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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 10/12/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1151/2025 promossa da:
(c.f.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianfranco NUNZIATA (avv. .salerno.it) del Foro di Salerno ed Email_1 CP_1 elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Salerno in Via Irno n. 11
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del Controparte_2 Ministro in carica
CONTUMACE
e con Controparte_3 sede in Roma in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Renato Vestini ed elettivamente domiciliato in Rimini presso la sede dell'Istituto Provinciale sita a Rimini in via Macanno n. 25
RESISTENTE
OGGETTO
SERVIZIO PRE RUOLO NELLA SCUOLA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso − appartenente al personale docente ed Parte_1 immessa in ruolo nell'a.s. 2005\2006 come docente di Scuola dell'Infanzia e che ha continuato a prestare servizio come insegnante di Scuola dell'Infanzia fino all'a.s. 2023\2024 avendo ottenuto un passaggio di ruolo alla Scuola Secondaria di I grado − conveniva in giudizio le amministrazioni scolastiche per ottenere il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera della anzianità dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2023/2024 maturata nel ruolo della scuola materna in misura integrale anziché come sostenuto dal nei limiti della cd. CP_2 temporizzazione.
In fatto si legge nell'atto introduttivo del giudizio : “ …
1. La docente
[...]
ad oggi in servizio presso la scuola I.C. Ospedaletto (SA) di Coriano Parte_1 (RN) - classe di concorso A022 (italiano), è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2005/2006 come docente scuola infanzia;
2. Il 2009 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 259 - relativo all'immissione in ruolo presso la scuola infanzia - il quale riconosceva alla ricorrente ai fini giuridici ed economici prima posizione stipendiale;
3. Il 2024 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 55 (relativo alla scuola primaria/elementare) e poi il 2024 veniva emesso il decreto di ricostruzione della carriera n. 57 – relativo al passaggio di ruolo presso la scuola media (ora scuola di secondaria di primo grado) - il quale riconosceva alla ricorrente ai fini giuridici ed economici 15 anni;
4. Tale calcolo dell'anzianità è palesemente erroneo e pregiudizievole. Infatti, all'atto del passaggio di ruolo dalla scuola infanzia alla scuola secondaria di primo grado, l'Amministrazione resistente non ha riconosciuto per intero l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza (dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2023/2024), applicando illegittimamente il meccanismo della c.d. “temporizzazione” in luogo della corretta e integrale ricostruzione di carriera;
5. Quindi, la ricorrente ad oggi gode della fascia stipendiale 15 con prossimo scatto il 30.04.2027 atteso che all'atto del passaggio nei ruoli della scuola infanzia poi alle elementari e infine alle medie (ora secondaria di I grado), non si vedeva riconoscere l'intera anzianità precedentemente maturata, nei ruoli della scuola infanzia e primaria (dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2023/2024), ai fini della ricostruzione della carriera;
6. La ricorrente, come si evince dagli allegati versati in atti rilasciati dall'Amministrazione, ha lavorato in tutto ad oggi per più di 25 anni (pari a 9.400 gg. effettivi di servizio – di cui gg. 2066 di preruolo - decorrenti dall'a.s. 1999/2000 come emerge dagli atti rilasciati dall'Amministrazione) come docente nella scuola pubblica. Pertanto, ad oggi aveva diritto ad avere già la fascia stipendiale 21-27 mentre dalla busta paga risulta che avrà la predetta fascia stipendiale il 30.04.2027...”.
2 Le amministrazioni scolastiche convenute non si costituivano in giudizio a differenza dell' citato in giudizio in qualità di litisconsorte necessario . CP_3
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso merita integrale accoglimento .
Le ragioni della ricorrente circa il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera dell'intero servizio di ruolo prestato nella scuola materna sono state infatti condivise dalle Sezioni Unite della Cassazione che con sentenza n. 9144 del 06/05/2016 Rv. 639532-01 ( richiamata dalla conforme Cass. Sez. L. Ordinanza n. 8605 del 29/03/2024 Rv. 670539 - 01) hanno definitivamente chiarito in tema di passaggi di ruolo del personale docente, come per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.
La soccombenza determina la condanna del convenuto al pagamento CP_2 delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 07\10\2025 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contumacia del
[...]
ed in contraddittorio con l' : Controparte_2 CP_3
I) Disapplicato incidentalmente ogni atto amministrativo nella parte contrastante ed accertato e dichiarato , per le causali esposte in narrativa , il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2023/2024
CONDANNA il ad operare la Controparte_2 ricostruzione della carriera della docente con il Parte_1 riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali ed economici ed anche sul piano retributivo in forma integrale della pregressa anzianità di servizio prestata nella scuola dell'infanzia dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2023/2024 con conseguente pagamento di tutti gli arretrati stipendiali dal maturato al saldo oltre al maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria .
3 2) Condanna il convenuto, Controparte_2 al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali che si liquidano ai sensi del regolamento n.55 del 2014 in € 2.255,00 ( di cui € 294,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad € 260,33 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 10\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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