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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2186/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GALONI EMANUELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 06/12/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 15/11/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 10/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno con l'impegno di rispettarsi reciprocamente 2) Relativamente alla casa coniugale, sita in Latina (LT), via Pantanello n. 348, i coniugi concordano quanto segue: a)
Il Sig. riconosce alla Sig.ra la proprietà del 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile coniugale in quanto acquistato in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dei beni tra i coniugi. b) Nelle more del giudizio di separazione e divorzio,
l'immobile è stato messo in vendita al minor prezzo di Euro 360.000,00. I coniugi stabiliscono concordemente che l'immobile coniugale dovrà essere venduto in ogni caso entro il
31.12.2027, anche a prezzo più basso rispetto a quello sopra concordato ma sempre secondo i parametri di mercato. I Sig.ri e dichiarano sin da ora che non si Pt_1 Parte_2 opporranno alla vendita del bene al valore di mercato, seppure inferiore rispetto a quello da ultimo fissato. In caso di inadempimento delle obbligazioni sopra assunte, ovvero in caso di non accettazione di una proposta di acquisto dell'immobile coniugale al prezzo di mercato, anche inferiore a quello concordato, ovvero in caso di opposizione e/o rifiuto della relativa vendita, la parte inadempiente sarà tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., a titolo di penale a favore dell'altra parte al pagamento della somma di euro 20.000,00. c)
Fino alla vendita della casa coniugale, il Sig. continuerà a vivere nell'immobile, Parte_2 avendo la Sig.ra lasciato lo stesso e trasferito la propria residenza altrove presso Pt_1 una unità immobiliare condotta in locazione. Il Sig. si obbliga a mantenere, anche Parte_2
economicamente, il decoro e la funzionalità della proprietà. Le parti riconoscono e danno atto che sarà comunque facoltà della Sig.ra rientrare liberamente nell'immobile Pt_1
coniugale e ritrasferirvi la residenza sino alla vendita dello stesso, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento. In tale ultimo caso, le parti continueranno a vivere nell'immobile separatamente, la Sig.ra al piano terra ed il Sig. al piano seminterrato, Pt_1 Parte_2 con l'obbligo ciascuno di non entrare nell'appartamento dell'altro senza autorizzazione e/o consenso di questi. d) Il ricavato della vendita sarà diviso a metà tra i coniugi e la relativa quota, all'atto di vendita, sarà versata sui rispettivi conti correnti. Ciascun coniuge si obbliga con il presente atto a versare alla figlia il 25% della propria quota, Parte_3 direttamente sul conto di quest'ultima. La Sig.ra dichiara di aver già percepito dal Pt_1
Sig. la ulteriore somma di Euro 6.000,00, quale rimborso delle somme corrisposte Parte_2
per l'acquisto dell'auto di proprietà del Sig. nonché quale contributo per Parte_2
l'acquisto di altra automobile. e) I mobili e le suppellettili presenti nell'immobile vengono di comune accordo così suddivisi: tutto quanto presente nel piano superiore spetta alla Sig.ra mentre al Sig. viene attribuito tutto il mobilio presente nel piano Pt_1 Parte_2
seminterrato. I beni mobili presenti all'esterno, attrezzi agricoli e arredi da giardino, così come i beni presenti nel locale soffitta, saranno venduti ed il ricavato diviso a metà tra i coniugi. I coniugi, in regime di comunione dei beni, dichiarano di aver così provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali ed ogni questione inerente ai doni nuziali. 3) Per quanto riguarda le autovetture acquistate durante il matrimonio, ciascun coniuge è in possesso di quella di cui risulta essere intestatario, per cui le parti riconoscono e danno atto che la vettura Ford B-Max tg. FM310DH rimarrà in proprietà del Sig. e la vettura Skoda Parte_2
Fabia 1200 tg. CK903MK in proprietà della Sig.ra 4) Il conto corrente cointestato, Pt_1
n. 214969 presso la , resterà aperto e le entrate relative agli incentivi per Controparte_1 il fotovoltaico, accreditate sullo stesso, saranno divise equamente tra i coniugi con facoltà di ritiro della somma di propria spettanza. 5) In relazione alla figlia maggiorenne
[...]
i coniugi dichiarano che la stessa attualmente frequenta l'ultimo anno Parte_3
dell'Università ed è iscritta al Corso di Psicologia, svolge saltuariamente lavori a chiamata, per cui non ha una piena autonomia reddituale. Per tale motivo, i ricorrenti si obbligano entrambi a contribuire in pari misura a tutte le spese, siano esse mediche o di studio, necessarie alla figlia fino alla sua completa autosufficienza economica. 6) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2
a titolo di assegno divorzile, tramite accredito in c/c entro il giorno cinque di ogni Pt_1 mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT al 100% dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 30/06/1990 nel Comune di LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate congiuntamente dalle parti con note del 06/12/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 223, Parte II, Serie
A, dell'anno 1990); compensa le spese di causa.
