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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/06/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo, lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 01.02.2023 al N° R.G.C.A. 1456/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore ANNUNZIATA del Foro di Napoli
-attrice- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Franco BIGGINI del Foro della Spezia in persona del suo Procuratore Speciale avv. Massimiliano MOTTA del Controparte_2
Foro di Napoli e da questi rappresentata e difesa
-convenuti-
OGGETTO: Risarcimento danno
Conclusioni
Per l'attrice: Rigettare tutte le eccezioni sollevate dalle convenute e dichiarare la responsabilità solidale delle convenute per
l'evento del 6.11.2022 per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice e condannarle a risarcire i danni subiti dalla comparente con il pagamento della somma di euro 13.458,43 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite e della fase di mediazione con attribuzione al procuratore antistatario e condanna delle convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010.
Per IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'evidente difetto di legittimazione passiva PA della comparente rispetto alla domanda attrice ed in particolare, atteso che la responsabilità, anche risarcitoria, in materia da sbalzo di tensione è ascrivibile, ricorrendone i presupposti non essendo comunque gli eventi accidentali, al Distributore E- pagina 1 di 10
e per l'effetto estromettere la comparente con condanna dell'attrice a rifondere all'esponente le spese di lite;
Controparte_4
IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ed in particolare per l'evidente difetto di legittimazione passiva della comparente;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità della comparente (che presuppone la non accidentalità dell'asserito sbalzo di tensione), salvo gravame, resta inteso che i danni risarcibili dovranno essere limitati a quelli effettivamente provati da controparte;
Vinte le spese;
Per NEL MERITO rigettare la domanda attrice con vittoria delle spese di lite. Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
In data 6 novembre 2022, verso le ore 12.40, si verificava uno sbalzo di tensione con interruzione temporanea della fornitura di energia EL sull'utenza (POD IT001E42245762) di PA riferibile alla società con sede in Firenze in Via Ponte di Mezzo nc. 20, Parte_1 ove viene esercitata l'attività di pasticceria.
Il titolare contattava il servizio clienti di . CP_3
Giungeva un tecnico che riscontrava una sovratensione da 370/380 Volts e individuava il probabile guasto sulla linea aerea che portava energia al contatore;
lo stesso tecnico chiedeva l'invio di una seconda squadra che interveniva con una piattaforma per procedere ai controlli e ai lavori di riparazione sulla linea aerea e sul palo elettrico in quanto veniva riscontrata la bruciatura del morsetto, che veniva sostituito;
terminato l'intervento dopo due ore, i tecnici intervenuti non rilasciavano il verbale di intervento, limitandosi a consegnare il morsetto bruciato.
Assume la società attrice che gli impianti e le apparecchiature elettriche della sua azienda (celle frigorifero;
impianto di allarme generale;
impianto di illuminazione del magazzino;
bilance elettroniche;
POS; registratore di cassa;
temperatrici; deumidificatori delle celle frigorifero;
lavatrice; inverter\pompa calore del laboratorio;
impianto di climatizzazione dei locali cucina, condizionatori/pompe di calore del reparto spedizioni) subirono danni dall'improvviso sbalzo di tensione e ne chiede in questa sede il risarcimento sia alla società (fornitrice) che alla società di distribuzione dell'energia PA EL , quantificando l'importo in euro 14.366,11, iva esclusa, (importo ricavato Controparte_4 dalla stima che il tecnico ing. inviato da ebbe a determinare, Testimone_1 Parte_2 incaricato da . Controparte_4
Parte attrice ha attivato presso la Camera di Commercio di Firenze il tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto dal 1° gennaio 2017 quale condizione di procedibilità per le controversie con pagina 2 di 10 gli operatori di energia EL;
difatti, i clienti, ad uso domestico e non, prima di rivolgersi al
Giudice, dovranno pertanto esperire il tentativo di conciliazione presso un Ente accreditato che dispone di conciliatori esperti e specificamente formati sul tema dell'energia.
Tale condizione è prevista dalla legge per l'accesso alla giustizia ordinaria ex delibera 209/2016
ARERA di adozione del Testo Integrato di Conciliazione - TICO.
La Camera di Commercio di Firenze ha aderito alla Convenzione sottoscritta tra l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e il Gas.
Si è costituita la società contestando la domanda attrice dichiarandosi PA completamente estranea ai fatti contestati e sprovvista di legittimazione passiva, in quanto gli sbalzi di tensione derivano da problematiche legate alla manutenzione della rete di trasporto gestita da
[...]
(che si occupa anche dei gruppi di misura) e non anche da problemi nella Controparte_5 fornitura di energia EL (di cui si occupa in modo esclusivo a seguito della separazione dell'attività di distribuzione da quella di vendita ex lege 125/2007); ha, inoltre, rilevato che l'art. 11.2 delle CGC -rubricato
“Interruzioni della fornitura e responsabilità del fornitore” – dispone che “le interruzioni da manutenzione, riparazione, guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi e per motivi di sicurezza, al pari di quelle dovute a causa accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore, non comporteranno per l'obbligo di indennizzo o risarcimento del cliente”, così come l'art. 11.3. CP_3 delle CGC stabilisce che “il fornitore non risponde dei danni al medesimo non imputabili dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia EL o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione/frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia EL, microinterruzioni, buchi di tensione e in generale anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del cliente alla rete EL”.
In punto di quantum debeatur ha eccepito l'eccessività dell'importo richiesto e la carenza di prova in ordine al nesso causale tra i danni lamentati e l'asserito sbalzo di tensione;
da ultimo, ha rilevato che l'attrice non ha dato prova di essere dotata di apparecchiature atte ad evitare danni di quelli occorsi così eccependo una corresponsabilità nella causazione dell'evento ex art. 1227 secondo comma c.c.. si è costituita in giudizio facendo presente di essere prontamente Controparte_4 intervenuta per riparare il guasto ma che, comunque, lo sbalzo di tensione fu dovuto ad un cavo “neutro” bruciatosi per fatto accidentale che ritiene ad essa non imputabile;
ha comunque obiettato che l'attrice non si sia immediatamente attivata con una perizia per “cristallizzare la situazione” al fine di consentire di far pagina 3 di 10 apprezzare, oggettivamente, i difetti di funzionamento dei macchinari e le riparazioni poste in essere, oltre che per escludere che gli stessi apparecchi erano già guasti o vetusti.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione all'udienza del 6.11.2024 delle dichiarazioni testimoniali di e con l'interrogatorio formale di;
Testimone_2 Parte_1 sono stati assegnati termini per il deposito di note conclusionali fino a 20 gg prima dell'udienza cartolare del 18.6.2025, rispetto alla quale le parti hanno anche depositato le note ex art.127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Sul difetto di legittimazione passiva di PA
L'eccezione è fondata.
Occorre rammentare che il D.L. 18 giugno 2007 n. 73, convertito in Legge 3 agosto 2007 n. 135, ha sancito la liberalizzazione dei mercati energetici, cui ha fatto seguito la scissione tra attività di distribuzione e alimentazione delle reti energetiche, da un lato, e servizi di vendita, dall'altro.
con la quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia del 13.6.2019, PA attiva dal 1.8.2019, non è dunque responsabile dell'attività di alimentazione delle reti elettriche, che compete esclusivamente a Enel Distribuzione S.p.A. alla quale non può che essere imputato il malfunzionamento della linea EL derivato dalla “bruciatura” di un morsetto.
Orbene, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i danni cagionati all'utente finale, derivanti dalla mancata erogazione causata dal malfunzionamento della rete, non possano essere in alcun modo attribuiti, neppure ex art. 1228 c.c., alla società che svolge come attività la mera compravendita dell'energia.
Infatti, “…dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia EL non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.; che, infatti, alla stregua di tale ultima norma, possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e
l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr, ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17705 del
29/07/2010, Rv. 614768 – 01 e Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n.2533) pagina 4 di 10 A ciò si aggiunga che alcuna condotta inadempiente di può dirsi dimostrata, in PA quanto la mera circostanza di aver incaricato la società peritale di procedere all'istruzione Parte_2 della pratica pare più che una condotta “inadempiente” una condotta collaborativa e inidonea a creare nel creditore/danneggiato aspettative di ottenere il risarcimento proprio da proprio in PA quanto quest'ultima, nella lettera del 7.12.2022 inviata alla società attrice, chiarisce apertamente di essersi rivolta alla società di distribuzione ( per le opportune verifiche “..la quale ci ha Controparte_4 comunicato che dalle analisi effettuate è emerso che sussistono i presupposti per un'ulteriore verifica da parte della società peritale incaricata per la valutazione della sua richiesta di risarcimento del danno subito dalla sua assistita” e a tale lettera allega anche la risposta che le aveva fornito, chiarendo, altresì, che il rapporto di Controparte_4 intervento del tecnico intervenuto è richiedibile presso la medesima Controparte_4
Tali iniziative sono volte a salvaguardare gli interessi dell'attrice e rappresentano adempimenti degli specifici obblighi di protezione e di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1175 cc;
del resto, in caso di disservizio, il fornitore ha “l'onere di attivarsi in prima persona al fine di far salvo l'interesse del cliente alla continuità della prestazione energetica, con prestazioni accessorie ed ausiliarie volte a proteggere il concreto interesse del cliente finale”.
Infine, si consideri che le società fornitrici di energia non hanno alcun potere di gestione o intervento sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti – ivi compresi i gruppi di misura – che sono in esclusiva proprietà e gestione del distributore (cfr. art.
2.1. delibera ARERA 348/07).
Del resto, tali società ricevono dal cliente finale unicamente un mandato senza rappresentanza nei rapporti con il distributore, con conseguente irresponsabilità per l'eventuale inadempimento del distributore medesimo con il quale hanno contrattato per conto del mandante, ai sensi dell'art. 1715 c.c..
Per l'effetto la domanda attrice rivolta verso la società è infondata e deve essere PA rigettata.
Le spese processuali di vengono compensate in considerazione del fatto che PA questo soggetto era l'unico diretto interlocutore del danneggiato che non poteva non essere coinvolto nella vicenda, anche alla luce di orientamento (allo stato minoritario della giurisprudenza di legittimità) che ritiene anche la società fornitrice di energia responsabile dei danni occorsi da interruzioni di energia EL (cfr. Cass. sez. III^ ordinanza 14.3.2024 nr. 6930 emessa in un caso di furto di rame incidente sul funzionamento del servizio elettrico).
Sulla responsabilità della società Controparte_4
pagina 5 di 10 La fornitura di energia EL è il servizio che consente di beneficiare della corrente EL e la qualità del servizio si valuta dalla sua continuità.
Laddove accadano temporanee interruzioni non preavvisate (che possono causare danni anche ingenti soprattutto alle realtà produttive), deve distinguersi quelle provocate da cause di forza maggiore (ad es. evento meteorologico) o da cause esterne (es. furto di cavi di rame) da quelle di responsabilità dell'esercente; le interruzioni “senza preavviso” vengono classificate in lunghe (se la durata è maggiore di tre minuti), brevi (durata compresa tra un secondo e tre minuti) e transitorie (durata minore di un secondo).
Ogni anno, entro il 31 marzo, le imprese di distribuzione devono comunicare all'Autorità i dati di continuità del servizio relativi all'anno precedente, ossia una serie di informazioni relative al numero di interruzioni e alla loro durata.
Il soggetto tenuto a garantire la continuità del servizio sulle reti di bassa e media tensione è il distributore.
Precisamente il decreto Bersani definisce il distributore come il soggetto che effettua il trasporto e la trasformazione di energia EL su reti di distribuzione a media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali, così come il IQ (TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA Periodo di regolazione 2016-2023, in vigore dal 1° gennaio 2020, che si occupa di disciplinare la qualità dei servizi di distribuzione e misura nel settore dell'energia EL, unitamente ad altri meccanismi di incentivazione del servizio di distribuzione) ritiene il soggetto incaricato delle attività di distribuzione obbligato a garantire la continuità nei servizi erogati, tanto che lo obbliga a detenere il c.d. Registro delle Interruzioni.
La prestazione contrattuale svolta dal distributore è quindi inquadrabile nella fattispecie del trasporto, fattispecie da tenere distinta dalla vendita dell'energia nel mercato libero di cui si occupano le società fornitrici di energia mediante la stipula dei contratti di fornitura ed attività annesse, per cui è sul distributore che grava la prova dell'efficiente stato di conservazione e manutenzione degli impianti di trasporto dell'energia EL (Cass. civ. nr. 14700 del 5.7.2011) laddove vengano contestate interruzioni di corrente EL, improvvise e prolungate.
Va, inoltre, escluso che si tratti nella specie di responsabilità extracontrattuale poiché esiste un rapporto contrattuale (indiretto) tra i soggetti di causa.
Laddove la società distributrice ritenga che la causa accidentale intervenuta abbia interrotto il nesso causale, in pratica richiama l'analogo concetto di “causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c.” o di “caso pagina 6 di 10 fortuito o di forza maggiore”, peraltro indicata nell'art. 11 co. 2 del contratto di fornitura (tali interruzioni, al pari di quelle dovute a causa accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore, non comporteranno per l'obbligo di indennizzo o risarcimento del cliente né potranno costituire motivo di risoluzione CP_3 del contratto); si tenga conto che il caso fortuito e la forza maggiore costituiscono nozioni identiche, quantomeno nei loro effetti.
Sul punto la giurisprudenza ha da tempo precisato che la distinzione tra caso fortuito e forza maggiore ha valore meramente descrittivo, senza alcun rilievo sul piano giuridico, giacché la responsabilità del debitore per l'inadempimento viene meno solo in presenza di una causa a lui non imputabile (Cass.
16.12.1986 nr. 7532).
Secondo una dottrina che ricostruisce il contenuto dell'obbligazione come “dovere di diligenza”, la responsabilità del debitore non sussiste qualora risulti posta in essere la diligenza media;
viceversa, prevale altra tesi secondo cui il debitore non può esimersi da ogni responsabilità soltanto dimostrando di essere stato diligente e anche la giurisprudenza ritiene che la prova della mancanza di colpa non sia sufficiente per escludere la responsabilità, poiché per considerarsi non imputabile la causa dell'impossibilità, deve essere provata l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare l'inadempimento (Cass. 14.2.1987 nr. 1635).
Per causa non imputabile non deve intendersi una causa non riferibile alla colpa dell'obbligato, ma nel senso di evento estraneo alla sfera di controllo dell'obbligato, inevitabile ed in rapporto causale con un'effettiva impossibilità di adempiere.
I presupposti che connotano la causa non imputabile sono quelli dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; inoltre, secondo la Suprema Corte per integrare l'esimente del caso fortuito non è sufficiente affermare che l'evento appariva improbabile, occorre che sia anche imprevedibile con valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata ex art. 1176 2° co. c.c. e assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere il rischio
(cfr. Cass. 10.2.2003 nr. 1935).
Le tipologie di cause non imputabili alle quali il distributore si appella con frequenza nei casi di interruzione del servizio elettrico, sono gli eventi naturali, il fatto del terzo ed il fatto del creditore o la
, ma in generale può concludersi che il fortuito/causa non imputabile ricorre in caso molto limitati, essendo invece altamente probabile che l'interruzione sia dipesa, anche in parte, da una carenza strutturale o di manutenzione della linea, specie se si considerino i doveri di cooperazione e di collaborazione improntati ai canoni di buona fede e di diligenza imposti nell'esecuzione del contratto dall'art. 1175 c.c.. pagina 7 di 10 In fatto
La società non ha contestato di essere intervenuta per la riparazione Controparte_4 del “guasto” rispetto al quale ha rappresentato – nella lettera inviata in risposta alla richiesta attorea pervenuta il 16.11.2022 - di aver svolto un'istruttoria interna e che “dalle analisi effettuate era emersa la sussistenza dei presupposti per un'ulteriore verifica da parte della società peritale ”, anche se, nel Parte_2 costituirsi in giudizio, ha escluso la propria responsabilità; al contempo non ha dimostrato che l'interruzione della fornitura fu dovuta ad un fatto inevitabile ed imprevedibile, del tutto sottratto alla sua sfera di controllo e al suo obbligo manutentivo della linea.
Pertanto, si ritiene detta società responsabile dell'accadimento.
Quantum debeatur
L'importo dei danni come analiticamente quantificato dall'attrice, è comprovato da: - fatture di sostituzione e riparazione;
- scontrini e DDT allegati;
- contratto di finanziamento bancario acceso per fronteggiare l'esborso; - documentazione fotografica e testimonianze.
L'ammontare del danno subito dalla società attrice è stato quantificato come da fatture, scontrini,
DDT e documentazione bancaria versata in atti, ed è riferito a interventi di riparazione, sostituzione, riattivazione e messa in sicurezza delle apparecchiature danneggiate dall'anomalia EL del 6 novembre
2022. Tale quantificazione non solo è congrua rispetto alla natura e complessità dei macchinari coinvolti
(celle frigorifere, inverter, climatizzatori, bilance elettroniche, registratori di cassa, deumidificatori, POS, centraline, ecc.), ma trova anche riscontro diretto nella stessa attività peritale svolta dalla società Pt_2
[...]
Pertanto, si liquida la somma di euro 13.458,43 oltre interessi legali dalla costituzione in mora corrispondente alla data di costituzione in mora del 15.11.2022 fino al saldo, il cui obbligo di pagamento viene posto a carico di Controparte_4
Non viene riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat non vertendosi in un'ipotesi di illecito extracontrattuale e di obbligazione di valore.
Parte attrice ha rappresentato di aver ricevuto informalmente un'offerta di risarcimento inferiore alla richiesta iniziale perché sarebbe stata applicata una decurtazione del 40% a titolo di degrado tecnico, non accettata da parte attrice per cui di ciò questo giudice non deve occuparsi.
Viene altresì rigettata la domanda di condanna delle convenute formulata genericamente ex art. 96
c.p.c. per difetto di prova;
anche laddove si ritenesse che la domanda sia stata formulata ex art. 96 terzo pagina 8 di 10 comma c.p.c., con sentenza n. 22405 del 13/09/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure Ciò premesso, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831;
Cass. 18 gennaio 2010 n. 654) e ciò al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726) e ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016
n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza dei motivi dell'azione”: presupposti che, nella specie, non si ravvisano, essendo stato necessario acquisire documentazione ed assumere delle prove testimoniali.
Parimenti non viene accolta l'istanza di parte attrice di condanna delle convenute al pagamento dell'importo previsto dall'art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010 trattandosi nella specie di tentativo obbligatorio di conciliazione considerato dal legislatore come condizione di procedibilità, rispetto alla quale è indifferente valutare quale sia stata la condotta (dilatoria o meno) tenuta dalle parti convenute.
Le spese processuali – liquidate secondo il DM 147/2022 nel valore medio dello scaglione di riferimento fino ad euro 26.000 - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accertata l'esclusiva responsabilità della società Controparte_4 nella causazione dei danni subiti dalla società condanna la Parte_1
pagina 9 di 10 prima, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare all'attrice la somma di euro 13.458,43 oltre interessi legali dal 15.11.2022 fino al saldo.
Rigetta la domanda attrice di condanna della società spese processuali PA compensate integralmente.
Rigetta la domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della sanzione di cui all'art. 8 comma 4 bis del D.lgs. 28/2010.
Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Controparte_4 euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre le spese, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario del 15%.
Dichiara il procuratore attoreo antistatario e si dispone la distrazione delle spese processuali in suo favore.
Firenze, 24 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
pagina 10 di 10
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo, lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I^ Grado iscritta in data 01.02.2023 al N° R.G.C.A. 1456/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore ANNUNZIATA del Foro di Napoli
-attrice- contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Franco BIGGINI del Foro della Spezia in persona del suo Procuratore Speciale avv. Massimiliano MOTTA del Controparte_2
Foro di Napoli e da questi rappresentata e difesa
-convenuti-
OGGETTO: Risarcimento danno
Conclusioni
Per l'attrice: Rigettare tutte le eccezioni sollevate dalle convenute e dichiarare la responsabilità solidale delle convenute per
l'evento del 6.11.2022 per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice e condannarle a risarcire i danni subiti dalla comparente con il pagamento della somma di euro 13.458,43 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite e della fase di mediazione con attribuzione al procuratore antistatario e condanna delle convenute ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010.
Per IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare l'evidente difetto di legittimazione passiva PA della comparente rispetto alla domanda attrice ed in particolare, atteso che la responsabilità, anche risarcitoria, in materia da sbalzo di tensione è ascrivibile, ricorrendone i presupposti non essendo comunque gli eventi accidentali, al Distributore E- pagina 1 di 10
e per l'effetto estromettere la comparente con condanna dell'attrice a rifondere all'esponente le spese di lite;
Controparte_4
IN VIA PRINCIPALE rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto ed in particolare per l'evidente difetto di legittimazione passiva della comparente;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una responsabilità della comparente (che presuppone la non accidentalità dell'asserito sbalzo di tensione), salvo gravame, resta inteso che i danni risarcibili dovranno essere limitati a quelli effettivamente provati da controparte;
Vinte le spese;
Per NEL MERITO rigettare la domanda attrice con vittoria delle spese di lite. Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
In data 6 novembre 2022, verso le ore 12.40, si verificava uno sbalzo di tensione con interruzione temporanea della fornitura di energia EL sull'utenza (POD IT001E42245762) di PA riferibile alla società con sede in Firenze in Via Ponte di Mezzo nc. 20, Parte_1 ove viene esercitata l'attività di pasticceria.
Il titolare contattava il servizio clienti di . CP_3
Giungeva un tecnico che riscontrava una sovratensione da 370/380 Volts e individuava il probabile guasto sulla linea aerea che portava energia al contatore;
lo stesso tecnico chiedeva l'invio di una seconda squadra che interveniva con una piattaforma per procedere ai controlli e ai lavori di riparazione sulla linea aerea e sul palo elettrico in quanto veniva riscontrata la bruciatura del morsetto, che veniva sostituito;
terminato l'intervento dopo due ore, i tecnici intervenuti non rilasciavano il verbale di intervento, limitandosi a consegnare il morsetto bruciato.
Assume la società attrice che gli impianti e le apparecchiature elettriche della sua azienda (celle frigorifero;
impianto di allarme generale;
impianto di illuminazione del magazzino;
bilance elettroniche;
POS; registratore di cassa;
temperatrici; deumidificatori delle celle frigorifero;
lavatrice; inverter\pompa calore del laboratorio;
impianto di climatizzazione dei locali cucina, condizionatori/pompe di calore del reparto spedizioni) subirono danni dall'improvviso sbalzo di tensione e ne chiede in questa sede il risarcimento sia alla società (fornitrice) che alla società di distribuzione dell'energia PA EL , quantificando l'importo in euro 14.366,11, iva esclusa, (importo ricavato Controparte_4 dalla stima che il tecnico ing. inviato da ebbe a determinare, Testimone_1 Parte_2 incaricato da . Controparte_4
Parte attrice ha attivato presso la Camera di Commercio di Firenze il tentativo obbligatorio di conciliazione, come previsto dal 1° gennaio 2017 quale condizione di procedibilità per le controversie con pagina 2 di 10 gli operatori di energia EL;
difatti, i clienti, ad uso domestico e non, prima di rivolgersi al
Giudice, dovranno pertanto esperire il tentativo di conciliazione presso un Ente accreditato che dispone di conciliatori esperti e specificamente formati sul tema dell'energia.
Tale condizione è prevista dalla legge per l'accesso alla giustizia ordinaria ex delibera 209/2016
ARERA di adozione del Testo Integrato di Conciliazione - TICO.
La Camera di Commercio di Firenze ha aderito alla Convenzione sottoscritta tra l'Autorità Garante per l'Energia Elettrica e il Gas.
Si è costituita la società contestando la domanda attrice dichiarandosi PA completamente estranea ai fatti contestati e sprovvista di legittimazione passiva, in quanto gli sbalzi di tensione derivano da problematiche legate alla manutenzione della rete di trasporto gestita da
[...]
(che si occupa anche dei gruppi di misura) e non anche da problemi nella Controparte_5 fornitura di energia EL (di cui si occupa in modo esclusivo a seguito della separazione dell'attività di distribuzione da quella di vendita ex lege 125/2007); ha, inoltre, rilevato che l'art. 11.2 delle CGC -rubricato
“Interruzioni della fornitura e responsabilità del fornitore” – dispone che “le interruzioni da manutenzione, riparazione, guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi e per motivi di sicurezza, al pari di quelle dovute a causa accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore, non comporteranno per l'obbligo di indennizzo o risarcimento del cliente”, così come l'art. 11.3. CP_3 delle CGC stabilisce che “il fornitore non risponde dei danni al medesimo non imputabili dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell'energia EL o del gas quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione/frequenza, della forma d'onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell'energia EL, microinterruzioni, buchi di tensione e in generale anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del cliente alla rete EL”.
In punto di quantum debeatur ha eccepito l'eccessività dell'importo richiesto e la carenza di prova in ordine al nesso causale tra i danni lamentati e l'asserito sbalzo di tensione;
da ultimo, ha rilevato che l'attrice non ha dato prova di essere dotata di apparecchiature atte ad evitare danni di quelli occorsi così eccependo una corresponsabilità nella causazione dell'evento ex art. 1227 secondo comma c.c.. si è costituita in giudizio facendo presente di essere prontamente Controparte_4 intervenuta per riparare il guasto ma che, comunque, lo sbalzo di tensione fu dovuto ad un cavo “neutro” bruciatosi per fatto accidentale che ritiene ad essa non imputabile;
ha comunque obiettato che l'attrice non si sia immediatamente attivata con una perizia per “cristallizzare la situazione” al fine di consentire di far pagina 3 di 10 apprezzare, oggettivamente, i difetti di funzionamento dei macchinari e le riparazioni poste in essere, oltre che per escludere che gli stessi apparecchi erano già guasti o vetusti.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione all'udienza del 6.11.2024 delle dichiarazioni testimoniali di e con l'interrogatorio formale di;
Testimone_2 Parte_1 sono stati assegnati termini per il deposito di note conclusionali fino a 20 gg prima dell'udienza cartolare del 18.6.2025, rispetto alla quale le parti hanno anche depositato le note ex art.127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Sul difetto di legittimazione passiva di PA
L'eccezione è fondata.
Occorre rammentare che il D.L. 18 giugno 2007 n. 73, convertito in Legge 3 agosto 2007 n. 135, ha sancito la liberalizzazione dei mercati energetici, cui ha fatto seguito la scissione tra attività di distribuzione e alimentazione delle reti energetiche, da un lato, e servizi di vendita, dall'altro.
con la quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia del 13.6.2019, PA attiva dal 1.8.2019, non è dunque responsabile dell'attività di alimentazione delle reti elettriche, che compete esclusivamente a Enel Distribuzione S.p.A. alla quale non può che essere imputato il malfunzionamento della linea EL derivato dalla “bruciatura” di un morsetto.
Orbene, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i danni cagionati all'utente finale, derivanti dalla mancata erogazione causata dal malfunzionamento della rete, non possano essere in alcun modo attribuiti, neppure ex art. 1228 c.c., alla società che svolge come attività la mera compravendita dell'energia.
Infatti, “…dei danni derivati, a carico dell'utente finale, dalla mancata erogazione dovuta a malfunzionamento della rete di trasmissione, la società che limiti la propria attività alla mera compravendita dell'energia EL non può esser chiamata in nessun caso a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., poiché i soggetti cui risale la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell'energia fino al punto di contatto con le singole utenze individuali, non possono in nessun caso ritenersi ausiliari delle prime ai sensi del citato art. 1228 c.c.; che, infatti, alla stregua di tale ultima norma, possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su incarico di quest'ultimo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e
l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione (cfr, ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17705 del
29/07/2010, Rv. 614768 – 01 e Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n.2533) pagina 4 di 10 A ciò si aggiunga che alcuna condotta inadempiente di può dirsi dimostrata, in PA quanto la mera circostanza di aver incaricato la società peritale di procedere all'istruzione Parte_2 della pratica pare più che una condotta “inadempiente” una condotta collaborativa e inidonea a creare nel creditore/danneggiato aspettative di ottenere il risarcimento proprio da proprio in PA quanto quest'ultima, nella lettera del 7.12.2022 inviata alla società attrice, chiarisce apertamente di essersi rivolta alla società di distribuzione ( per le opportune verifiche “..la quale ci ha Controparte_4 comunicato che dalle analisi effettuate è emerso che sussistono i presupposti per un'ulteriore verifica da parte della società peritale incaricata per la valutazione della sua richiesta di risarcimento del danno subito dalla sua assistita” e a tale lettera allega anche la risposta che le aveva fornito, chiarendo, altresì, che il rapporto di Controparte_4 intervento del tecnico intervenuto è richiedibile presso la medesima Controparte_4
Tali iniziative sono volte a salvaguardare gli interessi dell'attrice e rappresentano adempimenti degli specifici obblighi di protezione e di esecuzione del contratto secondo buona fede ex art. 1175 cc;
del resto, in caso di disservizio, il fornitore ha “l'onere di attivarsi in prima persona al fine di far salvo l'interesse del cliente alla continuità della prestazione energetica, con prestazioni accessorie ed ausiliarie volte a proteggere il concreto interesse del cliente finale”.
Infine, si consideri che le società fornitrici di energia non hanno alcun potere di gestione o intervento sulla rete di distribuzione e sui relativi impianti – ivi compresi i gruppi di misura – che sono in esclusiva proprietà e gestione del distributore (cfr. art.
2.1. delibera ARERA 348/07).
Del resto, tali società ricevono dal cliente finale unicamente un mandato senza rappresentanza nei rapporti con il distributore, con conseguente irresponsabilità per l'eventuale inadempimento del distributore medesimo con il quale hanno contrattato per conto del mandante, ai sensi dell'art. 1715 c.c..
