Ordinanza cautelare 19 luglio 2024
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/02/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02849/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06993/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6993 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Fiorellino, Marco De Seta e Giovanni Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Comune di -OMISSIS-, in persona della Commissione Straordinaria, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale parte prima, del 30.05.2024, recante lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e conseguente
nomina della commissione straordinaria;
- della proposta del Ministero dell'Interno e della relazione di accompagnamento a firma di quest'ultimo nonché della relazione e proposta di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 formulata dal Prefetto di -OMISSIS-;
- della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2024;
- del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, adottato in data 24 aprile 2024, recante la sospensione degli Organi del Comune di -OMISSIS- dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico connesso;
- della relazione finale della Commissione di accesso disposta con decreto del Prefetto di -OMISSIS- del 12 ottobre 2023, ivi compresi gli eventuali allegati;
- della nota del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali n. -OMISSIS- del 24.04.2024;
- del verbale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 21 febbraio 2024;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti, ivi compresi gli eventuali verbali dei lavori della commissione d'Indagine presso il Comune di -OMISSIS-, incaricata dal Prefetto di -OMISSIS-, e tutta l'attività istruttoria compiuta dalla stessa.
per l'accertamento
- del diritto dei ricorrenti ad avere pieno accesso alla documentazione richiesta dal ricorrente con l'istanza del 14 maggio 2024, trasmessa a mezzo PEC il 15.05.2024 e, conseguentemente, per la condanna della Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore,
all'esibizione, ex articolo 116 Cod. Proc. Amm., di tutta la documentazione oggetto della predetta istanza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, pubblicato sulla G.U.R.I., serie generale parte prima, del 30.05.2024, recante lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS- e conseguente nomina della commissione straordinaria;
- della proposta del Ministero dell'Interno e della relazione di accompagnamento nonché della relazione e proposta di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 formulata dal Prefetto di -OMISSIS-;
- della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 aprile 2024, conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel provvedimento sub 1), ed il cui contenuto è stato trasfuso nel DPR di scioglimento;
- del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, adottato in data 24 aprile 2024, recante la sospensione degli Organi del Comune di -OMISSIS- dalla carica ricoperta nonché da ogni altro incarico connesso;
- della relazione finale della Commissione di Accesso disposta con decreto del Prefetto di -OMISSIS- del 12 ottobre 2023, ivi compresi gli eventuali allegati;
- della nota del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali n. -OMISSIS- del 24.04.2024, conosciuta nei soli estremi in quanto richiamata nel provvedimento di sospensione di cui sopra sub 4);
- del verbale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in data 21 febbraio 2024, conosciuto nei soli estremi in quanto richiamato nel provvedimento di sospensione;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti, ivi comprese gli eventuali verbali dei lavori della commissione d'Indagine presso il Comune di -OMISSIS-, incaricata dal Prefetto di -OMISSIS- e tutta l'attività istruttoria compiuta dalla stessa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Repubblica, del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2024, emesso su proposta del Ministero dell’Interno e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato disposto lo scioglimento, ex art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, del consiglio comunale di -OMISSIS- ed è stata affidata la gestione dell’ente alla commissione straordinaria.
1.1. – La proposta del Ministro dell’Interno ha evidenziato l’esistenza di forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata sull’amministrazione dell’ente locale, che hanno compromesso la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione medesima, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il Ministro ha così ritenuto che sussistessero concreti, univoci e rilevanti elementi del condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, riscontrando i presupposti per l’applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000.
1.2. – In estrema sintesi, la proposta ministeriale riferisce:
i) che il consiglio comunale di -OMISSIS- era stato già sciolto per condizionamento di tipo mafioso nell’anno 2016 e che, conseguentemente, l’amministrazione oggi in carica è quella subentrata alla commissione straordinaria nominata ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. n. 267 del 2000;
ii) che delle risultanze dell’operazione giudiziaria denominata “-OMISSIS-”, condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è emerso il sostegno prestato dalla cosca di ‘ndrangheta storicamente egemone sul territorio di -OMISSIS- al sindaco ed alla sua lista in occasione del turno elettorale straordinario del 21 ottobre 2018;
iii) che dall’analisi effettuata dalla commissione di accesso sul profilo degli amministratori locali, si evince l’esistenza di un’intricata rete di rapporti parentali e di assidue frequentazioni tra questi ultimi, alcuni componenti dell’apparato burocratico ed esponenti delle locali consorterie;
iv) che l’azione ispettiva ha posto, altresì, in luce alterazioni e irregolarità dell’azione amministrativa rispetto a svariati settori di intervento (tra cui affidamenti di lavori e servizi, edilizia, servizi esterni), che hanno portato vantaggi ed agevolazioni a soggetti collegati, a vario titolo, direttamente o indirettamente, con i sodalizi criminali egemoni nell’area di -OMISSIS-.
2. – I ricorrenti – nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco e Consiglieri eletti del Comune di -OMISSIS- – hanno impugnato il decreto di scioglimento del consiglio comunale e gli atti presupposti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, nonché il vizio di eccesso di potere sotto più profili.
Con un primo motivo di ricorso, è stata dedotta l’insussistenza dei presupposti ai quali l’art. 143 del d.lgs. n. 167 del 2000 subordina l’emanazione del provvedimento di scioglimento, attesa la ritenuta assenza, nel caso di specie, di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata.
La dedotta inidoneità probatoria ricorrerebbe, nello specifico, con riferimento a tutte le vicende ed argomentazioni poste dall’amministrazione alla base del provvedimento impugnato, che sono state contestate dai ricorrenti.
È stato dedotto, inoltre, che il provvedimento di scioglimento, oltre a non indicare in maniera puntuale i condizionamenti e le collusioni determinanti l’alterazione del procedimento di formazione della volontà dell’ente, degli organi elettivi ed il pregiudizio alla sicurezza pubblica, non abbia tenuto in alcun conto l’intensa attività dell’amministrazione per contrastare il fenomeno mafioso.
Con il secondo motivo, è stata lamentata l’inconsistenza delle argomentazioni di cui alla relazione della commissione d’accesso, sinteticamente richiamate in quella prefettizia ed in quella ministeriale, e che si ripercuoterebbe su tutti i provvedimenti conseguentemente assunti, anch’essi viziati per le medesime ragioni.
Da ultimo, è stato dedotto che nel corso della consiliatura guidata dal Sindaco, non solo non sarebbe emerso alcun complessivo quadro fattuale concreto univoco e rilevante atto a compromettere il regolare funzionamento dell’ente locale, ma si sarebbero anche concretizzate circostanze e risultati essi sì univocamente indicativi di una gestione efficiente, efficace e virtuosa della cosa pubblica e dunque di per sé del tutto incompatibili con gli infondati asserti riportati nella relazione ministeriale.
3. – Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, nonché il Comune di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto nel merito dell’azione proposta.
4. – Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 19 luglio 2024, è stata disposta l’acquisizione, con le cautele di legge, degli atti della procedura in esame (in particolare delle relazioni del Prefetto di -OMISSIS- e della Commissione di accesso) privi di oscuramenti e completi della documentazione allegata.
5. – Con successivo atto di motivi aggiunti i ricorrenti hanno formulato ulteriori motivi di impugnazione nei confronti del provvedimento di scioglimento e degli atti presupposti.
6. – Le Amministrazioni costituite hanno eccepito la tardività della proposizione dei motivi aggiunti e ne hanno chiesto, comunque, il rigetto nel merito.
7. – All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. – Il ricorso e i motivi aggiunti, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati nel merito.
Il Collegio può, quindi, prescindere dall’analisi delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento ad entrambi gli atti.
9. – Prima di analizzare i singoli motivi di ricorso, appare utile richiamare alcuni dei principi che la giurisprudenza ha enunciato con riguardo al provvedimento di scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.
Tale provvedimento non è una misura di carattere sanzionatorio, bensì preventivo, ed è volto ad affrontare una situazione emergenziale al fine di salvaguardare l’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata ( cfr . Corte Cost., 19 marzo 1993 n. 103; Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9149).
Conseguentemente, per l’emanazione del relativo provvedimento, è sufficiente la presenza di elementi indizianti, che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto inquinante tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato.
In questa logica, trovano giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l’Amministrazione e la possibilità di dare rilievo anche a situazioni non traducibili in addebiti personali sul piano penale, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata.
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che il quadro fattuale posto dall’amministrazione a sostegno del provvedimento di scioglimento va valutato non atomisticamente, ma nella sua complessiva valenza dimostrativa, dovendosi tradurre in un prudente apprezzamento in grado di lumeggiare le situazioni di condizionamento e di ingerenza nella gestione dell’ente che la norma intende prevenire ( cfr ., tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96).
Il potere riservato all’Amministrazione nell’apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione di scioglimento è – come detto – particolarmente ampio, andando anche oltre le responsabilità personali dei singoli amministratori: ciò si traduce in una valutazione complessiva dello stato dell’apparato burocratico mediante un giudizio globale e sintetico che deve evidenziare degli elementi « concreti, univoci e rilevanti » di collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso, non potendosi ricorrere al commissariamento nei casi di gestione meramente inefficiente o inefficace.
L’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, al comma 1, infatti, richiede che la situazione di condizionamento dell’ente locale da parte della criminalità sia resa evidente da elementi “concreti, univoci e rilevanti”, che assumano valenza tale da determinare “un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”.
Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono, quindi, caratterizzarsi (i) per concretezza, essere, cioè, assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; (ii) per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; e (iii) per rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 30 giugno 2022, n. 5460).
Agli ampi margini valutativi riservati all’Amministrazione in merito agli elementi che possono costituire indice di collegamenti diretti o indiretti fra i vertici dell’ente e la criminalità organizzata o forme di condizionamento, consegue che il sindacato sulla legittimità dei provvedimenti adottati si incentri sui profili dell’eccesso di potere, quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla ragionevolezza del momento valutativo, alla congruità e proporzionalità al fine perseguito.
In sede giurisdizionale non è, inoltre, necessario, un puntiglioso e cavilloso accertamento di ogni singolo episodio, più o meno in sé rivelatore della volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né delle responsabilità personali, anche penali, di questi ultimi ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 24 giugno 2020, n. 4074).
10. – Ciò premesso, e venendo ora al merito del ricorso, il Collegio ritiene che il provvedimento di scioglimento impugnato in giudizio resista alle plurime censure mosse dai ricorrenti.
10.1. – Si premette, anzitutto, che tale provvedimento ha correttamente esposto, nella propria motivazione, il duplice momento valutativo richiesto, sotto il profilo logico, dalla previsione di cui all’art. 143 del d.lgs. n. 167 del 2000 ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 26 settembre 2019, n. 6435).
Il provvedimento, infatti:
a) ha, dapprima, indicato plurime circostanze di fatto che, valutate nel loro insieme, ragionevolmente rivelano l’esistenza di collegamenti e condizionamenti degli amministratori locali da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso;
b) ha, poi, descritto una serie di anomalie e irregolarità riscontrate nell’azione amministrativa dell’ente locale, le quali, se valutate anch’esse nel loro complesso e non atomisticamente, dimostrano, in modo plausibile, come i predetti collegamenti e condizionamenti abbiano effettivamente determinato un’alterazione del procedimento di formazione della volontà dell’ente locale, piegandolo agli interessi della criminalità organizzata.
10.2. – Più in dettaglio, l’esistenza di un collegamento, diretto o indiretto, degli amministratori del Comune di -OMISSIS- con la criminalità organizzata è stata desunta da quattro elementi:
i) il sostegno prestato dalla cosca di ‘ndrangheta storicamente egemone sul territorio di -OMISSIS- al Sindaco, avv. -OMISSIS-, e alla sua lista in occasione del turno elettorale straordinario del 21 ottobre 2018;
ii) l’esistenza di rapporti parentali tra esponenti delle locali consorterie e gli amministratori del Comune, a cui si aggiungono comprovate, plurime frequentazioni conviviali tra i parenti più stretti dei predetti amministratori ed esponenti delle locali consorterie, interessati anche da reati associativi;
iii) l’avvenuto acquisto, da parte dell’avv. -OMISSIS-, di un’autovettura formalmente intestata alla suocera di due esponenti apicali della locale criminalità organizzata, pochi giorni prima che l’autovettura stessa fosse attinta da un provvedimento di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria;
iv) l’esistenza di analoghi rapporti e frequentazioni anche nei confronti di alcuni dipendenti comunali.
10.3. – Il secondo elemento, consistente nelle criticità dell’attività dell’ente locale rivelatrici dello sviamento rispetto al perseguimento dell’esclusivo interesse del bene pubblico a vantaggio delle consorterie, è suffragato dai cinque macro-elementi indiziari:
i) nel settore della gestione di appalti e affidamenti diretti di lavori e di servizi di interesse pubblico, sono emerse gravi irregolarità, contraddistinte da affidamenti di servizi, artificiosamente frazionati, prorogati o duplicati e da procedure operative che, anche in violazione dei principi di rotazione e di concorrenza, hanno favorito continuativamente soggetti e imprese riconducibili o comunque contigue alle cosche ‘ndranghetiste che esercitano il potere criminale sul territorio di -OMISSIS-;
ii) nel predetto settore vi è stato un deciso intervento del vertice politico con una sorta di «sovrintendenza» sui lavori e sulle opere eseguite che attesta oltre alla conoscenza da parte dello stesso primo cittadino delle dinamiche sottese a tale strategico ambito di attività anche un’illegittima ingerenza dell’organo politico nelle attività di competenza dell’apparato burocratico;
iii) la sostanziale carenza di controlli nelle procedure oggetto di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), in particolar modo in relazione ad attività extra alberghiere, che hanno favorito svariate strutture riconducibili a soggetti pregiudicati;
iv) gli anomali ritardi da parte dei competenti uffici comunali nella repressione delle irregolarità urbanistiche ascrivibili a soggetti a vario titolo riconducibili o contigui alle consorterie criminali operanti nel territorio di -OMISSIS- e, in un caso, legati da stretti rapporti di parentela con uno degli assessori comunali;
v) la vicenda relativa al custode del cimitero - riconducibile per rapporti parentali ad un assessore comunale – assegnatario dell’incarico sebbene fosse stato deferito alla procura della Repubblica di -OMISSIS- per i reati di truffa e peculato. Lo stesso è stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per aver eseguito all’interno del cimitero estumulazioni non autorizzate al fine di riutilizzare alcuni loculi e destinarli ai defunti riconducibili a soggetti appartenenti alla locale cosca, nonché agli stessi amministratori comunali. Il suddetto dipendente inoltre, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio per truffa ai danni del Comune di -OMISSIS-, ha ricevuto dall’attuale Sindaco una benemerenza per «abnegazione al lavoro».
11. – Il Collegio ritiene che il quadro ricostruttivo delineato dall’Amministrazione alla luce dei predetti elementi sintomatici non venga scalfito dalle censure svolte nel ricorso e nei motivi aggiunti (che possono di seguito essere congiuntamente analizzate, attesa la loro stretta connessione).
12. – In primo luogo, non viene smentita, né ridimensionata la significatività dell’elemento indiziario rappresentato dall’appoggio prestato dalla cosca di ‘ndrangheta dei -OMISSIS- (storicamente egemone sul territorio di -OMISSIS- e legata alla -OMISSIS-) all’avv. -OMISSIS- e alla sua lista in occasione delle elezioni del 2018.
12.1. – Tale appoggio emerge:
a) dalle risultanze delle indagini condotte dalla DDA di Catanzaro nell’ambito del procedimento c.d. “-OMISSIS-” e, in particolare, da una conversazione (intercettata qualche giorno prima delle elezioni) tra l’esponente di spicco della cosca dei -OMISSIS- e un avvocato, nel corso della quale il primo dichiarava espressamente che le persone a lui vicine avrebbero votato per l’avv. -OMISSIS- e che sua moglie avrebbe votato, nell’ambito della stessa lista di supporto all’avv. -OMISSIS-, un altro candidato (che poi è divenuto assessore) per via delle relazioni di amicizia che li legavano; per di più, nella parte finale della conversazione, il predetto esponente apicale della cosca chiede al suo interlocutore di comunicargli i dati precisi delle persone da votare in modo da poterli “girare” ai soggetti del proprio enturage ;
b) dal fatto che tra i vari sottoscrittori della lista dell’avv. -OMISSIS- figurano anche le sorelle di due soggetti affiliati alla ‘ndrina -OMISSIS-.
12.2. – I ricorrenti osservano, in via difensiva, che né il Sindaco, né altri consiglieri o dipendenti comunali siano stati coinvolti nell’operazione “-OMISSIS-” della DDA.
Deve, al riguardo, evidenziarsi come il mancato coinvolgimento del Sindaco nelle predette indagini penali sia un dato non decisivo ai fini della verifica dei presupposti per lo scioglimento del Comune, in quanto l’Amministrazione ben può attribuire peso a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente, l’ipotesi della soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata.
12.3. – Quanto alla conversazione intercettata tra l’esponente apicale della cosca dei -OMISSIS- e un avvocato, i ricorrenti affermano che trattasi di un semplice scambio interlocutorio, privo di rilevanza.
Dalle parole del boss trasparirebbe anche una valutazione negativa nei confronti dell’avv. -OMISSIS-.
Osserva, per contro, il Collegio che dalla trascrizione integrale della conversazione (depositata in giudizio dai ricorrenti con i motivi aggiunti) emerge sì che il predetto esponente apicale della cosca definisce l’avv. -OMISSIS- come “ragazzino”, ma risulta altrettanto chiaro che egli è intenzionato a dargli il proprio voto (“ no ma noi … a -OMISSIS- … glielo diamo il voto perché … ”) e che fornirà indicazioni in tal senso anche ad altri soggetti a lui vicini (“ eh me li date ora o me li date dopo... me li date gli ultimi giorni… così glieli giro ”).
Il predetto esponente apicale riferisce, inoltre, che sua moglie darà il voto ad una candidata della lista dell’avv. -OMISSIS-, in quanto è amica di lunga data della madre della stessa (“ a parte che mia moglie glielo vuole dare [il voto] alla figlia di -OMISSIS-… ”; “… eh si sono amici da una vita ”).
Tale conversazione, dunque, non può essere derubricata a “semplice scambio interlocutorio” in cui vengono espresse “valutazioni personali e familiari piuttosto che di un sostegno orchestrato dalla cosca”, come affermano i ricorrenti.
Essa assume, al contrario, rilievo centrale ai fini del presente giudizio, anche perché il protagonista di tale conversazione compare poi in numerose altre circostanze indiziarie che verranno di seguito analizzate.
Deve, peraltro, osservarsi come il palesato appoggio del clan ad una certa lista di candidati rappresenti un indice presuntivo del fatto che il medesimo clan possa poi interferire sull’amministrazione dell’ente, una volta che tale lista vinca le elezioni ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).
13. – Non convincenti si rivelano anche le deduzioni difensive volte a contestare la valenza dei rapporti parentali e delle frequentazioni tra gli amministratori del Comune e gli esponenti delle locali consorterie.
Osservano i ricorrenti che, secondo giurisprudenza consolidata, il vincolo parentale non potrebbe avere, di per sé, alcuna rilevanza, se non vengono dimostrati anche comportamenti di collusione o di particolare frequentazione tra gli amministratori ed i loro parenti, tali da condizionare l’attività amministrativa.
13.1. – Rileva per contro il Collegio che, nel caso di specie, la proposta del Ministro non si è affatto limitata a descrivere le relazioni parentali esistenti tra gli amministratori locali e soggetti vicini alle cosche mafiose, ma ha anche evidenziato la sussistenza di comprovati rapporti di frequentazione fra i parenti stretti dell’avv. -OMISSIS- e di un assessore con i parenti di noti esponenti della locale criminalità organizzata.
La proposta ministeriale richiama, sul punto, la relazione prefettizia e della commissione d’indagine, nella parte in cui riproducono varie immagini fotografiche, le quali ritraggono (i) la moglie dell’esponente apicale della cosca dei -OMISSIS- (ossia il soggetto protagonista dell’intercettazione sopra menzionata), (ii) la moglie dell’avv. -OMISSIS- e (iii) la madre di un assessore (amica della moglie del maggiorente della cosca, come risulta dalla predetta intercettazione), mentre festeggiano assieme il compleanno e cenano ad un ristorante.
Tali immagini appaiono ragionevolmente idonee a dimostrare la frequentazione e la convivialità di rapporti fra i parenti stretti dell’avv. -OMISSIS- e dell’assessore con i parenti di noti esponenti della locale criminalità organizzata.
Tali immagini assumono un rilevante valore indiziario, soprattutto se messe in correlazione con la circostanza, sopra descritta, relativa all’appoggio fornito alla lista elettorale dell’avv. -OMISSIS- da parte della ‘ndrina -OMISSIS-: da un lato, infatti, vi è la dichiarazione del maggiorente della ‘ndrina che manifesta il proprio voto, e quello del suo entourage , per la lista dell’avv. -OMISSIS- e, dall’altro lato, emerge una frequentazione tra la moglie del medesimo, la madre di un assessore e la moglie del predetto maggiorente della cosca.
Le due circostanze, se analizzate congiuntamente, confermano la valenza indiziaria una dell’altra e appaiono, conseguentemente, sintomatiche – secondo il criterio del “più probabile che non” – dell’esistenza di un collegamento diretto o indiretto degli amministratori locali con la criminalità organizzata ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2020, n. 3067).
Si osserva, peraltro, come non corrisponda al vero che gli scatti fotografici citati risalgano a periodi molto precedenti al 2018 (e quindi siano precedenti alle consultazioni elettorali che hanno eletto il Sindaco e il predetto assessore), come affermato in ricorso, in quanto almeno due di essi risultano scattati nel 2019 e nel 2020.
Né assume rilievo il fatto che tali foto provengano “ da un dossier confezionato ad arte da un giornalista del vibonese, già più volte denunciato ”, perché le foto stesse sono state pubblicate sui social network dalle medesime persone in esse immortalate.
13.2. – Le citate immagini, unite alla conversazione intercettata di cui si è detto, appaiono anche idonee a suffragare la valenza indiziaria dei rapporti parentali tra amministratori locali ed esponenti dell’‘ndrangheta.
Al riguardo si osserva che, anche a voler - per ipotesi - ritenere fondate le deduzioni difensive svolte in atti dai ricorrenti in relazione ai rapporti parentali, rimane comunque non contestato il fatto:
- che un consigliere di maggioranza è cugino dell’esponente apicale della ‘ndrina dei -OMISSIS-, ossia del soggetto che, nella citata conversazione, aveva espresso il proprio appoggio alla lista elettorale del Sindaco;
- e che un altro consigliere è coniugato, oggi separato, con un soggetto ritenuto affiliato alla medesima ‘ndrina -OMISSIS- e che annovera precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, già sottoposto a misura di sorveglianza speciale di P.S.
Tali rapporti parentali proprio con esponenti della ‘ndrina dei -OMISSIS- non possono non assumere valenza sintomatica, nel caso di specie, se letti unitamente alla riscontrata frequentazione dei parenti degli amministratori locali con parenti di esponenti apicali della medesima ‘ndrina.
14. – Anche la vicenda afferente all’acquisto dell’autovettura, da parte dell’avv. -OMISSIS-, non può essere tacciata di irrilevanza, come affermano i ricorrenti.
Innanzitutto, si osserva che l’avv. -OMISSIS- ha acquistato la predetta autovettura proprio dalla suocera dell’esponente apicale della ‘ndrina dei -OMISSIS-, protagonista della più volte citata intercettazione in cui esprime il suo appoggio per la lista elettorale del candidato poi divenuto Sindaco.
È pur vero che l’acquisto in questione è avvenuto “ nel lontano gennaio del 2007 ”, come dedotto dall’avv. -OMISSIS-, ma certamente non rileva il fatto che a quell’epoca costui “ neppure sognava di fare il sindaco della città -OMISSIS- ”, perché in quel momento egli era già attivo in politica, in quanto consigliere di maggioranza eletto nelle elezioni amministrative del 2006, come rappresentato dall’avvocatura erariale.