Latina, 10/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GALONI EMANUELA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 06/12/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 15/11/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 10/12/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno con l'impegno di rispettarsi reciprocamente 2) Relativamente alla casa coniugale, sita in Latina (LT), via Pantanello n. 348, i coniugi concordano quanto segue: a)
Il Sig. riconosce alla Sig.ra la proprietà del 50% Parte_2 Parte_1 dell'immobile coniugale in quanto acquistato in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale dei beni tra i coniugi. b) Nelle more del giudizio di separazione e divorzio,
l'immobile è stato messo in vendita al minor prezzo di Euro 360.000,00. I coniugi stabiliscono concordemente che l'immobile coniugale dovrà essere venduto in ogni caso entro il
31.12.2027, anche a prezzo più basso rispetto a quello sopra concordato ma sempre secondo i parametri di mercato. I Sig.ri e dichiarano sin da ora che non si Pt_1 Parte_2 opporranno alla vendita del bene al valore di mercato, seppure inferiore rispetto a quello da ultimo fissato. In caso di inadempimento delle obbligazioni sopra assunte, ovvero in caso di non accettazione di una proposta di acquisto dell'immobile coniugale al prezzo di mercato, anche inferiore a quello concordato, ovvero in caso di opposizione e/o rifiuto della relativa vendita, la parte inadempiente sarà tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., a titolo di penale a favore dell'altra parte al pagamento della somma di euro 20.000,00. c)
Fino alla vendita della casa coniugale, il Sig. continuerà a vivere nell'immobile, Parte_2 avendo la Sig.ra lasciato lo stesso e trasferito la propria residenza altrove presso Pt_1 una unità immobiliare condotta in locazione. Il Sig. si obbliga a mantenere, anche Parte_2
economicamente, il decoro e la funzionalità della proprietà. Le parti riconoscono e danno atto che sarà comunque facoltà della Sig.ra rientrare liberamente nell'immobile Pt_1
coniugale e ritrasferirvi la residenza sino alla vendita dello stesso, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento. In tale ultimo caso, le parti continueranno a vivere nell'immobile separatamente, la Sig.ra al piano terra ed il Sig. al piano seminterrato, Pt_1 Parte_2 con l'obbligo ciascuno di non entrare nell'appartamento dell'altro senza autorizzazione e/o consenso di questi. d) Il ricavato della vendita sarà diviso a metà tra i coniugi e la relativa quota, all'atto di vendita, sarà versata sui rispettivi conti correnti. Ciascun coniuge si obbliga con il presente atto a versare alla figlia il 25% della propria quota, Parte_3 direttamente sul conto di quest'ultima. La Sig.ra dichiara di aver già percepito dal Pt_1
Sig. la ulteriore somma di Euro 6.000,00, quale rimborso delle somme corrisposte Parte_2
per l'acquisto dell'auto di proprietà del Sig. nonché quale contributo per Parte_2
l'acquisto di altra automobile. e) I mobili e le suppellettili presenti nell'immobile vengono di comune accordo così suddivisi: tutto quanto presente nel piano superiore spetta alla Sig.ra mentre al Sig. viene attribuito tutto il mobilio presente nel piano Pt_1 Parte_2
seminterrato. I beni mobili presenti all'esterno, attrezzi agricoli e arredi da giardino, così come i beni presenti nel locale soffitta, saranno venduti ed il ricavato diviso a metà tra i coniugi. I coniugi, in regime di comunione dei beni, dichiarano di aver così provveduto a regolare i loro rapporti patrimoniali ed ogni questione inerente ai doni nuziali. 3) Per quanto riguarda le autovetture acquistate durante il matrimonio, ciascun coniuge è in possesso di quella di cui risulta essere intestatario, per cui le parti riconoscono e danno atto che la vettura Ford B-Max tg. FM310DH rimarrà in proprietà del Sig. e la vettura Skoda Parte_2
Fabia 1200 tg. CK903MK in proprietà della Sig.ra 4) Il conto corrente cointestato, Pt_1
n. 214969 presso la , resterà aperto e le entrate relative agli incentivi per Controparte_1 il fotovoltaico, accreditate sullo stesso, saranno divise equamente tra i coniugi con facoltà di ritiro della somma di propria spettanza. 5) In relazione alla figlia maggiorenne
[...]
i coniugi dichiarano che la stessa attualmente frequenta l'ultimo anno Parte_3
dell'Università ed è iscritta al Corso di Psicologia, svolge saltuariamente lavori a chiamata, per cui non ha una piena autonomia reddituale. Per tale motivo, i ricorrenti si obbligano entrambi a contribuire in pari misura a tutte le spese, siano esse mediche o di studio, necessarie alla figlia fino alla sua completa autosufficienza economica. 6) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_2
a titolo di assegno divorzile, tramite accredito in c/c entro il giorno cinque di ogni Pt_1 mese, la somma di € 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT al 100% dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 30/06/1990 nel Comune di LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate congiuntamente dalle parti con note del 06/12/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 223, Parte II, Serie
A, dell'anno 1990); compensa le spese di causa.
Latina, 10/12/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino