
[...]
spese relative all'attività sino al 23/07/2021 ( fasi di studio, introduttiva, Controparte_8 trattazione/istruttoria); in favore di e spese relative all'attività dal 23.07.2021 in avanti, CP_7 compresa la fase decisionale ex art.190 c.p.c. ( comparsa conclusionale depositata dal primo difensore e scritti conclusivi/ replica depositati dal difensore subentrato con nuova costituzione del 29.08.2024). La fase decisionale è unica e si liquida una solo volta in favore di senza duplicazioni per CP_7
l'avvicendamento del procuratore. Le spese di CTU, già anticipate, sono poste a carico dell'attore per la sua soccombenza prevalente, con rimborso in favore dell'anticipatario, come da decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea dichiara la nullità/ inapplicabilità della clausola di capitalizzazione degli interessi passivi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000; accerta che a decorrere dal 1° luglio 2000, la capitalizzazione trimestrale applicata al rapporto è legittima ricorrendo i presupposti normativi ( parità di periodicità e adeguamento);
- dichiara la nullità/inapplicabilità della Commissione di SS ER e ne dispone l'espunzione dagli addebiti del rapporto, con ricalcolo nei termini di cui in motivazione;
- quanto alla dedotta usurarietà e agli interessi ultralegali, rigetta le domande attoree, accertato ( alla luce della C.T.U.) che i tassi effettivi applicati non hanno superato le soglie ex L.108/1996 art.2 e che i pagina 5 di 6 tassi convenuti risultano pattuiti nei contratti prodotti;
quanto alle altre ulteriori doglianze su spese non dovute e computo fittizio delle valute, rigetta la domanda per carenza di prova specifica, atteso che la CTU ha ricostruito i riassunti scalari per valuta senza evidenziare addebiti illegittimi ulteriori rispetto a quelli oggetto di espunzione;
- quanto al conto anticipi n. 18798003.82, rigetta le domande attoree, rilevata la natura accessoria del rapporto rispetto al conto di corrispondenza e l'assenza di autonome illegittimità provate;
cichiara assorbita ogni questione di compensazione tra conti, risultando il saldo finale del conto corrente a debito dell'attore;
- ridetermina il saldo del rapporto di conto corrente n. 600224.87 ( già n. 10080/14) alla data del 30.09. 2013 in E. 74.758,79 a debito dell'attore , dal 1.10.2013 e sino al saldo maturano: gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale pro tempore ove documentalmente provato;
in difetto gli interessi legali ex art.1284 c.c.; senza applicazione della CMS;
con capitalizzazione degli interessi ammessa solo dal 1.7.2000 e nei limiti e con la pari periodicità di cui alla delibera CICR 9.2.2000, come precisato in motivazione;
- rigetta le domande restitutorie e risarcitorie proposte dall'attore;
- rigetta le istanze istruttorie di rinnovazione della CTU avanzate dalla convenuta e dall'interventrice reputandole non necessarie;
dichiara assorbite le eccezioni di prescrizione sulle rimesse solutorie per quanto detto in motivazione;
- condanna l'attore a rifondere le spese di lite, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione E.52.000,01 – E. 260.000,00, oltre accessori di legge ( spese generali 15% , C.P.A. e I.V.A.), ripartendole come segue:
• In favore di , in persona del legale rappresentante p.t., ( attività sino al Controparte_1
23.07.2021: studio, introduttiva , trattazione / istruttoria, in E. 9.850,00 per compensi;
• In favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, ( attività dal 23.07.2021in CP_7 avanti, inclusa la fase decisionale, in E. 4.253,00 per compensi ( fase decisionale);
- Pone definitivamente a carico dell'attore le spese di CTU, con obbligo di rimborso a favore dell'anticipatario, già liquidate in giudizio con decreto. Foggia, 17.10.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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