Dalla documentazione versata in atti, inoltre, non risulta affatto dimostrato che in occasione dell’acquisto dell’auto non vi sia stato “ alcun tipo di contatto tra l’acquirente e il precedente proprietario ”, come asserito dal ricorrente.
In giudizio è stata, infatti, prodotta una fattura commerciale emessa da un concessionario di Catanzaro, che attiene solamente al compenso (euro 665,00) versato per lo svolgimento delle pratiche necessarie per il trasferimento di proprietà, e non quindi una fattura dell’acquisto dell’auto tra il ricorrente e il concessionario stesso.
È stato poi prodotto un verbale della Guardia di Finanza, redatto in occasione di un controllo effettuato sulla suddetta autovettura, che riporta una dichiarazione dello stesso avv. -OMISSIS-, il quale riferisce di aver corrisposto una parte del prezzo di acquisto con assegni bancari non trasferibili intestati proprio direttamente alla precedente proprietaria, ossia alla suocera del boss della ‘ndrina dei -OMISSIS-.
Non appare quindi ragionevolmente credibile che l’avv. -OMISSIS- non sapesse con chi stava concludendo il contratto di compravendita dell’auto.
Il fatto, inoltre, che la Guardia di Finanza, in occasione del predetto controllo sull’autovettura, non abbia riscontrato alcuna irregolarità amministrativa nell’acquisto effettuato, non elimina il fatto che tale acquisto sia avvenuto in circostanze di tempo oltremodo singolari, perché intercorso proprio pochi giorni prima che l’auto venisse sottoposta al provvedimento di sequestro giudiziario dal Tribunale di -OMISSIS- (sequestro poi convertito in confisca, divenuta definitiva), a carico del più volte menzionato esponente della ‘ndrina dei -OMISSIS-.
Questa vicenda, dunque, se letta unitamente agli altri elementi indiziari segnalati nella proposta ministeriale, contribuisce a completare un quadro ragionevolmente sintomatico nel senso indicato dall’Amministrazione.
15. – Le osservazioni sin qui svolte portano, così, a concludere che i quattro elementi indiziari citati nella proposta ministeriale – ossia (i) il sostegno alla lista elettorale da parte della ‘ndrina egemone sul territorio, (ii) le relazioni parentali tra amministratori ed esponenti delle cosche, (iii) i rapporti di frequentazione e convivialità tra gli stessi e, infine, (iv) l’acquisto dell’autovettura da un parente di un esponente apicale del clan – valutati non atomisticamente, bensì nel loro complesso, gli uni alla luce degli altri, appaiono idonei a supportare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, il giudizio dell’Amministrazione in merito all’esistenza di collegamenti, diretti o indiretti, tra amministratori locali e soggetti affiliati o vicini alla criminalità mafiosa.
16. – Si può passare ora all’analisi delle censure svolte dai ricorrenti in merito alle plurime irregolarità amministrative descritte nella proposta ministeriale a dimostrazione dell’avvenuta compromissione dell’attività dell’ente locale a vantaggio degli interessi delle locali consorterie criminali.
16.1. – Si ricorda, in proposito, che la proposta del Ministro ha indicato sul punto: i) le irregolarità nel settore della gestione di appalti e affidamenti diretti di lavori e di servizi di interesse pubblico; ii) l’intervento del vertice politico con una sorta di «sovrintendenza» sui lavori e sulle opere eseguite; iii) la carenza di controlli nelle procedure oggetto di segnalazioni certificate di inizio attività in relazione ad attività extra alberghiere; iv) gli anomali ritardi da parte dei competenti uffici comunali nella repressione delle irregolarità urbanistiche ascrivibili a soggetti a vario titolo riconducibili o contigui alle consorterie criminali; v) la vicenda relativa al custode del cimitero.
16.2. – Con riferimento alle anomalie negli affidamenti di lavori e servizi, i ricorrenti svolgono circostanziate contestazioni volte, in sintesi, a dimostrare la piena legittimità delle singole procedure di affidamento e il non dovuto controllo sulle operazioni a valle di esecuzione delle commesse.
Con riferimento, in particolare, alla circostanza, evidenziata dalla proposta ministeriale, secondo cui, dalle risultanze dell’operazione “ -OMISSIS- ” della DDA di Catanzaro, a partire dal 2019 buona parte degli affidamenti di lavori e servizi sia stata appannaggio di imprese riconducibili alle cosche facenti parte de “il -OMISSIS-”, i ricorrenti evidenziano che nessuno degli amministratori del Comune di -OMISSIS- sia stato convolto nella anzidetta operazione e che le dedotte influenze – lungi dall’interessare solamente il predetto Ente – avrebbero investito, in realtà, vari enti pubblici, sicché non potrebbero essere addossate responsabilità in capo agli amministratori di -OMISSIS-, se poi di fatto quegli operatori che facevano parte della ricostruita struttura criminale sono entrati in contatto con diversi enti pubblici.
Quanto all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria (che la proposta ministeriale afferma essere stato artificiosamente frazionato in due appalti al fine di poterlo affidare in via diretta ad una impresa intranea ad ambienti ‘ndranghestisti), i ricorrenti deducono in via difensiva che (a) il frazionamento era pienamente legittimo, (b) che l’impresa affidataria è stata da sempre inserita nella whitelist della Prefettura di -OMISSIS- e solamente dal 14 aprile 2023 è stata interessata da annotazione ai sensi art. 94 bis, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e (c) che, in ogni caso, anche la prefettura di -OMISSIS- si sarebbe servita del medesimo operatore per lo svolgimento di alcune lavorazioni.
Con riferimento, poi, all’appalto concernente il servizio di conduzione, gestione, manutenzione del sistema depurativo argani e impianti di sollevamento (rispetto al quale la proposta ministeriale contesta che la società appaltatrice abbia affidato, senza alcuna autorizzazione, lo smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione a svariate imprese, una delle quali gravata da interdittiva antimafia all’epoca dell’affidamento, mentre un’altra è risultata contigua ad una cosca criminale e destinataria), i ricorrenti affermano che la possibilità per l’aggiudicatario di affidare in subappalto lo smaltimento dei fanghi fosse espressamente ammessa dal contratto e che gli uffici comunali siano rimasti estranei alle scelte legate alle modalità operative del servizio stante l’ampia operatività del raggio di azione dell’impresa affidataria del servizio. Impresa di cui peraltro si servono anche altri comuni della medesima provincia.
Quanto ai lavori della procedura di somma urgenza a seguito degli eventi atmosferici calamitosi che hanno colpito -OMISSIS- nel dicembre 2020 (che la proposta ministeriale afferma essere stati di fatto eseguiti da operai intranei alla ‘ndrina dei -OMISSIS-), i ricorrenti contestano che tali soggetti siano stati incaricati dalle imprese assegnatarie dei lavori commissionati dal Comune.
16.3. – Tali censure non sono suscettibili di favorevole apprezzamento.
In primo luogo, le stesse non sono idonee a smentire la rilevante pregnanza della circostanza che, a partire dal 2019, un rilevante numero di affidamenti di lavori e servizi sia stata appannaggio di tre imprese riconducibili alle cosche facenti parte de “il -OMISSIS-” e operanti, rispettivamente, nel settore della manutenzione della pubblica illuminazione, della rete fognaria e idrica, della refezione scolastica e della manutenzione stradale.
Le indagini condotte dalla DDA di Catanzaro hanno rilevato che “ -OMISSIS- è la sommatoria di questa organizzazione in ‘ndrine ed esprime la possibilità di utilizzazione degli uomini e dei mezzi secondo le migliori abitudini ed utilità, è così che si utilizzano le ditte e gli imprenditori contigui alla struttura per contaminare il tessuto economico ”.
Le stesse indagini hanno messo in evidenza che il “caso emblematico” di questa contaminazione è proprio quello dei titolari delle tre imprese sopra citate, grazie ai quali “ la struttura criminale ha “invaso” rispettivamente il settore degli appalti ospedalieri, scolastico, e di accoglimento migranti, il settore edilizio, il settore della manutenzione idrica ed elettrica negli enti comunali nonché il settore della gestione dei rifiuti urbani [omissis]. Emerge quindi un capillare controllo e potere sul territorio, il terrore e l’omertà della gente, la finalità e anzi l’attuazione di ingiusti profitti su estorsioni e i tentacoli sugli appalti e su qualsiasi fonte di ricchezza ” (decreto di fermo di indiziato di delitto dell’8 maggio 2023, emesso nell’ambito del procedimento penale denominato “-OMISSIS-”).
Ebbene, la Commissione di indagine ha riscontrato autonomamente – inter alia – che nel corso dell’attuale consiliatura sono stati ben 61, e per un corrispettivo complessivamente superiore a 450.000 euro, gli affidamenti diretti avvenuti in favore della prima impresa attiva nel settore della manutenzione della pubblica illuminazione.
È stato, poi, accertato che la predetta impresa presenta aderenze con la criminalità organizzata, come diffusamente evidenziato nella relazione della commissione di accesso.
Quanto al servizio di refezione scolastica per gli anni dal 2020 al 2024, la commissione ha rilevato che lo stesso è stato affidato ad una impresa, la quale, alla luce delle evidenze emerse nell’indagine penale, aveva stretto con altre due imprese del settore una “ strategia criminale posta in essere per abbattere la concorrenza attraverso un “cartello di imprese” che agiva in regime di “oligopolio” imponendo al mercato il prezzo di acquisto di servizi […]. La ripartizione dei settori era stabilita attraverso un accordo con la criminalità organizzata che interveniva ab origine chiarendo le rispettive zone di competenza ”.
Nel corso delle medesime indagini è emerso che il socio occulto dell’impresa in questione, fratello del titolare formale, è un imprenditore di riferimento della ‘ndrina di -OMISSIS-
Il valore indiziario di queste circostanze, agli stretti fini dello scioglimento del Comune, non può essere certamente smentito dal fatto – dedotto dai ricorrenti – che gli amministratori del Comune non siano stati coinvolti nelle indagini penali, ovvero che tali imprese abbiano svolto il medesimo servizio per altri enti pubblici.
L’odierna vicenda contenziosa, infatti, non afferisce alle responsabilità penali degli amministratori locali, essendo oggetto di giudizio la validità di una misura di carattere preventivo e non sanzionatorio.
Ciò che qui primariamente rileva, piuttosto, è il fatto che imprese riconducibili alla criminalità organizzata di tipo mafioso siano riuscite ad essere destinatarie di un rilevante numero di affidamenti diretti da parte dell’ente locale in spregio al principio di rotazione.
Come già ritenuto dalla giurisprudenza, infatti, la vicinanza delle imprese alla consorteria appare elemento sufficiente a far rientrare detti affidamenti tra i “seri indizi” in ordine all’influenza mafiosa sull’amministrazione comunale ( cfr ., in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 24 giugno 2020, n. 4074).
Con riferimento, poi, alla contestata violazione del principio di rotazione degli affidamenti, non appaiono convincenti le deduzioni difensive dei ricorrenti, secondo cui tali lavori sarebbero stati affidati “a monte” a mezzo di gare aperte, nelle quali però il capitolato speciale, oltre ai lavori ordinari e straordinari che prevedevano la corresponsione di un canone fisso mensile, contemplava anche la possibilità di affidare direttamente lavori extra-contratto.
Il numero rilevante di tali affidamenti “extra-contratto”, così come l’ingente corrispettivo pagato per essi, infatti, non preclude di ritenere che tale meccanismo sia stato appositamente strutturato per eludere l’applicazione del principio di rotazione al fine di favorire imprese intranee alla criminalità organizzata.
Non assume, inoltre, alcun valore scriminante il fatto, rappresentato dai ricorrenti, che con un recente provvedimento il Ministro dell’Interno abbia respinto la richiesta ex art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000, fatta dalla Prefettura ai danni dell’amministrazione del Comune di -OMISSIS-, ossia il Comune nel quale sarebbe maggiormente attiva la “-OMISSIS-” di cui si è sopra detto.