Per l'effetto la domanda attrice rivolta verso la società è infondata e deve essere PA rigettata.
Le spese processuali di vengono compensate in considerazione del fatto che PA questo soggetto era l'unico diretto interlocutore del danneggiato che non poteva non essere coinvolto nella vicenda, anche alla luce di orientamento (allo stato minoritario della giurisprudenza di legittimità) che ritiene anche la società fornitrice di energia responsabile dei danni occorsi da interruzioni di energia EL (cfr. Cass. sez. III^ ordinanza 14.3.2024 nr. 6930 emessa in un caso di furto di rame incidente sul funzionamento del servizio elettrico).
Sulla responsabilità della società Controparte_4
pagina 5 di 10 La fornitura di energia EL è il servizio che consente di beneficiare della corrente EL e la qualità del servizio si valuta dalla sua continuità.
Laddove accadano temporanee interruzioni non preavvisate (che possono causare danni anche ingenti soprattutto alle realtà produttive), deve distinguersi quelle provocate da cause di forza maggiore (ad es. evento meteorologico) o da cause esterne (es. furto di cavi di rame) da quelle di responsabilità dell'esercente; le interruzioni “senza preavviso” vengono classificate in lunghe (se la durata è maggiore di tre minuti), brevi (durata compresa tra un secondo e tre minuti) e transitorie (durata minore di un secondo).
Ogni anno, entro il 31 marzo, le imprese di distribuzione devono comunicare all'Autorità i dati di continuità del servizio relativi all'anno precedente, ossia una serie di informazioni relative al numero di interruzioni e alla loro durata.
Il soggetto tenuto a garantire la continuità del servizio sulle reti di bassa e media tensione è il distributore.
Precisamente il decreto Bersani definisce il distributore come il soggetto che effettua il trasporto e la trasformazione di energia EL su reti di distribuzione a media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali, così come il IQ (TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE OUTPUT-BASED
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA Periodo di regolazione 2016-2023, in vigore dal 1° gennaio 2020, che si occupa di disciplinare la qualità dei servizi di distribuzione e misura nel settore dell'energia EL, unitamente ad altri meccanismi di incentivazione del servizio di distribuzione) ritiene il soggetto incaricato delle attività di distribuzione obbligato a garantire la continuità nei servizi erogati, tanto che lo obbliga a detenere il c.d. Registro delle Interruzioni.
La prestazione contrattuale svolta dal distributore è quindi inquadrabile nella fattispecie del trasporto, fattispecie da tenere distinta dalla vendita dell'energia nel mercato libero di cui si occupano le società fornitrici di energia mediante la stipula dei contratti di fornitura ed attività annesse, per cui è sul distributore che grava la prova dell'efficiente stato di conservazione e manutenzione degli impianti di trasporto dell'energia EL (Cass. civ. nr. 14700 del 5.7.2011) laddove vengano contestate interruzioni di corrente EL, improvvise e prolungate.
Va, inoltre, escluso che si tratti nella specie di responsabilità extracontrattuale poiché esiste un rapporto contrattuale (indiretto) tra i soggetti di causa.
Laddove la società distributrice ritenga che la causa accidentale intervenuta abbia interrotto il nesso causale, in pratica richiama l'analogo concetto di “causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c.” o di “caso pagina 6 di 10 fortuito o di forza maggiore”, peraltro indicata nell'art. 11 co. 2 del contratto di fornitura (tali interruzioni, al pari di quelle dovute a causa accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al fornitore, non comporteranno per l'obbligo di indennizzo o risarcimento del cliente né potranno costituire motivo di risoluzione CP_3 del contratto); si tenga conto che il caso fortuito e la forza maggiore costituiscono nozioni identiche, quantomeno nei loro effetti.
Sul punto la giurisprudenza ha da tempo precisato che la distinzione tra caso fortuito e forza maggiore ha valore meramente descrittivo, senza alcun rilievo sul piano giuridico, giacché la responsabilità del debitore per l'inadempimento viene meno solo in presenza di una causa a lui non imputabile (Cass.
16.12.1986 nr. 7532).
Secondo una dottrina che ricostruisce il contenuto dell'obbligazione come “dovere di diligenza”, la responsabilità del debitore non sussiste qualora risulti posta in essere la diligenza media;
viceversa, prevale altra tesi secondo cui il debitore non può esimersi da ogni responsabilità soltanto dimostrando di essere stato diligente e anche la giurisprudenza ritiene che la prova della mancanza di colpa non sia sufficiente per escludere la responsabilità, poiché per considerarsi non imputabile la causa dell'impossibilità, deve essere provata l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare l'inadempimento (Cass. 14.2.1987 nr. 1635).
Per causa non imputabile non deve intendersi una causa non riferibile alla colpa dell'obbligato, ma nel senso di evento estraneo alla sfera di controllo dell'obbligato, inevitabile ed in rapporto causale con un'effettiva impossibilità di adempiere.
I presupposti che connotano la causa non imputabile sono quelli dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; inoltre, secondo la Suprema Corte per integrare l'esimente del caso fortuito non è sufficiente affermare che l'evento appariva improbabile, occorre che sia anche imprevedibile con valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata ex art. 1176 2° co. c.c. e assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere il rischio
(cfr. Cass. 10.2.2003 nr. 1935).
Le tipologie di cause non imputabili alle quali il distributore si appella con frequenza nei casi di interruzione del servizio elettrico, sono gli eventi naturali, il fatto del terzo ed il fatto del creditore o la
, ma in generale può concludersi che il fortuito/causa non imputabile ricorre in caso molto limitati, essendo invece altamente probabile che l'interruzione sia dipesa, anche in parte, da una carenza strutturale o di manutenzione della linea, specie se si considerino i doveri di cooperazione e di collaborazione improntati ai canoni di buona fede e di diligenza imposti nell'esecuzione del contratto dall'art. 1175 c.c.. pagina 7 di 10 In fatto
La società non ha contestato di essere intervenuta per la riparazione Controparte_4 del “guasto” rispetto al quale ha rappresentato – nella lettera inviata in risposta alla richiesta attorea pervenuta il 16.11.2022 - di aver svolto un'istruttoria interna e che “dalle analisi effettuate era emersa la sussistenza dei presupposti per un'ulteriore verifica da parte della società peritale ”, anche se, nel Parte_2 costituirsi in giudizio, ha escluso la propria responsabilità; al contempo non ha dimostrato che l'interruzione della fornitura fu dovuta ad un fatto inevitabile ed imprevedibile, del tutto sottratto alla sua sfera di controllo e al suo obbligo manutentivo della linea.
Pertanto, si ritiene detta società responsabile dell'accadimento.
Quantum debeatur
L'importo dei danni come analiticamente quantificato dall'attrice, è comprovato da: - fatture di sostituzione e riparazione;
- scontrini e DDT allegati;
- contratto di finanziamento bancario acceso per fronteggiare l'esborso; - documentazione fotografica e testimonianze.
L'ammontare del danno subito dalla società attrice è stato quantificato come da fatture, scontrini,
DDT e documentazione bancaria versata in atti, ed è riferito a interventi di riparazione, sostituzione, riattivazione e messa in sicurezza delle apparecchiature danneggiate dall'anomalia EL del 6 novembre
2022. Tale quantificazione non solo è congrua rispetto alla natura e complessità dei macchinari coinvolti
(celle frigorifere, inverter, climatizzatori, bilance elettroniche, registratori di cassa, deumidificatori, POS, centraline, ecc.), ma trova anche riscontro diretto nella stessa attività peritale svolta dalla società Pt_2
[...]
Pertanto, si liquida la somma di euro 13.458,43 oltre interessi legali dalla costituzione in mora corrispondente alla data di costituzione in mora del 15.11.2022 fino al saldo, il cui obbligo di pagamento viene posto a carico di Controparte_4
Non viene riconosciuta la rivalutazione monetaria secondo indici Istat non vertendosi in un'ipotesi di illecito extracontrattuale e di obbligazione di valore.
Parte attrice ha rappresentato di aver ricevuto informalmente un'offerta di risarcimento inferiore alla richiesta iniziale perché sarebbe stata applicata una decurtazione del 40% a titolo di degrado tecnico, non accettata da parte attrice per cui di ciò questo giudice non deve occuparsi.
Viene altresì rigettata la domanda di condanna delle convenute formulata genericamente ex art. 96
c.p.c. per difetto di prova;
anche laddove si ritenesse che la domanda sia stata formulata ex art. 96 terzo pagina 8 di 10 comma c.p.c., con sentenza n. 22405 del 13/09/2018 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della
"potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure Ciò premesso, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre 2007 n. 25831;
Cass. 18 gennaio 2010 n. 654) e ciò al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726) e ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016
n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza dei motivi dell'azione”: presupposti che, nella specie, non si ravvisano, essendo stato necessario acquisire documentazione ed assumere delle prove testimoniali.
Parimenti non viene accolta l'istanza di parte attrice di condanna delle convenute al pagamento dell'importo previsto dall'art. 8 comma 4 bis D.lgs. 28/2010 trattandosi nella specie di tentativo obbligatorio di conciliazione considerato dal legislatore come condizione di procedibilità, rispetto alla quale è indifferente valutare quale sia stata la condotta (dilatoria o meno) tenuta dalle parti convenute.
Le spese processuali – liquidate secondo il DM 147/2022 nel valore medio dello scaglione di riferimento fino ad euro 26.000 - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accertata l'esclusiva responsabilità della società Controparte_4 nella causazione dei danni subiti dalla società condanna la Parte_1
pagina 9 di 10 prima, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare all'attrice la somma di euro 13.458,43 oltre interessi legali dal 15.11.2022 fino al saldo.
Rigetta la domanda attrice di condanna della società spese processuali PA compensate integralmente.
Rigetta la domanda di condanna delle convenute al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e al pagamento della sanzione di cui all'art. 8 comma 4 bis del D.lgs. 28/2010.
Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Controparte_4 euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre le spese, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario del 15%.
Dichiara il procuratore attoreo antistatario e si dispone la distrazione delle spese processuali in suo favore.
Firenze, 24 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
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