Il Comune di -OMISSIS- e quello di -OMISSIS- sono tra loro differenti, così come sono evidentemente differenti gli indizi fattuali che sono stati posti alla base della valutazione di scioglimento compiuta per gli stessi.
16.4. – Non colgono nel segno nemmeno le censure inerenti l’appalto concernente il servizio di conduzione, gestione, manutenzione del sistema depurativo argani e impianti di sollevamento, ricadenti nel Comune di -OMISSIS- (rispetto al quale la proposta ministeriale contesta che la società appaltatrice abbia affidato, senza alcuna autorizzazione, lo smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione a svariate imprese, una delle quali gravata da interdittiva antimafia all’epoca dell’affidamento, mentre un’altra è risultata contigua ad una cosca criminale e destinataria).
A prescindere, infatti, dal verificare se il subappalto per tale tipologia di servizio fosse espressamente ammesso, o meno, alla luce delle plurime disposizioni contrattuali che si sono succedute nel tempo (circostanza negata dalla commissione di accesso e affermata invece dai ricorrenti), appare assorbente il fatto che il Comune non abbia verificato chi effettuava lo smaltimento di tali rifiuti e quale fosse il sito presso il quale gli stessi venivano conferiti, non impedendo così che imprese controindicate, intranee alla criminalità di stampo mafioso, si ingerissero nell’esecuzione della commessa.
16.5. – Non fondate appaiono anche le censure relative alla procedura di somma urgenza a seguito degli eventi atmosferici calamitosi che hanno colpito -OMISSIS- nel dicembre 2020.
Ad avviso del Ministero dell’Interno, i lavori in questione, sebbene assegnati ad alcune imprese indicate nella perizia di somma urgenza, risultano essere stati in parte eseguiti, come accertato dalla guardia di finanza di -OMISSIS-, da soggetti intranei alla cosca -OMISSIS-, che non risultavano nemmeno dipendenti delle medesime imprese assegnatarie.
Gli stessi mezzi meccanici utilizzati per l’esecuzione di tali lavori risultano tutti intestati a membri della locale famiglia di ‘ndrangheta.
I ricorrenti asseriscono che ci si troverebbe di fronte ad un “ clamoroso errore di imputazione ”, atteso che il Comune non ha effettuato, né avrebbe potuto effettuare, un’attività di rimozione del fango dalle cunette a bordo strada di un’arteria stradale provinciale, la cui manutenzione sarebbe stata di competenza della Provincia.
Ritengono, quindi, che si sia trattato di un lavoro eseguito all’interno del territorio comunale “ verosimilmente dall’amministrazione provinciale o da un privato, su strada provinciale ”.
Queste deduzioni, per la loro genericità, non sono idonee a fornire una spiegazione alternativa plausibile rispetto a quella formulata dall’Amministrazione.
Non può essere, infatti, seriamente credibile – quantomeno alla luce degli elementi presenti in questo giudizio – che i predetti soggetti si siano attivati spontaneamente a titolo gratuito con automezzi ed escavatrici, né che il Sindaco (che in quella giornata era presente sui luoghi interessati al fine di coordinare gli interventi, come indicato dalla relazione della commissione di accesso), non sappia indicare con precisione quale sia stato l’ente, in tesi diverso dal Comune e dalle imprese affidatarie dei lavori di rispristino, ad averli formalmente incaricati di effettuare i predetti lavori.
Appare, dunque, maggiormente verosimile la ricostruzione fattuale operata dall’Amministrazione, che si fonda peraltro sulle risultanze di un verbale della Guardia di Finanza, la quale, nel corso di controllo eseguito il 4 dicembre 2020 alle ore 11, ha constatato che “ i lavori tra P.zza Annunziata e il Comando Stazione dei Carabinieri – affidati alla ditta -OMISSIS- – di fatto erano effettuati da altri soggetti non dipendenti della citata ditta ”.
Soggetti poi identificati in membri della famiglia -OMISSIS-, di cui sopra si è ampiamente detto, che si avvalevano di automezzi meccanici intestati anch’essi a membri della medesima famiglia.
Circostanza, quest’ultima, a sua volta accertata dalla Guardia di Finanza e supportata anche da rilevazioni fotografiche.
Risulta, pertanto, non implausibile la ricostruzione fattuale offerta dall’Amministrazione, così come appare ragionevole che la stessa sia stata ricondotta tra gli elementi sintomatici della capacità di intrusione della cosca di ‘ndrangheta egemone nel territorio negli affidamenti di lavori e servizi disposti dal Comune.
16.6. – Parimenti sintomatico si rivela l’affidamento diretto disposto dal Comune per lo svolgimento di cene istituzionali, in favore di un ristorante, la cui titolare è coniugata con un soggetto, gestore di fatto del ristorante, che in passato era stato imputato e arrestato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.
Le censure difensive dei ricorrenti non sono fondate, perché esse si concentrano sul fatto che il predetto soggetto sia stato poi assolto nel 2011 con formula piena (tanto da aver poi ottenuto anche un indennizzo di equa riparazione per ingiusta detenzione) e che il locale avesse tutti i titoli abilitativi e le certificazioni di legge.
In realtà, l’aspetto decisivo, ai fini che qui rilevano, è il fatto che tale esercizio commerciale fosse un luogo noto per essere abituale ritrovo di soggetti appartenenti alla locale cosca, utilizzato anche come luogo di incontri per meeting criminali, e che il Comune, nonostante ciò, abbia ritenuto ugualmente di affidare ad esso l’esecuzione di cene istituzionali.
Una simile decisione ha un elevato valore sintomatico della compromissione dell’attività dell’ente a vantaggio della criminalità organizzata. Appare ragionevole, dunque, che anche tale circostanza sia stata dedotta dall’Amministrazione a supporto del provvedimento di scioglimento.
16.7. – Da ultimo, deve essere osservato come nella proposta ministeriale sia stato addotto, quale ulteriore elemento sintomatico della compromissione dell’attività dell’ente, anche il fatto che il Sindaco – il quale nei propri atti afferma di essere “ stato sempre particolarmente attento al settore dei pubblici appalti ” (motivi aggiunti, p. 27) – non abbia in realtà posto in essere alcun intervento volto ad evitare che si procedesse sempre agli affidamenti diretti mediante contrattazione con un unico operatore economico (per la rilevanza di tale elemento ai fini che rilevano in questo giudizio, cfr . Tar Lazio – Roma, Sez. I, 26 luglio 2024, n. 15360).
17. – Oltre alle anomalie inerenti agli affidamenti di lavori e servizi, la proposta ministeriale ha richiamato anche i ritardi da parte dei competenti uffici comunali nella repressione delle irregolarità edilizie ed urbanistiche. Condotte, queste, che hanno favorito soggetti a vario titolo riconducibili o contigui alle organizzazioni criminali operanti nel territorio di -OMISSIS-.
Assume, al riguardo, particolare pregnanza l’inadempienza da parte dell’amministrazione nel dare effettiva esecutività ad un’ordinanza di demolizione per abusi edilizi emessa nei confronti di un esponente apicale della ‘ndrina dei -OMISSIS- (padre del soggetto che ha effettuato la più volte citata conversazione intercettata in occasione delle elezioni).
Le deduzioni difensive svolte in ricorso non colgono nel segno perché, se ci si limita a valutare gli aspetti squisitamente edilizi della vicenda, non appare contestabile che il Comune non abbia dato seguito all’ordinanza di demolizione emessa a carico del predetto soggetto.
Il fatto che costui sia stato poi assolto sul piano penale (perché non è stata raggiunta la prova che egli fosse l’autore materiale dell’abuso) non elimina la doverosità dell’azione comunale sotto il profilo della repressione in via amministrativa dello stesso, visto che l’abuso è stato ritenuto esistente anche dalla sentenza di assoluzione.
La vicenda, seppur di minor rilievo, appare comunque sintomatica in questo giudizio proprio per la persona protagonista della stessa, che come detto è uno dei vertici della ‘ndrina dei -OMISSIS-, egemone nel territorio di -OMISSIS-.
18. – Per le medesime ragioni, assume pregnanza anche la vicenda relativa al custode del cimitero assegnatario dell’incarico sebbene fosse stato deferito alla procura della Repubblica di -OMISSIS- per i reati di truffa e peculato.
Lo stesso è stato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per aver eseguito all’interno del cimitero estumulazioni non autorizzate al fine di riutilizzare alcuni loculi e destinarli ai defunti riconducibili a soggetti appartenenti proprio alla cosca dei -OMISSIS-.
È altresì emblematico che nel settembre 2020 il suddetto dipendente, nonostante risultasse destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio per truffa ai danni del Comune di -OMISSIS-, abbia addirittura ricevuto dall’attuale sindaco una benemerenza per «abnegazione al lavoro».
Non è conducente la difesa dei ricorrenti che affermano che il Comune, nel momento in cui ha assegnato la predetta benemerenza, non fosse a conoscenza delle controversie penali del medesimo, perché ciò dimostra l’assoluta superficialità dell’attività istruttoria compiuta, quando invece, proprio per il contesto ambientale nel quale si trova il Comune, sarebbe stato necessario porre grande attenzione per non esporre l’ente locale al rischio di manifestare all’esterno il plauso a soggetti contigui ad ambienti criminali.
19. – A ciò deve aggiungersi, infine, che non sono idonee a smentire la rilevanza indiziaria delle circostanze sopra descritte le eventuali iniziative di contrasto e ripristino della legalità poste in essere dal Comune, che sono state evocate dai ricorrenti in più passaggi degli atti difensivi.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che non può esigersi che il giudizio di permeabilità dell’ente al condizionamento esterno passi attraverso il bilanciamento dei ‘meriti’ e dei ‘demeriti’ ascrivibile alla gestione pubblica, in quanto “ l’eventuale allegazione di provvedimenti utilmente adottati dall’amministrazione comunale (….) non dimostra che l’inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l’insorgere di un condizionamento o di collegamento mafioso. D’altra parte, ‘… il condizionamento o il collegamento mafioso dell’ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell’interna attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l’adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l’intera collettività, secondo una logica compromissoria, ‘distributiva’, ‘popolare’, frutto di una collusione fra politica e mafia’ (Cons. Stato, sez. III, n. 4727/2018) ” (Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2023, n. 8270).
20. – Concludendo sul punto, ritiene il Collegio che tutti gli elementi indiziari sin qui descritti – ossia (i) irregolarità nell’affidamento di commesse di lavori ad imprese contigue all’ ‘ndrangheta, (ii) mancata esecuzione di provvedimenti edilizi volti a favorire soggetti intranei alla consorteria, (iii) episodi eclatanti come quelli dell’affidamento di cene istituzionali al ristorante noto per essere abituale ritrovo di soggetti appartenenti alla locale cosca, nonché quello relativo al dipendente addetto ai servizi cimiteriali – appaiano già di per sé ragionevolmente sintomatici, se valutati nel loro complesso, di una compromissione del buon andamento e della imparzialità dell’amministrazione comunale a vantaggio degli interessi delle consorterie criminali.
In altri termini, il Collegio ritiene che le plurime circostanze sopra evidenziate siano, già di per sé, sufficienti a giustificare la valutazione della permeabilità dell'attività dell'ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale giudizio.
E ciò a prescindere dalla verifica dell’effettiva sussistenza anche degli ulteriori elementi indiziari descritti dalla proposta ministeriale.
21. – Tale ultima conclusione esonera, quindi, il Collegio dall’esaminare le contestazioni svolte dai ricorrenti avverso tutti gli altri specifici episodi individuati nella proposta ministeriale e in quella prefettizia quali ulteriori sintomi della contaminazione dell’apparato amministrativo da parte della criminalità organizzata.
L’eventuale fondatezza di tali censure non determinerebbe, infatti, la caducazione dell’atto impugnato, che appare – come detto – sufficientemente supportato dalla riconosciuta valenza probatoria degli elementi indiziari supra analizzati ( cfr ., in fattispecie similare, Cons. Stato, n. 4074/2020 cit.; Tar Lazio Roma, sez. I, 10 gennaio 2019, n. 338).
22. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere conseguentemente respinti.
23. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti o le imprese menzionate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.